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Decisione

14.2004.17

Sequestro. Opposizione. Verosimiglianza credito. Beni detenuti dal debitore a titolo fiduciario.

17 dicembre 2004Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i presunti atti illeciti di cui AP 1 sarebbe rimasta vittima erano

integralmente noti a quest'ultima, ciò che risulta dalla corrispondenza tra le

parti in vista di tale vendita. Si potrebbe pertanto dedurre che con la

compravendita della nave le parti hanno a ragion veduta e definitivamente

regolato ogni loro rapporto di dare e avere. D'altronde, agli amministratori o

aventi diritto economico di AO 1 non sarebbe mai stato comunicato il nominativo

dei beneficiari dei conti sui quali è stata versata l'eccedenza, essendo loro

invece lasciato intendere che lo scopo perseguito era quello di costituire

fondi occulti, non noti alle autorità fiscali inglesi. Non sussisterebbe quindi

alcuna violazione contrattuale, AO 1 avendo regolarmente eseguito il contratto

di noleggio e un'eventuale azione per indebito arricchimento o atto illecito

sarebbe prescritta, siccome una persona giuridica non può rendersi colpevole di

un reato penale. AO 1 comunque non si sarebbe arricchita, avendo riversato l'intera

eccedenza. Infine, l'opponente ha rilevato come il sequestro avesse colpito

beni di terzi.

D. Con

sentenza 3 febbraio 2004, il Pretore __________, ha accolto l’opposizione.

In

sostanza, il primo giudice ha considerato che nessuna violazione contrattuale potesse

essere addebitata a AO 1, in quanto gli accordi intercorsi tra le parti erano

stati ossequiati alla lettera. Inoltre, AP 1, pur in piena cognizione delle

irregolarità commesse a suo danno, con il perfezionamento del contratto di

vendita della "chiatta" ad un prezzo pari alla differenza tra, da una

parte, l'investimento effettuato da AO 1 per il suo acquisto e il suo noleggio

alla sequestrante e, dall'altra, i canoni di locazione incassati in cambio,

avrebbe inteso chiudere ogni pendenza con l'opponente a dipendenza del

contratto di noleggio.

La

giudice di prime cure ha d'altronde ritenuto che non si potesse rimproverare all'opponente

alcun illecito, poiché la richiesta di maggiorazione dei canoni di noleggio e

di riversamento dell'eccedenza su conti di terzi proveniva da organi di AP 1 e

non di AO 1, la quale non avrebbe potuto immaginare che si trattasse di una

truffa ordita dagli stessi organi della sequestrante a danno di quest'ultima;

la tesi della costituzione di fondi occulti non dichiarati alle autorità

fiscali inglesi apparirebbe al contrario del tutto plausibile, anche per il

fatto che AO 1 non ha tratto alcun beneficio dall'operazione.

Infine,

seppur accogliendo l'opposizione siccome la sequestrante non aveva reso

verosimile l'esistenza del credito da essa vantato, la giudice ha precisato che

gli altri presupposti apparivano realizzati.

E.

Con l’appello, AP 1 ribadisce l'esistenza di

una violazione contrattuale per il fatto che il canone giornaliero realmente

pattuito per il noleggio della nave sarebbe stato di US$ 2'500 e non di US$

7'500. Non sarebbe quindi potuto sfuggire a AO 1, cognita del mercato dei noli

marittimi, che chi negoziò per AP 1, nell'indicare il nolo maggiorato e i conti

sui quali versare l'eccedenza, non agiva affatto nell'interesse di AP 1,

interesse che non poteva certo essere quello di pagare oltre all'effettivo nolo

per l'imbarcazione, ben US$ 5'000 al giorno senza alcuna controprestazione.

Visto il carattere tutt'altro che usuale dell'operazione, l'aver accettato di

porla in esecuzione senza indugi né richieste di spiegazioni, configurerebbe un

atto di complicità attiva – o comunque un dolo eventuale – nella truffa

perpetrata a danno di AP 1. Lo scopo illecito sotteso al contratto di noleggio

ne determinerebbe la nullità parziale, limitatamente alla parte riferita al

nolo maggiorato di US$ 5000 al giorno. Ne risulterebbe un obbligo di restituzione

a carico di AO 1, indipendentemente da un suo attuale arricchimento. In diritto

italiano, applicabile al contratto di nolo secondo la clausola 21 lett. b dello

stesso contratto (doc. C), l'azione di ripetizione dell'indebito a seguito di

nullità del contratto si prescrive in 10 anni (cfr. i combinati art. 1422, 2033

e 2946 CCit.), sicché in concreto l'azione non sarebbe ancora prescritta per

gli importi versati dopo il 17 dicembre 1991, l'istanza di sequestro del 17

dicembre 2001 avendo interrotto il decorso della prescrizione (art. 2942 CCit.).

