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Decisione

14.2004.36

contratto di appalto. Eccezione di non corretto adempimento

4 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 26/27 gennaio 2004 dell'UEF di __________ AO

1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 30'392.45 oltre interessi al 9.10% dal 3

febbraio 2003, indicando quale titolo di credito: "Decreto ingiuntivo

notificato Tribunale di __________ a mezzo Pretura 27/28.08.2003 + saldo

fattura n. 1902 11.12.2002 - Fr. 30'392.45 pari a EUR 19'407.70, cambio 1.5660

del 22.01.04”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa la procedente ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________ limitando il tasso degli interessi

richiesti al 5%.

B. La

procedente -almeno formalmente- ha fondato la propria pretesa sul decreto

ingiuntivo di data 6 agosto 2003 del Giudice unico del Tribunale di __________,

mediante il quale è stato ordinato alla AP 1 di “pagare entro sessanta giorni

dalla notifica del presente atto alla AO 1 la somma di Euro 19'40__________”

(doc. C) e sulla conferma d’ordine 26 giugno 2002 (doc. D) mediante la quale

l’escussa ha confermato alla procedente l’acquisto di tre autoclavi da 60L al

prezzo netto di euro 35'055.-- cadauna e di una autoclave da 300L al prezzo

netto di euro 42'560.--.

La

procedente ha prodotto pure tre avvisi bancari di accredito (doc. E, H, I), lo

scritto 7 luglio 2003 (doc. M) con cui ha sollecitato il pagamento a saldo

dell’importo di euro 19'407.70 e lo scritto 9 luglio 2003 (doc. N) della

convenuta, con la quale quest’ultima le ha confermato il “pagamento della cifra

restante”.

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta

all’istanza, adducendo che l’istante non avrebbe adempiuto la propria

prestazione, in quanto avrebbe fornito dei macchinari non idonei ad eseguire

correttamente gli esami biologici e farmaceutici previsti dagli accordi scritti

e verbali. Essa avrebbe tempestivamente notificato i difetti. Il pagamento

integrale del credito in esecuzione sarebbe sempre stato condizionato

all’eliminazione dei difetti. Anche il fax del 29 luglio 2003, peraltro firmato

da persona non autorizzata a vincolare la società, condizionerebbe il pagamento

del saldo “alla funzionalità dei macchinari forniti”. D’altra parte, il decreto

ingiuntivo del Tribunale di __________, equipollente ad un PE, non avrebbe

valore di decisione, ritenuto che la convenuta vi avrebbe interposto

opposizione tempestivamente.

In

replica AO 1 ha evidenziato che la promessa di pagamento del 9 luglio 2003 è

successiva agli scritti di segnalazione di presunti difetti. Inoltre, a mente

della procedente il doc. 6 non rappresenterebbe una valida opposizione al

decreto ingiuntivo del 6 agosto 2003, in quanto trasmesso alla procura della

repubblica presso il Tribunale di __________. Per questo motivo l’opposizione

violerebbe “l’art. 645 CPC italiano, cosicché il decreto ingiuntivo italiano

-regolarmente intimato- è già divenuto esecutivo per mancata corretta

opposizione ai sensi dell’art. 647 CPC italiano”.

D. Con

sentenza 22 marzo 2004 la Pretore di __________ ha parzialmente accolto

l’istanza rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 30'392.14 oltre ad

interessi al 5% dal 6 agosto 2003. A mente della Pretore i documenti prodotti

costituiscono valido titolo di rigetto dell’opposizione mentre la convenuta non

è riuscita a rendere verosimili le eccezioni sollevate.

E. Con

tempestivo atto d’appello 5 aprile 2004 AP 1 postula la reiezione dell’istanza,

atteso che l’ultimazione dell’installazione delle autoclavi sarebbe avvenuta il

31 marzo 2003 e già il 13 maggio 2003 essa avrebbe notificato per iscritto le

disfunzioni e i difetti dei macchinari forniti (doc. 3) e avrebbe preannunciato

di non essere disposta a pagare il saldo della fattura se non quando i difetti

fossero stati eliminati e le autoclavi fossero state validate, cosa che in

concreto non è ancora avvenuta, risultando solo uno dei macchinari forniti

idoneo ad effettuare i tests biologici e farmaceutici.

F. Con osservazioni del 26 aprile 2004 AO 1 si oppone al gravame

evidenziando che la fornitura delle autoclavi sarebbe avvenuta, come

attesterebbero i documenti doganali, già nel corso del 2002. Inoltre il doc. 3

si riferirebbe unicamente alla presunta prestazione “di validazione delle

autoclavi”, che non troverebbe riscontro nella conferma d’ordine.

