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Decisione

14.2005.110

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

23 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UEF di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 5’238.--

oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contradittorio del 26 settembre 2005 nessuno è

comparso.

C. Con decisione 14 ottobre 2005 il Segretario assessore della Pretura

di __________ ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dal 14 ottobre

2005 alle ore 14.00.

D. Con atto d’appello 17 ottobre 2005 la AP 1 ha asserito di avere

concordato con la creditrice il versamento dell’importo di fr. 21'000.-- entro

martedì 18 ottobre 2005, ma che questo accordo non è stato comunicato dalla AO

1 alla Pretura. L’appellante ha poi affermato di esser intenzionata a saldare

tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti.

Il 15

novembre 2005 la debitrice ha presentato un’integrazione all’appello con allegati.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione.

L’integrazione

all’appello 15 novembre 2005 con i relativi allegati va pertanto estromessa

dall’incarto per tardività.

2.

Ai

sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF seconda frase le parti possono avvalersi di

fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza.

L’appellante

non si è avvalsa di alcun fatto nuovo, verificatosi anteriormente alla

decisione di prima sede, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può trovare

applicazione

3.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’appellante

non ha provato con documenti di avere, posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, estinto l’esecuzione che ha portato alla dichiarazione di fallimento,

né di avere depositato il relativo importo. D’altro canto la creditrice non ha

ritirato la domanda di fallimento in esame, per cui non risultando adempiuto

alcuno dei presupposti previsti dall’art. 174 cpv. 2, il fallimento non può

essere annullato.

In via abbondanziale

va rilevato che nemmeno il requisito della solvibilità è stato reso verosimile

dall’appellante. Dall’estratto 14 novembre dell’UEF di __________ risulta

infatti che nei suoi confronti sono pendenti 69 esecuzioni per un importo

complessivo di fr. 212'161.60, di cui 2 promosse nel 2002, 17 nel 2003, 21 nel

2004.

e 29 nel 2005. Anche considerando solo il 2005, dal citato estratto

risulta che delle procedure promosse nell’anno in corso per 14 è già stata

emessa la comminatoria di fallimento, per 3 è stato eseguito il pignoramento,

per 2 è stato inviato l’avviso di pignoramento e per 2 è stata presentata

domanda di realizzazione. Queste considerazioni portano a concludere che la

situazione finanziaria dell’appellante è andata via via deteriorandosi fino a

giungere all’impossibilità di far fronte ai suoi impegni per mancanza di

liquidità.

Il

fallimento della AP 1 va di conseguenza confermato.

4.

L'appello

17.

ottobre 2005 della AP 1 va quindi respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

Non si

assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 LEF

pronuncia: 1. L'appello 17 ottobre 2005 della AP 1, __________ __________è

respinto.

1.1

Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP

1, __________, a far tempo da

venerdì

25.

novembre 2005 alle ore 10.00.

2.

La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1 Non si assegnano

indennità.

3.

Intimazione a:

– RA

1;

– AO

1;

– Ufficio __________

– Ufficio

dei registri __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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