14.2005.109
rigetto definitivo dell'opposizione: un decreto ingiuntivo italiano, dichiarato provvisoriamente esecutivo, è una decisione ai sensi dell'art. 25 Convenzione di Lugano - dichiarazione di esecutività e
6 novembre 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2005.109
Data decisione, Autorità:
06.11.2006, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: un decreto ingiuntivo italiano, dichiarato provvisoriamente esecutivo, è una decisione ai sensi dell'art. 25 Convenzione di Lugano - dichiarazione di esecutività e rigetto
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO
DECISIONE STRANIERA
DEPOSITO E ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESECUZIONE
ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE
EXEQUATUR
ORDINE PUBBLICO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 25segg. CL
art. 31 CL
art. 46 CL
art. 47 cf. 1 CL
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2005.109
Lugano
6 novembre
2006
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 giugno 2005 da
AO 1
rappr. dallo RA 1,
contro
AP 1
rappr. dall' RA 2
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ del 12/13 maggio 2005 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di __________, con sentenza 30 settembre 2005 (EF.2005.1845),
ha così deciso:
“1. L'istanza
è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è
respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 220.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 570.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 14 ottobre 2005 postula
la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione, con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
rilevato
che l'istante ha presentato le sue osservazioni il 22 novembre 2005, chiedendo
di respingere l'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;
richiamati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 12/13 maggio 2005 dell'UE di __________, AO
1 ha escusso AP 1 per l'incasso dell'importo di fr. 52'557.10 oltre interessi
al 5% dal 15 maggio 2003, indicando quale titolo di credito “decreto ingiuntivo
del 7.2.2003”. In sostanza la procedente fonda la sua pretesa sul decreto 25
marzo 2003 con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ le ha ingiunto
di pagare un importo complessivo di € 33'907.81 (ossia €
30'987.41 per servizi di marketing oltre a interessi legali di € 1'758.92, € 1'064.99 per spese, competenze ed onorari per il procedimento
giudiziario, ed infine € 96.49
per altre spese). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo.
Fatti
B. All'udienza di contraddittorio del 28 settembre 2005 l'escussa si è
opposta all'istanza, contestando anzitutto che il decreto ingiuntivo italiano
fosse una decisione suscettibile di rigetto definitivo. In ogni caso -ha poi
aggiunto- la Svizzera si era riservata la facoltà di non riconoscere le decisioni
straniere emesse da un giudice competente solo in virtù dell'articolo 5 della
Convenzione di Lugano. Il giudice italiano, peraltro, si era limitato a dichiarare
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo senza entrare nel merito della
vertenza, ma solo perché l'opposizione ch'essa aveva a suo tempo formulato non
era suffragata da prove scritte. Trattandosi di una decisione non definitiva,
il decreto ingiuntivo avrebbe al massimo potuto costituire titolo di rigetto
provvisorio. Dal canto suo la procedente ha sottolineato che l'esecuzione
provvisoria del decreto era conforme all'art. 648 CPCit. Ha inoltre ribadito
che essa costituiva una decisione. In proposito l'escussa ha osservato che, foss'anche
il caso, ciò non comportava automaticamente il rigetto definitivo.
C. Con sentenza 30
settembre 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________
ha accolto l'istanza. Egli ha anzitutto constatato che l'applicazione della
Convenzione di Lugano era data, e che essa definiva a titolo esclusivo i
documenti necessari da allegare all'istanza di exequatur. Ha quindi
accertato che agli atti era stato prodotta una copia certificata conforme
all'originale del decreto ingiuntivo italiano provvista dell'attestazione
-anche se in via provvisoria- di esecutività. Il primo giudice ha altresì escluso
una lesione dell'ordine pubblico svizzero. Il Segretario assessore ha quindi rammentato
che la riserva svizzera all'art. 5 della Convenzione di Lugano non aveva ormai
più effetto dal 1° gennaio 2000, giorno in cui era entrato in vigore l'art. 30
cpv. 2 Cost. E, il decreto ingiuntivo era stato emesso dopo il 31 dicembre
1999. Donde, per finire, l'accoglimento dell'istanza per l'importo di fr.
52'557.10, il tasso di cambio operato dalla procedente non essendo stato
contestato dalla convenuta.
D. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 con atto del 14 ottobre 2005, evidenziando
come il giudice italiano aveva provvisoriamente respinto l'opposizione
al decreto ingiuntivo, poiché non era suffragata da prova scritta. La procedura
ordinaria restava comunque pendente, e pertanto le pretese della procedente sarebbero
ancora state esaminate nel merito. In via definitiva quindi, le richieste dell'istante
potevano anche rivelarsi infondate. L'esecuzione in Svizzera del decreto
ingiuntivo, avrebbe quindi costretto quest'ultima a restituire quanto ricevuto dall'escussa.
Visto che la decisione emanata dal giudice italiano era di carattere meramente sommario,
l'escussa non aveva avuto modo di addurre altre prove, sviluppare la sua tesi ed
essere sentita. Di conseguenza, quel decreto ingiuntivo non è una decisione ai
sensi dell'art. 25 della Convenzione di Lugano. Al limite la decisione italiana
costituisce titolo di rigetto provvisorio. Per finire, l'appellante, invoca la
violazione dell'ordine pubblico svizzero e meglio, oltre al diritto di essere
sentito, la parità di trattamento tra cittadini italiani e svizzeri.
