14.2005.111
Appello contro sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Congiunzione incarti. Termine per sanare un presupposto processuale. Violazione del diritto di essere sentiti per non aver potuto espri
1 giugno 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2005.111
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, CEF
Titolo:
Appello contro sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Congiunzione incarti. Termine per sanare un presupposto processuale. Violazione del diritto di essere sentiti per non aver potuto esprimersi sui risultati dell'accertamento condotto dalla prima giudice.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 97 cpv. 4 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 25 LALEF
Incarto n.
14.2005.111
14.2005.112
14.2005.117
14.2005.118
Lugano
1 giugno 2006
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile
promosse con istanze 2 maggio 2005 da
AO 1 (AO 1,
contro
AP 1 (inc. EF.2005.1424)
(quale terzo proprietario dell’immobile)
inc. 14.2005.112
AP 1, __________ (inc. EF.2005.1423)
(quale terza proprietaria dell’immobile)
inc. 14.2005.117
AP 1, __________ (inc. EF.2005.1421)
(quale debitore)
inc. 14.2005.118
AP 1, __________ (inc. EF.2005.1422)
(quale terza proprietaria dell’immobile)
tutti rappr. dall’ RA 1
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni
interposte ai PE n. __________sulle quali istanze la
Segretaria assessore della Pretura del Distretto __________, con sentenze 4 ottobre
2005 ha così deciso:
inc. 14.2005.111 (EF.2005.1424)
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________,
è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.
440.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 4'200.-- a titolo di
indennità.”
inc. 14.2005.112 (EF.2005.1423)
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________,
è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.
440.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 4'200.-- a titolo di
indennità.”
inc. 14.2005.117 (EF.2005.1421)
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________,
è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.
440.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 4'200.-- a titolo di
indennità.”
inc. 14.2005.118 (EF.2005.1422)
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________,
è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.
440.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà
a controparte fr. 4'200.-- a titolo di
indennità.”
Sentenze dedotte
tempestivamente in appello dagli escussi che con atto comune
17 ottobre 2005 ne postulano
l’annullamento con la conseguente
reiezione delle istanze,
protestate spese e ripetibili;
preso atto che la parte
appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con
ordinanze presidenziali 20/21 ottobre 2005 agli appelli
è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 6/15 aprile
2005 dell’UE __________ la AO 1 (in seguito: AO 1) ha escusso AP 1, AP 1 e AP 1,
quali terzi proprietari del pegno immobiliare, rispettivamente AP 1, quale
debitore, per l’incasso di fr. 750'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile
2005, indicando quale titolo di credito: “Capitale del prestito ipotecario,
disdetto il 11.10.1999 per il 1.12.1999 conformemente al contratto di prestito
ipotecario del 20.7.1998/24.7.1998 e al contenuto delle seguenti cartelle
ipotecarie al portatore:
CHF
50'000.-- gravante in primo e pari grado DG 7364;
CHF
245'000.-- gravante in primo e pari grado DG 11211;
CHF
30'000.-- gravante in primo e pari grado DG 14572;
CHF
60'000.-- gravante in primo e pari grado DG 3966;
CHF
265'000.-- gravante in primo e pari grado DG 8986;
CHF
100'000.-- gravante in secondo grado DG 11999 gravante sull’immobile part. no. __________
(casa monofamiliare)”.
Interposte
tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente con istanze sottoscritte da
__________ e __________ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
Fatti
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di prestito ipotecario sottoscritto
il 24 luglio 1998 da AP 1, con cui ha concesso a quest’ultimo un credito di fr.
750'000.-- (doc. A). La creditrice ha pure prodotto 6 cartelle ipotecarie al
portatore per un importo nominale complessivo di fr. 750'000.--, gravanti in
primo rispettivamente secondo grado l’immobile __________, ricevute quale pegno
immobiliare (doc. B-G). Con comunicazioni 11 ottobre 1999 il prestito
ipotecario è stato disdetto per il 1. dicembre 1999 in seguito al mancato
pagamento degli interessi ipotecari (doc. M nell’inc. 14.2005.111
rispettivamente L nell’inc. 14.2005.112 rispettivamente I nell’inc. 14.2005.117
e N nell’inc. 14.2005.118).
C. All’udienza
di contraddittorio gli escussi hanno eccepito la carente capacità di
rappresentanza dei firmatari delle istanze, __________ e __________, a
rappresentare la AO 1, poiché dalla documentazione prodotta non risultano
poteri di rappresentanza conferiti alle due persone indicate.
L’istante
non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.
D. Il
28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv.
3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova
dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto RC prodotto
il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari
dell’istanza di rigetto) a rappresentare la __________ con firma collettiva a
due (cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).
E. Con
quattro sentenze 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della Pretura __________,
ha accolto le istanze, argomentando che essendo l’istante una persona
giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di
commercio. Nel termine assegato a AO 1, con ordinanza 27 settembre 2005, questa
ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di
rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di
firma a due. In sede pretorile è poi stato ritenuto che il contratto di credito
(doc. A), considerato insieme con le cartelle ipotecarie (doc. da B a G) e le
disdette del credito (doc. da I a N), costituisce valido riconoscimento di debito
ai sensi dell’art. 82 LEF, sia per il credito che per il diritto di pegno.
