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Decisione

14.2004.77

fallimento internazionale. Sospensione per mancanza di attivi

27 settembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 3 agosto 2000 (inc. CEF 14.98.39), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il fallimento decretato il 3 aprile

1998 dalla Corte Superiore in materia di fallimento della __________, Distretto

di __________, inc. n. __________, nei confronti di PI1, __________ (__________),

con effetto dall'8 aprile 1998 alle ore 15.00 sui beni del fallito situati in

Svizzera.

B. Procedendo

nei propri incombenti, l'AP1 provvedeva ad allestire l'inventario dei beni del

fallito situati in Svizzera, compresi quelli oggetto dei provvedimenti

conservativi ordinati da questa Camera l'8 aprile 1998, ossia diversi conti

cifrati aperti presso la __________, __________. Con scritto 24 agosto 2000, la

banca comunicava però che "presso la Sede e le dipendenze del Canton

Ticino del nostro Istituto non risultano averi o relazioni in essere intestate

al Signor PI1 ". Non venivano reperiti altri beni in Svizzera.

C. L'Ufficio

chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento

secondario per mancanza di attivi.

Considerando in diritto

1. Questa

Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente

per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;

CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii

non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma

pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss.

LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar

zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad

art. 170; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,

p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per

quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.

170; Gilliéron, op. cit., n. 26

ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della

sospensione del fallimento secondario.

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento

estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento analogo

estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera (art.

173.

LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa di

camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il caso

della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto il

rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto quanto

non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura dell'art. 230

LEF sia retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segua il rito sommario. La

procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti

(art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di

contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del

fallimento per mancanza di attivi va pubblicata a cura dell'ufficio dei

fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione

individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di

mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve

essere pubblicata (art. 93 RUF).

3.

Non

essendo stati reperiti beni del fallito in Svizzera, occorre sospendere il

fallimento per mancanza di attivo, in conformità con l'art. 230 cpv. 1 LEF.

4.

La

pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento sarà effettuata

dall'Ufficio fallimenti in conformità con l'art. 230 cpv. 2 LEF.

5.

La

questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), pertanto

dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il

fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.

art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et

al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,

op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:

1.

È

ordinata la sospensione della procedura di liquidazione in Svizzera del

fallimento di PI1, __________ (__________).

2.

L'IS1

procederà alle pubblicazioni di legge.

3.

Non

si percepiscono tassa né spese.

4.

Intimazione all'AP1

terzi implicati

PI1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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