14.2004.69
fallimento. Fatti nuovi avvenuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento (pseudonova)
15 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2004.69
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, CEF
Titolo:
fallimento. Fatti nuovi avvenuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento (pseudonova)
IMPUGNAZIONE
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2004.69
Lugano
15 settembre
2004
B/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 20 aprile 2004 presentata da
RAPP1
rappr. da RAPP1
contro
APPE1
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 maggio 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento diAPPE1, __________, a far tempo da venerdì 28 maggio 2004 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla APPE1 che con atto
11
giugno 2004 ne ha postulato l'annullamento;
ritenuto
che con ordinanza presidenziale 21/22 giugno 2004 all'appello è stato
concesso
effetto sospensivo parziale;
preso
atto delle osservazioni 14 luglio 1004 della parte appellata;
ritenuto
Fatti
A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la
APPO1 ha chiesto il fallimento della APPE1 per fr. 843.40 oltre accessori e
dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 19 maggio 2004 l'escussa si è
opposta all'istanza di fallimento sostenendo che l'autovettura per
l'assicurazione della quale l'istante procede in via esecutiva è stata venduta.
C. Con sentenza 28 maggio 2004 la Segretaria assessore della Pretura
del Disretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della APPE1 far
tempo da venerdì 28 maggio 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 11 giugno 2004 la APPE1 ha dichiarato di avere
saldato il debito in oggetto, producendo le copie di due ricevute postali 17
marzo 2004 rispettivamente 26 maggio 2004 relative al versamento all'istante di
fr. 430.-- risp. fr. 476.-- (doc. A e B).
F. Con
le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato che l'appellante ha
sottoscritto un contratto d'assicurazione per una Mercedes S 420, targata TI
145 525, per il periodo dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2007. Il premio
dovuto è stato calcolato dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2002. La creditrice
ha in seguito comunicato il saldo della sua pretesa.
Considerato
Considerandi
1.
a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la
decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio la APPE1 ha prodotto le copie di due ricevute postali datate 17
marzo 2004 rispettivamente 26 maggio 2004 (doc. A e B) relative al pagamento
alla parte appellata di fr. 430.-- rispettivamente fr. 476.--. Questi documenti
costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione precedente
alla dichiarazione di fallimento, fatto peraltro confermato dalla creditrice.
Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2.
L'appello 11 giugno 2004 della APPE1 va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF).
Non
si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1
OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 11 giugno 2004 dellaAPPE1APPE1 __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di
fallimento 28 maggio 2004 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, inc. EF.2004.923 nei confronti dellaAPPE1, __________,
è annullata.
2.
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico dellaAPPE1.
3.
Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico dellaAPPE1."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III.
Intimazione:
-APPE1,
__________o
-____________________
__________
- Ufficio
esecuzione di Lugano
- Ufficio
fallimenti di Lugano
- Ufficio
dei registri di Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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