14.2004.138
appello contro la dichiarazione di fallimento
21 febbraio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2004.138
Data decisione, Autorità:
21.02.2005, CEF
Titolo:
appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2004.138
Lugano
21 febbraio
2005
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
30 settembre 2004 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del __________ con
sentenza 13 dicembre 2004
ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo dal giorno
13 dicembre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
24 dicembre 2004 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 29
dicembre 2004 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ la
AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 581.50 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio dell’8 novembre 2004 nessuno è
comparso.
C. Con decisione 13 dicembre 2004 il Pretpre __________ ha dichiarato
il fallimento di AP 1 a far tempo dal 13 dicembre 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 24 dicembre 2004 AP 1 ha postulato la sospensione
del fallimento fino al 31 marzo 2005, giorno in cui il suo negozio dovrebbe
venire venduto. Con il ricavato egli intende saldare i suoi debiti.
Considerato
Considerandi
1.
a) Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del
fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci
giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se
questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b)
L’appellante non si è avvalso di alcun fatto
nuovo intervenuto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. L’art. 174
cpv. 1 LEF non può quindi essere applicato.
2.
a) Secondo
l’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger
Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) L'appellante non ha provato con
documenti di avere, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, estinto
l'esecuzione in oggetto che ha portato alla dichiarazione di fallimento, né di
avere depositato il relativo importo. D'altro canto la creditrice non ha
ritirato la domanda di fallimento in esame, per cui, non risultando adempiuto
alcuno dei presupposti previsti dall'art. 174 LEF cpv. 2 cifra 1-3 LEF, il
fallimento non può essere annullato.
In via abbondanziale
va rilevato che nemmeno il requisito della solvibilità è stato reso verosimile
dall'appellante. Dall'estratto 8 febbraio 2005 dell'UEF __________ risulta che
nei suoi confronti sono pendenti 44 esecuzioni per un importo complessivo di
fr. 48'248.60, di cui 3 promosse nel 2003, 34 nel 2004 e le rimanenti 7 nel 2005.
Per 14 esecuzioni è già stata emessa la comminatoria di fallimento. Orbene
l'elevato numero delle esecuzioni promosse nei confronti dell'appellante, il
fatto che da anno in anno la sua situazione debitoria sia andata peggiorando e
la constatazione che per un elevato numero di esecuzioni si sia già giunti all’emissione
della comminatoria di fallimento, indicano che il debitore non è più in grado
di far fronte regolarmente ai suoi impegni. Di conseguenza può essere ritenuto
che egli si trovi in uno stato d'illiquidità.
All’appellante,
che intende pagare i suoi debiti dopo la vendita del suo negozio prevista per
il 31 marzo 2005, va ricordato che la prova del pagamento dell’esecuzione in oggetto
così come la documentazione atta a rendere verosimile la sua solvibilità vanno
prodotte entro il termine di 10 giorni fissato per presentare appello e che
tale termine non può essere sospeso (cfr. Giroud, op. cit. n. 11 e 24 ad art.
174.
LEF).
Non
avendo pertanto l'appellante adempiuto i requisiti previsti dall'art. 174 cpv.
2.
LEF cifra 1-3 e ancor meno reso verosimile la sua solvibilità, nemmeno l'art.
174.
cpv. 2 LEF può essere applicato. Il fallimento di __________ va quindi
confermato.
3.
L'appello 24 dicembre 2004 di __________ va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 24 dicembre 2004 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
martedì
22 febbraio 2005 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RA
1, __________;
- RA
2;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
dei registri di __________.
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il presidente: La
segretaria:
Terzi implicati
PI 1
tzi
implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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