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Decisione

14.2004.69

fallimento. Fatti nuovi avvenuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento (pseudonova)

15 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la

APPO1 ha chiesto il fallimento della APPE1 per fr. 843.40 oltre accessori e

dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 19 maggio 2004 l'escussa si è

opposta all'istanza di fallimento sostenendo che l'autovettura per

l'assicurazione della quale l'istante procede in via esecutiva è stata venduta.

C. Con sentenza 28 maggio 2004 la Segretaria assessore della Pretura

del Disretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della APPE1 far

tempo da venerdì 28 maggio 2004 alle ore 14.00.

D. Con atto d'appello 11 giugno 2004 la APPE1 ha dichiarato di avere

saldato il debito in oggetto, producendo le copie di due ricevute postali 17

marzo 2004 rispettivamente 26 maggio 2004 relative al versamento all'istante di

fr. 430.-- risp. fr. 476.-- (doc. A e B).

F. Con

le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato che l'appellante ha

sottoscritto un contratto d'assicurazione per una Mercedes S 420, targata TI

145 525, per il periodo dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2007. Il premio

dovuto è stato calcolato dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2002. La creditrice

ha in seguito comunicato il saldo della sua pretesa.

Considerato

Considerandi

1.

a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di

fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli

interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la

decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità

giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono

avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza.

b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto

precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto

liberatorio la APPE1 ha prodotto le copie di due ricevute postali datate 17

marzo 2004 rispettivamente 26 maggio 2004 (doc. A e B) relative al pagamento

alla parte appellata di fr. 430.-- rispettivamente fr. 476.--. Questi documenti

costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione precedente

alla dichiarazione di fallimento, fatto peraltro confermato dalla creditrice.

Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L'appello 11 giugno 2004 della APPE1 va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49

OTLEF).

Non

si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1

OTLEF).

Le

spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 11 giugno 2004 dellaAPPE1APPE1 __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di

fallimento 28 maggio 2004 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, inc. EF.2004.923 nei confronti dellaAPPE1, __________,

è annullata.

2.

La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico dellaAPPE1.

3.

Le

spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono

poste a carico dellaAPPE1."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.

Intimazione:

-APPE1,

__________o

-____________________

__________

- Ufficio

esecuzione di Lugano

- Ufficio

fallimenti di Lugano

- Ufficio

dei registri di Lugano

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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