14.2004.90
tardività dell'opposizione tardiva per cambiamento del creditore. Ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
6 dicembre 2004Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.90
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, CEF
Titolo:
tardività dell'opposizione tardiva per cambiamento del creditore. Ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
OPPOSIZIONE TARDIVA PER CAMBIAMENTO DEL CREDITORE
art. 1 LAG
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 77 LEF
Incarto n.
14.2004.90
Lugano
6 dicembre
2004
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 2 dicembre 2002 da
AP 1
patrocinata da PA 1
nell’ambito delle procedure esecutive dipendenti dai PE n. __________
e n. __________ dell’Ufficio di esecuzione __________, fatti spiccare contro di
lei da
__________, __________
istanza
interessante pure
AO 1
patrocinata da PA 2
quale cessionaria
dei crediti dedotti in esecuzione;
e
__________, __________
patrocinata dall’avv. __________, __________
quale precedente
cessionaria dei crediti dedotti in esecuzione;
tendente ad
ottenere di essere ammessa all’opposizione tardiva per cambiamento del
creditore ex art. 77 LEF;
sulla
quale istanza __________ con sentenza 19 luglio 2004 ha così deciso:
"1. Le opposizioni tardive
interposte il 2 dicembre 2002 da __________ AP 1 nelle esecuzioni n. __________
del 17 aprile 1999 e n.__________ del 14 aprile 1999 non sono ammesse.
2 La tassa di giustizia in fr.
1’000.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo
di rifondere a ciascuna parte convenuta fr. 4’000.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’istante che con atto 5/6 agosto 2004 ha
postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili e
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio;
preso atto
che le parti appellate, con osservazioni 28 agosto rispettivamente 30 agosto
2004 hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse e
indennità;
richiamato il
decreto vicepresidenziale 12 agosto 2004 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________
del 15/17 aprile 1999 dell’Ufficio di esecuzione __________, __________ (in
seguito: __________), rappresentata dall’avv. __________ PA 2, __________, procede
contro __________ AP 1 per l’incasso di fr. 686'279.45 oltre
accessori;
che con un secondo
precetto esecutivo di stessa data, il PE n. __________ a convalida del
sequestro n. __________ dell’8 aprile 1999, __________, sempre rappresentata
dall’avv. __________ PA 2, procede contro __________ AP 1 per l’incasso di fr.
6’805'700.30 oltre accessori;
che le opposizioni
interposte dall’escussa ad entrambi i precetti esecutivi sono state rigettate
in via provvisoria con sentenze 1. giugno 1999 __________;
che nell’ambito delle
esecuzioni n. __________ e n. __________, il 10 giugno 1999 l’UE __________ ha pignorato
Fatti
i diritti ereditari spettanti alla debitrice nella successione indivisa relitta
del padre;
che con avviso
d’incanto ____________________ 2002, l’UE __________ ha stabilito per il __________
2002 l’incanto di quanto pignorato;
che con scritto 19 agosto
2002 l’avv. __________ PA 2o ha
comunicato all’escussa che AO 1, a seguito di avvenuta cessione di credito, è
ora la nuova creditrice di entrambi gli importi in esecuzione;
che facendo seguito a
tale comunicazione, con istanza 30 agosto 2002 l’escussa ha presentato alla
Pretura __________ contro __________ opposizione tardiva ex art. 77 LEF ai PE
n. __________ e n. __________ per cambiamento del creditore;
che con sentenza 2
dicembre 2002 la Segretaria assessore della Pretura __________, ha respinto
l’istanza in ordine per carenza di legittimazione passiva della convenuta,
ritenuto che “nel caso concreto l’azione non è stata proposta contro il nuovo
creditore, ovvero la AO 1, bensì unicamente contro il __________”;
che la sentenza non è
stata oggetto di impugnazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello;
che con ulteriore scritto
19 novembre 2002 l’avv. __________ PA 2 ha comunicato all’UE __________ che AO
1, a seguito di avvenute cessioni di credito, è ora la nuova creditrice degli
importi dedotti in esecuzione con i noti PE;
che con provvedimento 21 novembre 2002 l’UE __________ ha comunicato
all’escussa che nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ a seguito di
cessione al “posto del creditore __________, __________, è subentrato quale
nuovo creditore AO 1 __________”;
che con istanza 2 dicembre 2002 __________ AP 1 ha
presentato alla Pretura __________ contro la nuova creditrice notificatasi,
ossia la AO 1, e contro la precedente cessionaria dei crediti di __________, la
__________ (in seguito: __________), una nuova istanza di opposizione tardiva per
cambiamento del creditore;
che con sentenza 19
luglio 2004 __________ ha respinto l’istanza rilevando, tra l’altro che l’opposizione
tardiva nei confronti della cessione da __________ a AO 1 sarebbe stata
presentata ben oltre i 10 giorni dalla conoscenza del cambiamento di creditore;
che con atto
d’appello 5/6 agosto 2004 __________ AP 1 ha postulato l’accoglimento
dell'istanza e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio;
che
con osservazioni 28 agosto rispettivamente 30 agosto 2004 le parti appellate
hanno postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che saranno, se del
caso, riprese in seguito;
che
se il creditore cambia in corso d’esecuzione, l’escusso può fare opposizione in
un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento
(art. 77 cpv. 1 LEF);
che l’escusso deve presentare opposizione
scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni
dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le
eccezioni opponibili al nuovo creditore (art. 77 cpv. 2 LEF);
che,
nell’ipotesi a lei più favorevole, __________ AP 1 è venuta a conoscenza
dell’avvenuta cessione a AO 1 dei crediti in esecuzione al più tardi il 19 agosto 2002, quando l’avv. __________ PA 2 le ha comunicato che
questa società era la nuova creditrice;
che
il 2 dicembre 2002 - data della seconda opposizione - il termine di dieci
giorni stabilito all’art. 77 cpv. 2 LEF era ampiamente trascorso;
che
pertanto l’atto d’appello - inteso a impugnare la decisione di quell’istanza – dev’essere
respinto;
che
con l’allegato dall’appello __________ AP 1 ha postulato l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
che
l’assistenza giudiziaria - così come regolata nella Lag - è concessa alle
condizioni cumulative seguenti:
- il
richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
- la
procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e
una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura
a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
che
nel caso di specie l’istanza di opposizione tardiva presentata dall’escussa non
presentava la benché minima possibilità di esisto favorevole, ritenuto che la
stessa era, per i motivi sopra addotti, ampiamente tardiva;
che
per questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ AP 1 deve essere
respinta;
che la tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 77 LEF; 1, 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.L'appello 5/6 agosto 2004 di __________
AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di __________ AP 1 è respinta.
3.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’500.--, da anticipare
dall'appellante, resta a carico di __________ AP 1, la quale rifonderà a AO 1 e
a __________ fr. 2’500.-- ciascuna a titolo di indennità.
4.
Intimazione
a:
- avv. __________
PA 1, __________;
- avv. __________
__________ __________;
- avv. __________
PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster