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Decisione

14.2004.76

fallimento internazionale. Chiusura del fallimento secondario. Coesistenza con il fallimento svizzero della succursale

27 settembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

6 novembre 2001 è stato aperto il fallimento di PI1, succursale di Agno.

B. Con

sentenza 20 marzo 2002 (inc. CEF 14.01.78), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il decreto di fallimento 15 giugno

2001 del Tribunale commerciale di __________ diretto contro PI1. L'apertura del

fallimento secondario è stata pubblicata il 26 aprile 2002.

C. Nel

fallimento secondario non è stato inventariato alcun attivo, in quanto

l'Ufficio ha ritenuto che i beni inventariati presso la sede della succursale

di Agno in base al decreto di misure cautelari (art. 168 LDIP) emesso da questa

Camera il 16 ottobre 2001 nell'ambito della procedura di riconoscimento del

fallimento __________, fossero solo della succursale e non (anche) della sede

principale.

D. Nel

fallimento secondario è stato iscritto in graduatoria solo un credito, a favore

della __________, __________, per fr. 34'907'390,29. Dopo la crescita in

giudicato dello stato di riparto, l'Ufficio ha rilasciato alla creditrice un attestato

di carenza di beni per l'intero importo insinuato.

E. Precisando

di aver incassato dalla creditrice le spese esecutive, l'Ufficio chiede ora a

questa Camera di voler autorizzare la chiusura del fallimento secondario.

Considerando in diritto

1. In

virtù dell'art 166 cpv. 2 LDIP, il fallimento secondario della sede principale

della fallita può coesistere con il fallimento dell'«azienda» (in particolare

della succursale) svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LEF, posto che gli

attivi che rispondono dei debiti della succursale dovranno essere distratti dal

fallimento secondario a beneficio dei creditori della succursale svizzera, a

meno che il fallimento

di quest'ultima sia diventato definitivo dopo la crescita in giudicato della

graduatoria (LEF 172) allestita nel fallimento secondario (cfr. FF 1983 I 427 ad n. 210.3;

Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra

2004, n. 115 ss. ad art. 166; B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 3. ed.,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2001, n. 12 ad art. 166; V. Jeanneret, Cross-border insolvency: la situation de la

succursale de droit suisse, in: Insolvence, désendettement et redressement,

Studi in onore di Louis Dallèves, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 177 ss. ad 2

e 180 ss. ad D; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 50; Berti, Basler Kommentar zum IPR,

Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 46 ad art. 166; in senso divergente ma

non convincente: D. Staehelin,

Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG], Basilea et al.

1989, p. 106; Dallèves, Faillites

internationales, Fiche juridique suisse n. 987, Ginevra 1991, p. 11 s. ad 3).

Dal

profilo puramente giuridico, il fallimento secondario non dovrebbe pertanto

essere chiuso prima di sapere se vi sarà un'eccedenza nella liquidazione del

fallimento della succursale oppure se questo verrà revocato. In concreto, la

questione non si pone, perché l'inventario, che non menziona queste ipotesi,

non è stato impugnato.

Considerandi

2.

Di

regola, la sentenza di riconoscimento della graduatoria estera, resa in

conformità dell'art. 173 cpv. 2 LDIP dal tribunale svizzero che ha riconosciuto

il fallimento, include la chiusura della procedura di fallimento secondario ai

sensi dell'art. 268 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 20 aprile 2000 [14.99.71], cons. 3b; 3

gennaio 2001 [14.00.52], cons. 3b). Nel caso di specie, una procedura di

riconoscimento della graduatoria si rivela però inutile, visto che non vi è

alcun saldo da rimettere all'amministrazione del fallimento principale. Invero,

l'Ufficio avrebbe potuto già in precedenza chiedere a questa Camera, quale

autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, di sospendere la procedura

per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]).

In ogni caso, la procedura di fallimento è da ritenere esaurita ai sensi

dell'art. 268 cpv. 2 LEF e la scrivente Camera, in quanto ha ordinato la

liquidazione del fallimento secondario, è competente per ordinarne la chiusura.

La presente decisione va comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei

fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169 cpv. 2 LDIP).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:

1.

È

pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera del fallimento di PI1, __________

(__________).

2.

Non

si percepiscono tassa né spese.

3.

Intimazione

all'Ufficio di esecuzione di __________, all'AP1, e all'Ufficio dei registri di

__________.

terzi implicati

PI1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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