14.2004.35
rigetto provvisorio dell'opposizione. Autenticità della firma apposta sul riconoscimento di debito
17 marzo 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2004.35
Data decisione, Autorità:
17.03.2005, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione. Autenticità della firma apposta sul riconoscimento di debito
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2004.35
Lugano
17 marzo 2005
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 9 agosto 2004 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dallo RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20 novembre 2003/18 luglio
2004 __________;
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 20 settembre 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia
in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto 24 settembre 2004 postula la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 26 ottobre 2004 la parte appellata si
è opposta all’appello;
ritenuto
Fatti
1.Con PE n. __________ del 20 novembre
2003/18 luglio 2004 __________ la AO 1 (in seguito: AO 1) ha escusso AP 1 per
fr. 17'560.95 oltre interessi al 5% dal 14 maggio 2002, indicando quale titolo
di credito: “Facture no. 1215985 du 21.3.2002 fr. 1'700.10; no. 1218692 du
28.3.2002 fr. 4'047.65; no. 1222320 du 4.4.2002 fr. 1'423.80; no. 1225081 du
11.4.2002 fr. 2'993.45; no. 1227722 du 18.4.2002 fr. 4'625.70; no. 1230446 du
25.4.2002 fr. 1'785.10; no. 1230469 du 2.5.2002 fr. 1'827.60; no. 1239831 du
16.5.2002 fr. 807.55 ./. paiement partiel du 15.3.2002 fr. 1'650.--.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su due contratti di “locazione di servizi”
datati 3 maggio 2002 (doc. D) relativi alla messa a disposizione di due
collaboratori, alla tariffa oraria di fr. 44.-- rispettivamente fr. 39.50
(incl. oneri sociali e legali), indirizzati a:
__________
La
procedente ha inoltre prodotto 13 rapporti di lavoro, relativi alle ore prestate
dai suoi due collaboratori, intestati a “__________All’udienza di
contraddittorio l’escusso ha asserito che la procedente è stata contattata da __________,
amministratore unico della __________ (doc. 2), allo scopo di ottenere
manodopera per diversi cantieri. __________ il 12 marzo 2002 ha pagato alla AO
1 un acconto di fr. 1'650.-- (doc. 3). AP 1 ha poi rilevato che essendo stato
il 14 febbraio 2002 dichiarato il fallimento della __________, __________ gli
ha chiesto se la corrispondenza della società fallita poteva essergli
trasmessa. Il 3 maggio 2002 la procedente ha inviato i contratti in oggetto di “locazione
di servizi” allo Studio di architettura __________. L’escusso ha sostenuto che
è però stato __________ a firmare i menzionati contratti, come risulta dal
confronto della firma apposta su di essi e la firma che appare sul PE in
oggetto n. __________, che è diversa dalla sua. Il 21 maggio 2002 __________ ha
infatti rilasciato una dichiarazione attestante che lo studio d’architettura __________
non era parte dei contratti stipulati dalla __________ con altre ditte (doc.
4). L’escusso ha poi rilevato che visti i solleciti della procedente, con
lettere 22 novembre (doc. 6) rispettivamente 26 novembre 2003 (doc. 7), ha fermamente
dichiarato di non essere parte del contratto di “locazione di servizi”, visto
che lo studio d’archittettura si occupa di progettazione e non di costruzione.
Con la
replica la procedente ha contestato le allegazioni di controparte, mentre
l’escusso duplicando ha osservato che il fatto che egli non abbia risposto alle
fatture, è la prova che non si riteneva debitore nei confronti di __________.
C. Con sentenza 20 settembre 2004 la Pretore __________, ha accolto
l’istanza rilevando che non è dato sapere chi abbia sottoscritto i contratti di
“locazione di servizi” in oggetto, ritenuto che la firma ivi apposta è
illeggibile, è priva dell’indicazione del suo estensore e difetta del timbro
del cliente. Secondo la prima giudice il contratto è certamente sorto tra la AO
1 e AP 1, atteso che quest’ultimo, fino al mese di novembre 2003, ovvero fino
all’emissione del precetto esecutivo, avvenuto il 20 novembre 2003, non ha mai
contestato l’esistenza del rapporto contrattuale tra lui medesimo e la
procedente, così come indicato sul contratto stesso. D’altro canto anche i
rapporti di lavoro e le fatture, menzionanti quale beneficiaria della
prestazione di AO 1 la ditta “__________”, sono stati accettati. In sede
pretorile è poi stato osservato che dallo scritto 21 maggio 2002 (doc. 4) si
evince solamente che l’escusso nulla ha a che vedere con l’impresa di
costruzione __________, per cui non è da ritenere responsabile per qualsivoglia
contratto sottoscritto dalla stessa. La prima giudice ha pertanto concluso che
i contratti di “locazione di servizi” doc. D sono stati sottoscritti da un
rappresentante della ditta __________, anche se eventualmente da persona non
legittimata a vincolare la ditta.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l’escusso, riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
E.
