14.2004.58
dichiarazione di fallimento. nessun Novum
19 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2004.58
Data decisione, Autorità:
19.10.2004, CEF
Titolo:
dichiarazione di fallimento. nessun Novum
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2004.58
Lugano
19 ottobre
2004
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 1. luglio 2004 presentata da
AO1
rappr. dal AO1, Lugano-Paradiso
contro
AP1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 settembre 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________ AP1,
__________, a far tempo da lunedì
13 settembre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________
AP1 con atto
21 settembre 2004;
rilevato che sono dati gli estremi per procedere
ex art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con
istanza 1. luglio 2004 la creditrice ha chiesto il fallimento di __________ AP1;
che
all'udienza di contraddittorio del 19 settembre 2004 il debitore non è
comparso;
che con
sentenza 13 settembre 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
dichiarato, in seguito al mancato pagamento di fr. 6'017.75 oltre accessori e
dedotti eventuali acconti, il fallimento di __________ AP1 a far tempo da
lunedì 13 settembre 2004 alle ore 14.00;
che con
atto d'appello 21 settembre 2004 __________ AP1 ha dichiarato di avere ricevuto
Fatti
il PE in oggetto e di essere pronto a far fronte al debito nei confronti del AO1,
nonostante sia stato contratto da terza persona, con un piano di rientro che
intende presentare;
che
secondo l'art. 313 bis CPC questa Camera può, prima della notificazione
dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso,
qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che ai
sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione e che le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si
sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
che
l'appellante non ha fatto valere alcun fatto nuovo intervenuto anteriormente
alla decisione di prima sede (unechte Noven), per cui l'art. 174 cpv. 1 non può
essere applicato;
che
secondo l'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1. il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
Considerandi
2.
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3.
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento;
che con
l'atto d'appello __________ AP1 non ha nemmeno sostenuto di avere ossequiato,
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, uno dei presupposti predetti
(art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF) e ancor meno ha reso verosimile la sua solvibilità,
per cui nemmeno l'art. 174 cpv. 2 LEF può trovare applicazione;
che
l'appello 21 settembre 2004 di __________ AP1 va respinto e che di conseguenza
è confermata la dichiarazione di fallimento decretata dalla Pretore;
che la
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
1. L'appello
21 settembre 2004 di __________ AP1, __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è confermato il fallimento di __________ AP1, __________,
pronunciato per
lunedì
13 settembre 2004 alle ore 14.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico di __________ AP1. Non si
assegnano indennità.
2.1. La
richiesta di anticipo 5 ottobre 2004 è annullata.
3. Intimazione: -__________
AP1, __________
-AO1,
__________
- Ufficio
esecuzione di Lugano
- Ufficio
fallimenti di Lugano
- Ufficio
dei registri di Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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