14.2005.105
Rigetto definitivo dell'opposizione: sentenza esecutiva cantonale.
6 febbraio 2006Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2005.105
Data decisione, Autorità:
06.02.2006, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: sentenza esecutiva cantonale.
COMPENSAZIONE
ECCEZIONE
INTERPRETAZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.105
Lugano
6 febbraio
2006
SL/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 giugno 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dalla AP 1 al PE n. __________ del 8/9 giugno 2005 dell'UE
di __________;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________
con sentenza del 28 settembre 2005 (EF.2005.1910), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione di __________, è respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.
320.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 2'000.– a titolo di indennità.
3. omissis.”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto del 7 ottobre 2005
postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere solo parzialmente
l'istanza di rigetto, ossia dedotto l'importo -da lei posto in compensazione
col credito di controparte- di fr. 82'620.–, ridotto in via subordinata a fr.
46'225.50, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;
viste
le osservazioni del 24 ottobre 2005 della parte appellata, chiedente la
reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale del 12 ottobre 2005 con cui all'appello è stato
concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'8/9 giugno 2005 dell'UE di __________, la AO
1 ha escusso la AP 1 per l'incasso dell'importo di complessivi fr. 200'020.50,
composto della somma capitale di fr. 138'763.80 oltre interessi al 2.5 % dal 1°
gennaio 2004, della capitalizzazione di interessi dal 10 gennaio 1996 al 31 dicembre
2003 e dall'importo di fr. 14'740.- per spese e ripetibili oltre interessi del
5% dal 1° giugno 2005. Quale titolo di credito, la procedente ha indicato la sentenza
14 marzo 2005 del Tribunale d'appello, che -in realtà- è una sentenza della Seconda
Camera civile emessa nella data indicata.
Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. All'udienza
di contraddittorio del 26 settembre 2005, l'istante ha riconfermato la sua
domanda. Alla richiesta l'escussa ha opposto l'eccezione di compensazione per il
corrispondente controvalore in franchi di € 54'000.–, ossia il “costo di 20 container di 20 piedi standard” che,
diversamente da quanto stabilito nel titolo di credito, l'istante avrebbe omesso
di fornirle. Quest'ultima ha contestato il diritto dell'escussa di dedurre tale
importo dal suo credito, in quanto non esigibile e non documentato. In via
subordinata, essa ha chiesto la rettifica dal 2.15% al 2.5% del tasso
d'interesse relativo al periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000,
erroneamente indicato nel precetto esecutivo. La debitrice, dal canto suo, ha mantenuto
il suo punto di vista.
C. Con
sentenza del 28 settembre 2005, il Segretario assessore del Distretto di __________,
ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Il primo giudice
ha anzitutto preso atto che il titolo di credito, ossia la sentenza 14 marzo
2005 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2003.168), recava
il timbro di crescita in giudicato; ha quindi accertato l'identità fra l'importo
(compreso il saldo per oneri processuali e ripetibili), la debitrice e la
creditrice indicati nella sentenza e quelli indicati nel PE; ha invece respinto
la richiesta della procedente di adattare il tasso d'interesse non potendo
pronunciare un rigetto dell'opposizione per una somma superiore a quella chiesta
con l'esecuzione. Il primo giudice ha respinto l'eccezione di compensazione
sollevata dall'escussa.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la AP 1, sostenendo che,
secondo il titolo di credito, la consegna di “20 containers” doveva avvenire
simultaneamente – e non solo in un secondo tempo – al proprio pagamento. Sostiene
che, non avendo l'istante dato seguito al suo obbligo, la compensazione del
credito rivendicato dalla procedente con il valore “attuale” dei “20 containers”
(€ 54'000.– o fr. 82'620.–),
rispettivamente con il prezzo valido alla conclusione del contratto (Lit
58'500'000.– o € 30'212.73 o fr.
46'225.50), è da ritenere legittima.
E. Nelle
sue osservazioni del 24 ottobre 2005 la AO 1 prende atto che controverso è il
diritto alla compensazione e la cifra proposta dall'escussa. Obietta che le
argomentazioni dell'appellante sono temerarie in quanto rimettono in
discussione questioni di diritto definitivamente risolte dal titolo del rigetto.
Rileva che l'interpretazione fornita dal Segretario assessore corrisponde a
quanto previsto dal dispositivo della sentenza di merito e pertanto propone la
riconferma del giudizio impugnato.
Considerato
in diritto: 1. a) Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è
fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è
cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un
rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo
di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg.
ad art. 80; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).
b) Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di
causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla
presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni
da loro sostenute: CEF
30 giugno 1972 in re __________, Rep.
1972, pag. 344, consid. 6; CEF
8 aprile 1974 in re __________, Rep.
1975, pag. 101), se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione
ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere
esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22
ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione.
c) Nel caso in
esame è anzitutto pacifica l'esecutività della sentenza della Seconda Camera
civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2003.168) del 14 marzo 2005 (doc. A),
sulla quale l'istante fonda la sua pretesa, e meglio come attesta il timbro di
crescita in giudicato apposto il 15 giugno 2005 in calce all'ultima pagina
(doc. A, pag. 13).
Essa costituisce in
sé un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione in favore
dell'istante (considerato il cambio di fr. 1.– contro € 1.53 valido al 7 giugno 2005 (doc. I) applicato dalla procedente e
rimasto incontestato dall'escusso), per l'importo complessivo di fr.
200'020.50, ossia:
– fr. 138'763.80
oltre interessi al 2.5% dal 1.1.2004;
– fr. 13'490.90 (interessi
al 10% dal 10.1.1996 al 31.12.1996);
– fr. 13'876.40
(interessi al 5% dal 1.1.1997 al 31.12.1998);
– fr. 5'966.85
(interessi al 2.15% dal 1.1.1999 al 31.12.2000);
– fr. 4'856.75
(interessi al 3.5% dal 1.1.2001 al 31.12.2001);
– fr. 8'325.80
(interessi al 3% dal 1.1.2002 al 31.12.2003);
– fr. 14'740.– oltre
interessi al 5% dal 1.6.2005 (per spese e ripetibili di causa).
2. A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF “se il credito è fondato su una
sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu
promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto”.
Quale
prova dell'estinzione del credito per compensazione valgono soltanto documenti
che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa, ossia una sentenza
esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato
da parte della controparte attestante una pretesa creditoria liquida e
indiscutibile (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 124 III 503 consid. 3a, 115 III 100
cons. 4 con rif.). A sua difesa l'escussa può ad esempio pretendere che una
determinata condizione non si è ancora realizzata o che la sua prestazione deve
essere fornita contemporaneamente o solo successivamente a quella della
creditrice (DTF 90 III 71; Ammon/Walther,
op. cit., §19 n. 56, pag. 126).
3. Nella
fattispecie l'escussa ripropone la compensazione del credito riconosciuto all'istante
nella sentenza della Seconda Camera civile (doc. A), con “il valore attuale dei
20 contenitori, ossia di € 54'000.–” (appello, pag. 4
in mezzo). Ora, il Segretario assessore ha respinto
l’eccezione, in quanto l'importo corrispondente non figurava in alcun riconoscimento
di debito incondizionato sottoscritto dalla procedente o in una sentenza
esecutiva (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Né in questa sede, l'appellante
pretende il contrario (appello, pag. 4). Di per sé la cifra indicata potrebbe
anche corrispondere al “valore attuale dei 20 contenitori”, ritenuto per
“l'acquisto di contenitori TEU 20' Box Standard” un costo unitario di €
2'500.–/2'700.– (doc. 1). Sennonché queste indicazioni sono contenute in una dichiarazione
rilasciata da terzi, ossia in un documento, che non prova
l'esistenza di una contropretesa che l'appellante possa validamente opporre
alle richieste dell'istante. Già sotto questo profilo
l'appello si rivela infondato.
