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Decisione

14.2005.109

rigetto definitivo dell'opposizione: un decreto ingiuntivo italiano, dichiarato provvisoriamente esecutivo, è una decisione ai sensi dell'art. 25 Convenzione di Lugano - dichiarazione di esecutività e

6 novembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. All'udienza di contraddittorio del 28 settembre 2005 l'escussa si è

opposta all'istanza, contestando anzitutto che il decreto ingiuntivo italiano

fosse una decisione suscettibile di rigetto definitivo. In ogni caso -ha poi

aggiunto- la Svizzera si era riservata la facoltà di non riconoscere le decisioni

straniere emesse da un giudice competente solo in virtù dell'articolo 5 della

Convenzione di Lugano. Il giudice italiano, peraltro, si era limitato a dichiarare

provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo senza entrare nel merito della

vertenza, ma solo perché l'opposizione ch'essa aveva a suo tempo formulato non

era suffragata da prove scritte. Trattandosi di una decisione non definitiva,

il decreto ingiuntivo avrebbe al massimo potuto costituire titolo di rigetto

provvisorio. Dal canto suo la procedente ha sottolineato che l'esecuzione

provvisoria del decreto era conforme all'art. 648 CPCit. Ha inoltre ribadito

che essa costituiva una decisione. In proposito l'escussa ha osservato che, foss'anche

il caso, ciò non comportava automaticamente il rigetto definitivo.

C. Con sentenza 30

settembre 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________

ha accolto l'istanza. Egli ha anzitutto constatato che l'applicazione della

Convenzione di Lugano era data, e che essa definiva a titolo esclusivo i

documenti necessari da allegare all'istanza di exequatur. Ha quindi

accertato che agli atti era stato prodotta una copia certificata conforme

all'originale del decreto ingiuntivo italiano provvista dell'attestazione

-anche se in via provvisoria- di esecutività. Il primo giudice ha altresì escluso

una lesione dell'ordine pubblico svizzero. Il Segretario assessore ha quindi rammentato

che la riserva svizzera all'art. 5 della Convenzione di Lugano non aveva ormai

più effetto dal 1° gennaio 2000, giorno in cui era entrato in vigore l'art. 30

cpv. 2 Cost. E, il decreto ingiuntivo era stato emesso dopo il 31 dicembre

1999. Donde, per finire, l'accoglimento dell'istanza per l'importo di fr.

52'557.10, il tasso di cambio operato dalla procedente non essendo stato

contestato dalla convenuta.

D. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 con atto del 14 ottobre 2005, evidenziando

come il giudice italiano aveva provvisoriamente respinto l'opposizione

al decreto ingiuntivo, poiché non era suffragata da prova scritta. La procedura

ordinaria restava comunque pendente, e pertanto le pretese della procedente sarebbero

ancora state esaminate nel merito. In via definitiva quindi, le richieste dell'istante

potevano anche rivelarsi infondate. L'esecuzione in Svizzera del decreto

ingiuntivo, avrebbe quindi costretto quest'ultima a restituire quanto ricevuto dall'escussa.

Visto che la decisione emanata dal giudice italiano era di carattere meramente sommario,

l'escussa non aveva avuto modo di addurre altre prove, sviluppare la sua tesi ed

essere sentita. Di conseguenza, quel decreto ingiuntivo non è una decisione ai

sensi dell'art. 25 della Convenzione di Lugano. Al limite la decisione italiana

costituisce titolo di rigetto provvisorio. Per finire, l'appellante, invoca la

violazione dell'ordine pubblico svizzero e meglio, oltre al diritto di essere

sentito, la parità di trattamento tra cittadini italiani e svizzeri.

E. Nelle sue

osservazioni 22 novembre 2005 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello,

sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in seguito.

Considerato

in diritto: 1. In virtù

dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le

transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).

Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o

cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo

senso: Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). Trattandosi di

una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro,

l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di

questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice

del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386,

Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).

In

concreto -come rilevato dal Segretario assessore- è data l'applicabilità della

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di Lugano, in

seguito: CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. H) è posteriore all'entrata

in vigore di questa convenzione per l'Italia (paese di origine), avvenuta il 1.

dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento),

avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL).

2. In

concreto, l'appellante contesta che il titolo del rigetto sia una decisione ai

sensi dell'art. 25 CL suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita, visto

che è stata dichiarata solo provvisoriamente esecutiva.

a) Nel caso concreto ci troviamo di fronte ad un decreto ingiuntivo emesso

ai sensi degli art. 633 segg. del Codice di procedura civile italiano (di seguito:

CPCit) contro cui l'escussa ha formulato opposizione (doc. 1). In tal caso il

processo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e si conclude

con l'emanazione di un giudizio di merito (art. 645 CPCit). Se l'opposizione non

è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può comunque concedere

l'esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 CPCit). Costituisce “prova

scritta” qualsiasi documento a norma degli artt. 2699 segg. CCit, ma sono pure

leciti “mezzi di prova” che non richiedono un'istruzione probatoria vera e

propria come quelli fondati sul notorio, o su fatti pacifici tra le parti, o su

ammissioni del ricorrente (Picardi, Codice

di procedura civile, 3a edizione, Milano 2004, n. 2 ad art. 648, pag. 2113). Nel caso specifico,

il competente giudice italiano ha escluso tale eventualità “in specie tenendo

conto della previsione contrattuale in ordine al pagamento della somma

concordata entro 150 giorni ” (doc. 2). E, comunque, nemmeno l'appellante pretende

il contrario.

b) Che

il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenti una decisione secondo l'art.

25 CL, è ormai chiarito (CEF, 27 luglio 2001 [14.2001.30] con rinvii; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung

im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998,

pag. 324; Kaufmann-Kohler, L'exécution

des décisions étrangères selon la convention de Lugano: titres susceptibles d'exécution,

mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in: SJ

1997 pag. 567). La norma presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto di un

procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (cfr. II CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126],

cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995

n. 70, e SZIER/RSDIE 1996 n. 10).

Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato,

l'escusso non si oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la

conseguente autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie

Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen

Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus,

Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung,

Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti Greiner, loc. cit.), oppure

decide di formulare opposizione (“effettivo contraddittorio”) dando avvio ad un

procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, op. cit., n. 1 ad art. 633,

pag. 2041). Esula per contro dal concetto di decisione sancito dall'art. 25 CL

quel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'art. 642 CPCit, alla

cui opposizione il giudice ha concesso effetto sospensivo ex art. 649 CPCit (II CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126]

cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995

n. 70 e SZIER/RSDIE 1996 n. 10;

Considerandi

II CCA, 13 maggio 1996 [12.1996.79] cons. 5.1 con rinvio).

c) Nel

caso specifico con l'ingiunzione di pagamento, il giudice italiano ha stabilito

“ai fini dell'opposizione da proporsi avanti questo Tribunale il termine di 60

giorni decorrente dalla notificazione del presente decreto, avvertendolo [la

società debitrice] che in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (doc.

H, pag. 2). Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'escusso che, entro i

termini, ha formulato opposizione. Ed è appunto nell'ambito del processo

d'opposizione che -come afferma l'appellante medesimo (appello, n. 2 pag. 3)-

verificatesi le circostanze previste dall'art. 648 CPCit, il giudice lo ha

dichiarato provvisoriamente esecutivo. In quanto tale dev'essere considerato

una decisione ai sensi dell'art. 25 CL (Gilliéron,

op. cit., n. 36 e 37 ad art. 80; Donzallaz,

La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, 3525 ss.; Kropholler, Europäisches

Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6a ed.,

Heidelberg 1998, n. 10 ad art. 31; Kropholler,

Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen

und Europäischem Vollstreckungstitel, 8a ed., Frankfurt am Main

2005, n. 20 ad art. 32 con rinvio alla nota 35 e n. 10 ad art. 38).

3.

La

parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve

produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL),

esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80, Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo

2000, pag. 120 e 277 s.). Per l'autenticità della decisione (art. 46 n. 1 CL), giova

rilevare che non è richiesta una legalizzazione da parte di una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera, né mediante l'apostilla prevista all'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4)

(art. 49 CL; Staehelin, op. cit.,

n. 70 ad art. 80; Kropholler, op.

cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, op. cit., 8a ed.,

Frankfurt am Main 2005, n. 1 ad art. 56).

In

concreto, agli atti figura la copia conforme all'originale, rilasciata in data

14.

maggio 2003, debitamente firmata e con il timbro del Tribunale di __________,

del ricorso per ingiunzione dell'istante in calce al quale è stato apposto il decreto

ingiuntivo (doc. H, pag. 2). Il documento è accompagnato dalla “relazione di

notifica” 9 giugno 2003 della Corte d'appello di __________ (doc. H, pag. 3). L'escussa

ha ricevuto l'atto il 13 giugno 2003, come risulta dalla conferma per rogatoria

da parte del Tribunale d'appello di __________ (doc. I), in ossequio alla

Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia

civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131). L'appellante ha introdotto opposizione

al decreto ingiuntivo il 23 settembre 2003 (doc. 1). Il 14 ottobre 2004 esso è

stato dichiarato provvisoriamente esecutivo (doc. 2), come si desume

dall'attestazione apposta l'11 novembre 2004 dal Tribunale ordinario di __________

(cfr. la numerazione figurante sul doc. 2, prodotto solo parzialmente,

corrisponde con quella apposta a mano sull'attestazione di esecutività

rilasciata dal Tribunale di __________ di cui al doc. H, pag. 3 retro). Come

stabilito dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 3), non v'è motivo

per ritenere che le condizioni sancite dagli art. 46 e 47 CL non siano

adempiute.

