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Decisione

14.2004.134

rigetto definitivo

13 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

e

considerando in diritto:

che

ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione;

che

sono segnatamente considerate sentenze esecutive, entro il territorio

cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti

obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il

diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);

che

una sentenza o una decisione amministrativa diviene esecutiva quando è

cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un

rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento

o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/

Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,

4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/

Monaco 1998, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss.);

che

il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la

sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla

LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e

68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 segg.);

che per l’art. 28 LALEF entro il

territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'

art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie

cantonali, comunali o d' altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul

diritto pubblico;

che nel caso di

specie il procedente fonda la sua pretesa sulla fattura 11 settembre 2002 per

la fornitura di energia elettrica relativamente al periodo “Inverno 2001/2002”

(doc. B),

che

-in base all’art. 25 cpv. 4 del Regolamento municipale della città di __________

per la fornitura di energia elettrica (allegato all’istanza di rigetto)- la

notifica della tassa di allacciamento o di utlizzazione costituisce titolo

esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;

che

contro la decisione di assoggettamento e il calcolo della fattura è dato

reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica, come peraltro chiaramente indicato

in calce alla fattura 11 settembre 2002;

che,

se è vero che dalla decisione 8 marzo 2004 del AO 1 (doc. F) parrebbe che

l’escusso abbia impugnato la fattura con scritto 10 febbraio 2003, questi ha

sempre affermato –sia in prima sede che con l’appello- di non aver mai

interposto reclamo già per il fatto di non aver ricevuto al fattura;

che

tuttavia, promossa dal Comune una prima esecuzione (no. 455027) contro lo

stesso appellante, per l’incasso dello stesso credito, agli atti già era stata

versata la fattura controversa di cui AP 1 –presente all’udienza del 24

febbraio 2004- ha sicuramente preso atto, ovvero in data 2 giugno 2003 (come

indica la sentenza 26 febbraio 2004) oppure almeno al momento del

contraddittorio;

che

ciò nonostante non risulta che egli l’abbia contestata nel termine di legge (né

mai), così che il relativo conteggio posto alla base della presente istanza è cresciuto

in giudicato;

che

ciò vale in particolare dal momento che il computo prodotto per la prima volta

davanti al giudice del rigetto con la dicitura (evidentemente errata) “Periodo:

Inverno 2002-2003” null’altro è se non una “copia” della fattura posta alla

base della presente controversia (e dell’esecuzione), e ciò per esplicita

ammissione dello stesso escusso (doc. G, ultimo foglio = riassunto scritto

della risposta alla prima istanza di rigetto dell’opposizione, sottoscritta da AP

1);

che, date queste premesse, la fattura doc. B rappresenta titolo

idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n.

498652 dell’UEF di __________;

che

l’appello va pertanto respinto, prescindendo dall’esame della documentazione

prodotta dall’escusso in sede d’appello, inammissibile in virtù dell’art. 321

CPC;

che

le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF),

Richiamati

gli art. 80 LEF, 28 LALEF e la vigente OTLEF

pronuncia:

1. L’appello 16 dicembre 2004 di AP 1, , è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, rimane a

carico di AP 1, il quale rifonderà al AO 1 fr. 50.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione a: - AP 1, ;

- RA

1, ;

Comunicazione

alla Pretura di

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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