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Decisione

14.2005.10

rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi di mantenimento Compensazione

23 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 8 giugno 2004 del Pretore __________

(doc. A), con la quale l’escusso è stato condannato, tra l’altro, a versare

contributi di mantenimento per la moglie e il figlio di complessivi fr.

1'653.-- al mese, con effetto retroattivo dal 1. giugno 2003. La citata

sentenza ha inoltre posto a carico dell’escusso ripetibili per un importo di

fr. 1’200.--. Con l’esecuzione in esame la creditrice chiede il versamento di

fr. 10'370.20 pari alla differenza tra quanto l’escusso avrebbe dovuto versare

dal mese di giugno 2003 a giugno 2004, ossia fr. 21'489.- (fr. 1'653.- per 13

mesi) e quanto invece ha effettivamente versato, ovvero fr. 12'318.80 così

calcolati: fr. 771.10 per 8 mesi (da giugno 2003 a gennaio 2004), ossia fr.

6'168.80 e fr. 1'230.- per 5 mesi (da febbraio a giugno 2004), ossia fr. 6’150.-,

oltre a fr. 1'200.- per ripetibili. Dall’importo di fr. 10'370.20 la procedente

ha poi dedotto fr. 800.-per ripetibili che è stata condannata a pagare

all’escusso con una successiva decisione 18 ottobre 2004 del Pretore __________;

la somma posta in esecuzione ammonta così a fr. 9'570.20.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso ha posto in compensazione al credito della

procedente l’importo di fr. 14'000.- che egli ha sostenuto di averle versato

dalla separazione di fatto, avvenuta il mese di gennaio 2001, fino al 15 aprile

2002, come risulta dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 12/15 aprile

2002. L’escusso ha poi contestato la rappresentanza processuale dell’avvRA 2 in

questa procedura, non risultando agli atti alcuna procura in suo favore.

D. Con

sentenza 18 gennaio 2005 il Segretario assessore della __________ ha accolto

l’istanza, ritenendo la sentenza 8 giugno 2004 del Pretore __________ (doc. A)

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, in quanto esecutiva, atteso

che con decreto 30 giugno 2004 il Presidente della __________ non ha concesso

effetto sospensivo all’appello con cui è stata impugnata (doc. E). In prima

sede l’eccezione di compensazione per avvenuto pagamento di fr. 14'000.-- è

stata respinta. Il primo giudice ha infatti ritenuto che la convenzione 12/15

aprile 2002 (doc. 1), prodotta dall’escusso, conferma unicamente il versamento

del predetto importo per alimenti dovuti a partire dal mese di gennaio 2001,

mentre l’importo posto in esecuzione è dovuto a far tempo dal 1. giugno 2003,

come stabilito nella sentenza 8 giugno 2004 (doc. A). In sede pretorile è poi

stato osservato che la procedente è tuttora rappresentata dall’avv. RA 2 nelle

procedure pendenti fra le parti dinanzi alla stessa Pretura di __________, per

cui non vi è alcun elemento che induca a ritenere carente la legittimazione

processuale dell’avv. RA 2.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi

in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

Delle

osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1.

a) In virtù

dell’art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20

LALEF (art. 25 LALEF), il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa,

se esistono i presupposti processuali, segnatamente, se ha motivo di dubbio, la

capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti.

b) Nel caso di

specie il primo giudice, ritenuto che AO 1, in altre procedure pendenti presso

la Pretura di __________, è rappresentata dall’avv. RA 2, non ha avuto alcun

motivo di dubbio nel ritenerla patrocinata da quest’ultimo anche nella

procedura di rigetto dell’opposizione in esame. D’altro canto, va osservato

che, a proposito dell’inoltro di documenti dopo l’udienza di contraddittorio,

il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8 febbraio 2001), censurando la

giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto la facoltà del giudice,

qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e nel caso la stessa

carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un termine alla parte per

produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto processuale. In

concreto, con scritto 18 gennaio 2005 l’avv. RA 2 ha inviato alla Pretura

l’originale della procura conferitagli dalla procedente. La pretesa carenza è

stata quindi validamente sanata.

2.

a) Per l’art.

80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza

esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione. Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni

stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i

requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr.

Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998,

vol. I, n. 6 ss. ad art. 80), così da permettere il rigetto in via definitiva

dell’opposizione.

b) La sentenza

8 giugno 2004 del Pretore di __________ (doc. A) costituisce, in via di

principio, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ritenuto che –come

già esposto in narrativa- all’appello 23 giugno 2004 presentato da AP 1 non è

stato concesso effetto sospensivo.

3.

a) In virtù

dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di

un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto.

L’estinzione,

la proroga o la prescrizione, che sono intervenute anteriormente alla pronuncia

della sentenza, non possono essere considerate nella procedura di rigetto

dell’opposizione, altrimenti il giudice del rigetto si troverebbe a dover

verificare la decisione materialmente. Determinante è il momento fino a cui

l’estinzione, la proroga o la prescrizione avrebbero potuto essere considerate

nella decisione materiale (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).

b) Nel caso di

specie l’escusso ha fatto ricorso alla compensazione sulla base di un

versamento di fr. 14'000.--, da lui effettuato in virtù di un accordo, contenuto

in una convenzione sottoscritta dai coniugi il 12/15 aprile 2002, quando già

vivevano separati e nell’attesa di definire il futuro dell’unione coniugale

(doc. 1), del seguente tenore: “……..

Dal

mese di gennaio 2001 le parti vivono separate di fatto.

Da

tale data il signor AP 1 ha versato nelle mani della signora AO 1 la somma

complessiva di fr. 14'000.--

……“.

Sennonché, da questo accordo emerge inequivocabilmente che la

somma di fr. 14'000.- è stata versata per il periodo precedente alla sottoscrizione

del medesimo e quindi, a maggior ragione, relativamente a un periodo anteriore

alla sentenza 8 aprile 2004 (doc. A), prodotta quale titolo di rigetto, con cui

sono state decise misure di protezione dell’unione coniugale, tra cui, i

contributi di mantenimento oggetto della presente procedura. Comunque, né il

convenuto pretende che l’importo di fr. 14'000.- abbia alcunché a che fare con

il debito oggetto dell’esecuzione, né che quel pagamento corrisponda in qualche

modo a un suo attuale credito nei confronti della moglie. L’eccezione di

compensazione sollevata dall’escusso va quindi respinta. Di conseguenza

la sentenza pretorile, con cui è stata rigettata in via definitiva

l’opposizione interposta dall’escusso, va confermata.

4. L’appello 28 gennaio

2005 di AP 1 va quindi respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la

soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF

pronuncia:

1. L’appello 28 gennaio

2005 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 210.--, già anticipata dall’appellante resta a carico di AP 1,

il quale rifonderà a AO 1 fr. 250.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

- avv. RA 1, __________;

- avv. RA 2, Lugano;__________ Comunicazione

alla Pretura di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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