A

mente dell’osservante i doc. 4 e 5 sarebbero stati redatti “a distanza di più

di mezzo anno dalla fornitura, in coincidenza con le pressanti richieste del

creditore, e non possono essere quindi considerati documenti inficianti i

riconoscimenti di debito (addirittura posteriori nel tempo ad essi) della

convenuta”.

Considerato

in diritto: 1. A titolo introduttivo dev'essere

precisato che il decreto ingiuntivo italiano, prodotto dall'istante e indicato

nel precetto esecutivo svizzero, che -di principio- avrebbe potuto costituire

la base per procedere in conformità con l'art. 31 CL o per chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione (in conformità con gli art. 512 CPC), ha

effettivamente perso ogni attualità in sede d'appello. Già la pretore, malgrado

la controversia sorta in prima sede a proposito della portata giuridica di quel

documento, si è limitata ad accennarvi solo a conferma dell'entità del credito

posto in esecuzione (cons. 5), rispettivamente al fine del computo degli

interessi (cons. 6), ma soprattutto la resistente -ovvio il silenzio

dell'appellante su questo aspetto della sentenza impugnata- né allega di aver

prodotto quella sentenza estera, né si avvale in qualsiasi modo della stessa

decisione, incentrando la sua tesi esclusivamente sull'applicazione dell'art.

82 LEF, relativamente alla documentazione presa in considerazione dal primo

giudice. Se ne deve così concludere che, l'abbia o no fatto in prima sede (dove

peraltro ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione), sicuramente in

questa sede AO 1 non si prevale in nessun modo -ed è sua facoltà- del decreto

ingiuntivo in atti. L'appello viene così deciso nell'ambito della contestazione

delineata dalle parti.

Considerandi

2.

a) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata (art.

82.

cpv. 1 LEF), che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio

Cometta, Il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di

debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di

causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta

costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il

creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza

con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

c) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/ Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

d) Un contratto di compravendita firmato può costituire valido titolo

di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede pattuita (Staehelin, op. cit., n. 128 ad

art. 82).

f) Come

correttamente rilevato dalla prima giudice, la conferma d’ordine 26 giugno 2002

(doc. D), mediante la quale l’escussa ha confermato alla procedente l’acquisto

di tre autoclavi da 60L al prezzo netto di euro 35'055.-- cadauna e di una

autoclave da 300L al prezzo netto di euro 42'560.--, costituisce, in linea di

principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo

dedotto in esecuzione.

3.

a) Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ai 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p.

350, con rif).

b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui

le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore

l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di

rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna (condivisa dal Tribunale

federale in DTF 13 ottobre 1986, in: Rep.

1987, p. 150 s. cons. 3) secondo la quale l'eccezione di mancato

adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento

deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep.

1989.

p. 348; Stahelin,

op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).

4.

In

concreto, l’escussa si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di non

corretto adempimento, atteso che l’istante non avrebbe adempiuto la propria

prestazione, in quanto avrebbe fornito dei macchinari non idonei ad eseguire

correttamente gli esami biologici e farmaceutici previsti dagli accordi scritti

e verbali.

Gli

scritti 13 maggio 2003 (doc. 3), 22 maggio 2003 (doc. 5) e 3 giugno 2003

(doc.4), contenenti le contestazioni sulla funzionalità delle autoclavi

fornite, sono stati tutti allestiti dall’escussa rispettivamente da propri

dipendenti e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a

rendere verosimile l’eccezione sollevata. Inoltre, nelle lettere del 9 giugno

2003.

(doc. N) e del 29 luglio 2003 (doc. P), successive in ordine temporale

alle contestazioni sollevate nei doc. 3, 4 e 5, la convenuta, per il tramite

della propria segretaria, ha dapprima promesso il pagamento di quanto ancora

dovuto per la ventinovesima settimana del 2003 e poi ha addirittura sostenuto

di aver provveduto a tale pagamento, riconoscendo così, implicitamente,

l’infondatezza delle eccezioni sollevate in precedenza. Ne consegue che

l’eccezione di non corretto adempimento è rimasta allo stato di puro parlato

senza sufficiente supporto probatorio. Ritenuto che l’onere di rendere

verosimile l’inadempimento contrattuale spetta alla parte escussa sulla base di

riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, quest’ultima non

ha dunque reso verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di

inadempimento contrattuale, che deve essere pertanto respinta.

5.

La sentenza della prima giudice va quindi confermata e l'appello

di AP 1 dev'essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 1 LEF; 25 ss., 28

LDIP; art. 25, 27, 28, 31

cpv.1 CL; 511 ss., 512, 513b e 513c CPC-

pronuncia:

1.

L’appello

5.

aprile 2004 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 540.--, già anticipata

dall'appellante, resta a suo carico. Inoltre, AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.--

a titolo di indennità.

3.

Intimazione: - avv.

__________ PA 2, __________;

- avv.

__________ PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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