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Decisione

14.2005.115

Appello contro decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione. Presupposto della rappresentanza processuale. Diritto di essere sentito.

1 giugno 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua istanza su un contratto di prestito ipotecario

sottoscritto il 24 luglio 1998 da AP 1, in qualità di debitore, con cui ha

concesso a quest’ultimo un credito di fr. 750'000.-- garantito, quale pegno

immobiliare, dalla part. n. __________, ad un tasso fisso del 4.22% p.a. oltre

allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2

e 3). La AO 1 ha prodotto un avviso di addebito 31 luglio 1998 di __________ in

relazione al versamento a AP 1 della somma di fr. 750'000.-- (doc. B) e la

disdetta del prestito ipotecario 11 ottobre 1999 per il 1. dicembre 1999 (doc.

C).

Con

l’esecuzione in esame la procedente pretende gli interessi ipotecari scaduti

dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22%, ammontanti a fr. 189'900.--, e

gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25,

ammontanti a fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, per

un importo complessivo di fr. 190.820.--. La AO 1 pretende inoltre fr.

15'460.30 per esecuzioni precedenti e fr. 4'499.70 per premi di assicurazione

dello stabile per gli anni 1999-2001.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carente capacità di rappresentanza

dei firmatari delle istanze, __________ e __________, a rappresentare la AO 1,

poiché dalla documentazione prodotta non risultano poteri di rappresentanza

conferiti alle due persone indicate.

AP 1 ha

poi contestato la pretesa della procedente limitatamente agli importi di fr.

15'460.30, non esistendo alcun riconoscimento di debito per le spese di

procedenti procedure esecutive rimaste infruttuose e di fr. 4'499.70 per i

premi dell’assicurazione stabile 1999-2001, non essendo suffragati da alcun

documento.

L’istante

non ha preso posizione poiché assente dal contraddittorio.

D. Il

28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv.

3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova

dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto RC prodotto

il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari

dell’istanza di rigetto) a rappresentare la AO 1 con firma collettiva a due

(cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).

E. Con

sentenza 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della Pretura __________, ha

accolto parzialmente l’istanza, argomentando che essendo l’istante una persona

giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di

commercio. Nel termine assegnato a AO 1, con ordinanza 27 settembre 2005,

questa ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di

rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di

firma a due. In prima sede il contratto di prestito ipotecario è poi stato

ritenuto valido riconoscimento di debito per gli interessi posti in esecuzione,

segnatamente nella misura del 4.22% p.a., oltre allo 0.25% annuo in caso di

ritardo (doc. A cifre 2 e 3). Il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato

quindi concesso limitatamente all’importo di fr. 190'820.-- richiesto da AO 1

oltre agli interessi al 5% dal 4 aprile 2005. L’istanza è stata invece respinta

per gli importi di fr. 15'460.30 per precedenti esecuzioni e di fr. 4'499.70

per premi assicurazione stabile 1999-2001, non risultando agli atti alcun

valido titolo di rigetto provvisorio.

F. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso negando che la

prima giudice possa assegnare a una parte und breve termine per sanare un

presupposto, se non quando la parte – presente all’udienza di contradittorio –

abbia chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. L’appellante

sostiene inoltre di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito, per

non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal

giudice, il che gli avrebbe dato la possibilità – preso atto dell’estratto RC –

di ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti

ripetibili”, condanna che rappresenta un danno irreparabile, tale da

giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato

in diritto: 1. Con

l’appello l’escusso sostiene dapprima che il giudice non poteva assegnare un

termine alla parte istante per sanare un presupposto, non essendo questa

comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto chiesto il

beneficio di una simile sanatoria.

Questa

eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97

n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25

LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i

presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti, che

le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la

legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica

che il giudice - se non ha dubbi - considera il presupposto presente; se ha

dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice - esplicitamente

o no - la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni considerazione

sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio. A questo

proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8

febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto

la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di

rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di

fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo

presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine alla parte istante

per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte di __________ e __________,

la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.

2. L’appellante

ha poi eccepito la violazione del suo diritto di essere sentito, per non avere

potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice.

Infatti, secondo l’escusso, preso atto dell’estratto RC, avrebbe potuto

ritirare la opposizione, evitando oltre tutto di essere condannata a pagare

“pesanti ripetibili”.

Anche la

seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza

impone infatti al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto

processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte

interessata (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parte interessata non é tuttavia

l’escusso, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe

potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il

presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non

v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi

delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterlo

al corrente del proprio accertamento.

D'altra

parte, è lo stesso appellante a giustificare nella istanza l'agire della prima

giudice, lamentando di essere stato privato non del diritto a un giudizio equo,

ma della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto

esecutivo, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedura

di rigetto. Ma, avesse anche ritirato l’opposizione, la causa sarebbe stata

stralciata dai ruoli per acquiescenza del convenuto cui sarebbero state

comunque accollate ripetibili, ancorché non nell'importo intero, venendo a

mancare l'onere della sentenza (art. 151 CPC). Sennonché di ogni spesa

processuale l’escusso avrebbe potuto fare a meno, verificando facilmente (come

avrebbe dovuto) un documento pubblico com'è il Registro di commercio, dove si

sarebbe accertato del diritto di firma dei signori __________ e __________, e

ciò appena venuto a conoscenza della istanza, ossia prima ancora del

contraddittorio. Avrebbe così evitato di sollevare in quella sede un'eccezione

che - da come stanno le cose e data l'importanza economica della vertenza -

finisce per apparire ai limiti dell'abuso di diritto (art. 2 CC).

Non

avendo l’appellante sollevato altre eccezioni, non vi è motivo per un’ulteriore

disamina della sentenza pretorile, che rimane pertanto confermata nel suo

esito.

3. L’appello

17 ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in

mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 20, 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC

pronuncia:

1. L’appello

17 ottobre 2005 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo

carico

3.

Intimazione:

- avv. RA

1, __________;

AO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del __________

terzi

implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

erzi

implicati

terzi

implicati

Rzi

implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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