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Decisione

14.2004.90

tardività dell'opposizione tardiva per cambiamento del creditore. Ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

6 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti ereditari spettanti alla debitrice nella successione indivisa relitta

del padre;

che con avviso

d’incanto ____________________ 2002, l’UE __________ ha stabilito per il __________

2002 l’incanto di quanto pignorato;

che con scritto 19 agosto

2002 l’avv. __________ PA 2o ha

comunicato all’escussa che AO 1, a seguito di avvenuta cessione di credito, è

ora la nuova creditrice di entrambi gli importi in esecuzione;

che facendo seguito a

tale comunicazione, con istanza 30 agosto 2002 l’escussa ha presentato alla

Pretura __________ contro __________ opposizione tardiva ex art. 77 LEF ai PE

n. __________ e n. __________ per cambiamento del creditore;

che con sentenza 2

dicembre 2002 la Segretaria assessore della Pretura __________, ha respinto

l’istanza in ordine per carenza di legittimazione passiva della convenuta,

ritenuto che “nel caso concreto l’azione non è stata proposta contro il nuovo

creditore, ovvero la AO 1, bensì unicamente contro il __________”;

che la sentenza non è

stata oggetto di impugnazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale di appello;

che con ulteriore scritto

19 novembre 2002 l’avv. __________ PA 2 ha comunicato all’UE __________ che AO

1, a seguito di avvenute cessioni di credito, è ora la nuova creditrice degli

importi dedotti in esecuzione con i noti PE;

che con provvedimento 21 novembre 2002 l’UE __________ ha comunicato

all’escussa che nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ a seguito di

cessione al “posto del creditore __________, __________, è subentrato quale

nuovo creditore AO 1 __________”;

che con istanza 2 dicembre 2002 __________ AP 1 ha

presentato alla Pretura __________ contro la nuova creditrice notificatasi,

ossia la AO 1, e contro la precedente cessionaria dei crediti di __________, la

__________ (in seguito: __________), una nuova istanza di opposizione tardiva per

cambiamento del creditore;

che con sentenza 19

luglio 2004 __________ ha respinto l’istanza rilevando, tra l’altro che l’opposizione

tardiva nei confronti della cessione da __________ a AO 1 sarebbe stata

presentata ben oltre i 10 giorni dalla conoscenza del cambiamento di creditore;

che con atto

d’appello 5/6 agosto 2004 __________ AP 1 ha postulato l’accoglimento

dell'istanza e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio;

che

con osservazioni 28 agosto rispettivamente 30 agosto 2004 le parti appellate

hanno postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che saranno, se del

caso, riprese in seguito;

che

se il creditore cambia in corso d’esecuzione, l’escusso può fare opposizione in

un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento

(art. 77 cpv. 1 LEF);

che l’escusso deve presentare opposizione

scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni

dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le

eccezioni opponibili al nuovo creditore (art. 77 cpv. 2 LEF);

che,

nell’ipotesi a lei più favorevole, __________ AP 1 è venuta a conoscenza

dell’avvenuta cessione a AO 1 dei crediti in esecuzione al più tardi il 19 agosto 2002, quando l’avv. __________ PA 2 le ha comunicato che

questa società era la nuova creditrice;

che

il 2 dicembre 2002 - data della seconda opposizione - il termine di dieci

giorni stabilito all’art. 77 cpv. 2 LEF era ampiamente trascorso;

che

pertanto l’atto d’appello - inteso a impugnare la decisione di quell’istanza – dev’essere

respinto;

che

con l’allegato dall’appello __________ AP 1 ha postulato l’ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;

che

l’assistenza giudiziaria - così come regolata nella Lag - è concessa alle

condizioni cumulative seguenti:

- il

richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

- la

procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e

una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura

a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

che

nel caso di specie l’istanza di opposizione tardiva presentata dall’escussa non

presentava la benché minima possibilità di esisto favorevole, ritenuto che la

stessa era, per i motivi sopra addotti, ampiamente tardiva;

che

per questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ AP 1 deve essere

respinta;

che la tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 77 LEF; 1, 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.L'appello 5/6 agosto 2004 di __________

AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di __________ AP 1 è respinta.

3.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’500.--, da anticipare

dall'appellante, resta a carico di __________ AP 1, la quale rifonderà a AO 1 e

a __________ fr. 2’500.-- ciascuna a titolo di indennità.

4.

Intimazione

a:

- avv. __________

PA 1, __________;

- avv. __________

__________ __________;

- avv. __________

PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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