L'appellante

si fonda poi su un documento (doc. T), prodotto per la prima volta in appello,

per dimostrare che accanto al contratto (simulato) di nolo di cui al doc. C ve

ne era un altro, dissimulato, privo di nomi e di firme (su richiesta di AO 1),

che prevedeva una durata di locazione ridotta a tre anni e un'opzione per

l'acquisto dell'imbarcazione ad un prezzo pari alla differenza tra l'investimento

effettuato da AO 1 e l'importo incassato dalla stessa attraverso i canoni di

nolo. Orbene, è tesi dell’appello che fu il contratto dissimulato ad essere

eseguito, siccome la vendita della nave intervenne dopo solo tre anni alle

condizioni fissate in quella convenzione. AP 1, che si sarebbe trovata in una

situazione di estrema debolezza, disponendo – a quel momento – unicamente di un

pezzo di carta non firmato e senza indicazione di contraenti, ovvero

insufficiente per far valere il suo "diritto d'opzione", avrebbe sottoscritto

la compravendita per evitare di perdere definitivamente la nave, senza con ciò voler

liquidare ogni reciproco rapporto di dare-avere. Se ne fosse stato il caso, le

parti non si sarebbero limitate alla stipula di un contratto di compravendita

standard, rispettivamente AO 1 avrebbe preteso l'inclusione di una specifica

clausola liberatoria.

L'appellante

asserisce inoltre di disporre di una concorrente pretesa di risarcimento per

atto illecito, siccome gli organi di AO 1 non potevano in buona fede ignorare

lo scopo illecito del contratto simulato, posto che la persona giuridica

risponde civilmente per l'agire illecito dei propri organi e amministratori

verso i terzi danneggiati, sia in diritto svizzero (cfr. i combinati art. 55 CC

et 41 CO) che in quello italiano (art. 2049 CCit.). Il comportamento degli

organi di AP 1 configurando anche una truffa, tornerebbe applicabile la

prescrizione penale decennale degli art. 148 vCP, risp. 146 nCP (art. 60 cpv. 2

CO e 2947 CCit.).

Infine,

l'appellante evidenzia come titolare del conto sequestrato sia AO 1. Sarebbe

irrilevante ai fini del sequestro l'indicazione, nei documentari bancari, di un

terzo quale avente diritto economico.

F. Delle

osservazioni della parte appellata si dirà, nella misura necessaria ai fini del

presente giudizio, nei considerandi seguenti.

Considerandi

in diritto: 1. Questioni procedurali

1.1

La

decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma

del sequestro (cfr. Reiser, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278

cpv. 1 LEF) interposta dal debitore sequestrato o da un terzo può essere

impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art.

278.

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e

fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c

LOG), qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8’000.--.

L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti

prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si

possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto

in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal

creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di

verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,

atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure

che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo

ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.

482).

1.2

a) Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno

alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che

reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massima dispositiva, il

principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr.

J. Piégai, La protection du débiteur

et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss.

con rif.; Y. Artho von Gunten, Die

Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice

non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente

in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta

stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12

ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (cfr. Hohl, La réalisation

du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.).

Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

b) I

principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il

giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli

che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte. Quest'ultima

non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che in diritto –

ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considera determinanti.

c) Vi è

verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano

al vero (Piégai, op. cit., n.

792, p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni

cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

● vi è un “inizio di prova” (“commencement

de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della

tesi del sequestrante;

● dall’esame degli allegati e mezzi

di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano

comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso

ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha

verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni

altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando

si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto

affermato dal sequestrante.

d) In

virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del

ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons.

1.5

e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti,

prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza

di primo grado (cosiddetti "echte Nova" o "nova in senso proprio")

che quelli verificatisi prima (fatti e allegazioni " o "nova in senso

improprio").

Per

evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i di ogni

tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati

(CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).

2.

Giusta

l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

Nel caso

concreto, a questo stadio della procedura, sono litigiose solo le questioni

dell’esistenza e dell’esigibilità del credito posto a fondamento del sequestro

e dell'appartenenza dei beni sequestrati.

3.

