14.2004.55
contratto di appalto costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione. Eccezioni ex art. 82 cpv. 2 LEF
5 ottobre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2004.55
Data decisione, Autorità:
05.10.2004, CEF
Titolo:
contratto di appalto costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione. Eccezioni ex art. 82 cpv. 2 LEF
APPALTO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2004.55
Lugano
5 ottobre
2004
EC/sp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 15 dicembre 2003 da
AO1
rappr. da RA1
contro
AP1
tendente ad
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ AP1
al PE n. __________ del 24/27 novembre 2003 dell’__________;
sulla quale
istanza la Segretaria assessore della Pretura di __________o con sentenza 22
aprile 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, è respinta in
via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 280.-- a titolo di
indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con
atto 3/5 maggio 2004 ha postulato la reiezione dell’istanza;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni
l’8 giugno 2004, postulanti la reiezione del gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 24/27 novembre 2003 dell’__________, AO1 procede contro __________
AP1 per l’incasso di fr. 12'325.-- oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2003,
indicando quale titolo di credito: “acconto per contratto scritto di
arredamento di cucina datato 27 aprile 2003”.
Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Pretura di __________.
B. La
procedente fonda la propria pretesa sulla “offerta arredamento cucina” di data
27 aprile 2003, sottoscritta da __________ AP1 il 1. giugno 2003, e mediante la
quale la prima si è impegnata a fornire una cucina completa di mobili, piano di
lavoro, apparecchi e accessori per il prezzo complessivo di fr. 24'651.90 (doc.
A). Nelle condizioni di pagamento è stato previsto che il 50% del prezzo
complessivo doveva essere corrisposto alla firma della conferma d’ordine.
La
procedente produce pure due solleciti di pagamento di data 21 agosto 2003 e 29
agosto 2003 (doc. E e F).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha ammesso di aver
sottoscritto il doc. A quando ancora si chiamava __________ __________. Ella si
è opposta all’istanza asseverando che la casa, nella quale avrebbe dovuto
essere installata la cucina, non era ancora di sua proprietà al momento della
firma del doc. A. Inoltre a quel momento non era ancora stata rilasciata la
necessaria licenza edilizia. In base agli accordi intercorsi il pagamento
dell’acconto, il quale avrebbe avuto valenza di conferma d’ordine, doveva
essere effettuato unicamente dopo il rilascio della licenza edilizia. Ritenuto
che la stessa non venne mai rilasciata, la pretesa di controparte non potrebbe
trovare accoglimento.
D. Con sentenza 22 aprile 2004 la Segretaria assessore della Pretura di
__________ ha integralmente accolto l’istanza, respingendo le eccezioni
sollevate dall’escussa. Per un’evidente svista, la prima giudice ha poi
rigettato in via definitiva in luogo che provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al precetto esecutivo.
E. Contro la sentenza della Segretaria assessore si è tempestivamente
aggravata __________ AP1 asseverando che:
- “per
me la conferma d’ordine della cucina sarebbe avvenuta soltanto dopo l’anticipo
del 50%”;
- “mi
sono anche accordata affinché la conferma d’ordine sarebbe stata effettuata
solo al momento del rilascio della licenza edilizia per l’immobile, da noi non
ancora acquistato”;
- “il
rilascio della licenza edilizia per l’ampliamento dell’immobile era per me
fondamentale in quanto senza suddetta licenza non sarei neanche stata
interessata all’acquisto della casa e quindi neanche all’arredamento interno”;
- “tale
accordo era stato messo per iscritto dallo stesso signor __________ nel suo
documento con la promessa di rilasciarne una copia, ciò che non è mai
avvenuto”.
F. Delle osservazioni 8 giugno 2004 di AO1 si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono
esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre,
sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e
che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In
sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC; Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). I documenti prodotti da __________ AP1 con
l’appello devono quindi essere estromessi dall'incarto e non possono venire
considerati al fine del giudizio.
2.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta,
op. cit., p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea
di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità
del caso di specie.
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).
c) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Un
contratto d'appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione per la mercede (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 128 ad art. 82).
e) La procedente fonda la sua pretesa sullo scritto denominato “offerta
arredamento cucina” di data 27 aprile 2003, sottoscritto da __________ AP1 il
1.
giugno 2003, che altro non è che un contratto d'appalto tra __________ AP1 AO1
in qualità di appaltatrice (art. 363 CO), mediante il quale la procedente si è
impegnata a fornire una cucina completa di mobili, piano di lavoro, apparecchi
e accessori e l’escussa si è impegnata a corrispondere l’importo di fr.
24'651.90 (doc. A). L’importo di fr. 12’325.--, dedotto in esecuzione,
rappresenta il 50% del prezzo complessivo, che in base a quanto stabilito nelle
condizioni di pagamento doveva essere corrisposto alla firma della conferma
d’ordine. Ritenuto che l’escussa ha sottoscritto il doc. A, tale documento
costituisce, in linea di principio, valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo dedotto in esecuzione oltre
interessi.
3.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und
Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350,
con rif).
b) L’escussa
ha in sostanza evidenziato che la validità della conferma d’ordine di cui al
doc. A e quindi l’obbligo di versamento dell’anticipo del 50% del prezzo
globale, era subordinato al rilascio della licenza edilizia relativa alla ristrutturazione
e all’ampliamento dell’immobile di __________ , che ella voleva acquistare.
Dalla documentazione agli atti la verosimiglianza di tale asserzione non emerge
in alcun modo. Il doc. A costituisce infatti un riconoscimento di debito
incondizionato dell’escussa nei confronti della procedente: per questo motivo
l’eccezione deve essere respinta e la sentenza della prima giudice
integralmente confermata.
4.
La
giudice di prime cure, dopo aver correttamente rilevato che il doc. A
costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, nel dispositivo della
sentenza impugnata, per un’evidente svista, ha rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo. La
sentenza va dunque riformata, per quanto riguarda il dispositivo n. 1, nel
senso che l’opposizione deve essere rigettata in via provvisoria.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
82.
cpv. 1 e 2 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF)
pronuncia:
I. L'appello
3/5 maggio 2004 di ____________________, __________, è respinto.
II. Il
Dispositivo
dispositivo 1 della sentenza 22 aprile 2004 della Segretaria assessore della
Pretura di __________ è riformato d’ufficio nel seguente modo:
"1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’ufficio __________ è respinta in via provvisoria. ”
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________ AP1, la quale rifonderà a AO1 fr.
200.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione
a: – __________ AP1, __________;
–
studio legale RA1__________;
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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