14.2005.110
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
23 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2005.110
Data decisione, Autorità:
23.11.2005, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2005.110
Lugano
23 novembre
2005 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 30 agosto 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di __________ con sentenza 14 ottobre 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento della ditta AP 1, __________, a far tempo dal giorno 14 ottobre
2005 alle ore 14.00.
2./3./4./5. Omissis”;
sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP
1 che con atto
17 ottobre 2005 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 18
ottobre 2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UEF di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 5’238.--
oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contradittorio del 26 settembre 2005 nessuno è
comparso.
C. Con decisione 14 ottobre 2005 il Segretario assessore della Pretura
di __________ ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dal 14 ottobre
2005 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 17 ottobre 2005 la AP 1 ha asserito di avere
concordato con la creditrice il versamento dell’importo di fr. 21'000.-- entro
martedì 18 ottobre 2005, ma che questo accordo non è stato comunicato dalla AO
1 alla Pretura. L’appellante ha poi affermato di esser intenzionata a saldare
tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti.
Il 15
novembre 2005 la debitrice ha presentato un’integrazione all’appello con allegati.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del
fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci
giorni dalla notificazione.
L’integrazione
all’appello 15 novembre 2005 con i relativi allegati va pertanto estromessa
dall’incarto per tardività.
2.
Ai
sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF seconda frase le parti possono avvalersi di
fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza.
L’appellante
non si è avvalsa di alcun fatto nuovo, verificatosi anteriormente alla
decisione di prima sede, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può trovare
applicazione
3.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’appellante
non ha provato con documenti di avere, posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, estinto l’esecuzione che ha portato alla dichiarazione di fallimento,
né di avere depositato il relativo importo. D’altro canto la creditrice non ha
ritirato la domanda di fallimento in esame, per cui non risultando adempiuto
alcuno dei presupposti previsti dall’art. 174 cpv. 2, il fallimento non può
essere annullato.
In via abbondanziale
va rilevato che nemmeno il requisito della solvibilità è stato reso verosimile
dall’appellante. Dall’estratto 14 novembre dell’UEF di __________ risulta
infatti che nei suoi confronti sono pendenti 69 esecuzioni per un importo
complessivo di fr. 212'161.60, di cui 2 promosse nel 2002, 17 nel 2003, 21 nel
2004.
e 29 nel 2005. Anche considerando solo il 2005, dal citato estratto
risulta che delle procedure promosse nell’anno in corso per 14 è già stata
emessa la comminatoria di fallimento, per 3 è stato eseguito il pignoramento,
per 2 è stato inviato l’avviso di pignoramento e per 2 è stata presentata
domanda di realizzazione. Queste considerazioni portano a concludere che la
situazione finanziaria dell’appellante è andata via via deteriorandosi fino a
giungere all’impossibilità di far fronte ai suoi impegni per mancanza di
liquidità.
Il
fallimento della AP 1 va di conseguenza confermato.
4.
L'appello
17.
ottobre 2005 della AP 1 va quindi respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 17 ottobre 2005 della AP 1, __________ __________è
respinto.
1.1
Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP
1, __________, a far tempo da
venerdì
25.
novembre 2005 alle ore 10.00.
2.
La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1 Non si assegnano
indennità.
3.
Intimazione a:
– RA
1;
– AO
1;
– Ufficio __________
– Ufficio
dei registri __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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