14.2004.56
rigetto provvisorio dell'opposizione
28 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2004.56
Data decisione, Autorità:
28.10.2004, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2004.56
Lugano
28 ottobre
2004
B/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 dicembre 2003 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dallo RA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 5/12 dicembre 2003 dell'__________ __________;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto __________, __________,
con sentenza 28 aprile 2004 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio
__________, è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 23'300.– oltre
interessi al 5% a far capo dal 12 dicembre 2003.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 190.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.– a
titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto
10
maggio 2004 postula la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e
ripetibili;
con
osservazioni 7 giugno 2004 la parte appellata si è opposta al gravame,
postulando
che venga dichiarato temerario, protestate spese e congrue ripetibili;
ritenuto
In fatto: A. Con
PE n. __________del 5/12 dicembre 2003 dell'UE __________l'avv. __________ AO 1
ha escusso __________AP 1 per l'incasso di fr. 23'300.– oltre interessi al 5%
dal 21 maggio 2002, indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento
di debito del 21.05.2003".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto la reiezione
alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una dichiarazione 21 maggio
2003 sottoscritta dall'escusso del seguente tenore (doc. B):
"Io
sottoscritto __________AP 1i, __________, __________o, con la presente
autorizzo e incarico l'avv. __________ __________, nella sua qualità di notaio
avente rogato (rogito no. __________ del __________3) la compravendita della __________o,
alla ditta __________, __________o, a trattenere l'importo di fr. 23'300.–
(ventitremilatrecento) dal prezzo di compravendita e a riversarlo all'avv. __________
AO 1, a copertura totale di un mio debito."
L'istante
ha rilevato che l'atto rogato non è mai stato iscritto e che, sembrerebbe, il
contratto è stato annullato. Egli chiede a __________AP 1il pagamento
dell'importo di fr. 23'300.– oltre interessi.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha dapprima sostenuto che
la dichiarazione doc. B è indirizzata all'avv. __________e non può quindi
valere quale titolo di rigetto nei confronti del creditore. Inoltre si tratta
di una dichiarazione condizionata dalla facoltà del notaio avv. __________di
disporre del prezzo di compravendita, la quale non si è avverata. Il procedente
non ha però chiesto alcun pagamento al citato notaio. L'escusso ha poi
osservato che qualora la dichiarazione in oggetto dovesse essere ritenuta un
assegno ai sensi dell'art. 466 CO, questo non costituisce comunque un impegno
di pagamento dell'assegnante verso l'assegnatario.
Replicando
il procedente ha sostenuto che il doc. B è un chiaro riconoscimento di debito.
La giurisprudenza ammette infatti il riconoscimento di debito anche sulla base
di un semplice scambio di corrispondenza da cui risulti l'entità del debito e
il riconoscimento dello stesso. Nel caso in oggetto vi è pure la volontà di
pagare espressa dall'avv. __________. Il procedente ha poi negato che si tratti
di un riconoscimento di debito condizionato. Se del caso, è il pagamento
tramite l'avv. __________che era condizionato all'incasso del prezzo di
compravendita.
Duplicando
l'escusso si è riconfermato nelle proprie allegazioni rilevando che l'istante
stesso ha ammesso che la dichiarazione controversa era diretta all'avv. __________.
D. Con sentenza 28 aprile 2004 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di __________, ha accolto parzialmente l'istanza argomentando che
lo scritto 21 maggio 2003 (doc. B) è da considerarsi valido riconoscimento di debito
contenente le modalità di pagamento. La prima giudice ha respinto la censura
dell'escusso, secondo il quale il citato scritto sarebbe destinato all'avv. __________e
non al procedente, già solo per il fatto che nessuna contestazione è stata sollevata
dal debitore circa il legittimo e autorizzato possesso del doc. B da parte
dell'istante. La trasparenza dei rapporti tra le parti circa l'effettiva
portata della dichiarazione doc. B appare inoltre suffragata dal tenore della
lettera 27 maggio 2003 inviata dall'avv. __________ all'avv. AO 1. In prima
sede è poi stata respinta la tesi dell'escusso, secondo il quale la dichiarazione
doc. B conterrebbe un riconoscimento di debito condizionato all'effettivo
incasso da parte dell'avv. __________ del prezzo di vendita della __________alla
ditta __________di __________. Gli interessi sono stati riconosciuti a far capo
dalla prima valida messa in mora documentata e pertanto dal 12 dicembre 2003,
data della notifica del PE alla parte escussa (cfr. doc. A).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In diritto: 1.a) In
virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
c) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di
debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal
debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125,
106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998 n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio
non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
2. In concreto, dall'esame della dichiarazione 21 maggio 2003
sottoscritta da __________AP 1risulta chiaramente, senza necessità di interpretazione
alcuna, la volontà da parte del firmatario di saldare completamente un debito
che egli ha nei confronti dell'avv. __________AO 1 ammontante a fr. 23'300.–.
L'autorizzazione conferita da AP 1all'avv. ____________________di trattenere,
nell'ambito di una compravendita immobiliare che questi ha rogato, il
menzionato importo e di riversarlo al procedente, altro non è che una modalità
di pagamento e non una condizione. Che l'appellante abbia voluto subordinare la
sua volontà di saldare il debito nei confronti dell'avv. AO 1alla condizione
che si realizzasse la vendita di una sua proprietà, non può infatti essere
dedotto dal tenore del doc. B, che appare sufficientemente liquido. Di
conseguenza il fatto che questa compravendita immobiliare non abbia avuto
luogo, non intacca la validità del doc. B quale riconoscimento di debito ai
sensi dell'art. 82 LEF nei confronti del procedente.
La
prima giudice ha pertanto correttamente pronunciato il rigetto provvisorio
dell'opposizione per fr. 23'300.– oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2003.
3.
Con le sue osservazioni l'appellato ha
chiesto di dichiarare temerario l'appello e di assegnare congrue ripetibili in
applicazione dell'art. 152 CPC.
Sennonché
scopo della norma –al di là della sua applicabilità in procedura sommaria – è
anzitutto quello di ottenere risarcimento dal pregiudizio causato da conntroparte:
ma, a tanto, l’avv. AO 1ha esplicitamente rinunciato.
L'appello
10 maggio 2004 di __________AP 1va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per
Fatti
i quali motivi
richiamato
l'art. 82 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; 25 e 26 LALEF; 152 CPC
Pronuncia: 1. L'appello
10 maggio 2004 di __________AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 285.–, già anticipata dall'appellante,
resta a carico di __________ AP 1, il quale rifonderà all'avv. __________AO 1fr.
350.– a titolo di indennità.
3. Intimazione: - avv. __________ __________ef, __________
Considerandi
- avv. __________ AO 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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