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Decisione

14.2005.113

Presupposto della rappresentanza processuale. Diritto di essere sentito. MInore età. Riconoscimento di debito. Solidarietà.

1 giugno 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua istanza su un contratto di prestito ipotecario

sottoscritto il 24 luglio 1998 da __________, in qualità di debitore (doc. A), con

cui ha concesso a quest’ultimo un credito di fr. 750'000.--, garantito, quale

pegno immobiliare, dalla part. n__________, ad un tasso fisso del 4.22% p.a.

oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre

2 e 3). Il contratto è stato sottoscritto, oltre che da __________, anche da __________,

__________ e AP 1, i quali sono stati indicati quali proprietari. Essi hanno apposto

la loro firma in calce alla seguente dichiarazione:

“Conferma

Ci

dichiariamo completamente d’accordo con il contenuto di questo contratto di

prestito ipotecario. Riconosciamo l’attuale importo del debito e il tasso

d’interesse fissato dalla creditrice, nonchè le eventuali spese esecutive e giudiziali

o di ogni altra prestazione dovuta, e ci impegniamo a pagare gli interessi alla

loro scadenza.”

AO 1 ha pure prodotto

un avviso di addebito 31 luglio 1998 di __________ in relazione al versamento a

__________ della somma di fr. 750'000.-- (doc. B) e la disdetta del prestito

ipotecario 11 ottobre 1999 per il 1. dicembre 1999 (doc. C).

Con

l’esecuzione in esame la procedente pretende gli interessi ipotecari scaduti

dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22%, ammontanti a fr. 189'900.--, e

gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25,

ammontanti a fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, per

un importo complessivo di fr. 190.820.--. La AO 1 pretende inoltre fr.

15'460.30 per esecuzioni precedenti e fr. 4'499.70 per premi di assicurazione

dello stabile per gli anni 1999-2001.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carente capacità di rappresentanza

dei firmatari delle istanze, __________ e __________, a rappresentare la AO 1,

poiché dalla documentazione prodotta non risultano poteri di rappresentanza

conferiti alle due persone indicate.

AP 1 ha poi sostenuto che

egli figura solo quale terzo proprietario del pegno immobiliare, mentre unico

debitore nei confronti di AO 1 è __________.

L’istante

non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.

D. Il

28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv.

3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova dei

poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto Registro di

commercio prodotto il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori

(firmatari dell’istanza di rigetto) a rappresentare la AO 1 con firma

collettiva a due (cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).

E. Con

sentenza 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della __________, ha accolto

parzialmente l’istanza, argomentando che essendo l’istante una persona

giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di

commercio. Nel termine assegnato a AO 1, con ordinanza 28 settembre 2005,

questa ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di

rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di

firma a due. In sede pretorile è poi stato ritenuto che, ancorchè l’escusso

abbia apposto la sua firma sul contratto di prestito ipotecario (doc. A) in

qualità di “proprietario”, il fatto che egli abbia firmato in calce alla

clausola indicata quale “Conferma” - di cui alla narrativa fattuale sub B -,

rappresenta un riconoscimento di debito per gli interessi posti in esecuzione.

Il loro ammontare risulta essere stato preventivamente stabilito per contratto,

segnatamente nella misura del 4.22% p.a., oltre allo 0.25% p.a. in caso di

ritardo (doc. A art. 2 e 3). Il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato

quindi concesso limitatamente all’importo di fr. 190'820.-- richiesto da AO 1

oltre agli interessi al 5% dal 4 aprile 2005. L’istanza è stata invece respinta

per gli importi di fr. 15'460.30 per precedenti esecuzioni e di fr. 4'499.70

per premi assicurazione stabile 1999-2001, non risultando agli atti alcun

valido titolo di rigetto provvisorio.

F. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso negando che il

primo giudice possa assegnare a una parte un breve termine per sanare un

presupposto, se non quando la parte – presente all’udienza di contradittorio –

abbia chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. L’appellante

sostiene inoltre di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito, per

non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal

giudice, il che gli avrebbe dato la possibilità – preso atto dell’estratto RC –

di ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti

ripetibili”, condanna che, secondo l’escusso, rappresenta un danno

irreparabile, tale da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

AP 1 ha poi sostenuto

di avere sottoscritto il contratto di prestito ipotecario doc. A unicamente in

qualità di terzo proprietario dell’immobile, mentre debitore è __________, il

quale è indicato sulla prima pagine come tale e ha apposto la sua firma in

calce all’indicazione “debitore”. La clausola denominata “Conferma” è stata

introdotta nel contratto solo per rendere attenti i terzi proprietari sulle

eventuali conseguenze di un inadempimento dell’unico debitore __________

sull’immobile oggetto del pegno e non quale impegno solidale da parte dei terzi

proprietari. Trattandosi di una clausola fumosa ed equivoca, occorre rinviare

la causa alla procedura di merito al fine di appurare la concorde volontà delle

parti.

AP

1 ha poi rilevato che al momento della sottoscrizione del contratto, il 24

luglio 1998, non era ancora sedicenne.

Considerato

in diritto: 1. Con l’appello l’escusso sostiene

dapprima che il giudice non poteva assegnare un termine alla parte istante per

sanare un presupposto, non essendo questa comparsa all’udienza di

contraddittorio e non avendo pertanto chiesto il beneficio di una simile

sanatoria.

Questa

eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97

n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25

LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i

presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti, che

le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la

legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica

che il giudice - se non ha dubbi - considera il presupposto presente; se ha

dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice - esplicitamente

o no - la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni considerazione

sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio. A questo

proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8

febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto

la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di

rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di

fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo

presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine alla parte istante

per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte di __________ e __________,

la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.

Considerandi

2.

L’appellante

ha poi eccepito la violazione del suo diritto di essere sentito, per non avere

potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice.

Infatti, secondo l’escusso, preso atto dell’estratto RC, avrebbe potuto

ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di essere condannato a pagare

“pesanti ripetibili”.

Anche

la seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza

impone infatti al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto

processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte

interessata (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parte interessata non è tuttavia

l’escusso, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe

potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il

presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non

v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi

delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterle

al corrente del proprio accertamento.

D'altra

parte, è lo stesso appellante a giustificare nella sostanza l'agire della prima

giudice, lamentando di essere stato privato non del diritto a un giudizio equo,

ma della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto

esecutivo, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedura

di rigetto. Sennonché, avendo l’appellante contestato, sia in sede pretorile

che in questa sede, anche la propria legittimazione passiva, non ritenendosi

debitore solidale, non può certamente far valere di essere stato privato della

possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto esecutivo

interposta in seguito alla contestata capacità processuale di AO 1. Ma, avesse

anche ritirato l’opposizione, la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli per

acquiescenza del convenuto cui sarebbero state comunque accollate ripetibili,

ancorché non nell'importo intero, venendo a mancare l'onere della sentenza

(art. 151 CPC). Del resto di ogni spesa processuale l’escusso avrebbe potuto

fare a meno, verificando facilmente (come avrebbe dovuto) un documento pubblico

com'è il Registro di commercio, dove si sarebbe accertato del diritto di firma

dei signori __________ e __________, e ciò appena venuto a conoscenza dell’istanza,

ossia prima ancora del contraddittorio. Avrebbe così evitato di sollevare in

quella sede un'eccezione che - da come stanno le cose e data l'importanza

economica della vertenza - finisce per apparire ai limiti dell'abuso di diritto

(art. 2 CC).

3.

In

sede d’appello AP 1 ha eccepito che il 24 luglio 1998, giorno in cui ha

sottoscritto il contratto di prestito ipotecario doc. A, era ancora minorenne.

