14.2004.27
Riconoscimento graduatoria fallimento estero.
20 dicembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2004.27
Data decisione, Autorità:
20.12.2004, CEF
Titolo:
Riconoscimento graduatoria fallimento estero.
ITALIA
art. 168 cpv. 2 LDIP
art. 173 LDIP
Incarto n.
14.2003.99
14.2004.27
Lugano
20 dicembre 2004
/CJ/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sull'istanza di riconoscimento della graduatoria straniera di fallimento formulata
il 5 marzo 2004 da
IS
1
(rappr. dall' RA
1 ,
rappr. a sua
volta dall' RA 2)
contro
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
7. CO 7
volta
· al riconoscimento della graduatoria (“stato
passivo”) del fallimento principale di CO 1 depositata al Tribunale di __________
il 18.12.1996/29.1.1997, e
· alla consegna in natura all'amministrazione
fallimentare italiana di tutti i beni di pertinenza della massa fallimentare
rinvenuti dall’__________ nell’ambito della procedura ancillare svizzera;
richiamati
il decreto presidenziale 13 settembre 2004, il rapporto dell’Ufficio __________
del 17 luglio 2003 (inc. 14.03.99) nonché gli scritti 29 novembre 2004 dell’Ufficio
__________ e dell’istante;
ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza 15 maggio 1996, il Tribunale di __________ (Italia) ha dichiarato il
fallimento di __________, società di fatto con sede a __________, e di __________,
__________, soci illimitatamente responsabili della __________.
Con
sentenza 10 luglio 1996 - resa, su "ricorsi per estensione di
fallimento" del 17 e 22 maggio 1996, "per estensione del fallimento
della società di fatto __________, dichiarato da questo Tribunale con sentenza
del 16 [recte: 15] maggio 1996" - lo stesso Tribunale di __________ ha
dichiarato il fallimento di __________, __________, __________ CO 1 e __________,
__________.
B. Il
18 dicembre 1996, il giudice delegato __________, presso il Tribunale di __________,
__________, Ufficio fallimenti, ha ordinato il deposito della graduatoria dei
creditori ("stato passivo") dei suddetti fallimenti (doc. C allegato
all’istanza). La stessa è stata dichiarata esecutiva con decreto 29 gennaio
1997 del giudice delegato (doc. M).
C. Con
sentenza 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera tutti i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996. Il
dispositivo è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________
(FUC __________). L'Ufficio __________, che è stato incaricato della
liquidazione del fallimento secondario, ha immediatamente proceduto
all’inventario dei beni e, il __________, ha pubblicato l’apertura del
fallimento in via sommaria (FUC __________, p. __________). Nel termine
impartito non è stato insinuato alcun credito. La graduatoria del fallimento
secondario, depositata il 2 giugno 2003 (FUC __________), è cresciuta in
giudicato (scritto 3 luglio 2003 della Pretura __________).
D. Con
sentenza 16 ottobre 2002, il Tribunale di __________, settima sezione civile,
ha respinto le opposizioni al fallimento interposte da __________ e __________,
accogliendo invece quelle di __________ e __________ CO 1 e revocando il fallimento
di queste ultime. Di conseguenza, questa Camera ha revocato i fallimenti secondari
diretti contro queste due persone con decreti del 6 giugno 2004 (inc.
14.04.49/50), pubblicati sugli organi ufficiali il __________ (FUC __________;
FUSC __________).
E. Con
ordinanza presidenziale 13 settembre 2004 (pubblicata sul FUSC __________ e sul
FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in
Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale in Italia tenesse
adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata interposta
nessuna contestazione.
F. Con
l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il riconoscimento
della graduatoria (stato passivo) nonché la consegna in natura di tutti i beni
di pertinenza della massa fallimentare rinvenuti dall’Ufficio __________
nell’ambito della procedura ancillare svizzera. Precisa che __________ CO 7 ha
riconosciuto che la relazione n. __________ presso la F__________ di __________,
a lei formalmente intestata, è in realtà di proprietà della CO 1 e ha di
conseguenza ceduto tale attivo alla massa fallimentare (doc. I e L). Poiché non
è iscritto nessun creditore nella graduatoria del fallimento secondario,
l’istante chiede che gli attivi inventariati dall’Ufficio __________ gli siano
consegnati in natura, ritenuto che le spese sono coperte dalla liquidità
rinvenuta presso la __________ e che un’asta pubblica nel Cantone Ticino dei
titoli azionari della società (non quotata) in liquidazione ____________________
non garantirebbe la massimizzazione del ricavo.
Con
scritto 29 novembre 2004, l’istante ha poi precisato che tutte le somme e titoli
potevano essere trasmessi a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto del
fallimento di IS 1 n° __________ aperto presso il __________, __________,
mentre i titoli al portatore della ____________________ andavano consegnati al
patrocinatore ticinese avv. __________ RA 2 e le 2000 azioni nominative di ____________________,
__________, non rinvenute materialmente dall’Ufficio __________, erano da
cedere alla massa.
G. Con
atto 29 novembre 2004, l'Ufficio __________ ha trasmesso a questa Camera il
protocollo del fallimento secondario, il conto tasse e spese, gli estratti
bancari dei conti inventariati e l’inventario aggiornati, così come le azioni
al portatore della ____________________ A fronte di spese di amministrazione
ammontanti a fr. 1'686,45, l’attivo fallimentare risulta così composto:
– conto
n° __________ __________
valutazione
patrimoniale al 24/11/04 USD 82’540,66
– conto n°
__________
valutazione
patrimoniale al 24/11/04 USD 151’868,01
– 17
azioni al portatore da fr. 1'000.– cadauna di ____________________ (da n° 4 a 20) p.m.
– 48
certificati azionari di ognuno 10 azioni di fr. 1'000.– cadauna di __________
__________ (da n° 21 a 68) p.m.
– 100%
capitale azionario di __________ __________ p.m.
– conto
corrente di __________ presso la __________ __________ con un saldo al 23
aprile 1996 di Lit. 10'356'651,74
Il
totale delle liquidità sui conti della __________ ammontavano il 24 novembre
2004 a USD 3'332,86 (USD 1'012,39 + 2'320,47).
Non
figura più nell’ultimo inventario il credito in conto corrente di __________ CO
7 presso la __________ __________, registrato nel primo inventario sub 6, in
quanto la stessa l’ha ceduto alla massa fallimentare (cfr. doc. I e L).
Considerato
in diritto: 1. L’istante
chiede sia il riconoscimento della graduatoria dei creditori ("stato
passivo") depositata il 18 dicembre 1996 presso il Tribunale di __________,
__________, __________ (doc. C) sia la consegna in natura all'amministrazione
fallimentare italiana di tutti i beni di pertinenza della massa fallimentare
rinvenuti dall’Ufficio __________ nell’ambito della procedura ancillare
svizzera.
1.1. Cresciuta
in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui
risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è
messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei
creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).
1.2. La
messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia stata
riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del
decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1
CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura
d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla
osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono
che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a
disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera (cfr.
Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG,
2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance
d’une faillite étrangère (art. 166 ss LDIP), SJ 2002 II 268; Bernard Dutoit, Commentaire de la LDIP, 3. ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2001, n. 2 ad art. 173). In altri termini, questa
seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale. La prima
conclusione dell’istanza in esame è pertanto ricevibile.
2. Il
riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto
dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento
secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere
sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori
omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia
esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria
internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana
CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215 s.).
2.1. Occorre
quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera - per la
quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera
di consiglio ex art. 361 ss. CPC - sia soggetta alla previa pubblicazione sul
FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro
diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; S. Marchand, Exécution de décisions étrangères en matière de faillite,
in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire
et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45;
Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi,
Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art.
173 LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria
estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare
in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
(Cometta, op. cit., p. 216 s.).
Nel
caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito
nell’ordinanza presidenziale 13 settembre 2004.
2.2. Dal
profilo formale, il riconoscimento della graduatoria straniera e il contestuale
trasferimento all'estero dell'eventuale saldo presuppongono una domanda: il
competente tribunale non agisce d’ufficio. Sono legittimate a presentare la
domanda le persone legittimate a chiedere il riconoscimento del fallimento
estero ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 LDIP, in particolare l’amministrazione
estera del fallimento (cfr. Berti/Bürgi,
op. cit., n. 5 ad art. 173; cfr. pure Lembo/Jeanneret,
op. cit., p. 267 ad 4).
2.3. Il
tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:
– tiene
adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in
Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori
dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi
domiciliati;
– è
esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di
persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta,
op. cit., p. 217);
– è
conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto
infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Marchand, op. cit., p. 181 ad 43; Volken, op. cit., n. 26 ad art. 173; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 173; Berti/Bürgi, op. cit., n. 7 ad art. 173);
Nel
caso di specie, lo “stato passivo” di cui si chiede il riconoscimento - che dal
profilo funzionale corrisponde sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera - risulta
conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Non emerge che esso non
tenga adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con
sede in Svizzera e nemmeno si danno censure in tal senso. Non appare che questi
crediti siano trattati diversamente da quelli di creditori dello Stato in cui è
stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati, né che
si diano situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di
persone domiciliate o con sede in Svizzera. Nulla osta pertanto al riconoscimento
della graduatoria fallimentare principale italiana.
2.4. La
maggioranza della dottrina ritiene, esplicitamente (cfr. Marchand, op. cit., p. 182 ad 46; Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268 s.; H.
Trachsler, AJP 1997, p. 1571 s.)
o implicitamente (cfr. Volken,
op. cit., n. 13 ss. ad art. 173; Dutoit,
op. cit., n. 3 ad art. 173; Berti/Bürgi,
op. cit., n. 7 ad art. 173), che per il riconoscimento non occorre che la
graduatoria estera sia passata in giudicato (contra: decisione 3 aprile 1997
del Konkursrichter del Bezirksgericht Zürich, AJP 1997, 1570, con rif.). Anche
volendo seguire la tesi minoritaria, va però evidenziato - come peraltro avvenuto
nella menzionata sentenza zurighese - che la graduatoria estera deve essere in
ogni caso riconosciuta a prescindere dal suo passaggio in giudizio quando -
come nella presente fattispecie - nessun creditore ha sollevato obiezioni di
sorta in merito. È infatti il caso di ricordare che l’art. 173 LEF ha quale unico
scopo la protezione dei creditori non privilegiati domiciliati in Svizzera (cfr.
Dutoit, op. cit., n. 2 ad art.
173). Non è pertanto necessario determinare se dal carattere “esecutivo” dello
stato passivo di cui si chiede il riconoscimento (cfr. doc. M) si possa o no
dedurre che lo stesso è passato in giudicato.
3. Dati
Fatti
i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, non vi sono ostacoli
per la consegna in natura del saldo degli attivi inventariati nella procedura ancillare
svizzera, dopo il pagamento delle spese dell’Ufficio __________ (cfr. Volken, op. cit., n. 11 ad art. 173; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 173). Prelevate
le proprie spese, che sono state stabilite in fr. 1'686,45 in base al protocollo
del fallimento, l’ufficio trasmetterà il saldo dei conti n° __________ e __________
presso __________ mediante bonifico bancario sul conto del fallimento di __________
aperto presso il __________. Le azioni e certificati azionari di __________
__________ andranno consegnati al patrocinatore svizzero dell’Amministrazione
italiana. Poiché non sono state rinvenute le azioni di__________, __________,
occorre, come del resto auspicato dalla stessa istante, pronunciare la cessione
del rispettivo capitale (così come inventariato) a favore della massa fallimentare
principale, che ne curerà la realizzazione. Lo stesso valga per il credito in conto
corrente di __________ presso la __________
4. In
parziale modifica della prassi finora seguita da questa Camera, la presente decisione
non viene pubblicata. L’Ufficio __________ è tuttavia invitato a chiedere la
chiusura del fallimento dopo aver consegnato il saldo all’istante, producendo i
relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura del fallimento
secondario e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art. 169 cpv. 2,
2. periodo LDIP.
5. L'istanza
è accolta.
Le
spese procedurali sono a carico della massa fallimentare.
Richiamati gli
art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC
pronuncia: 1. L'istanza
5 marzo 2004 dell’IS 1, __________, è accolta.
1.1. Di
conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“stato passivo”) del IS
1 depositata al Tribunale di __________ il 18 dicembre 1996/29 gennaio 1997.
1.2. È
ordinata all’Ufficio __________, dopo prelevamento delle proprie spese,
stabilite in fr. 1'686,45, la trasmissione del saldo dei conti n° __________ e __________
presso __________, __________, mediante bonifico bancario sul conto del fallimento
di __________ aperto presso __________ S.p.A. -
Ag. no. 39 - __________ - Napoli (Italia) ABI 1010 CAB 34100.
1.3. L’Ufficio
__________ consegnerà all’avv. RA 2, Lugano, le 17 azioni al portatore da fr.
1'000.– cadauna, numerate da 4 a 20, nonché i 48 certificati azionari di ognuno
10 azioni di fr. 1'000.– cadauna, numerati da 21 a 68, di F__________.
1.4. La
totalità del capitale azionario di __________ __________, è ceduta alla Massa IS
1, Napoli.
1.5. Il
credito in conto corrente di __________ contro __________ __________, è ceduto
alla Massa IS 1.
Considerandi
2.
L’Ufficio
__________, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come
indicato al considerando 4.
3.
La
tassa di giustizia in fr. 500.– e le spese di uguale importo sono poste a
carico della MassaIS 1.
4.
Intimazione: __________
__________ RA 2, __________;
–
Ufficio __________, con l’intero incarto.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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