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Decisione

14.2004.55

contratto di appalto costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione. Eccezioni ex art. 82 cpv. 2 LEF

5 ottobre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 24/27 novembre 2003 dell’__________, AO1 procede contro __________

AP1 per l’incasso di fr. 12'325.-- oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2003,

indicando quale titolo di credito: “acconto per contratto scritto di

arredamento di cucina datato 27 aprile 2003”.

Interposta

tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Pretura di __________.

B. La

procedente fonda la propria pretesa sulla “offerta arredamento cucina” di data

27 aprile 2003, sottoscritta da __________ AP1 il 1. giugno 2003, e mediante la

quale la prima si è impegnata a fornire una cucina completa di mobili, piano di

lavoro, apparecchi e accessori per il prezzo complessivo di fr. 24'651.90 (doc.

A). Nelle condizioni di pagamento è stato previsto che il 50% del prezzo

complessivo doveva essere corrisposto alla firma della conferma d’ordine.

La

procedente produce pure due solleciti di pagamento di data 21 agosto 2003 e 29

agosto 2003 (doc. E e F).

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha ammesso di aver

sottoscritto il doc. A quando ancora si chiamava __________ __________. Ella si

è opposta all’istanza asseverando che la casa, nella quale avrebbe dovuto

essere installata la cucina, non era ancora di sua proprietà al momento della

firma del doc. A. Inoltre a quel momento non era ancora stata rilasciata la

necessaria licenza edilizia. In base agli accordi intercorsi il pagamento

dell’acconto, il quale avrebbe avuto valenza di conferma d’ordine, doveva

essere effettuato unicamente dopo il rilascio della licenza edilizia. Ritenuto

che la stessa non venne mai rilasciata, la pretesa di controparte non potrebbe

trovare accoglimento.

D. Con sentenza 22 aprile 2004 la Segretaria assessore della Pretura di

__________ ha integralmente accolto l’istanza, respingendo le eccezioni

sollevate dall’escussa. Per un’evidente svista, la prima giudice ha poi

rigettato in via definitiva in luogo che provvisoria l’opposizione interposta

dalla parte convenuta al precetto esecutivo.

E. Contro la sentenza della Segretaria assessore si è tempestivamente

aggravata __________ AP1 asseverando che:

- “per

me la conferma d’ordine della cucina sarebbe avvenuta soltanto dopo l’anticipo

del 50%”;

- “mi

sono anche accordata affinché la conferma d’ordine sarebbe stata effettuata

solo al momento del rilascio della licenza edilizia per l’immobile, da noi non

ancora acquistato”;

- “il

rilascio della licenza edilizia per l’ampliamento dell’immobile era per me

fondamentale in quanto senza suddetta licenza non sarei neanche stata

interessata all’acquisto della casa e quindi neanche all’arredamento interno”;

- “tale

accordo era stato messo per iscritto dallo stesso signor __________ nel suo

documento con la promessa di rilasciarne una copia, ciò che non è mai

avvenuto”.

F. Delle osservazioni 8 giugno 2004 di AO1 si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono

esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre,

sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e

che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In

sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC; Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). I documenti prodotti da __________ AP1 con

l’appello devono quindi essere estromessi dall'incarto e non possono venire

considerati al fine del giudizio.

2.

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (cfr. Cometta,

op. cit., p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea

di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità

del caso di specie.

b) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

c) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

d) Un

contratto d'appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio

dell'opposizione per la mercede (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 128 ad art. 82).

e) La procedente fonda la sua pretesa sullo scritto denominato “offerta

arredamento cucina” di data 27 aprile 2003, sottoscritto da __________ AP1 il

1.

giugno 2003, che altro non è che un contratto d'appalto tra __________ AP1 AO1

in qualità di appaltatrice (art. 363 CO), mediante il quale la procedente si è

impegnata a fornire una cucina completa di mobili, piano di lavoro, apparecchi

e accessori e l’escussa si è impegnata a corrispondere l’importo di fr.

24'651.90 (doc. A). L’importo di fr. 12’325.--, dedotto in esecuzione,

rappresenta il 50% del prezzo complessivo, che in base a quanto stabilito nelle

condizioni di pagamento doveva essere corrisposto alla firma della conferma

d’ordine. Ritenuto che l’escussa ha sottoscritto il doc. A, tale documento

costituisce, in linea di principio, valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo dedotto in esecuzione oltre

interessi.

3.

a) Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und

Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350,

con rif).

b) L’escussa

ha in sostanza evidenziato che la validità della conferma d’ordine di cui al

doc. A e quindi l’obbligo di versamento dell’anticipo del 50% del prezzo

globale, era subordinato al rilascio della licenza edilizia relativa alla ristrutturazione

e all’ampliamento dell’immobile di __________ , che ella voleva acquistare.

Dalla documentazione agli atti la verosimiglianza di tale asserzione non emerge

in alcun modo. Il doc. A costituisce infatti un riconoscimento di debito

incondizionato dell’escussa nei confronti della procedente: per questo motivo

l’eccezione deve essere respinta e la sentenza della prima giudice

integralmente confermata.

4.

La

giudice di prime cure, dopo aver correttamente rilevato che il doc. A

costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, nel dispositivo della

sentenza impugnata, per un’evidente svista, ha rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo. La

sentenza va dunque riformata, per quanto riguarda il dispositivo n. 1, nel

senso che l’opposizione deve essere rigettata in via provvisoria.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

82.

cpv. 1 e 2 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF)

pronuncia:

I. L'appello

3/5 maggio 2004 di ____________________, __________, è respinto.

II. Il

Dispositivo

dispositivo 1 della sentenza 22 aprile 2004 della Segretaria assessore della

Pretura di __________ è riformato d’ufficio nel seguente modo:

"1. L’istanza

è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo

n. __________ dell’ufficio __________ è respinta in via provvisoria. ”

III. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.--, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di __________ AP1, la quale rifonderà a AO1 fr.

200.-- a titolo di indennità.

IV. Intimazione

a: – __________ AP1, __________;

studio legale RA1__________;

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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