14.2004.53
rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza estera. Fatti nuovi. Nova. Trasformazione di società. 3 identità
25 novembre 2004Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.53
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza estera. Fatti nuovi. Nova. Trasformazione di società. 3 identità
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2004.53
Lugano
25 novembre 2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.2004.110) promossa con istanza 11 marzo 2004 da
AP 1
rappr. dall' RA 1
contro
AO 1
rappr. dall' RA 2
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’Ufficio __________;
sulla
quale istanza il Pretore __________, con sentenza 20 aprile 2004, ha così
deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico della parte istante,
la quale rifonderà a controparte fr. 1'800.-- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da AP 1, che con atto 3 maggio 2004 ha
postulato la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento
dell’istanza di rigetto, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;
viste le osservazioni 7 giugno 2004 di AO 1;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 20 febbraio 2004 dell’__________ o (doc.
H), AP 1 ha escusso AO 1 per il pagamento degli importi di: 1) fr. 105'785,80
oltre interessi al 2,5% dal 1° gennaio 2004, 2) fr. 14'810.-- e 3) fr.
4'332.--, più le spese, indicando quali titoli di credito:
“1) Sentenza
no. __________ del Tribunale di __________ di data 22 giugno 2000 (no. __________
G, RG / no. __________ Reg. Dep.) cresciuta in giudicato, Capitale iniziale
Euro 66'323,40 pari a L. 128'420'010 (Cambio 1 Euro = 1'595 fr.).
2) Interessi
calcolati: [omissis]
3) Spese
di giudizio”.
L'escussa ha interposto
tempestiva opposizione di cui la procedente ha chiesto il rigetto definitivo al
Pretore.
B. All'udienza
di contraddittorio 2 aprile 2004, la procedente si è riconfermata nella propria
istanza, mentre l’escussa ne ha chiesto la reiezione, facendo in particolare
valere l'assenza di prova dell'identità tra la parte attrice nella causa in cui
è stata emanata la sentenza prodotta quale titolo di rigetto definitivo (__________)
e l'istante (AP 1).
C. Con sentenza
20 aprile 2004, il Pretore __________ ha respinto l’istanza. Pur ritenendo
sussistere sufficienti elementi per ammettere la legittimazione attiva
dell'istante, ha considerato che l'opposizione non potesse essere rigettata,
siccome la sentenza italiana, in violazione dell'art. 47 CL, non era stata
notificata tramite la competente autorità centrale – nel Ticino il Tribunale
d'appello – in materia di notifica di atti giudiziaria esteri in materia civile
e commerciale ai sensi della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.
D. Contro la sentenza
pretorile si aggrava AP 1, che critica l'interpretazione data in prima istanza
all'art. 47 CL.
Per quanto
concerne la censura di carenza di legittimazione attiva, l'appellante,
abbondanzialmente, produce una "visura" dell'Ufficio del Registro
delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di __________
relativa a AP 1
E. Nelle sue
osservazioni, AO 1, tra altri argomenti, ripropone la censura di carenza di
legittimazione attiva, osservando come non sia dato sapere se, a seguito della
presunta trasformazione, la nuova entità abbia ripreso la totalità degli attivi
e passivi della precedente società. Ritiene inoltre irrita la produzione di
mezzi di prova in sede di appello.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito è fondato sopra
una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell'opposizione.
1.1
Il giudice
del rigetto dell'opposizione, sia definitivo che provvisorio, esamina d'ufficio
se sono date le tre seguenti identità: identità dell'escusso e della persona
indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente e della
persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del credito
invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (cfr.
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81, ed i rif. e n. 74 ad
art. 82).
1.2
Nel caso
concreto, la parte appellata contesta nuovamente in sede d’appello il presupposto
dell’identità tra escutente (AP 1) e persona indicata nel titolo di rigetto
come creditrice (__________).
a) Il fatto che la parte appellata non abbia
impugnato la decisione pretorile, che su questo punto le ha dato torto (cfr.
cons. 1), non può essere considerato come un’acquiescenza, ritenuto che essa
non poteva appellarsi contro una decisione che, nel dispositivo, le dava
ragione, poiché i motivi non crescono in giudicato (cfr. CEF 14 dicembre
2000.