Inoltre contesta la sua legittimazione passiva, non ritenendosi debitore

solidale nei confronti della procedente.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai

sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). La

somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma

del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato

mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (DTF 122 III 125,

106.

III 99; Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti; Stähelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2

pag. 12; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

c) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello), se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep

1989.

pag. 331).

d) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,

§1 n. 7, pag. 3).

e) Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit. in Rep 1989 pag. 330).

4.

L’art.

12.

CCS prevede che chi ha l’esercizio dei diritti civili ha la capacità di

acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri. Secondo l’art. 13

CCS chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti

civili.

Maggiorenne

è chi ha compiuto gli anni diciotto (art. 14 CCS).

Secondo

l’art. 19 CCS i minorenni non possono obbligarsi coi loro atti senza il

consenso del loro legale rappresentante.

Giusta

l’art. 296 cpv. 1 CCS il figlio, finché è minorenne, è soggetto all’autorità parentale.

Per il consenso non è prevista nessuna forma particolare, esso può essere dato

anticipatamente, contemporaneamente oppure posteriormente, esplicitamente

oppure tacitamente (Bigler-Eggenberger, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

art. 1 - 456 ZGB, Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed. 2002, n. 25 ad art. 14).

Secondo l’art. 297 cpv. 1 CCS durante il matrimonio i genitori esercitano

insieme l’autorità parentale. I genitori rappresentano per legge il figlio

verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete (art. 304

cpv. 1 CCS).

Nel

caso di specie AP 1, nato il 19 aprile 1982 era, il giorno della sottoscrizione

del contratto di prestito ipotecario, avvenuta il 24 luglio 1998, da poco

sedicenne e pertanto ancora minorenne. Egli non poteva di conseguenza contrarre

obbligazioni con un atto suo senza il consenso dei genitori. Nel caso di specie

AP 1 poteva obbligarsi validamente firmando il contratto di prestito ipotecario

solo con il consenso del suo rappresentante legale, ossia dei suoi genitori.

Ritenuto che sull’ultima pagina del contratto (doc. A) sono stati iscritti da AO

1, in calce allo spazio destinato alla firma, oltre al nome di AP 1, indicato

quale proprietario, anche il nome del padre, __________, indicato quale

debitore e della madre __________, indicata quale proprietaria, questi ultimi

con l’apposizione della loro firma hanno dato il loro consenso, per il quale

non è prevista alcuna forma particolare, alla sottoscrizione del contratto da

parte del loro figlio minorenne. D’altro canto essi ben sapevano che il figlio

era comproprietario dell’immobile e che pertanto doveva, come gli altri

comproprietari, impegnarsi nei confronti della creditrice. Con la sua firma AP

1.

si è pertanto obbligato validamente. Affermare il contrario rasenta la

temerarietà.

Va

poi rilevato che una persona, dopo avere raggiunto la maggiore età, può

ratificare contratti che ha sottoscritto allorquando era ancora minorenne (DTF

106.

I B 196 con rif. a DTF 82 II 172). La ratifica da parte della persona

divenuta maggiorenne non necessita di una forma particolare (DTF 106 I B 193

con rif. a DTF 75 II 341). AP 1 è maggiorenne dal 19 aprile 2000. Si può

dedurre che lui stesso, raggiunta la maggiore età, almeno per atti concludenti,

abbia ratificato il contratto di prestito ipotecario in esame, considerato che

l’eccezione relativa alla sua minore età è stata sollevata la prima volta con

l’atto d’appello, presentato il 17 ottobre 2005, ossia 5 anni e sei mesi dopo

essere divenuto maggiorenne.

5.

