14.2004.33
rigetto provvisorio. principio dell'oralità. determinabilità degli importi alla firma del contratto
15 settembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2004.33
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio. principio dell'oralità. determinabilità degli importi alla firma del contratto
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2004.33
Lugano
15 settembre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 12 febbraio 2004 da
APPO1 , __________ __________
rappr. dall’ RAPP2
contro
APPE1
rappr. dall’ RAPP1 __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 3/5 febbraio 2004 dell'UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona
con sentenza 10 marzo 2004 ha così deciso:
"1. È
rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 400'000.-- oltre interessi al
5% dal 3 dicembre 2003 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n.
481'876 dell'UEF di Bellinzona, notificato il 5 febbraio 2004.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 290.-- da anticipare
dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 2'000.-- per ripetibili."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 25 marzo
2004
postula la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 16 aprile 2004 la parte appellata si è opposta al gravame,
con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto: A. Con
PE n. __________del 3/5 febbraio 2004 dell'UEF di Bellinzona la APPO1 ha
escusso la APPE1 per l'incasso di fr. 400'000.-- oltre interessi al 5% dal 3
dicembre 2003, indicando quale titolo di credito: "Finanzierungsvertrag
27.11.2001."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di
finanziamento per concessionari concluso con l'escussa - concessionaria di
vetture di marca __________ - il 27 novembre 2001 (doc. A). Sulla base di
questo contratto l'istante ha finanziato l'acquisto da parte della convenuta di
numerose autovetture. Non avendo quest'ultima adempiuto i propri obblighi nei
confronti della banca finanziatrice, questa, con scritto 3 dicembre 2003 (doc.
D), ha rescisso il contratto doc. A, con effetto immediato. La procedente ha
prodotto il dettaglio dello scoperto (doc. E e F).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha rilevato che la
produzione dei documenti da partre della procedente solo all'udienza di
contraddittorio è irrituale. Inoltre questi documenti non recano, in buona
parte la sua firma, per cui non vi è titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF. La convenuta ha inoltre contestato
l'esistenza di un credito nei suoi confronti così come il suo ammontare e la
sua esigibilità. Essa ha poi negato di avere ricevuto la disdetta del contratto
di finanziamento ed ha sollevato l'eccezione d'inadempimento del contratto da
parte dell'istante, in quanto le vetture in oggetto, che la procedente pretende
di avere finanziato e fatturato, non le sono state consegnate. L'escussa ha
infine sostenuto di avere già pagato lo scoperto in oggetto.
D. Con sentenza 10 marzo 2004 il Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza rilevando dapprima che la
produzione di documenti all'udienza di contraddittorio è proceduralmente
corretta secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF. Il primo giudice ha poi ritenuto le
argomentazioni dell'escussa, relative all'asserito pagamento dello scoperto
vantato dalla procedente rispettivamente alla fornitura delle vetture, non
comprovate con documenti.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa negando in sostanza l'esistenza di un valido titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso,
in seguito.
Considerato
In diritto: 1.a) L'art.
20 cpv. 2 LALEF indica che all'udienza le parti possono esporre verbalmente o
per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta,
con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e
della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio
(art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta
normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù
dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di
procedura diverso da quello stabilito falla legge (Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989
p.331)
b) Contrariamente a quanto sostenuto dall'escussa le argomentazioni
e i documenti presentati dalla controparte in sede di contraddittorio
ossequiano l'art. 20 cpv. 2 LALEF.
2.a) In
virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di
debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto
(Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III
99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998
n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2;
Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d) L'ammontare della pretesa deve essere indicato nel riconoscimento di
debito oppure in documenti a cui si rinvia. Se l'importo non viene indicato nel
riconoscimento di debito, ma risulta da documenti a cui è stato rinviato,
l'ammontare deve poter venire calcolato in modo semplice tramite tali
documenti. La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri
computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei
movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo
finale posto in esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge
al potere di cognizione del giudice del rigetto (Staehelin, op. cit. n. 25 ad
art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).
e) Dall'esame del contratto di finanziamento per concessionari doc.
A non emerge per quale importo la banca finanziatrice ha concesso
all'appellante il finanziamento per l'acquisto degli autoveicoli, per cui
questo documento non può costituire titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione secondo l'art. 82 LEF. La conferma di fornitura 23 febbraio
2004 della __________ (doc. B) non solo non contiene i prezzi delle vetture
consegnate, ma non è nemmeno controfirmata dall'escussa, per cui anche questo
documento non può essere considerato riconoscimento di debito ai sensi
dell'art. 82 LEF. Va poi osservato che agli atti si trovano numerosi conteggi
relativi alle vetture consegnate all'appellante (doc. E e F) sui quali sono
indicati i prezzi e gli interessi maturati. Questi documenti sono però stati
allestiti unilateralmente dalla procedente l'8 marzo 2003 (doc. E)
rispettivamente il 31 marzo 2003 (doc. F) e non secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza, per cui alla firma del contratto di finanziamento doc.
A, avvenuta il 27 novembre 2001, i prezzi delle vetture non erano ancora
determinabili e di conseguenza non hanno potuto venire riconosciuti dall'escussa.
Pertanto il doc. A, nemmeno se considerato insieme con i menzionati conteggi
doc. E e doc. F, può costituire riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82
LEF. Infine va rilevato che nemmeno lo scritto 5 dicembre 2003, inviato dalla
APPE1 alla procedente (doc. G), può essere considerato valido riconoscimento di
debito, ritenuto che questa lettera rinvia sì alla disdetta formulata il 3
dicembre 2003 da parte della banca finanziatrice (doc. C) ed esprime
l'intenzione dell'escussa di pagare, al momento della loro vendita, i veicoli
ivi elencati. Nella disdetta doc. C non vi è però indicato il prezzo delle
vetture, per cui nemmeno sulla base di questi due documenti, anche se
considerati insieme, è possibile determinare l'importo che l'escussa ha dichiarato
di essere intenzionata a pagare.
In
mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi
dell'art. 82 LEF, l'istanza della APPO1 va quindi respinta.
3. L'appello 25 marzo 2004 della APPE1 va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati gli art. 22 LALEF e 82 LEF
pronuncia: I. L'appello
25 marzo 2004 dellaAPPE1, Bellinzona, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 marzo 2004 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza
12 febbraio 2004 dellaAPPO1, __________ (__________) è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 290, da anticipare dall'istante, resta a carico
dellaAPPO1, la quale rifonderà alla APPE1 Fr. 2'000.-- a titolo di
indennità."
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 435.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico dellaAPPO1, la quale rifonderà alla APPE1 fr.
3'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - avv.RAPP1, __________
- avv.
dr. __________RAPP2, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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