Lexipedia

Decisione

14.2005.111

Appello contro sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Congiunzione incarti. Termine per sanare un presupposto processuale. Violazione del diritto di essere sentiti per non aver potuto espri

1 giugno 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa su un contratto di prestito ipotecario sottoscritto

il 24 luglio 1998 da AP 1, con cui ha concesso a quest’ultimo un credito di fr.

750'000.-- (doc. A). La creditrice ha pure prodotto 6 cartelle ipotecarie al

portatore per un importo nominale complessivo di fr. 750'000.--, gravanti in

primo rispettivamente secondo grado l’immobile __________, ricevute quale pegno

immobiliare (doc. B-G). Con comunicazioni 11 ottobre 1999 il prestito

ipotecario è stato disdetto per il 1. dicembre 1999 in seguito al mancato

pagamento degli interessi ipotecari (doc. M nell’inc. 14.2005.111

rispettivamente L nell’inc. 14.2005.112 rispettivamente I nell’inc. 14.2005.117

e N nell’inc. 14.2005.118).

C. All’udienza

di contraddittorio gli escussi hanno eccepito la carente capacità di

rappresentanza dei firmatari delle istanze, __________ e __________, a

rappresentare la AO 1, poiché dalla documentazione prodotta non risultano

poteri di rappresentanza conferiti alle due persone indicate.

L’istante

non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.

D. Il

28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv.

3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova

dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto RC prodotto

il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari

dell’istanza di rigetto) a rappresentare la __________ con firma collettiva a

due (cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).

E. Con

quattro sentenze 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della Pretura __________,

ha accolto le istanze, argomentando che essendo l’istante una persona

giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di

commercio. Nel termine assegato a AO 1, con ordinanza 27 settembre 2005, questa

ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di

rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di

firma a due. In sede pretorile è poi stato ritenuto che il contratto di credito

(doc. A), considerato insieme con le cartelle ipotecarie (doc. da B a G) e le

disdette del credito (doc. da I a N), costituisce valido riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 LEF, sia per il credito che per il diritto di pegno.

Le

istanze di rigetto provvisorio delle opposizioni sono state pertanto accolte

sia per il credito che per il diritto di pegno.

F. Contro

le sentenze pretorili si sono tempestivamente aggravati gli escussi negando che

il giudice possa assegnare a una parte un breve termine per sanare un presupposto,

se non quando la parte – presente all’udienza di contraddittorio – abbia

chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. Gli appellanti sostengono

inoltre di essere stati lesi nel loro diritto di essere sentiti, per non avere

potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal giudice, il che avrebbe

dato loro la possibilità – preso atto dell’estratto RC – di ritirare le opposizioni,

evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti ripetibili”, condanna che,

secondo gli escussi, rappresenta un danno irreparabile, tale da giustificare

l’annullamento delle sentenze impugnate.

Considerato

in diritto: 1. L’appello

di AP 1, AP 1, AP 1 e AP 1 quand’anche riferito a quattro sentenze diverse,

riguarda decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e presenta le

stesse conclusioni e motivazioni per tutte le procedure. Le cause inc.

14.2005.111, 14.2005.112, 14.2005.117 e 14.2005.118 vanno quindi considerate

come connesse ai sensi dell’art. 320 CPC (per il rinvio dell’art. 25 LALEF) e

possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro

autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati singolarmente.

2. Con

l’appello gli escussi sostengono dapprima che il giudice non poteva assegnare

un termine alla parte istante per sanare un presupposto, non essendo questa

comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto chiesto il

beneficio di una simile sanatoria.

Questa

eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97

n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25

LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i

presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti che

le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la

legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica

che il giudice -se non ha dubbi- considera il presupposto presente; se ha dubbi

propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice

-esplicitamente o no- la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni

considerazione sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio.

A questo proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000

dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha

riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della

capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata

entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad

attestare questo presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine

alla parte istante per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte di

__________ e __________, la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie

facoltà.

3. Gli

appellanti hanno poi eccepito la violazione del loro diritto di essere sentiti,

per non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla

prima giudice. Infatti, secondo gli escussi, preso atto dell’estratto RC,

avrebbero potuto ritirare le opposizioni, evitando oltre tutto di essere

condannati a pagare “pesanti ripetibili”.

Anche

la seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza

impone al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto

processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte

interessata (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parti interessate non sono tuttavia

gli escussi, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe

potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il

presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non

v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi

delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterle

al corrente del proprio accertamento.

D'altra

parte, sono gli stessi appellanti a giustificare nella sostanza l'agire della

prima giudice, lamentando di essere stati privati non del diritto a un giudizio

equo, ma della possibilità di ritirare tempestivamente le opposizioni ai

precetti esecutivi, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della

procedure di rigetto. Ma, avessero anche ritirato le opposizioni, le cause

sarebbero state stralciate dai ruoli per acquiescenza dei convenuti cui

sarebbero state comunque accollate ripetibili, ancorché non nell'importo

intero, venendo a mancare l'onere della sentenza (art. 151 CPC). Sennonché di

ogni spesa processuale gli escussi avrebbero potuto fare a meno, verificando

facilmente (come avrebbero dovuto) un documento pubblico com'è il Registro di

commercio, dove si sarebbero accertati del diritto di firma dei signori __________

e __________, e ciò appena venuti a conoscenza delle istanze, ossia prima

ancora del contraddittorio. Avrebbero così evitato di sollevare in quella sede

un'eccezione che -da come stanno le cose e data l'importanza economica delle

vertenze- finisce per apparire ai limiti dell'abuso di diritto (art. 2 CC).

Non

avendo gli appellanti sollevato altre eccezioni, non vi è motivo per un’ulteriore

disamina delle sentenze pretorili, che rimangono pertanto confermate nel loro

esito.

4. Gli

appelli 17 ottobre 2005 di AP 1, AP 1, AP 1 e AP 1 vanno respinti. Le tasse di

giustizia seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità la parte

appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 20

e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC

pronuncia:

1. Le

cause di cui agli inc. 14.2005.111, 14.2005.112, 14.2005.117 e 14.2005.118 sono

congiunte.

Considerandi

2.

L’appello

17.

ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.111) è respinto.

2.1

La

tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a

carico di AP 1.

3.

L’appello

17.

ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.112) è respinto.

3.1

La

tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a

carico di AP 1.

4.

L’appello

17.

ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.117) è respinto.

4.1

La

tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a

carico di AP 1.

5.

L’appello

17.

ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.118) è respinto.

5.1

La

tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a

carico di AP 1.

6.

Intimazione:

-

avv. RA 1, __________;

-

AO 1), __________.

Comunicazione

alla Pretura del __________.

terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster