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Decisione

14.2005.114

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Presupposto della rappresentanza processuale. Diritto di essere sentito. Solidarietà.

1 giugno 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i terzi proprietari sulle eventuali conseguenze di inadempimento dell’unico

debitore __________ sull’immobile oggetto del pegno e non quale impegno

solidale da parte dei terzi proprietari. Trattandosi di una clausola fumosa ed

equivoca, occorre rinviare la causa alla procedura di merito al fine di

appurare la concorde volontà delle parti.

Considerato

in diritto: 1. Con l’appello l’escussa sostiene

dapprima che il giudice non poteva assegnare un termine alla parte istante per

sanare un presupposto, non essendo questa comparsa all’udienza di contraddittorio

e non avendo pertanto chiesto il beneficio di una simile sanatoria.

Questa

eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97

n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25

LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i

presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti, che

le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la

legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica

che il giudice - se non ha dubbi - considera il presupposto presente; se ha

dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice -

esplicitamente o no - la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni

considerazione sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio.

A questo proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000

dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha

riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della

capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata

entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad

attestare questo presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine

alla parte istante per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte

di __________ e __________, la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie

facoltà.

2. L’appellante

ha poi eccepito la violazione del suo diritto di essere sentita, per non avere

potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice.

Infatti, secondo l’escussa, preso atto dell’estratto RC, avrebbe potuto

ritirare la opposizione, evitando oltre tutto di essere condannata a pagare

“pesanti ripetibili”.

Anche

la seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza

impone infatti al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto

processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte

interessata (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parte interessata non é tuttavia

l’escussa, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe

potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il

presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non

v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi

delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterle

al corrente del proprio accertamento.

D'altra

parte, è la stessa appellante a giustificare nella istanza l'agire della prima

giudice, lamentando di essere stata privata non del diritto a un giudizio equo,

ma della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto

esecutivo, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedura

di rigetto. Sennonchè, avendo l’appellante contestato, sia in sede pretorile

che in questa sede, anche la propria legittimazione passiva, non ritenendosi

debitrice solidale, non può certamente far valere di essere stata privata della

possibilitâ di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto esecutivo

interposta in seguito alla contestata capacità processuale di AO 1. Ma, avesse

anche ritirato l’opposizione, la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli per

acquiescenza della convenuta cui sarebbero state comunque accollate ripetibili,

ancorché non nell'importo intero, venendo a mancare l'onere della sentenza

(art. 151 CPC). Del resto di ogni spesa processuale l’escussa avrebbe potuto

fare a meno, verificando facilmente (come avrebbe dovuto) un documento pubblico

com'è il Registro di commercio dove si sarebbe accertata del diritto di firma

dei signori __________ e __________, e ciò appena venuta a conoscenza della

istanza, ossia prima ancora del contraddittorio. Avrebbe così evitato di

sollevare in quella sede un'eccezione che - da come stanno le cose e data

l'importanza economica delle vertenze - finisce per apparire ai limiti dell'abuso

di diritto (art. 2 CC).

3. L’appellante

sostiene di non essere debitrice solidale nei confronti della procedente.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai

sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). La

somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma

del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato

mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (DTF 122 III 125,

106 III 99; Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti; Stähelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2

pag. 12; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

c) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello), se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep

1989 pag. 331).

d) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,

op. cit., §1 n. 7, pag. 3).

e) Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit. in Rep 1989 pag. 330).

4. Dall’esame

del contratto di prestito ipotecario doc. A emerge che questo documento è stato

firmato da AP 1 in calce alla clausola denominata “Conferma”, di cui alla

narrativa fattuale sub B. Dal tenore di questa clausola emerge che l’escussa ha

riconosciuto l’ammontare del debito e il tasso d’interesse fissato dalla

creditrice, le eventuali spese esecutive e giudiziali o ogni altra prestazione

dovuta e si è impegnata a pagare gli interessi alla loro scadenza. Questa

dichiarazione non necessita di alcuna interpretazione, è chiara e liquida e non

fa sorgere alcun dubbio in merito al significato dell’impegno che l’escussa si

è assunta, ossia, tra l’altro, di pagare gli interessi alla loro scadenza.

5. Un

obbligo solidale ai sensi dell’art. 143 CO può risultare come voluto anche

tacitamente dalle circostanze e dall’ulteriore contenuto del contratto. Queste

circostanze vanno interpretate secondo il principio dell’affidamento.

Allorquando più persone si uniscono per stipulare insieme un contratto, dalle

circostanze può essere dedotta solidarietà, pure nel caso in cui tra di loro

non sussista un rapporto societario oppure l’esistenza di un tale rapporto

(quale di società semplice) appaia dubbio. L’onere della prova per l’esistenza

della solidarietà incombe al creditore secondo la regola di cui all’art. 8 CC

(Schnyder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht

I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2003, n. 6 e 7 ad art. 143; DTF 116 II 712, 123 III

59; Staehelin, op. cit. n. 52 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340

s.; JdT 1970 II 127).

Nel

caso concreto va rilevato che AP 1, __________ e __________ hanno agito insieme

nel rapporto esterno nei confronti della creditrice, sottoscrivendo, quali

comproprietari dell’immobile, il contratto di prestito ipotecario (doc. A) in

calce alla clausola denominata “Conferma” ed in particolare obbligandosi

insieme a pagare gli interessi alla loro scadenza. Si tratta di un impegno

solidale ai sensi dell’art. 143 CO. Infatti dal tenore della citata clausola

non poteva essere dedotto che l’impegno assunto fosse diviso per quote,

ritenuto che, se del caso, queste avrebbero dovuto essere specificate, la madre

__________ essendo proprietaria di ½, mentre i figli __________ e AP 1 sono

proprietari ciascuno di ¼ dell’immobile oggetto del pegno immobiliare (cfr.

contratto di prestito ipotecario doc. A cifra 6). Ognuno dei firmatari risponde

pertanto in solido nei confronti della procedente, la quale poteva esigere,

come nel caso in esame, da tutti i debitori l’intero debito (art. 144 cpv. 1

CO). Va da sé che, secondo l’art. 147 cpv. 1 CO, nel caso in cui uno dei

debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o

compensazione, anche gli altri sono liberati.

6. Il

doc. A costituisce pertanto un valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 LEF nei confronti di AP 1 per gli interessi fissati con il

contratto di prestito ipotecario al 4.22.% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso

di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2 e 3), ossia per gli interessi

ipotecari scaduti per il periodo dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22% ,

ammontanti a fr. 189’900.--, e per gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999

al 30 settembre 1999 allo 0.25%, ammontanti a Fr. 937.50, dedotti fr. 17.50

versati valuta 21 maggio 1999, complessivamente fr. 190'820.--. Per gli

ulteriori importi richiesti di fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e di fr.

4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001 la

procedente non ha prodotto alcun riconoscimento di debito, gli impegni assunti

con la sottoscrizione della clausola denominata “Conferma” non riferendosi, per

quel che riguarda le spese esecutive o altre prestazioni, a importi determinati

o facilmente determinabili, per cui la prima giudice ha correttamente accolto

l’istanza limitatamente a fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile

2005.

7. L’appello

17 ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto.

La

tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in

mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 20

e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC, 143 CO e 82 LEF

pronuncia:

1. L’appello

17 ottobre 2005 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo

carico.

3.

Intimazione:

-

avv. RA 1, __________ - AO 1, __________.

Comunicazione alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

erzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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