14.2005.101
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
9 dicembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2005.101
Data decisione, Autorità:
09.12.2005, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2005.101
Lugano
9 dicembre
2005
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
5 agosto 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con
sentenza 3 ottobre 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della AP 1, __________, a far tempo da lunedì 3 ottobre 2005 alle
ore 14.00.
2./3./4. Omissis”;
sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP 1
che con atto 5 ottobre 2005 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 10 ottobre
2005 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 2'428.15 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 28 settembre 2005 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 3 ottobre 2005 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da lunedì 3
ottobre 2005 alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 5 ottobre 2005 la AP 1 ha dichiarato di avere provveduto a
saldare il debito nei confronti della creditrice, producendo una ricevuta
postale 5 ottobre 2005 relativa al versamento di fr. 2'708.40 __________ (doc.
A). L’appellante ha poi asserito di essere intenzionata a proseguire la sua
attività commerciale, la quale le permette di far fronte alle pretese dei suoi
creditori.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF
l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità
è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta postale
(doc. A) emerge che l’esecuzione in oggetto è stata saldata il 5 ottobre 2005,
e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta
adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Per quel che
concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto delle
esecuzioni 22 novembre 2005 __________ emerge che nei confronti dell’appellante
sono pendenti 12 esecuzioni, di cui 6 sono state pagate, per un importo
complessivo di fr. 10'606.60. Determinante è che per 3 esecuzioni per importi
di fr. 1'313.75, di fr. 1'414.45 rispettivamente fr. 1'804.60 recentemente,
ossia il 21 ottobre 2005 per una procedura, rispettivamente l’11 novembre 2005 per
le due altre procedure, sono state presentate domande di proseguire
l’esecuzione, il che induce a concludere che l’appellante non è più in grado di
pagare nemmeno importi relativamente modesti e che pertanto si trova in uno
stato d’illiquidità. Di conseguenza può essere ritenuto che l’appellante non ha
reso verosimile il presupposto della sua solvibilità.
Il fallimento della AP
1.
va quindi confermato.
2.
L'appello
5.
ottobre 2005 della AP 1 va pertanto respinto. Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non
si assegnano indennità la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 5
ottobre 2005 della AP 1, __________, è respinto.
1.1
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
martedì 13 dicembre
2005.
alle ore 10.00.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della AP 1AP 1
3.
Intimazione
a:
– RA 1
– AO
1;
– Ufficio __________
– Ufficio
dei registri __________
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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