14.2004.77
fallimento internazionale. Sospensione per mancanza di attivi
27 settembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2004.77
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CEF
Titolo:
fallimento internazionale. Sospensione per mancanza di attivi
art. 170 LDIP
art. 230 LEF
Incarto n.
14.2004.77
Lugano
27 settembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria promossa
con istanza 19 luglio 2004 da
IS1
tendente alla
chiusura del fallimento secondario di
PI1, __________ (__________)
decretato da questa Camera il 3 agosto 2000;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con
sentenza 3 agosto 2000 (inc. CEF 14.98.39), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il fallimento decretato il 3 aprile
1998 dalla Corte Superiore in materia di fallimento della __________, Distretto
di __________, inc. n. __________, nei confronti di PI1, __________ (__________),
con effetto dall'8 aprile 1998 alle ore 15.00 sui beni del fallito situati in
Svizzera.
B. Procedendo
nei propri incombenti, l'AP1 provvedeva ad allestire l'inventario dei beni del
fallito situati in Svizzera, compresi quelli oggetto dei provvedimenti
conservativi ordinati da questa Camera l'8 aprile 1998, ossia diversi conti
cifrati aperti presso la __________, __________. Con scritto 24 agosto 2000, la
banca comunicava però che "presso la Sede e le dipendenze del Canton
Ticino del nostro Istituto non risultano averi o relazioni in essere intestate
al Signor PI1 ". Non venivano reperiti altri beni in Svizzera.
C. L'Ufficio
chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento
secondario per mancanza di attivi.
Considerando in diritto
1. Questa
Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente
per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;
CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii
non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma
pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss.
LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar
zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,
Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad
art. 170; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,
p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per
quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.
170; Gilliéron, op. cit., n. 26
ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della
sospensione del fallimento secondario.
Considerandi
2.
Secondo
l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento
estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento analogo
estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera (art.
173.
LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa di
camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il caso
della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto il
rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto quanto
non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura dell'art. 230
LEF sia retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segua il rito sommario. La
procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti
(art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di
contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del
fallimento per mancanza di attivi va pubblicata a cura dell'ufficio dei
fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione
individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di
mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve
essere pubblicata (art. 93 RUF).
3.
Non
essendo stati reperiti beni del fallito in Svizzera, occorre sospendere il
fallimento per mancanza di attivo, in conformità con l'art. 230 cpv. 1 LEF.
4.
La
pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento sarà effettuata
dall'Ufficio fallimenti in conformità con l'art. 230 cpv. 2 LEF.
5.
La
questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), pertanto
dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il
fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.
art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et
al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,
op. cit., n. 14 ad art. 230).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;
pronuncia:
1.
È
ordinata la sospensione della procedura di liquidazione in Svizzera del
fallimento di PI1, __________ (__________).
2.
L'IS1
procederà alle pubblicazioni di legge.
3.
Non
si percepiscono tassa né spese.
4.
Intimazione all'AP1
terzi implicati
PI1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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