In

concreto, l'appellante fonda il suo asserito credito in particolare su un

obbligo di AO 1 di restituire le somme che avrebbe indebitamente percepito in

virtù di un contratto ritenuto parzialmente nullo, ossia relativamente alla

maggiorazione del nolo di US$ 5000 al giorno. AP 1 disporrebbe pertanto di

un'azione di ripetizione dell'indebito, che si prescrive secondo il diritto

italiano in 10 anni (art. 1422, 2033 e 2946 CCit.) (cfr. appello, cifra 7).

3.1

La

parte appellata, nelle sue osservazioni (p. 6 s., ad b), ritiene che

l’appellante confonda l’istituto giuridico della restituzione dell’indebito

arricchimento e quello della restituzione del provento da atto illecito. In

realtà, l’appellante deduce il suo asserito credito in restituzione della parte

maggiorata del nolo quale conseguenza della pretesa nullità parziale del

contratto di noleggio, sia dal profilo dell’art. 20 CO che dell’art. 1345 CCit.

e tratta di un eventuale obbligo di risarcimento per atto illecito in una sezione

diversa (ad III, cifre 10 ss.). Orbene, sia in diritto svizzero che in diritto

italiano le prestazioni fornite in base ad un contratto nullo in linea di

massima costituiscono per il destinatario un indebito arricchimento, che dà

titolo a chi le ha fornite per chiederne la restituzione con l’azione prevista

agli art. 62 ss. CO (cfr. ad es. Engel,

Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 588), rispettivamente

2033.

ss. CCit. (cfr. G. Cian/A. Trabucchi, Commentario breve al Codice

civile, 6. ed., Padova 2002, n. 14 ad art. 2033-2040 e n. 2 ad art. 2033),

salvo nei casi di cui all’art. 66 CO, rispettivamente 2035 CCit.

3.2

In

virtù dell'art. 128 cpv. 1 LDIP, le pretese derivanti da indebito arricchimento

sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico, esistente o presunto,

in base al quale è avvenuto l'arricchimento. Come rettamente rilevato

dall'appellante, il diritto applicabile al rapporto contrattuale in esame è

quello italiano, in virtù della clausola 21 lett. b del contratto – simulato –

di "locazione a scafo nudo" (doc. C); il contratto dissimulato non

modifica quello simulato su questo punto. Il diritto italiano si applica

pertanto anche alla questione di un'eventuale ripetizione dell'indebito.

3.3

A

livello di verosimiglianza, fondandosi sugli accertamenti contenuti nella

sentenza 15 luglio 2003 della Seconda Sezione penale del Tribunale Ordinario di

Milano (cfr. doc. R, p. 130 i.f. e 131 a.i., dove "P__________ " sta

per P__________), si può ammettere – come sostiene l'appellante – che essa sia rimasta

vittima di una truffa (o/e amministrazione infedele) orchestrata da certi suoi

organi o/e terzi, consistente nel far pervenire su conti controllati da P__________

parte dei pagamenti eseguiti a favore di AO 1 per prestazioni fatturate a costi

enormemente gonfiati. Questo reato è stato commesso mediante la conclusione del

contratto di nolo di cui al doc. C, che perseguiva quindi, almeno in parte, uno

scopo illecito (e addirittura penalmente reprensibile). Di conseguenza, il

contratto in questione è verosimilmente parzialmente nullo ai sensi dei

combinati art. 1343, 1418 e 1419 CCit. e AP 1 è legittimata a chiedere la

restituzione della parte maggiorata del nolo in base alle norme sull’indebito

arricchimento (la conclusione non sarebbe d’altronde diversa volendo applicare

il diritto svizzero).

a) Allega

tuttavia la parte appellata che non sarebbe giuridicamente sostenibile che

l'appellante abbia potuto essere vittima di un inganno astuto, quando essa

stessa per il tramite dei propri organi ha concorso alla formazione della

volontà che si pretende criminosa e lesiva del proprio patrimonio

(osservazioni, p. 7). In realtà, accertata penalmente l’esistenza di un reato

patrimoniale a danni di AP 1, le cui conclusioni civili sono del resto state accolte

(cfr. il dispositivo della sentenza __________, doc. R), è giocoforza ritenere

che gli organi (di diritto o di fatto), singolarmente o con il concorso di

terzi, abbiano, in parte, ecceduto il proprio potere di rappresentanza,

pattuendo un contratto che parzialmente esulava dallo scopo sociale di AP 1 (cfr.

doc. R, p. 131, ad 1° i.f.: “[...] reati relativi alla effettuazione di pagamenti

per finalità diverse da quelle propriamente aziendali”). Di conseguenza, non

sembra possibile addebitare alla società il disegno illecito dei propri organi

(fosse stato il caso sarebbe svanita l’ipotesi di reato penale invece

confermata dai giudici __________). A rigor di logica giuridica, andrebbe, certo,

constatato come il contratto di nolo sia in parte inesistente, siccome il

consenso degli organi di AP 1 non vincola quest’ultima. La conseguenza

giuridica è però la stessa nei due casi: l’appellante è titolare di un credito

in restituzione dell’indebito arricchimento.

Per il medesimo motivo, non appare applicabile l’art. 2035 CCit.

(l’equivalente dell’art. 66 CO), siccome la società in quanto tale non poteva

avere lo scopo di autoledersi.

b) È

poi irrilevante in questa sede che non tutti gli organi di AP 1 siano stati

condannati penalmente, con particolare riferimento ad __________ (cfr.

osservazioni all'appello, p. 8). A parte il fatto che il proscioglimento penale

non significa necessariamente che il prosciolto non sia responsabile dei propri

atti dal profilo civile, si evince chiaramente dalla sentenza penale milanese

che AP 1, è stata vittima di un reato penale, che già per questo solo motivo

rende nullo l’atto giuridico con cui il reato è stato commesso.

c) E

nemmeno la revoca del sequestro penale ginevrino del conto di AO 1 oggetto del

sequestro in esame è determinante, siccome il magistrato penale non si è pronunciato

sul merito della vertenza ma si è limitato a constatare che i fondi litigiosi

non si trovavano più da tempo su detto conto e che gli averi sequestrati a titolo

conservativo erano senza relazione con i fatti all'origine della denuncia

penale, il nuovo avente diritto economico (dal 1998) apparendo estraneo a detti

fatti (cfr. doc. 39 e 40 allegati alle osservazioni all'appello, già prodotti

da AO 1 dopo l'udienza di discussione, con scritto 19 febbraio 2003).

3.4

Appare

inoltre fuori di dubbio che AO 1 abbia partecipato alla truffa commessa a danno

di AP 1, poiché ha sottoscritto il contratto con cui è stato compiuto il reato

e non poteva in buona fede – e comunque non avrebbe dovuto – mettere in esecuzione

un contratto che la obbligava a riversare a terzi sconosciuti cospicue somme pagate

da AP 1 senza (apparente) controprestazione, prescindendo dal sincerarsi che i

conti accreditati fossero effettivamente riconducibili all'appellante.

D'altronde, contrariamente a AP 1, l'opponente non allega di essere stata

abusata dai propri organi, visto che essa difende la tesi della validità del

contratto. Risulta del resto dalla sentenza penale che AO 1 facesse parte del

“sistema P__________” (cfr. doc. R, p. 130 s.).

3.5

Argomenta

ancora la parte appellata che già nel 1994 tra le parti era stata raggiunta una

transazione che avrebbe definitivamente regolato ogni rapporto tra loro, sorto

in relazione alla vicenda del noleggio della nave (osservazioni p. 10 ss. ad

c).

Occorre

tuttavia osservare come il contratto concluso nel 1994 si sia limitato a regolare

la questione della vendita della nave, il prezzo di vendita essendo stato

calcolato quale differenza tra l'investimento complessivo di AO 1 per

l'acquisto della nave e il totale dei canoni di locazione effettivamente

incassati, ossia US$ 2'500 – e non 7'500 – al giorno (cfr. doc. E, F e nota di

debito sub doc. H). Non vi è per contro traccia di accordo quanto alla sorte

degli importi supplementari versati a favore di P__________, seppure il

problema sia stato sollevato dall'avv. T__________ nel suo scritto 18 giugno

1993.

(doc. 17). Da tale silenzio si potrebbe sì dedurre che l'appellante ha

tacitamente rinunciato a chiederne la restituzione, ma è anche possibile sostenere

al contrario che nessun accordo sia intervenuto su quel punto. Le due tesi

apparendo ugualmente probabili, si può ritenere che il credito vantato dalla sequestrante

sia stato sufficientemente reso verosimile (cfr. supra cons. 1.5d).

3.6

In

sede d’appello, la parte appellata non invoca esplicitamente l’eccezione di prescrizione

dell’azione di restituzione dell’indebito arricchimento (solleva tale eccezione

solo in merito alla pretesa di risarcimento per atto illecito, osservazioni p.

10.

ad b).

In ogni

caso, il termine di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito arricchimento

in diritto italiano è di 10 anni (art. 1422 e 2946 CCit.; Cian/Trabucchi, op. cit., n. 9 ad art.

2033-2040).

3.7

L’appellante

ha pertanto reso verosimile l’esistenza e l’esigibilità del credito sul quale

fonda il sequestro.

4.

Nelle

sue osservazioni (a p. 13 s.), la parte appellata ha ribadito che il sequestro

andava revocato in quanto colpiva un bene di un terzo, ossia un conto

inequivocabilmente detenuto da AO 1 a titolo fiduciario per conto di un terzo,

tale __________, come risulta dal contratto fiduciario sub doc. 37.

4.1

Il sequestro può

colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui

egli è titolare (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che

secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

cons. 1; Amonn/Gasser, op. cit.,

n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di

terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad

una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III

89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 ss.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF;

Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991

III p.1 19; Stoffel, op. cit., n.

61.

ss. ad art. 271 LEF, n. 25 e 26 ad art. 272 LEF).

4.2

Nel caso di specie,

non vi sono contestazioni sul fatto che, dal profilo giuridico, titolare del

credito (conto) sequestrato presso la banca è AO 1, così come risulta dal doc.

35.

(dichiarazione all'atto dell'apertura del conto) e indirettamente dal doc.

36.

(determinazione dell'avente diritto economico nella persona di __________).

Del resto, la parte appellata ammette di essere diventata titolare del credito

sequestrato in nome proprio, seppur per conto del fiduciante (cfr.

osservazioni, p. 14 ad C).Certo, in casi eccezionali si può tenere conto

dell’identità economica fra il debitore sequestrato e il terzo, quando

l'invocazione dell'indipendenza giuridica di questi ultimi è costitutiva di

abuso di diritto (cfr. DTF 85 II 114, cons. 3; 102 III 169 s.,

cons. II.1; 105 III 113; 108 II 214 s., cons. 3; 113 II 36 s., cons. 2c;

121.

III 321, cons. 5a/aa ; SJ 2001 I 165 ss ; CEF 5 luglio

2000.

[14.00.8], cons. 2.3). Invece, né il debitore né il terzo opponenti

possono prevalersi dell'appartenenza economica del bene sequestrato all'uno o

all'altro (cfr. DTF 121 III 321, cons. 5a/bb e cc, con rif.;

Roland Ruedin, Droit des

sociétés, Berna 1999, n. 711; Arthur Meier-Hayoz/Peter

Forstmoser, Schweizerisches

Gesellschaftsrecht, 9. ed., Berna 2004, n. 36 ad § 2, con rif.). Possono

sempre, senza abuso, vedersi opporre le conseguenze della forma giuridica che

hanno loro stesso scelto. Pertanto, anche il terzo presupposto per la

concessione del sequestro appare realizzato.

4.3

Pur volendo ammettere che il fiduciante sia

giuridicamente titolare del credito sequestrato, va ricordato che secondo la

giurisprudenza di questa Camera (cfr. CEF 10 ottobre 2003 [14.03.64]; 9 gennaio

2004.

[14.03.80], cons. 5.2), è irricevibile per carenza di gravamen (carenza

d'interesse giuridico) l'opposizione contro un decreto di sequestro, risp. il

ricorso contro la decisione su opposizione, quando l'opponente/ricorrente, in

qualità di debitore sequestrato, si limita a contestare di essere proprietario

dei beni sequestrati senza rendere verosimile di subire pregiudizi concreti dal

blocco di beni (asseritamente) altrui. Trattandosi di presupposto processuale,

l'esistenza di un interesse giuridico dell'opponente va esaminato d'ufficio.

Orbene, AO 1, se il credito sequestrato non fosse suo, non avrebbe reso

verosimile di essere pregiudicata nei suoi interessi personali, attuali e concreti.

5.

L’appello

è pertanto da accogliere.

La tassa

di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.

Richiamati

gli art. 271 ss. LEF, 20, 62, 66 CO, 1343, 1418, 1419, 1345, 1422, 2033,

2035, 2946 CCit., 128, 133, 158 LDIP, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.

L’appello

16.

febbraio 2004 di AP 1, __________ (GB), è accolto.

1.1

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 3 febbraio 2004 (OS.__________)

del Pretore __________, sono riformati come segue:

“1. L’opposizione

non è ammessa e di conseguenza il sequestro n. __________ decretato il 18

dicembre 2001 è confermato.

2.

La tassa di giustizia in fr. 1’500.-- è posta a carico di AO 1, __________

(Malta), che rifonderà a AP 1 fr. 9'000.-- a titolo di indennità.”

2.

La

tassa di giustizia della presente decisione di fr. 3’000.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 6'000.-- a

titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

– St.

legale RA 1, __________;

– avv. __________

RA 2, __________;

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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