Dall’esame

del contratto di prestito ipotecario doc. A emerge che questo documento è stato

firmato da AP 1 in calce alla clausola denominata “Conferma”, di cui alla

narrativa fattuale sub B. Dal tenore di questa clausola emerge che l’escusso ha

riconosciuto l’ammontare del debito e il tasso d’interesse fissato dalla

creditrice, le eventuali spese esecutive e giudiziali o ogni altra prestazione

dovuta e si è impegnato a pagare gli interessi alla loro scadenza. Questa

dichiarazione non necessita di alcuna interpretazione, è chiara e liquida e non

fa sorgere alcun dubbio in merito al significato dell’impegno che l’escusso si

è assunto, ossia, tra l’altro, di pagare gli interessi alla loro scadenza.

6.

Un

obbligo solidale ai sensi dell’art. 143 CO può risultare come voluto anche

tacitamente dalle circostanze e dall’ulteriore contenuto del contratto. Queste

circostanze vanno interpretate secondo il principio dell’affidamento. Allorquando

più persone si uniscono per stipulare insieme un contratto, dalle circostanze

può essere dedotta solidarietà, pure nel caso in cui tra di loro non sussista

un rapporto societario oppure l’esistenza di un tale rapporto (quale di società

semplice) appaia dubbio. L’onere della prova per l’esistenza della solidarietà

incombe al creditore secondo la regola di cui all’art. 8 CC (Schnyder, Basler Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea/Ginevra/Monaco,

2003, n. 6 e 7 ad art. 143; DTF 116 II 712, 123 III 59; Staehelin, op. cit. n.

52.

ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340 s.; JdT 1970 II 127).

Nel

caso concreto va rilevato che AP 1, __________ e __________ hanno agito insieme

nel rapporto esterno nei confronti della creditrice, sottoscrivendo, quali

comproprietari dell’immobile, il contratto di prestito ipotecario (doc. A) in

calce alla clausola denominata “Conferma” ed in particolare obbligandosi

insieme a pagare gli interessi alla loro scadenza. Si tratta di un impegno

solidale ai sensi dell’art. 143 CO. Infatti, dal tenore della citata clausola

non poteva essere dedotto che l’impegno assunto fosse diviso per quote,

ritenuto che, se del caso, queste avrebbero dovuto essere specificate, la madre

__________ essendo proprietaria di ½, mentre i figli AP 1 e __________ sono

proprietari ciascuno di ¼ dell’immobile oggetto del pegno immobiliare (cfr.

contratto di prestito ipotecario doc. A cifra 6). Ognuno dei firmatari risponde

pertanto in solido nei confronti della procedente, la quale poteva esigere,

come nel caso in esame, da tutti i debitori l’intero debito (art. 144 cpv. 1

CO). Va da sé che, secondo l’art. 147 cpv. 1 CO, nel caso in cui uno dei

debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o

compensazione, anche gli altri sono liberati.

7.

Il

doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art.

82.

LEF nei confronti di AP 1 per gli interessi fissati con il contratto di

prestito ipotecario al 4.22.% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel

pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2 e 3), ossia per gli interessi

ipotecari scaduti per il periodo dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22% ,

ammontanti a fr. 189’900.-- e per gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999

al 30 settembre 1999 allo 0.25%, ammontanti a Fr. 937.50, dedotti fr. 17.50

versati valuta 21 maggio 1999, complessivamente fr. 190'820.--. Per gli

ulteriori importi richiesti di fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e di fr.

4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001 la

procedente non ha prodotto alcun riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82

LEF, gli impegni assunti con la sottoscrizione della clausola denominata

“Conferma” non riferendosi, per quel che riguarda le spese esecutive o altre

prestazioni, a importi determinati o facilmente determinabili, per cui la prima

giudice ha correttamente accolto l’istanza limitatamente a fr. 190'820.-- oltre

interessi al 5% dal 4 aprile 2005.

terzi implicati

erzi implicati

8.

L’appello

17.

ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto.

La

tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in

mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 20

e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC, 143 CO e 82 LEF

pronuncia:

1.

L’appello

17.

ottobre 2005 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo

carico.

3.

Intimazione:

-

avv. RA 1, __________;

AO 1, __________.

Comunicazione alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

erzi implicati

trzi implicati

tzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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