Le
istanze di rigetto provvisorio delle opposizioni sono state pertanto accolte
sia per il credito che per il diritto di pegno.
F. Contro
le sentenze pretorili si sono tempestivamente aggravati gli escussi negando che
il giudice possa assegnare a una parte un breve termine per sanare un presupposto,
se non quando la parte – presente all’udienza di contraddittorio – abbia
chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. Gli appellanti sostengono
inoltre di essere stati lesi nel loro diritto di essere sentiti, per non avere
potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal giudice, il che avrebbe
dato loro la possibilità – preso atto dell’estratto RC – di ritirare le opposizioni,
evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti ripetibili”, condanna che,
secondo gli escussi, rappresenta un danno irreparabile, tale da giustificare
l’annullamento delle sentenze impugnate.
Considerato
in diritto: 1. L’appello
di AP 1, AP 1, AP 1 e AP 1 quand’anche riferito a quattro sentenze diverse,
riguarda decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e presenta le
stesse conclusioni e motivazioni per tutte le procedure. Le cause inc.
14.2005.111, 14.2005.112, 14.2005.117 e 14.2005.118 vanno quindi considerate
come connesse ai sensi dell’art. 320 CPC (per il rinvio dell’art. 25 LALEF) e
possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro
autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati singolarmente.
2. Con
l’appello gli escussi sostengono dapprima che il giudice non poteva assegnare
un termine alla parte istante per sanare un presupposto, non essendo questa
comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto chiesto il
beneficio di una simile sanatoria.
Questa
eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97
n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25
LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i
presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti che
le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la
legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica
che il giudice -se non ha dubbi- considera il presupposto presente; se ha dubbi
propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice
-esplicitamente o no- la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni
considerazione sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio.
A questo proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000
dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha
riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della
capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata
entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad
attestare questo presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine
alla parte istante per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte di
__________ e __________, la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie
facoltà.
3. Gli
appellanti hanno poi eccepito la violazione del loro diritto di essere sentiti,
per non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla
prima giudice. Infatti, secondo gli escussi, preso atto dell’estratto RC,
avrebbero potuto ritirare le opposizioni, evitando oltre tutto di essere
condannati a pagare “pesanti ripetibili”.
Anche
la seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza
impone al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto
processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte
interessata (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parti interessate non sono tuttavia
gli escussi, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe
potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il
presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non
v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi
delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterle
al corrente del proprio accertamento.
D'altra
parte, sono gli stessi appellanti a giustificare nella sostanza l'agire della
prima giudice, lamentando di essere stati privati non del diritto a un giudizio
equo, ma della possibilità di ritirare tempestivamente le opposizioni ai
precetti esecutivi, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della
procedure di rigetto. Ma, avessero anche ritirato le opposizioni, le cause
sarebbero state stralciate dai ruoli per acquiescenza dei convenuti cui
sarebbero state comunque accollate ripetibili, ancorché non nell'importo
intero, venendo a mancare l'onere della sentenza (art. 151 CPC). Sennonché di
ogni spesa processuale gli escussi avrebbero potuto fare a meno, verificando
facilmente (come avrebbero dovuto) un documento pubblico com'è il Registro di
commercio, dove si sarebbero accertati del diritto di firma dei signori __________
e __________, e ciò appena venuti a conoscenza delle istanze, ossia prima
ancora del contraddittorio. Avrebbero così evitato di sollevare in quella sede
un'eccezione che -da come stanno le cose e data l'importanza economica delle
vertenze- finisce per apparire ai limiti dell'abuso di diritto (art. 2 CC).
Non
avendo gli appellanti sollevato altre eccezioni, non vi è motivo per un’ulteriore
disamina delle sentenze pretorili, che rimangono pertanto confermate nel loro
esito.
4. Gli
appelli 17 ottobre 2005 di AP 1, AP 1, AP 1 e AP 1 vanno respinti. Le tasse di
giustizia seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità la parte
appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 20
e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC
pronuncia:
1. Le
cause di cui agli inc. 14.2005.111, 14.2005.112, 14.2005.117 e 14.2005.118 sono
congiunte.
Considerandi
2.
L’appello
17.
ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.111) è respinto.
2.1
La
tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di AP 1.
3.
L’appello
17.
ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.112) è respinto.
3.1
La
tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di AP 1.
4.
L’appello
17.
ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.117) è respinto.
4.1
La
tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di AP 1.
5.
L’appello
17.
ottobre 2005 di AP 1, __________, (inc. 14.2005.118) è respinto.
5.1
La
tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di AP 1.
6.
Intimazione:
-
avv. RA 1, __________;
-
AO 1), __________.
Comunicazione
alla Pretura del __________.
terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster