14.2004.17
Sequestro. Opposizione. Verosimiglianza credito. Beni detenuti dal debitore a titolo fiduciario.
17 dicembre 2004Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2004.17
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, CEF
Titolo:
Sequestro. Opposizione. Verosimiglianza credito. Beni detenuti dal debitore a titolo fiduciario.
BENE DI TERZI
art. 271 LEF
Incarto n.
14.2004.17
Lugano
17 dicembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
(inc. OS.2001.27 della Pretura __________) promossa con opposizione 20 dicembre
2001 da
AO 1 (Malta)
rappr. dall' RA 2
contro
il sequestro 18
dicembre 2001 (n. __________) richiesto nei confronti dell’opponente da
AP
1, __________ (GB)
rappr.
dallo Studio RA 1
__________,
in cui il Pretore __________
5, con decisione 3 febbraio 2004, ha ammesso l’opposizione, annullando di
conseguenza il sequestro;
appellante AP 1 con
allegato 16 febbraio 2004 con cui postula la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere l’opposizione di AO 1 e di confermare il sequestro nei suoi
confronti;
lette le osservazioni
8 marzo 2004 con cui l’opponente chiede la reiezione dell’appello;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 18 dicembre 2001 diretta contro AO 1, Malta-__________ (in seguito AO 1),
AP 1., GB-__________ (in seguito AP 1), ha chiesto al Pretore __________, a
concorrenza di fr. 6'091'785.-- (pari a US$ 3'735'000 al tasso di cambio del 17
febbraio 2001), il sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di
"ogni avere patrimoniale di qualsiasi natura depositato al nome e/o per
conto di AO 1 presso il __________ in Lugano, ed in particolare ogni avere
patrimoniale depositato presso il conto n. __________ intestato a AO 1 ".
In
sostanza, l'istante ha esposto di avere, il 15 novembre 1991, firmato con AO 1,
per la durata di 4 anni, un contratto di noleggio di un'imbarcazione di lavoro
denominata "__________". Mentre il costo del noleggio dovuto da AP 1 era
stato determinato durante le trattative in US$ 2'500 al giorno, esso fu aumentato
a US$ 7'500 al giorno nel testo finale del contratto. La sequestrante pagò le
rate riferite al periodo dal 27 novembre 1991 a fine 1993, per un importo
complessivo di US$ 5'675'000, sul conto oggetto del sequestro. Da procedimenti
penali condotti dalla Procura della Repubblica di Milano nel corso del 1992 e
del 1993 contro dirigenti di AP 1 nonché contro terzi, emerse poi che AO 1
trattenne per sé soltanto US$ 2'500 al giorno, mentre la rimanenza di US$ 5'000,
per un importo complessivo di US$ 3'735'000 pari alla somma pretesa dalla
sequestrante, fu periodicamente riversata su due conti presso una banca di Ginevra
e un'altra di Vaduz, per poi pervenire a terze persone che ne disposero nell'interesse
proprio o di altri.
L'istante
ha rimproverato agli organi di AO 1 di aver concorso intenzionalmente al
perfezionamento di siffatta illecita operazione ai danni di AP 1. Ha pertanto
vantato un credito pari a US$ 3'735'000 a causa d'inadempienza contrattuale,
rispettivamente di atto illecito, allegando che lo stesso non fosse ancora
prescritto, valendo la prescrizione penale più lunga degli art. 148 vCP/146 CP
poiché il comportamento della debitrice sarebbe qualificabile come truffa.
B. Lo stesso giorno, il Pretore __________, ha ordinato il
sequestro come richiesto, indicando alla voce "causa del sequestro"
la dicitura "inadempienza contrattuale, rispettivamente atto
illecito".
C. Il 20 dicembre 2001, AO 1 ha interposto opposizione al sequestro,
contestando l'esistenza di qualsiasi credito a favore della sequestrante.
All’udienza
di contraddittorio dell'11 marzo 2002, l'opponente ha, in sintesi, evidenziato
come i rapporti d'affari tra AO 1 e AP 1 si siano definitivamente chiusi il 30
marzo 1994 a seguito della vendita della nave "__________" (già
"__________") alla sequestrante per US$ 923'000, ad un momento in cui
Fatti
i presunti atti illeciti di cui AP 1 sarebbe rimasta vittima erano
integralmente noti a quest'ultima, ciò che risulta dalla corrispondenza tra le
parti in vista di tale vendita. Si potrebbe pertanto dedurre che con la
compravendita della nave le parti hanno a ragion veduta e definitivamente
regolato ogni loro rapporto di dare e avere. D'altronde, agli amministratori o
aventi diritto economico di AO 1 non sarebbe mai stato comunicato il nominativo
dei beneficiari dei conti sui quali è stata versata l'eccedenza, essendo loro
invece lasciato intendere che lo scopo perseguito era quello di costituire
fondi occulti, non noti alle autorità fiscali inglesi. Non sussisterebbe quindi
alcuna violazione contrattuale, AO 1 avendo regolarmente eseguito il contratto
di noleggio e un'eventuale azione per indebito arricchimento o atto illecito
sarebbe prescritta, siccome una persona giuridica non può rendersi colpevole di
un reato penale. AO 1 comunque non si sarebbe arricchita, avendo riversato l'intera
eccedenza. Infine, l'opponente ha rilevato come il sequestro avesse colpito
beni di terzi.
D. Con
sentenza 3 febbraio 2004, il Pretore __________, ha accolto l’opposizione.
In
sostanza, il primo giudice ha considerato che nessuna violazione contrattuale potesse
essere addebitata a AO 1, in quanto gli accordi intercorsi tra le parti erano
stati ossequiati alla lettera. Inoltre, AP 1, pur in piena cognizione delle
irregolarità commesse a suo danno, con il perfezionamento del contratto di
vendita della "chiatta" ad un prezzo pari alla differenza tra, da una
parte, l'investimento effettuato da AO 1 per il suo acquisto e il suo noleggio
alla sequestrante e, dall'altra, i canoni di locazione incassati in cambio,
avrebbe inteso chiudere ogni pendenza con l'opponente a dipendenza del
contratto di noleggio.
La
giudice di prime cure ha d'altronde ritenuto che non si potesse rimproverare all'opponente
alcun illecito, poiché la richiesta di maggiorazione dei canoni di noleggio e
di riversamento dell'eccedenza su conti di terzi proveniva da organi di AP 1 e
non di AO 1, la quale non avrebbe potuto immaginare che si trattasse di una
truffa ordita dagli stessi organi della sequestrante a danno di quest'ultima;
la tesi della costituzione di fondi occulti non dichiarati alle autorità
fiscali inglesi apparirebbe al contrario del tutto plausibile, anche per il
fatto che AO 1 non ha tratto alcun beneficio dall'operazione.
Infine,
seppur accogliendo l'opposizione siccome la sequestrante non aveva reso
verosimile l'esistenza del credito da essa vantato, la giudice ha precisato che
gli altri presupposti apparivano realizzati.
E.
Con l’appello, AP 1 ribadisce l'esistenza di
una violazione contrattuale per il fatto che il canone giornaliero realmente
pattuito per il noleggio della nave sarebbe stato di US$ 2'500 e non di US$
7'500. Non sarebbe quindi potuto sfuggire a AO 1, cognita del mercato dei noli
marittimi, che chi negoziò per AP 1, nell'indicare il nolo maggiorato e i conti
sui quali versare l'eccedenza, non agiva affatto nell'interesse di AP 1,
interesse che non poteva certo essere quello di pagare oltre all'effettivo nolo
per l'imbarcazione, ben US$ 5'000 al giorno senza alcuna controprestazione.
Visto il carattere tutt'altro che usuale dell'operazione, l'aver accettato di
porla in esecuzione senza indugi né richieste di spiegazioni, configurerebbe un
atto di complicità attiva – o comunque un dolo eventuale – nella truffa
perpetrata a danno di AP 1. Lo scopo illecito sotteso al contratto di noleggio
ne determinerebbe la nullità parziale, limitatamente alla parte riferita al
nolo maggiorato di US$ 5000 al giorno. Ne risulterebbe un obbligo di restituzione
a carico di AO 1, indipendentemente da un suo attuale arricchimento. In diritto
italiano, applicabile al contratto di nolo secondo la clausola 21 lett. b dello
stesso contratto (doc. C), l'azione di ripetizione dell'indebito a seguito di
nullità del contratto si prescrive in 10 anni (cfr. i combinati art. 1422, 2033
e 2946 CCit.), sicché in concreto l'azione non sarebbe ancora prescritta per
gli importi versati dopo il 17 dicembre 1991, l'istanza di sequestro del 17
dicembre 2001 avendo interrotto il decorso della prescrizione (art. 2942 CCit.).
L'appellante
si fonda poi su un documento (doc. T), prodotto per la prima volta in appello,
per dimostrare che accanto al contratto (simulato) di nolo di cui al doc. C ve
ne era un altro, dissimulato, privo di nomi e di firme (su richiesta di AO 1),
che prevedeva una durata di locazione ridotta a tre anni e un'opzione per
l'acquisto dell'imbarcazione ad un prezzo pari alla differenza tra l'investimento
effettuato da AO 1 e l'importo incassato dalla stessa attraverso i canoni di
nolo. Orbene, è tesi dell’appello che fu il contratto dissimulato ad essere
eseguito, siccome la vendita della nave intervenne dopo solo tre anni alle
condizioni fissate in quella convenzione. AP 1, che si sarebbe trovata in una
situazione di estrema debolezza, disponendo – a quel momento – unicamente di un
pezzo di carta non firmato e senza indicazione di contraenti, ovvero
insufficiente per far valere il suo "diritto d'opzione", avrebbe sottoscritto
la compravendita per evitare di perdere definitivamente la nave, senza con ciò voler
liquidare ogni reciproco rapporto di dare-avere. Se ne fosse stato il caso, le
parti non si sarebbero limitate alla stipula di un contratto di compravendita
standard, rispettivamente AO 1 avrebbe preteso l'inclusione di una specifica
clausola liberatoria.
L'appellante
asserisce inoltre di disporre di una concorrente pretesa di risarcimento per
atto illecito, siccome gli organi di AO 1 non potevano in buona fede ignorare
lo scopo illecito del contratto simulato, posto che la persona giuridica
risponde civilmente per l'agire illecito dei propri organi e amministratori
verso i terzi danneggiati, sia in diritto svizzero (cfr. i combinati art. 55 CC
et 41 CO) che in quello italiano (art. 2049 CCit.). Il comportamento degli
organi di AP 1 configurando anche una truffa, tornerebbe applicabile la
prescrizione penale decennale degli art. 148 vCP, risp. 146 nCP (art. 60 cpv. 2
CO e 2947 CCit.).
Infine,
l'appellante evidenzia come titolare del conto sequestrato sia AO 1. Sarebbe
irrilevante ai fini del sequestro l'indicazione, nei documentari bancari, di un
terzo quale avente diritto economico.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, nella misura necessaria ai fini del
presente giudizio, nei considerandi seguenti.
Considerandi
in diritto: 1. Questioni procedurali
1.1
La
decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma
del sequestro (cfr. Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278
cpv. 1 LEF) interposta dal debitore sequestrato o da un terzo può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art.
278.
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c
LOG), qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8’000.--.
L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si
possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto
in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal
creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di
verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.
482).
1.2
a) Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che
reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massima dispositiva, il
principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr.
J. Piégai, La protection du débiteur
et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss.
con rif.; Y. Artho von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice
non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12
ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (cfr. Hohl, La réalisation
du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.).
Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I
principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il
giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli
che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte. Quest'ultima
non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che in diritto –
ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considera determinanti.
c) Vi è
verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano
al vero (Piégai, op. cit., n.
792, p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
● vi è un “inizio di prova” (“commencement
de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della
tesi del sequestrante;
● dall’esame degli allegati e mezzi
di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano
comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso
ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha
verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni
altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando
si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto
affermato dal sequestrante.
d) In
virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del
ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons.
1.5
e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti,
prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza
di primo grado (cosiddetti "echte Nova" o "nova in senso proprio")
che quelli verificatisi prima (fatti e allegazioni " o "nova in senso
improprio").
Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i di ogni
tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati
(CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).
2.
Giusta
l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
Nel caso
concreto, a questo stadio della procedura, sono litigiose solo le questioni
dell’esistenza e dell’esigibilità del credito posto a fondamento del sequestro
e dell'appartenenza dei beni sequestrati.
3.
In
concreto, l'appellante fonda il suo asserito credito in particolare su un
obbligo di AO 1 di restituire le somme che avrebbe indebitamente percepito in
virtù di un contratto ritenuto parzialmente nullo, ossia relativamente alla
maggiorazione del nolo di US$ 5000 al giorno. AP 1 disporrebbe pertanto di
un'azione di ripetizione dell'indebito, che si prescrive secondo il diritto
italiano in 10 anni (art. 1422, 2033 e 2946 CCit.) (cfr. appello, cifra 7).
3.1
La
parte appellata, nelle sue osservazioni (p. 6 s., ad b), ritiene che
l’appellante confonda l’istituto giuridico della restituzione dell’indebito
arricchimento e quello della restituzione del provento da atto illecito. In
realtà, l’appellante deduce il suo asserito credito in restituzione della parte
maggiorata del nolo quale conseguenza della pretesa nullità parziale del
contratto di noleggio, sia dal profilo dell’art. 20 CO che dell’art. 1345 CCit.
e tratta di un eventuale obbligo di risarcimento per atto illecito in una sezione
diversa (ad III, cifre 10 ss.). Orbene, sia in diritto svizzero che in diritto
italiano le prestazioni fornite in base ad un contratto nullo in linea di
massima costituiscono per il destinatario un indebito arricchimento, che dà
titolo a chi le ha fornite per chiederne la restituzione con l’azione prevista
agli art. 62 ss. CO (cfr. ad es. Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 588), rispettivamente
2033.
ss. CCit. (cfr. G. Cian/A. Trabucchi, Commentario breve al Codice
civile, 6. ed., Padova 2002, n. 14 ad art. 2033-2040 e n. 2 ad art. 2033),
salvo nei casi di cui all’art. 66 CO, rispettivamente 2035 CCit.
3.2
In
virtù dell'art. 128 cpv. 1 LDIP, le pretese derivanti da indebito arricchimento
sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico, esistente o presunto,
in base al quale è avvenuto l'arricchimento. Come rettamente rilevato
dall'appellante, il diritto applicabile al rapporto contrattuale in esame è
quello italiano, in virtù della clausola 21 lett. b del contratto – simulato –
di "locazione a scafo nudo" (doc. C); il contratto dissimulato non
modifica quello simulato su questo punto. Il diritto italiano si applica
pertanto anche alla questione di un'eventuale ripetizione dell'indebito.
3.3
A
livello di verosimiglianza, fondandosi sugli accertamenti contenuti nella
sentenza 15 luglio 2003 della Seconda Sezione penale del Tribunale Ordinario di
Milano (cfr. doc. R, p. 130 i.f. e 131 a.i., dove "P__________ " sta
per P__________), si può ammettere – come sostiene l'appellante – che essa sia rimasta
vittima di una truffa (o/e amministrazione infedele) orchestrata da certi suoi
organi o/e terzi, consistente nel far pervenire su conti controllati da P__________
parte dei pagamenti eseguiti a favore di AO 1 per prestazioni fatturate a costi
enormemente gonfiati. Questo reato è stato commesso mediante la conclusione del
contratto di nolo di cui al doc. C, che perseguiva quindi, almeno in parte, uno
scopo illecito (e addirittura penalmente reprensibile). Di conseguenza, il
contratto in questione è verosimilmente parzialmente nullo ai sensi dei
combinati art. 1343, 1418 e 1419 CCit. e AP 1 è legittimata a chiedere la
restituzione della parte maggiorata del nolo in base alle norme sull’indebito
arricchimento (la conclusione non sarebbe d’altronde diversa volendo applicare
il diritto svizzero).
a) Allega
tuttavia la parte appellata che non sarebbe giuridicamente sostenibile che
l'appellante abbia potuto essere vittima di un inganno astuto, quando essa
stessa per il tramite dei propri organi ha concorso alla formazione della
volontà che si pretende criminosa e lesiva del proprio patrimonio
(osservazioni, p. 7). In realtà, accertata penalmente l’esistenza di un reato
patrimoniale a danni di AP 1, le cui conclusioni civili sono del resto state accolte
(cfr. il dispositivo della sentenza __________, doc. R), è giocoforza ritenere
che gli organi (di diritto o di fatto), singolarmente o con il concorso di
terzi, abbiano, in parte, ecceduto il proprio potere di rappresentanza,
pattuendo un contratto che parzialmente esulava dallo scopo sociale di AP 1 (cfr.
doc. R, p. 131, ad 1° i.f.: “[...] reati relativi alla effettuazione di pagamenti
per finalità diverse da quelle propriamente aziendali”). Di conseguenza, non
sembra possibile addebitare alla società il disegno illecito dei propri organi
(fosse stato il caso sarebbe svanita l’ipotesi di reato penale invece
confermata dai giudici __________). A rigor di logica giuridica, andrebbe, certo,
constatato come il contratto di nolo sia in parte inesistente, siccome il
consenso degli organi di AP 1 non vincola quest’ultima. La conseguenza
giuridica è però la stessa nei due casi: l’appellante è titolare di un credito
in restituzione dell’indebito arricchimento.
Per il medesimo motivo, non appare applicabile l’art. 2035 CCit.
(l’equivalente dell’art. 66 CO), siccome la società in quanto tale non poteva
avere lo scopo di autoledersi.
b) È
poi irrilevante in questa sede che non tutti gli organi di AP 1 siano stati
condannati penalmente, con particolare riferimento ad __________ (cfr.
osservazioni all'appello, p. 8). A parte il fatto che il proscioglimento penale
non significa necessariamente che il prosciolto non sia responsabile dei propri
atti dal profilo civile, si evince chiaramente dalla sentenza penale milanese
che AP 1, è stata vittima di un reato penale, che già per questo solo motivo
rende nullo l’atto giuridico con cui il reato è stato commesso.
c) E
nemmeno la revoca del sequestro penale ginevrino del conto di AO 1 oggetto del
sequestro in esame è determinante, siccome il magistrato penale non si è pronunciato
sul merito della vertenza ma si è limitato a constatare che i fondi litigiosi
non si trovavano più da tempo su detto conto e che gli averi sequestrati a titolo
conservativo erano senza relazione con i fatti all'origine della denuncia
penale, il nuovo avente diritto economico (dal 1998) apparendo estraneo a detti
fatti (cfr. doc. 39 e 40 allegati alle osservazioni all'appello, già prodotti
da AO 1 dopo l'udienza di discussione, con scritto 19 febbraio 2003).
3.4
Appare
inoltre fuori di dubbio che AO 1 abbia partecipato alla truffa commessa a danno
di AP 1, poiché ha sottoscritto il contratto con cui è stato compiuto il reato
e non poteva in buona fede – e comunque non avrebbe dovuto – mettere in esecuzione
un contratto che la obbligava a riversare a terzi sconosciuti cospicue somme pagate
da AP 1 senza (apparente) controprestazione, prescindendo dal sincerarsi che i
conti accreditati fossero effettivamente riconducibili all'appellante.
D'altronde, contrariamente a AP 1, l'opponente non allega di essere stata
abusata dai propri organi, visto che essa difende la tesi della validità del
contratto. Risulta del resto dalla sentenza penale che AO 1 facesse parte del
“sistema P__________” (cfr. doc. R, p. 130 s.).
3.5
Argomenta
ancora la parte appellata che già nel 1994 tra le parti era stata raggiunta una
transazione che avrebbe definitivamente regolato ogni rapporto tra loro, sorto
in relazione alla vicenda del noleggio della nave (osservazioni p. 10 ss. ad
c).
Occorre
tuttavia osservare come il contratto concluso nel 1994 si sia limitato a regolare
la questione della vendita della nave, il prezzo di vendita essendo stato
calcolato quale differenza tra l'investimento complessivo di AO 1 per
l'acquisto della nave e il totale dei canoni di locazione effettivamente
incassati, ossia US$ 2'500 – e non 7'500 – al giorno (cfr. doc. E, F e nota di
debito sub doc. H). Non vi è per contro traccia di accordo quanto alla sorte
degli importi supplementari versati a favore di P__________, seppure il
problema sia stato sollevato dall'avv. T__________ nel suo scritto 18 giugno
1993.
(doc. 17). Da tale silenzio si potrebbe sì dedurre che l'appellante ha
tacitamente rinunciato a chiederne la restituzione, ma è anche possibile sostenere
al contrario che nessun accordo sia intervenuto su quel punto. Le due tesi
apparendo ugualmente probabili, si può ritenere che il credito vantato dalla sequestrante
sia stato sufficientemente reso verosimile (cfr. supra cons. 1.5d).
3.6
In
sede d’appello, la parte appellata non invoca esplicitamente l’eccezione di prescrizione
dell’azione di restituzione dell’indebito arricchimento (solleva tale eccezione
solo in merito alla pretesa di risarcimento per atto illecito, osservazioni p.
10.
ad b).
In ogni
caso, il termine di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito arricchimento
in diritto italiano è di 10 anni (art. 1422 e 2946 CCit.; Cian/Trabucchi, op. cit., n. 9 ad art.
2033-2040).
3.7
L’appellante
ha pertanto reso verosimile l’esistenza e l’esigibilità del credito sul quale
fonda il sequestro.
4.
Nelle
sue osservazioni (a p. 13 s.), la parte appellata ha ribadito che il sequestro
andava revocato in quanto colpiva un bene di un terzo, ossia un conto
inequivocabilmente detenuto da AO 1 a titolo fiduciario per conto di un terzo,
tale __________, come risulta dal contratto fiduciario sub doc. 37.
4.1
Il sequestro può
colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui
egli è titolare (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che
secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
cons. 1; Amonn/Gasser, op. cit.,
n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di
terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad
una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III
89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 ss.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF;
Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991
III p.1 19; Stoffel, op. cit., n.
61.
ss. ad art. 271 LEF, n. 25 e 26 ad art. 272 LEF).
4.2
Nel caso di specie,
non vi sono contestazioni sul fatto che, dal profilo giuridico, titolare del
credito (conto) sequestrato presso la banca è AO 1, così come risulta dal doc.
35.
(dichiarazione all'atto dell'apertura del conto) e indirettamente dal doc.
36.
(determinazione dell'avente diritto economico nella persona di __________).
Del resto, la parte appellata ammette di essere diventata titolare del credito
sequestrato in nome proprio, seppur per conto del fiduciante (cfr.
osservazioni, p. 14 ad C).Certo, in casi eccezionali si può tenere conto
dell’identità economica fra il debitore sequestrato e il terzo, quando
l'invocazione dell'indipendenza giuridica di questi ultimi è costitutiva di
abuso di diritto (cfr. DTF 85 II 114, cons. 3; 102 III 169 s.,
cons. II.1; 105 III 113; 108 II 214 s., cons. 3; 113 II 36 s., cons. 2c;
121.
III 321, cons. 5a/aa ; SJ 2001 I 165 ss ; CEF 5 luglio
2000.
[14.00.8], cons. 2.3). Invece, né il debitore né il terzo opponenti
possono prevalersi dell'appartenenza economica del bene sequestrato all'uno o
all'altro (cfr. DTF 121 III 321, cons. 5a/bb e cc, con rif.;
Roland Ruedin, Droit des
sociétés, Berna 1999, n. 711; Arthur Meier-Hayoz/Peter
Forstmoser, Schweizerisches
Gesellschaftsrecht, 9. ed., Berna 2004, n. 36 ad § 2, con rif.). Possono
sempre, senza abuso, vedersi opporre le conseguenze della forma giuridica che
hanno loro stesso scelto. Pertanto, anche il terzo presupposto per la
concessione del sequestro appare realizzato.
4.3
Pur volendo ammettere che il fiduciante sia
giuridicamente titolare del credito sequestrato, va ricordato che secondo la
giurisprudenza di questa Camera (cfr. CEF 10 ottobre 2003 [14.03.64]; 9 gennaio
2004.
[14.03.80], cons. 5.2), è irricevibile per carenza di gravamen (carenza
d'interesse giuridico) l'opposizione contro un decreto di sequestro, risp. il
ricorso contro la decisione su opposizione, quando l'opponente/ricorrente, in
qualità di debitore sequestrato, si limita a contestare di essere proprietario
dei beni sequestrati senza rendere verosimile di subire pregiudizi concreti dal
blocco di beni (asseritamente) altrui. Trattandosi di presupposto processuale,
l'esistenza di un interesse giuridico dell'opponente va esaminato d'ufficio.
Orbene, AO 1, se il credito sequestrato non fosse suo, non avrebbe reso
verosimile di essere pregiudicata nei suoi interessi personali, attuali e concreti.
5.
L’appello
è pertanto da accogliere.
La tassa
di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.
Richiamati
gli art. 271 ss. LEF, 20, 62, 66 CO, 1343, 1418, 1419, 1345, 1422, 2033,
2035, 2946 CCit., 128, 133, 158 LDIP, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.
L’appello
16.
febbraio 2004 di AP 1, __________ (GB), è accolto.
1.1
Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 3 febbraio 2004 (OS.__________)
del Pretore __________, sono riformati come segue:
“1. L’opposizione
non è ammessa e di conseguenza il sequestro n. __________ decretato il 18
dicembre 2001 è confermato.
2.
La tassa di giustizia in fr. 1’500.-- è posta a carico di AO 1, __________
(Malta), che rifonderà a AP 1 fr. 9'000.-- a titolo di indennità.”
2.
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 3’000.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 6'000.-- a
titolo di indennità.
3.
Intimazione
a:
– St.
legale RA 1, __________;
– avv. __________
RA 2, __________;
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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