4.

Giusta

l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno

dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati

d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di

propria iniziativa i fatti rilevanti (cfr. Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n.

7.

ad art. 34 con rinvio; nello stesso senso: Staehelin,

op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli,

op. cit., pag. 278). Spetta infatti al convenuto

addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza estera (Donzallaz, op. cit., n. 3587). Nel

presente caso l'appellante si duole della lesione dell'ordine pubblico svizzero

ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 CL.

a) Vero è

che -come osserva l'appellante- in proposito il Segretario assessore si è

limitato a rilevare che il decreto ingiuntivo “non è contrario all'ordine

pubblico”. Nondimeno giova ricordare che l'ordine pubblico

svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera quando la

stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera

intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali. Una semplice differenza

con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare

l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (Kropholler, op. cit., 6a ed., Heidelberg 1998, n.

4.

ss. ad art. 27; Kropholler, op. cit., 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 5 ss. ad

art. 34; Donzallaz, op.

cit., n. 2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s.,

cons. 3b). Ciò che, come si vedrà di seguito, non è il caso in

concreto.

b) A

detta dell'appellante, nulla agli atti prova che il suo diritto di essere

sentito sia stato rispettato nel corso del procedimento italiano (appello, n. 5

pag. 7 e n. 7 pag. 9). Orbene, lo scopo dell'art. 27 CL è quello di garantire

che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della

Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi

dinanzi al giudice d'origine, conformemente ai criteri d'attuazione adottati

genericamente nella giurisprudenza interna sul diritto di essere sentito (II CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126]

cons. 4 con rinvio, in: Rep. 1995

n. 70 e SZIER/RSDIE 1996 n. 10). Nel

caso concreto è pacifico che il decreto ingiuntivo è stato validamente

notificato all'escussa. Ed è altrettanto fuori di dubbio che, a seguito di ciò,

l'appellante ha introdotto opposizione davanti al giudice italiano, cui ha esposto

le sue contestazioni (doc. 1). Egli si è così garantito un “contraddittorio

effettivo” nell'ambito di un processo ordinario di piena cognizione (sopra, consid.

2a e b). Non v'è pertanto motivo per credere che, per finire, all'appellante

sia stata preclusa la difesa e quindi che il diritto di essere sentito sia

stato in qualche modo manifestamente violato.

c) L'appellante

obietta invero che, permettendo l'esecuzione nel nostro paese del decreto

ingiuntivo -provvisoriamente esecutivo- l'istante si troverebbe di molto avvantaggiato

rispetto al creditore che secondo il diritto svizzero, sulla base di sole prove

documentali, avrebbe al massimo potuto ottenere il rigetto provvisorio di

un'opposizione interposta ad un precetto esecutivo (appello, n. 6 pag. 8 e n. 7

pag. 9). A torto. Vero è che di per sé le due decisioni, emanate

nell'ambito di procedure giudiziarie sommarie, rapide e contraddittorie, sono

sotto certi punti di vista analoghe (Kaufmann-Kohler,

op. cit., in: SJ 1997 pag. 567; Kaufmann-Kohler,

Commandement de payer, mainlevée provisoire, action en libération de dette

et convention de Lugano in: SJ 1995 pag. 554 e segg.; Markus, pag. 116 segg.). Ciò non toglie che -come si è visto

(sopra, consid. 2c)- il decreto ingiuntivo, ancorché esecutivo solo a titolo

provvisorio, è una decisione ai sensi della CL. E, in quanto tale costituisce

un titolo di rigetto definitivo (Sentenza TF 5P.253/2001 del 13 settembre 2001;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, n. 39 § 19, pag. 124; Donzallaz,

op. cit., n. 2417 e 2418).

5.

A conferma della

sentenza del Segretario assessore, l'appello 14 ottobre 2005 va pertanto

respinto.

Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 25 ss,

31, 46 e 47 n. 1 CL, 80, 81 cpv. 3 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello 14 ottobre 2005 di AP

1.

__________, è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 330.–, già anticipata dall'appellante,

resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1 __________, fr. 800.– a

titolo di indennità.

3.

Intimazione:

–RA 2;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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