14.2004.36
contratto di appalto. Eccezione di non corretto adempimento
4 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2004.36
Data decisione, Autorità:
04.11.2004, CEF
Titolo:
contratto di appalto. Eccezione di non corretto adempimento
APPALTO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2004.36
Lugano
4 novembre
2004
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura
sommaria appellabile promossa con istanza 29 gennaio 2004 da
AO 1 ()
patrocinata da PA 2
contro
AP 1
patrocinata dall' PA 1 __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n.
__________del 26/27 gennaio 2004 dell’UEF di __________;
sulla
quale istanza la Pretore di __________ con sentenza 22 marzo 2004 ha così
deciso:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr.
30'392.14, oltre ad interessi al 5% a far tempo dal 6 agosto 2003.
2. La tassa di giustizia in fr. 360.--, comprensiva
delle spese e da anticipare dall’istante, è posta a carico della parte
convenuta che rifonderà alla controparte fr. 800.-- a titolo di indennità”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 5 aprile 2004 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 26 aprile 2004 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 26/27 gennaio 2004 dell'UEF di __________ AO
1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 30'392.45 oltre interessi al 9.10% dal 3
febbraio 2003, indicando quale titolo di credito: "Decreto ingiuntivo
notificato Tribunale di __________ a mezzo Pretura 27/28.08.2003 + saldo
fattura n. 1902 11.12.2002 - Fr. 30'392.45 pari a EUR 19'407.70, cambio 1.5660
del 22.01.04”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa la procedente ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________ limitando il tasso degli interessi
richiesti al 5%.
B. La
procedente -almeno formalmente- ha fondato la propria pretesa sul decreto
ingiuntivo di data 6 agosto 2003 del Giudice unico del Tribunale di __________,
mediante il quale è stato ordinato alla AP 1 di “pagare entro sessanta giorni
dalla notifica del presente atto alla AO 1 la somma di Euro 19'40__________”
(doc. C) e sulla conferma d’ordine 26 giugno 2002 (doc. D) mediante la quale
l’escussa ha confermato alla procedente l’acquisto di tre autoclavi da 60L al
prezzo netto di euro 35'055.-- cadauna e di una autoclave da 300L al prezzo
netto di euro 42'560.--.
La
procedente ha prodotto pure tre avvisi bancari di accredito (doc. E, H, I), lo
scritto 7 luglio 2003 (doc. M) con cui ha sollecitato il pagamento a saldo
dell’importo di euro 19'407.70 e lo scritto 9 luglio 2003 (doc. N) della
convenuta, con la quale quest’ultima le ha confermato il “pagamento della cifra
restante”.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta
all’istanza, adducendo che l’istante non avrebbe adempiuto la propria
prestazione, in quanto avrebbe fornito dei macchinari non idonei ad eseguire
correttamente gli esami biologici e farmaceutici previsti dagli accordi scritti
e verbali. Essa avrebbe tempestivamente notificato i difetti. Il pagamento
integrale del credito in esecuzione sarebbe sempre stato condizionato
all’eliminazione dei difetti. Anche il fax del 29 luglio 2003, peraltro firmato
da persona non autorizzata a vincolare la società, condizionerebbe il pagamento
del saldo “alla funzionalità dei macchinari forniti”. D’altra parte, il decreto
ingiuntivo del Tribunale di __________, equipollente ad un PE, non avrebbe
valore di decisione, ritenuto che la convenuta vi avrebbe interposto
opposizione tempestivamente.
In
replica AO 1 ha evidenziato che la promessa di pagamento del 9 luglio 2003 è
successiva agli scritti di segnalazione di presunti difetti. Inoltre, a mente
della procedente il doc. 6 non rappresenterebbe una valida opposizione al
decreto ingiuntivo del 6 agosto 2003, in quanto trasmesso alla procura della
repubblica presso il Tribunale di __________. Per questo motivo l’opposizione
violerebbe “l’art. 645 CPC italiano, cosicché il decreto ingiuntivo italiano
-regolarmente intimato- è già divenuto esecutivo per mancata corretta
opposizione ai sensi dell’art. 647 CPC italiano”.
D. Con
sentenza 22 marzo 2004 la Pretore di __________ ha parzialmente accolto
l’istanza rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 30'392.14 oltre ad
interessi al 5% dal 6 agosto 2003. A mente della Pretore i documenti prodotti
costituiscono valido titolo di rigetto dell’opposizione mentre la convenuta non
è riuscita a rendere verosimili le eccezioni sollevate.
E. Con
tempestivo atto d’appello 5 aprile 2004 AP 1 postula la reiezione dell’istanza,
atteso che l’ultimazione dell’installazione delle autoclavi sarebbe avvenuta il
31 marzo 2003 e già il 13 maggio 2003 essa avrebbe notificato per iscritto le
disfunzioni e i difetti dei macchinari forniti (doc. 3) e avrebbe preannunciato
di non essere disposta a pagare il saldo della fattura se non quando i difetti
fossero stati eliminati e le autoclavi fossero state validate, cosa che in
concreto non è ancora avvenuta, risultando solo uno dei macchinari forniti
idoneo ad effettuare i tests biologici e farmaceutici.
