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Decisione

14.2005.107

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

1 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 1'485.-- oltre accessori e

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 5 ottobre 2005 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 11 ottobre 2005 la Pretore del __________, ha dichiarato il fallimento

della AP 1 a far tempo da martedì 11 ottobre 2005 alle ore 14.00.

D. Con

atto d’appello 13 ottobre 2005 la AP 1 ha dichiarato di avere saldato il suo

debito nei confronti della creditrice anteriormente alla dichiarazione di

fallimento, producendo uno scritto 12 ottobre 2005 inviato dalla AO 1 a questa

Camera, in cui la creditrice dichiara di avere ricevuto il 4 ottobre 2005

conferma del versamento da parte della AP 1 di fr. 1'704.90, incluse le spese

(doc. B).

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b)

L’appellante adduce di avere saldato

l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A

sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella

narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente

dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione

di fallimento. Di conseguenza il fallimento della Scegai Sagl va annullato ai

sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L’appello

13.

ottobre 2005 della AP 1 va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49

OTLEF).

Non si

assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

I. L’appello 13 ottobre 2005 della AP 1, __________, è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 11 ottobre 2005 pronunciata dalla Pretore del __________,

inc. EF.__________, nei confronti della AP 1, __________, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare

come di rito, è posta a

carico della AP 1.

3. Le

spese dell’Uffico fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico della AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

-

AP 1, __________

-

AO 1, __________

-

Ufficio __________

-

Ufficio __________ Ufficio dei registri di __________

Comunicazione

alla Pretura del __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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