Con le sue osservazioni la parte appellata si
è pure riconfermata nelle sue argomentazioni di sede pretorile.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra
un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del
suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di
debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto
(Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99;
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco, 1998,
n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2;
Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il
reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 330).
d) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti
prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
Il
debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di
debito e che risulta sul PE quale debitore (Staehelin, op. cit. n. 51 ad art.
82.
LEF).
e) Per l’art. 82 cpv.
2.
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che
il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,op.
cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).
f) Una firma su un riconoscimento di debito è presunta
autentica. Se la firma è contetstata, ossia eccepita di falso, incombe
all’escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (Cometta, op. cit. in
Rep 1989 p. 346; Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 82 con rif.; cfr. anche SJZ
1980.
p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1). Ciò può esser fatto
producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di
conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il
grado di verosimiglianza dell’eccezione di falsità richiesto dall’art. 82 cpv.
2.
LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che
altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.
g) Nel caso di specie l’appellante ha negato di avere sottoscritto i
contratti di “locazione di servizi” 3 maggio 2002 (doc. D), sostenendo che la
firma ivi apposta è quella di __________. Secondo AP 1 la sua firma, che si può
verificare sul PE in oggetto n. __________, sarebbe diversa da quella apposta sui
due precitati contratti doc. D.
Orbene dall’esame dei due contratti
doc. D si evince che essi sono stati indirizzati a “__________”. Se si procede
al controllo di conformità della firma che appare su di essi con la firma di AP
1.
apposta sul citato PE, in calce alla doppia sottolineatura dell’ “opposizione”,
emerge che esse presentano una struttura sostanzialmente diversa. Infatti la
firma eseguita da AP 1 sul PE è formata principalmente da due tratti lineari che
si intersecano, i quali non presentano alcuna ondulazione. La firma che appare
sui contratti doc. D è invece contraddistinta da un tratto di penna particolarmente
ondulato. Lo stesso emerge se si procede al controllo di conformità della firma
di AP 1 che appare sulla procura da lui conferita il 6 settembre 2004 al suo
rappresentante legale (doc. 1) – sempre contraddistinta da due tratti lineari
di penna che si intersecano - con la firma apposta sui contratti doc. D. A
proposito della firma visibile sui menzionati contratti, va osservato che essa appare
invece alquanto simile a quella che __________ ha eseguito per sottoscrivere la
dichiarazione 21 maggio 2002 della __________ (doc. 4), in cui viene affermato
che “l’architetto AP 1, titolare dello Studio d’architettura __________, non ha
nulla a che vedere con l’impresa di costruzione __________ di __________. Non è
inoltre responsabile per qualsiasi contratto o quant’altro sottoscritti dalla
stessa”. La predetta differenza sostanziale tra la firma di AP 1 apposta sul PE
in oggetto e sulla procura doc. 1 e quella che compare sui contratti doc. D è, di
conseguenza, sufficiente a rendere verosimile l’eccezione sollevata
dall’escusso che nega di averli firmati. D’altro canto secondo la ricevuta 12
marzo 2002 (doc. 3), prodotta dall’appellante, __________ ha pagato lo stesso
giorno fr. 1'650.-- alla AO 1. Su questa ricevuta egli è indicato quale
rappresentate della __________. Dalla documentazione agli atti non risulta però
documento alcuno a conferma di questo suo potere di rappresentanza, né un suo eventuale
potere di rappresentanza è stato ammesso dall’appellante. Il riconoscimento di
debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola tuttavia quest’ultimo
solo se vi è alternativamente: procura scritta, ammissione esplicita in
documenti o ammissione esplicita all’udienza (cfr. Cometta, op. cit. in Rep
1989.
p. 340). Nell’ambito di questa procedura non può quindi essere ritenuto
che il pagamento di fr. 1'650.-- sia avvenuta in nome di AP 1.
I
contratti di “locazione di servizi” doc. D, anche se considerati con i relativi
rapporti di lavoro doc. B plico, non possono pertanto essere ritenuti validi
riconoscimenti di debito nei confronti dell’escusso, per cui non è data
l’identità tra il debitore (indicato sul PE e sull’istanza) con il debitore (di
cui ai documenti prodotti). Di conseguenza in mancanza di un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nei confronti di AP 1, l’istanza presentata da AO
1.
va respinta e la sentenza pretorile riformata.
2.
L’appello 24 settembre 2004 di AP 1 va
quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF),
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. L’appello
24.
settembre 2004 di AP 1, __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 settembre 2004 della Pretore __________, è così
riformata:
“1. L’istanza
9.
agosto 2004 presentata da AO 1, __________, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 400.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr. 350.--
a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
avv. Studio legale __________, __________
- AO
1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
rzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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