E. Nelle sue
osservazioni 22 novembre 2005 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello,
sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in seguito.
Considerato
in diritto: 1. In virtù
dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).
Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo
senso: Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). Trattandosi di
una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro,
l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di
questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice
del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386,
Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).
In
concreto -come rilevato dal Segretario assessore- è data l'applicabilità della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di Lugano, in
seguito: CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. H) è posteriore all'entrata
in vigore di questa convenzione per l'Italia (paese di origine), avvenuta il 1.
dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento),
avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL).
2. In
concreto, l'appellante contesta che il titolo del rigetto sia una decisione ai
sensi dell'art. 25 CL suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita, visto
che è stata dichiarata solo provvisoriamente esecutiva.
a) Nel caso concreto ci troviamo di fronte ad un decreto ingiuntivo emesso
ai sensi degli art. 633 segg. del Codice di procedura civile italiano (di seguito:
CPCit) contro cui l'escussa ha formulato opposizione (doc. 1). In tal caso il
processo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e si conclude
con l'emanazione di un giudizio di merito (art. 645 CPCit). Se l'opposizione non
è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può comunque concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 CPCit). Costituisce “prova
scritta” qualsiasi documento a norma degli artt. 2699 segg. CCit, ma sono pure
leciti “mezzi di prova” che non richiedono un'istruzione probatoria vera e
propria come quelli fondati sul notorio, o su fatti pacifici tra le parti, o su
ammissioni del ricorrente (Picardi, Codice
di procedura civile, 3a edizione, Milano 2004, n. 2 ad art. 648, pag. 2113). Nel caso specifico,
il competente giudice italiano ha escluso tale eventualità “in specie tenendo
conto della previsione contrattuale in ordine al pagamento della somma
concordata entro 150 giorni ” (doc. 2). E, comunque, nemmeno l'appellante pretende
il contrario.
b) Che
il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenti una decisione secondo l'art.
25 CL, è ormai chiarito (CEF, 27 luglio 2001 [14.2001.30] con rinvii; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung
im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998,
pag. 324; Kaufmann-Kohler, L'exécution
des décisions étrangères selon la convention de Lugano: titres susceptibles d'exécution,
mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in: SJ
1997 pag. 567). La norma presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto di un
procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (cfr. II CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126],
cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995
n. 70, e SZIER/RSDIE 1996 n. 10).
Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato,
l'escusso non si oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la
conseguente autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen
Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus,
Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung,
Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti Greiner, loc. cit.), oppure
decide di formulare opposizione (“effettivo contraddittorio”) dando avvio ad un
procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, op. cit., n. 1 ad art. 633,
pag. 2041). Esula per contro dal concetto di decisione sancito dall'art. 25 CL
quel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'art. 642 CPCit, alla
cui opposizione il giudice ha concesso effetto sospensivo ex art. 649 CPCit (II CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126]
cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995
n. 70 e SZIER/RSDIE 1996 n. 10;
Considerandi
II CCA, 13 maggio 1996 [12.1996.79] cons. 5.1 con rinvio).
c) Nel
caso specifico con l'ingiunzione di pagamento, il giudice italiano ha stabilito
“ai fini dell'opposizione da proporsi avanti questo Tribunale il termine di 60
giorni decorrente dalla notificazione del presente decreto, avvertendolo [la
società debitrice] che in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (doc.
H, pag. 2). Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'escusso che, entro i
termini, ha formulato opposizione. Ed è appunto nell'ambito del processo
d'opposizione che -come afferma l'appellante medesimo (appello, n. 2 pag. 3)-
verificatesi le circostanze previste dall'art. 648 CPCit, il giudice lo ha
dichiarato provvisoriamente esecutivo. In quanto tale dev'essere considerato
una decisione ai sensi dell'art. 25 CL (Gilliéron,
op. cit., n. 36 e 37 ad art. 80; Donzallaz,
La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, 3525 ss.; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6a ed.,
Heidelberg 1998, n. 10 ad art. 31; Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen
und Europäischem Vollstreckungstitel, 8a ed., Frankfurt am Main
2005, n. 20 ad art. 32 con rinvio alla nota 35 e n. 10 ad art. 38).
3.
La
parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve
produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL),
esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80, Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, pag. 120 e 277 s.). Per l'autenticità della decisione (art. 46 n. 1 CL), giova
rilevare che non è richiesta una legalizzazione da parte di una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera, né mediante l'apostilla prevista all'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4)
(art. 49 CL; Staehelin, op. cit.,
n. 70 ad art. 80; Kropholler, op.
cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, op. cit., 8a ed.,
Frankfurt am Main 2005, n. 1 ad art. 56).
In
concreto, agli atti figura la copia conforme all'originale, rilasciata in data
14.
maggio 2003, debitamente firmata e con il timbro del Tribunale di __________,
del ricorso per ingiunzione dell'istante in calce al quale è stato apposto il decreto
ingiuntivo (doc. H, pag. 2). Il documento è accompagnato dalla “relazione di
notifica” 9 giugno 2003 della Corte d'appello di __________ (doc. H, pag. 3). L'escussa
ha ricevuto l'atto il 13 giugno 2003, come risulta dalla conferma per rogatoria
da parte del Tribunale d'appello di __________ (doc. I), in ossequio alla
Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131). L'appellante ha introdotto opposizione
al decreto ingiuntivo il 23 settembre 2003 (doc. 1). Il 14 ottobre 2004 esso è
stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (doc. 2), come si desume
dall'attestazione apposta l'11 novembre 2004 dal Tribunale ordinario di __________
(cfr. la numerazione figurante sul doc. 2, prodotto solo parzialmente,
corrisponde con quella apposta a mano sull'attestazione di esecutività
rilasciata dal Tribunale di __________ di cui al doc. H, pag. 3 retro). Come
stabilito dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 3), non v'è motivo
per ritenere che le condizioni sancite dagli art. 46 e 47 CL non siano
adempiute.
4.
Giusta
l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno
dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati
d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di
propria iniziativa i fatti rilevanti (cfr. Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n.
7.
ad art. 34 con rinvio; nello stesso senso: Staehelin,
op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron,
op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli,
op. cit., pag. 278). Spetta infatti al convenuto
addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz, op. cit., n. 3587). Nel
presente caso l'appellante si duole della lesione dell'ordine pubblico svizzero
ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 CL.
a) Vero è
che -come osserva l'appellante- in proposito il Segretario assessore si è
limitato a rilevare che il decreto ingiuntivo “non è contrario all'ordine
pubblico”. Nondimeno giova ricordare che l'ordine pubblico
svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la
stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera
intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali. Una semplice differenza
con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare
l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n.
4.
ss. ad art. 27; Kropholler, op. cit., 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 5 ss. ad
art. 34; Donzallaz, op.
cit., n. 2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s.,
cons. 3b). Ciò che, come si vedrà di seguito, non è il caso in
concreto.
b) A
detta dell'appellante, nulla agli atti prova che il suo diritto di essere
sentito sia stato rispettato nel corso del procedimento italiano (appello, n. 5
pag. 7 e n. 7 pag. 9). Orbene, lo scopo dell'art. 27 CL è quello di garantire
che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della
Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi
dinanzi al giudice d'origine, conformemente ai criteri d'attuazione adottati
genericamente nella giurisprudenza interna sul diritto di essere sentito (II CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126]
cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995
n. 70 e SZIER/RSDIE 1996 n. 10). Nel
caso concreto è pacifico che il decreto ingiuntivo è stato validamente
notificato all'escussa. Ed è altrettanto fuori di dubbio che, a seguito di ciò,
l'appellante ha introdotto opposizione davanti al giudice italiano, cui ha esposto
le sue contestazioni (doc. 1). Egli si è così garantito un “contraddittorio
effettivo” nell'ambito di un processo ordinario di piena cognizione (sopra, consid.
2a e b). Non v'è pertanto motivo per credere che, per finire, all'appellante
sia stata preclusa la difesa e quindi che il diritto di essere sentito sia
stato in qualche modo manifestamente violato.
c) L'appellante
obietta invero che, permettendo l'esecuzione nel nostro paese del decreto
ingiuntivo -provvisoriamente esecutivo- l'istante si troverebbe di molto avvantaggiato
rispetto al creditore che secondo il diritto svizzero, sulla base di sole prove
documentali, avrebbe al massimo potuto ottenere il rigetto provvisorio di
un'opposizione interposta ad un precetto esecutivo (appello, n. 6 pag. 8 e n. 7
pag. 9). A torto. Vero è che di per sé le due decisioni, emanate
nell'ambito di procedure giudiziarie sommarie, rapide e contraddittorie, sono
sotto certi punti di vista analoghe (Kaufmann-Kohler,
op. cit., in: SJ 1997 pag. 567; Kaufmann-Kohler,
Commandement de payer, mainlevée provisoire, action en libération de dette
et convention de Lugano in: SJ 1995 pag. 554 e segg.; Markus, pag. 116 segg.). Ciò non toglie che -come si è visto
(sopra, consid. 2c)- il decreto ingiuntivo, ancorché esecutivo solo a titolo
provvisorio, è una decisione ai sensi della CL. E, in quanto tale costituisce
un titolo di rigetto definitivo (Sentenza TF 5P.253/2001 del 13 settembre 2001;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, n. 39 § 19, pag. 124; Donzallaz,
op. cit., n. 2417 e 2418).
5.
A conferma della
sentenza del Segretario assessore, l'appello 14 ottobre 2005 va pertanto
respinto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 25 ss,
31, 46 e 47 n. 1 CL, 80, 81 cpv. 3 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 14 ottobre 2005 di AP
1.
__________, è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 330.–, già anticipata dall'appellante,
resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1 __________, fr. 800.– a
titolo di indennità.
3.
Intimazione:
–RA 2;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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