F. Con osservazioni del 26 aprile 2004 AO 1 si oppone al gravame
evidenziando che la fornitura delle autoclavi sarebbe avvenuta, come
attesterebbero i documenti doganali, già nel corso del 2002. Inoltre il doc. 3
si riferirebbe unicamente alla presunta prestazione “di validazione delle
autoclavi”, che non troverebbe riscontro nella conferma d’ordine.
A
mente dell’osservante i doc. 4 e 5 sarebbero stati redatti “a distanza di più
di mezzo anno dalla fornitura, in coincidenza con le pressanti richieste del
creditore, e non possono essere quindi considerati documenti inficianti i
riconoscimenti di debito (addirittura posteriori nel tempo ad essi) della
convenuta”.
Considerato
in diritto: 1. A titolo introduttivo dev'essere
precisato che il decreto ingiuntivo italiano, prodotto dall'istante e indicato
nel precetto esecutivo svizzero, che -di principio- avrebbe potuto costituire
la base per procedere in conformità con l'art. 31 CL o per chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione (in conformità con gli art. 512 CPC), ha
effettivamente perso ogni attualità in sede d'appello. Già la pretore, malgrado
la controversia sorta in prima sede a proposito della portata giuridica di quel
documento, si è limitata ad accennarvi solo a conferma dell'entità del credito
posto in esecuzione (cons. 5), rispettivamente al fine del computo degli
interessi (cons. 6), ma soprattutto la resistente -ovvio il silenzio
dell'appellante su questo aspetto della sentenza impugnata- né allega di aver
prodotto quella sentenza estera, né si avvale in qualsiasi modo della stessa
decisione, incentrando la sua tesi esclusivamente sull'applicazione dell'art.
82 LEF, relativamente alla documentazione presa in considerazione dal primo
giudice. Se ne deve così concludere che, l'abbia o no fatto in prima sede (dove
peraltro ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione), sicuramente in
questa sede AO 1 non si prevale in nessun modo -ed è sua facoltà- del decreto
ingiuntivo in atti. L'appello viene così deciso nell'ambito della contestazione
delineata dalle parti.
Considerandi
2.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata (art.
82.
cpv. 1 LEF), che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza
con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/ Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Un contratto di compravendita firmato può costituire valido titolo
di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede pattuita (Staehelin, op. cit., n. 128 ad
art. 82).
f) Come
correttamente rilevato dalla prima giudice, la conferma d’ordine 26 giugno 2002
(doc. D), mediante la quale l’escussa ha confermato alla procedente l’acquisto
di tre autoclavi da 60L al prezzo netto di euro 35'055.-- cadauna e di una
autoclave da 300L al prezzo netto di euro 42'560.--, costituisce, in linea di
principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo
dedotto in esecuzione.
3.
a) Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ai 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p.
350, con rif).
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di
rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna (condivisa dal Tribunale
federale in DTF 13 ottobre 1986, in: Rep.
1987, p. 150 s. cons. 3) secondo la quale l'eccezione di mancato
adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento
deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep.
1989.
p. 348; Stahelin,
op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).
4.
In
concreto, l’escussa si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di non
corretto adempimento, atteso che l’istante non avrebbe adempiuto la propria
prestazione, in quanto avrebbe fornito dei macchinari non idonei ad eseguire
correttamente gli esami biologici e farmaceutici previsti dagli accordi scritti
e verbali.
Gli
scritti 13 maggio 2003 (doc. 3), 22 maggio 2003 (doc. 5) e 3 giugno 2003
(doc.4), contenenti le contestazioni sulla funzionalità delle autoclavi
fornite, sono stati tutti allestiti dall’escussa rispettivamente da propri
dipendenti e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a
rendere verosimile l’eccezione sollevata. Inoltre, nelle lettere del 9 giugno
2003.
(doc. N) e del 29 luglio 2003 (doc. P), successive in ordine temporale
alle contestazioni sollevate nei doc. 3, 4 e 5, la convenuta, per il tramite
della propria segretaria, ha dapprima promesso il pagamento di quanto ancora
dovuto per la ventinovesima settimana del 2003 e poi ha addirittura sostenuto
di aver provveduto a tale pagamento, riconoscendo così, implicitamente,
l’infondatezza delle eccezioni sollevate in precedenza. Ne consegue che
l’eccezione di non corretto adempimento è rimasta allo stato di puro parlato
senza sufficiente supporto probatorio. Ritenuto che l’onere di rendere
verosimile l’inadempimento contrattuale spetta alla parte escussa sulla base di
riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, quest’ultima non
ha dunque reso verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di
inadempimento contrattuale, che deve essere pertanto respinta.
5.
La sentenza della prima giudice va quindi confermata e l'appello
di AP 1 dev'essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 1 LEF; 25 ss., 28
LDIP; art. 25, 27, 28, 31
cpv.1 CL; 511 ss., 512, 513b e 513c CPC-
pronuncia:
1.
L’appello
5.
aprile 2004 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 540.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico. Inoltre, AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.--
a titolo di indennità.
3.
Intimazione: - avv.
__________ PA 2, __________;
- avv.
__________ PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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