14.2004.98
appello contro la dichiarazione di fallimento
4 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2004.98
Data decisione, Autorità:
04.11.2004, CEF
Titolo:
appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2004.98
Lugano
4 novembre
2004 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 9 luglio 2004 presentata da
AO 1Gastrosuisse,
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 14 settembre 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della AP 1, __________, a far tempo da martedì 14 settembre 2004
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dalla AP 1 che con atto
15 settembre 2004 ne
postula l'annullamento;
preso atto che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 17 settembre 2004 all'appello è stato
concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ dell'__________ di __________ la AO 1 ha chiesto
il fallimento della AP 1 per fr. 120.90 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio dell'8 settembre 2004 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 14 settembre 2004 la Pretore del Distretto di __________, ha
dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dal 14 settembre 2004 alle ore
14.00.
D. Con
atto d'appello 15 settembre 2004 la AP 1 ha prodotto una ricevuta 16 settembre
2004 dell'__________ __________ relativa al pagamento di fr. 185.90 a saldo
dell'esecuzione n. __________ promossa dall'istante AO 1 che ha portato alla
dichiarazione di fallimento. L'appellante ha poi affermato di avere pagato
ratealmente diverse delle esecuzioni pendenti nei suoi confronti e di essere
intenzionata a saldare le rimanenti.
Considerato
In diritto: 1.a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
Considerandi
p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 16 giugno 2004
dell'__________ __________ si evince che l'appellante con il versamento di fr.
185.90
ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di fallimento,
l'esecuzione in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto
previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall'estratto
delle esecuzioni 3 novembre 2004 dell'__________ __________ risultano pendenti
nei confronti della debitrice 13 procedure per un importo complessivo di fr.
13'274.30, di cui tre promosse nel 2003 e le rimanenti nel corso del 2004. Di
queste esecuzioni 3 sono già giunte alla domanda di realizzazione, in 2 è già
stato eseguito il pignoramento e per una il 19 agosto 2004 è stata emessa la
comminatoria di fallimento. Orbene l'elevato numero delle esecuzioni promosse
nei confronti dell'appellante per un importo complessivo non indifferente, il
fatto che nel corso di quest'anno le procedure esecutive siano aumentate, la
constatazione che 5 siano già giunte al pignoramento rispettivamente alla
domanda di realizzazione e che per una sia già stata emessa la comminatoria di
fallimento, indicano che la debitrice non è più in grado di far fronte
regolarmente ai suoi impegni. Di conseguenza può essere ritenuto che la AP 1 si
trovi in uno stato d'illiquidità. Non avendo pertanto l'appellante reso
verosimile la sua solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF non può trovare
applicazione. Il fallimento della AP 1 va quindi confermato.
2.
L'appello 15 settembre 2004 della AP 1 va quindi respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante
(art.
49.
OTLEF).
Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata
presentato
osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
15.
settembre 2004 della __________ è respinto.
1.1
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì
10.
novembre 2004 alle ore 10.00.
2.
La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della AP 1.
Non
si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RA
1;
– AO
1;
– Ufficio
__________ – Ufficio __________;
– Ufficio
dei registri di __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________,
__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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