14.2004.29
rigetto provvisorio.contratto di mutuo.solidarietà.clausola di protezione.congiunzione di incarti. modalità della determinazione dell'indennità di prima sede
15 settembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2004.29
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio.contratto di mutuo.solidarietà.clausola di protezione.congiunzione di incarti. modalità della determinazione dell'indennità di prima sede
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 143 CO
art. 144 CO
art. 82 LEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2004.29
Lugano
15 settembre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei RAPP1:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 novembre 2003 da
APPO1
rappr. da RAPP1
contro
APPE1
rappr. da RAPP1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'11/16 settembre 2003
dell'UEF di;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di -Città con sentenza 5 febbraio 2004 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta.
Di conseguenza è
rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da __________APPE1al
precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di per l'importo di fr. 28'540.85
oltre interessi al 9% dal 26 agosto 2003 e fr. 100.-- di spese esecutive.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 170.--, da anticipare
dall'istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 800.-- a titolo di ripetibili."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escussa che con atto 9 marzo 2004
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate
spese e ripetibili di prima e seconda
sede ed in via subordinata l'esonero dal pagamento
di spese e ripetibili di prima
sede rispettivamente la riduzione delle ripetibili
di prima sede, protestate spese
e ripetibili d'appello;
con osservazioni 16 aprile 2004 la parte appellata
si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ dell'11/16 settembre 2003 dell'UEF di laAPPO1 ha escusso APPE1
per l'incasso di fr. 28'540.85 oltre interessi al 9% dal 26 agosto 2003,
indicando quale titolo di credito: "Prestito privato del 29.07.2002, no.
I/250/253/18-550.782.2/02".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di credito privato concluso il
29 luglio 2002 (doc. A) con __________ __________ quale mutuatario e sua moglie
__________ APPE1 quale debitrice solidale, con cui ha concesso al mutuatario un
mutuo di fr. 30'000.-- al tasso d'interesse del 9% all'anno. Il rimborso del
prestito è stato fissato in 24 rate mensili di fr. 1'365.70 da pagare il 1. di
ogni mese, la prima volta il 1. settembre 2002.
Trovandosi
il mutuatario in mora con il pagamento di diverse rate, la procedente pretende
il rimborso dell'importo residuo.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha rilevato che il contratto di mutuo in esame
prevedeva espressamente al punto B una protezione in caso di malattia, ossia un
condono delle rate mensili per ogni giorno di malattia del mutuatario,
sostenendo che questi ha inviato a più riprese alla procedente tutta la
documentazione medica attestante la sua malattia dal 28 ottobre 2002 al 18
luglio 2003, mentre ha negato che il mutuatario fosse già stato ammalato al
momento della stipulazione del contratto. La convenuta ha chiesto che le rate
residue poste in esecuzione vengano condonate e l'istanza respinta per carente
liquidità.
D. Con
sentenza 5 febbraio 2004 il Segretario assessore della Pretura di -Città ha
accolto l'istanza, ritenendo applicabile la riserva, secondo la quale non è
concesso il condono del debito nel caso in cui la malattia del mutuatario
sussisteva già al momento della conclusione del contratto (doc. A clausola B
2.). È stata ritenuta applicabile pure la clausola B 4., la quale non prevede
il condono del debito per infortunio, malattia o decesso per la debitrice
solidale.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare l'appellante ha
contestato l'emanazione in sede pretorile di due sentenze separate che
condannano sia lei che il marito __________ ciascuno al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 170.-- e di ripetibili per fr. 800.--, quando in realtà si
tratta di un'unica procedura. L'appellante ha pure contestato l'ammontare delle
ripetibili, ritenuto che la procedente si è fatta rappresentare da un
patrocinatore unicamente all'udienza di contraddittorio, il quale si è limitato
a confermare l'istanza.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso in seguito. Per quel
che riguarda l'ammontare delle ripetibili di prima sede la procedente ha
rilevato che il suo patrocinatore non si è limitato a confermare l'istanza, ma
ha dovuto evidentemente esaminare gli atti di causa e l'intero incarto,
impiegando le necessarie ore di lavoro, per cui l'importo fissato in prima sede
va confermato.
Considerato
Considerandi
1.
a) Per
l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
c) La nozione
di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi
dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la
somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di
debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto
(Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III
99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998
n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2;
Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d) Per l’art.
82.
cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a
meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali
da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia
413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n.
28.
ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad
art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con
rif.).
e) Il
contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario relativo ad un mutuo fruttifero
costituisce un titolo di rigetto per gli interessi e per il rimborso del mutuo.
Il creditore deve dimostrarne solo l'esigibilità (Staehelin, op. cit., n. 120
ad art. 82 LEF).
In
concreto, secondo la clausola A 6. del contratto in esame
"se
il/la mutuatario/a non rimborsa una rata entro i termini convenuti, egli/ella
risulta in mora senza necessità di richiamo. Se il/la mutuatario/a è in mora
del pagamento di 2 rate, la APPO1 può esigere l'immediato rimborso dell'intero
debito residuo".
In via di
principio il contratto in esame doc. A costituisce valido titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione. L'escussa non ha infatti contestato l'eccepito
mancato pagamento di almeno due rate da parte del mutuatario, per cui il debito
residuo, secondo la clausola A 6. del contratto doc. A, è divenuto esigibile.
f) Secondo
l'art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano
di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento
dell'intera obbligazione. La solidarietà è altrimenti ammessa solo quando è
espressamente prevista dalla legge (art. 143 cpv. 2 CO). Nel primo caso essa
deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della
sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune risulti
dall'atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze.
Il
rapporto di solidarietà convenzionale è reputato realizzato quando vi è stata
produzione del contratto di mutuo a favore di un terzo recante la chiara ed
univoca attestazione dell'escusso di assumersi solidalmente l'impegno
contrattuale della parte mutuataria, atteso che per l'art. 144 cpv. 1 CO il
creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di
essi tutto il debito o una parte soltanto.
In caso
di solidarietà convenzionale, resta del tutto irrilevante per l'esigibilità
della pretesa creditoria la questione di sapere a favore di quale debitore sia
avvenuta la controprestazione contrattuale del creditore (ossia, in caso di
mutuo solidale, l'accertamento di chi abbia materialmente ricevuto il mutuo)
(Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).
Secondo
l'art. 144 cpv. 2 CO tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta
l'intera obbligazione.
g) Il
contratto di credito privato in esame (doc. A) è stato sottoscritto dallaAPPO1,
quale mutuante e da __________, quale mutuatario, rispettivamente APPE1 quale
debitrice solidale. Quest'ultima si è pertanto assunta solidalmente l'impegno
contrattuale del marito nei confronti della banca mutuante ai sensi dell'art.
143.
CO.
Il
menzionato contratto di mutuo contiene al punto B una clausola di protezione a
favore del mutuatario in caso di infortunio, malattia e decesso. Per quel che
riguarda i debitori solidali la clausola B 4. prevede quanto segue:
"Per
i contratti di prestito con più mutuatari/ie (debitori/debitrici solidali)
questa protezione in caso di infortunio, malattia o decesso vale esclusivamente
per la prima persona indicata, riservate altre definizioni scritte in questo
contratto. Queste disposizioni di copertura non si applicano ad altri/e
debitori/debitrici solidali."
Ne
consegue che l'escussa avendo sottoscritto il contratto doc. A dopo il marito,
quale debitrice solidale, non gode della clausola di protezione, che vale
esclusivamente a favore del marito quale mutuatario e prima persona indicata
nel contratto. Di conseguenza, ritenuto che secondo l'art. 144 cpv. 1 CO il
creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di
essi tutto il debito, a prescindere dalla questione a sapere se il mutuatario
poteva godere del condono avendo egli eccepito di essersi trovato in una
situazione di malattia, la APPO1 poteva procedere contro l'escussa per
l'incasso di tutto il debito residuo. Il doc. A costituisce quindi valido titolo
di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti di APPE1.
La sentenza pretorile va quindi su questo punto confermata e l'appello
respinto.
2.
L'appellante
ha contestato l'emanazione in sede pretorile di due sentenze separate che
condannano sia lei che il marito __________ __________ ciascuno al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 170.-- e di ripetibili di fr. 800.--,
trattandosi di un'unica procedura.
La
congiunzione di incarti è una questione di apprezzamento del giudice di prima
sede. Nel caso in esame non solo le parti non hanno chiesto la congiunzione, ma
i due incarti in oggetto, come si evince dai precedenti considerandi,
nonostante riguardino lo stesso contratto di mutuo, contengono elementi
diversi, per cui si giustifica l'emanazione di due sentenze separate, con cui è
stata condannata ciascuna delle parti al pagamento della tassa di giustizia e
delle ripetibili.
3.
a) L'escussa
ha contestato l'ammontare dell'indennità assegnata alla parte vincente ritenendola
troppo elevata.
b) Ai sensi
dell'art. 62 cpv.1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il
rigetto dell'opposizione ex combinati art. 80 e 25 n. 2 lett. a LEF, il giudice
può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al
pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III
110.
cons. 3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può
essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va
fissato nella decisione; sulle modalità della sua determinazione il Tribunale
federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità - nelle
procedure sommarie in materia di esecuzione - comprende anche le spese
derivanti dal patrocinio di un. La valutazione dell'equa indennità ha luogo in
applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può
far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle
peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif.
ivi). In base all'art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste dalla
LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art.
9.
TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--.
Nel caso
di specie, tenuto conto del tempo necessario in termini di razionalità per lo
studio dell'incarto e la comparizione all'udienza di contraddittorio, della
natura della disputa, dell'esito dell'intervento del patrocinatore e del valore
litigioso, si giustifica l'indennità di fr. 800.-- assegnata in prima sede.
Ne
consegue che -anche su questo punto- l'appello 9 marzo 2004 di APPE1 va
respinto.
4.
Tassa
di giustizia e indennità d'appello seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a e 82 LEF, 48,
49, 61 e 62 OTLEF; 9 e 18 cpv. 1 TOA
pronuncia
1.
L'appello
9.
marzo 2004 di APPE1 è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 255.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di APPE1 la quale rifonderà a APPO1 fr. 800.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione: -
RAPP1
-
RAPP2
Comunicazione
alla Pretura di -Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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