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Decisione

14.2004.33

rigetto provvisorio. principio dell'oralità. determinabilità degli importi alla firma del contratto

15 settembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati gli art. 22 LALEF e 82 LEF

pronuncia: I. L'appello

25 marzo 2004 dellaAPPE1, Bellinzona, è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 10 marzo 2004 del Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Bellinzona è così riformata:

"1. L'istanza

12 febbraio 2004 dellaAPPO1, __________ (__________) è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 290, da anticipare dall'istante, resta a carico

dellaAPPO1, la quale rifonderà alla APPE1 Fr. 2'000.-- a titolo di

indennità."

Considerandi

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 435.--, già anticipata

dall'appellante, è posta a carico dellaAPPO1, la quale rifonderà alla APPE1 fr.

3'000.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: - avv.RAPP1, __________

- avv.

dr. __________RAPP2, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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