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Decisione

14.2004.58

dichiarazione di fallimento. nessun Novum

19 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il PE in oggetto e di essere pronto a far fronte al debito nei confronti del AO1,

nonostante sia stato contratto da terza persona, con un piano di rientro che

intende presentare;

che

secondo l'art. 313 bis CPC questa Camera può, prima della notificazione

dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso,

qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che ai

sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può

essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione e che le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si

sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

che

l'appellante non ha fatto valere alcun fatto nuovo intervenuto anteriormente

alla decisione di prima sede (unechte Noven), per cui l'art. 174 cpv. 1 non può

essere applicato;

che

secondo l'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1. il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

Considerandi

2.

l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3.

il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

che con

l'atto d'appello __________ AP1 non ha nemmeno sostenuto di avere ossequiato,

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, uno dei presupposti predetti

(art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF) e ancor meno ha reso verosimile la sua solvibilità,

per cui nemmeno l'art. 174 cpv. 2 LEF può trovare applicazione;

che

l'appello 21 settembre 2004 di __________ AP1 va respinto e che di conseguenza

è confermata la dichiarazione di fallimento decretata dalla Pretore;

che la

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non

si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 LEF

pronuncia:

1. L'appello

21 settembre 2004 di __________ AP1, __________, è respinto.

1.1. Di

conseguenza è confermato il fallimento di __________ AP1, __________,

pronunciato per

lunedì

13 settembre 2004 alle ore 14.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico di __________ AP1. Non si

assegnano indennità.

2.1. La

richiesta di anticipo 5 ottobre 2004 è annullata.

3. Intimazione: -__________

AP1, __________

-AO1,

__________

- Ufficio

esecuzione di Lugano

- Ufficio

fallimenti di Lugano

- Ufficio

dei registri di Lugano

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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