4. A
detta dell'escussa poi la consegna dei 20 containers non
era affatto subordinata ad un loro prepagamento. E, in mancanza di patti contrari
ai sensi dell'184 cpv. 2 CC, le due prestazioni (consegna dei 20 containers da
una parte, e versamento del prezzo dall'altra) dovevano essere effettuate contempo-raneamente,
come evidenziato al considerando n. 8.4 della sentenza (appello, pag. 3). L'appellante pare così sostenere che la consegna dei 20 containers da
parte della procedente dovesse essere interpretata quale condizione per il pagamento
degli importi fissati nel titolo del rigetto.
In
concreto il dispositivo della sentenza della Seconda Camera civile (doc. A,
pag. 12), si presenta come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di
conseguenza, è fatto obbligo a AP 1 di versare a AO 1 i seguenti importi:
a) omissis.
b) Eur
28'921.60 oltre interessi al 10% dal 10 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, al 5%
dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, al 2.5% dal 1° gennaio 1999 al 31
dicembre 2000, al 3.5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, al 3% dal 1°
gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 e al 2.5% dal 1° gennaio 2004.
§ Dietro
pagamento dell'importo di cui al punto 1b) AO 1 metterà a disposizione di AP 1
20 container 20' box.
Ora,
quantomeno da un punto di vista strettamente grammaticale, l'appellante non
pretende che l'interpretazione del dispositivo del
titolo di credito da parte del primo giudice, e meglio
che la “consegna dei 20 containers” era successiva al suo “obbligo di
pagamento”, sia errata (appello,
pag. 3 in alto). Significativo in proposito l'utilizzo di “dietro” e di
“metterà”. Ma anche da un profilo strutturale la tesi del Segretario assessore
si rivela corretta. Dapprima è stato fissato l'obbligo dell'appellante di
pagare quanto dovuto alla procedente (n. 1a e 1b) e in un secondo tempo quello
della procedente di consegnare i 20 containers all'escussa (§). Ciò non
permette certo di identificare nella prestazione dell'istante la condizione per
esigere l'adempimento di quella imposta all'appellante.
Di
fatto la ricorrente, si limita a rimproverare al Segretario assessore di avere
trascurato la portata del considerando n. 8.4 della sentenza della Seconda
Camera civile (appello, pag. 3 in mezzo). Tuttavia anche volendo leggere con la
dovuta attenzione il considerando in questione (doc. A, pag. 10), non si può
che riconfermare come la consegna dei 20 containers da parte dell'istante
presupponeva l'avvenuto pagamento di quanto dovuto (doc. A, pag. 12, n. 1a e 1b
del dispositivo) da parte dell'escussa. Eloquente in proposito la parte finale
del relativo paragrafo secondo cui “la convenuta è in definitiva tenuta a
pagare all'attrice il prezzo di soli 20 containers, pari a Lit 56'000'000,
ritenuto però -circostanza apparentemente ignorata dal Pretore- che una volta
pagata quella somma essa avrà senz'altro il diritto di farsi consegnare
dall'attrice quei containers” (doc. A, consid. 8.4, pag. 10, riprodotto
testualmente nell'appello medesimo, pag. 3). Per il resto non spetta al giudice
del rigetto esprimersi su questioni di diritto -come giustamente osserva la
parte appellata (pag. 2)- concernenti le relazioni contrattuali allora in
essere tra le parti e comunque, risolte definitivamente dalla sentenza del 14
marzo 2005 (doc. A). Anche al riguardo l'appello non può essere accolto.
5. Dovendo
l'eccezione di compensazione essere respinta per i motivi appena visti (sopra, consid.
3 e 4), l'esame della richiesta avanzata dall'appellante in via subordinata si
rivela superfluo.
6. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 7 ottobre 2005 della AP
1, deve essere respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamato l’art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; 321
cpv. 1 lett. b CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia 1. L'appello
del 7 ottobre 2005 di AP 1 è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.–, già anticipati
dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere aAO 1 fr.
1000.– per ripetibili.
3. Intimazione a: - RA 1;
Considerandi
-
RA 2.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster