14.2004.76
fallimento internazionale. Chiusura del fallimento secondario. Coesistenza con il fallimento svizzero della succursale
27 settembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2004.76
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CEF
Titolo:
fallimento internazionale. Chiusura del fallimento secondario. Coesistenza con il fallimento svizzero della succursale
art. 166 cpv. 2 LDIP
art. 170 LDIP
art. 173 LDIP
art. 269 LEF
Incarto n.
14.2004.76
Lugano
27 settembre
2004
CJ/sp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria promossa
con istanza 16 luglio 2004 da
IS1
tendente alla
chiusura del fallimento secondario di
PI1, __________ (__________)
decretato da questa Camera il 20 marzo 2002;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Il
6 novembre 2001 è stato aperto il fallimento di PI1, succursale di Agno.
B. Con
sentenza 20 marzo 2002 (inc. CEF 14.01.78), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il decreto di fallimento 15 giugno
2001 del Tribunale commerciale di __________ diretto contro PI1. L'apertura del
fallimento secondario è stata pubblicata il 26 aprile 2002.
C. Nel
fallimento secondario non è stato inventariato alcun attivo, in quanto
l'Ufficio ha ritenuto che i beni inventariati presso la sede della succursale
di Agno in base al decreto di misure cautelari (art. 168 LDIP) emesso da questa
Camera il 16 ottobre 2001 nell'ambito della procedura di riconoscimento del
fallimento __________, fossero solo della succursale e non (anche) della sede
principale.
D. Nel
fallimento secondario è stato iscritto in graduatoria solo un credito, a favore
della __________, __________, per fr. 34'907'390,29. Dopo la crescita in
giudicato dello stato di riparto, l'Ufficio ha rilasciato alla creditrice un attestato
di carenza di beni per l'intero importo insinuato.
E. Precisando
di aver incassato dalla creditrice le spese esecutive, l'Ufficio chiede ora a
questa Camera di voler autorizzare la chiusura del fallimento secondario.
Considerando in diritto
1. In
virtù dell'art 166 cpv. 2 LDIP, il fallimento secondario della sede principale
della fallita può coesistere con il fallimento dell'«azienda» (in particolare
della succursale) svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LEF, posto che gli
attivi che rispondono dei debiti della succursale dovranno essere distratti dal
fallimento secondario a beneficio dei creditori della succursale svizzera, a
meno che il fallimento
di quest'ultima sia diventato definitivo dopo la crescita in giudicato della
graduatoria (LEF 172) allestita nel fallimento secondario (cfr. FF 1983 I 427 ad n. 210.3;
Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra
2004, n. 115 ss. ad art. 166; B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 3. ed.,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2001, n. 12 ad art. 166; V. Jeanneret, Cross-border insolvency: la situation de la
succursale de droit suisse, in: Insolvence, désendettement et redressement,
Studi in onore di Louis Dallèves, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 177 ss. ad 2
e 180 ss. ad D; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 50; Berti, Basler Kommentar zum IPR,
Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 46 ad art. 166; in senso divergente ma
non convincente: D. Staehelin,
Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG], Basilea et al.
1989, p. 106; Dallèves, Faillites
internationales, Fiche juridique suisse n. 987, Ginevra 1991, p. 11 s. ad 3).
Dal
profilo puramente giuridico, il fallimento secondario non dovrebbe pertanto
essere chiuso prima di sapere se vi sarà un'eccedenza nella liquidazione del
fallimento della succursale oppure se questo verrà revocato. In concreto, la
questione non si pone, perché l'inventario, che non menziona queste ipotesi,
non è stato impugnato.
Considerandi
2.
Di
regola, la sentenza di riconoscimento della graduatoria estera, resa in
conformità dell'art. 173 cpv. 2 LDIP dal tribunale svizzero che ha riconosciuto
il fallimento, include la chiusura della procedura di fallimento secondario ai
sensi dell'art. 268 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 20 aprile 2000 [14.99.71], cons. 3b; 3
gennaio 2001 [14.00.52], cons. 3b). Nel caso di specie, una procedura di
riconoscimento della graduatoria si rivela però inutile, visto che non vi è
alcun saldo da rimettere all'amministrazione del fallimento principale. Invero,
l'Ufficio avrebbe potuto già in precedenza chiedere a questa Camera, quale
autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, di sospendere la procedura
per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]).
In ogni caso, la procedura di fallimento è da ritenere esaurita ai sensi
dell'art. 268 cpv. 2 LEF e la scrivente Camera, in quanto ha ordinato la
liquidazione del fallimento secondario, è competente per ordinarne la chiusura.
La presente decisione va comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei
fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169 cpv. 2 LDIP).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
1.
È
pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera del fallimento di PI1, __________
(__________).
2.
Non
si percepiscono tassa né spese.
3.
Intimazione
all'Ufficio di esecuzione di __________, all'AP1, e all'Ufficio dei registri di
__________.
terzi implicati
PI1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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