[14.2000.107], cons. 3; 16 dicembre 2002 [14.02.97], cons. 4 in liminis). D’altronde, la questione va esaminata d’ufficio
anche in sede di appello.
b) A sostegno
dell’allegazione secondo la quale AP 1 sarebbe il successore in diritto di __________,
l’appellante ha prodotto in prima sede il verbale di assemblea di __________
del 29 gennaio 2001 (doc. E), dal quale risulta che l’assemblea ha deliberato a
maggioranza la trasformazione della società in società per azioni, sotto la
denominazione “AP 1” (pto 3, a p. 4 s.). Dagli atti prodotti davanti al primo
giudice non si evince invece che tale trasformazione sia stata iscritta nel
registro delle imprese (il timbro “Registrato a __________ [...]” apposto sulla
prima pagina del verbale risulta essere quello del notaio che ha allestito il
verbale, cfr. timbro e firma a p. 11 dello statuto sociale). Orbene, a
prescindere dalla questione – controversa – di sapere se la nuova società
acquista la personalità giuridica con l’iscrizione della deliberazione di
trasformazione nel registro delle imprese (art. 2498 cpv. 3 CCit.) oppure se la
deliberazione comporta solo una modifica del contratto sociale senza estinzione
dell’ente e creazione di uno nuovo al posto dell’estinto (cfr. Cian/Trabucchi, Commentario breve al
Codice civile, 6a ed., Padova 2002, n° I/2 e IV/3 ad art. 2498), gli atti per i
quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese
– tra i quali va annoverata la deliberazione di trasformazione (cfr. Cian/Trabucchi, op. cit., n° III/3 ad
art. 2498) – sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno
che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza (art. 2457ter cpv.
1, al quale rinvia l’art. 2497bis CCit.; Cian/Trabucchi,
op. cit., n° IV/3 ad art. 2498). Poiché l’appellante non ha portato la prova
dell’iscrizione dell’asserita trasformazione nel registro delle imprese né ha
dimostrato che l’escussa ne fosse a conoscenza, essa non le è opponibile.
L’istanza deve pertanto essere respinta.
c)
La produzione della “visura”, compiegata
come doc. L solo con l’appello, è inammissibile. Infatti, in virtù dell'art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) in sede di appello è
esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei
casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF) (art. 22 cpv. 4 LALEF). È superato il riferimento dell’appellante alla
prassi del Tribunale federale, secondo la quale era ammessa la produzione di
nuovi mezzi di prova in sede di ricorso di diritto pubblico per violazione
delle norme di un trattato internazionale, prassi che nel passato aveva
determinato questa Camera ad ammettere nuovi mezzi di prova anche in sede di
appello (cfr. CEF 4 agosto 1998 [14.97.74], cons. 4c, Rep. 1998, n° 79). In
effetti, in una sentenza del 31 maggio 2002 (DTF 128 I 354 ss., cons. 6), il
Tribunale federale ha cambiato giurisprudenza, stabilendo anche in tale ambito
un divieto di fatti nuovi. Ha poi precisato che il suo potere d’esame è
limitato all'arbitrio sui fatti quando con il ricorso viene impugnata la decisione
di un'autorità giudiziaria (DTF 129 I 110 ss.). Non vi è pertanto più motivo di
ammettere un’eccezione all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
2.
Poiché
l’appello va respinto già per la carente identità tra creditrice ed escutente,
non occorre esaminare gli altri argomenti sostenuti dall’appellante.
3.
L’appello va
quindi respinto.
La tassa di
giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62.
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF, 321 CPC, 25 LALEF, nonché 48, 49, 61 e
62.
OTLEF;
pronuncia:
1.
L’appello 3 maggio 2004 di AP 1 è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata da AP 1
rimane a suo carico. L’appellante rifonderà a AO 1 fr. 800.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione: - __________
__________ RA 1, __________
- __________
__________ RA 2, __________
Comunicazione alla
Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster