14.2005.115
Appello contro decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione. Presupposto della rappresentanza processuale. Diritto di essere sentito.
1 giugno 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2005.115
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, CEF
Titolo:
Appello contro decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione. Presupposto della rappresentanza processuale. Diritto di essere sentito.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 97 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 25 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2005.115
Lugano
1 giugno 2006
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 aprile 2005 da
AO 1
contro
AP 1 (EF.2005.1397)
rappr. dall’ RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/13 aprile 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto __________, __________, con sentenza 4 ottobre 2005 ha
così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione
interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ __________,
è respinta in via provvisoria per la somma di fr.
190'820.-- oltre interessi al 5%
a far capo dal 04.04.2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 310.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta per fr. 280.--, la quale
rifonderà a controparte fr. 1'600.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto 17 ottobre 2005 ne postula l’annullamento con la
conseguente reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 20/21 ottobre
2005 all’appello è stato concesso effetto sopensivo;
Considerato
in diritto: A. Con PE n. __________ del 5/13 aprile 2005 __________ la AO 1) ha
escusso AP 1 per l’incasso di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile
2005, fr. 15'460.30 e fr. 4'499.70, indicando quali titoli di credito: “1)
Interessi ipotecari scaduti per il periodo dal 1.4.1999 al 30.3.2005 - 2) Spese
d’esecuzioni precedenti - 3) Spese per pagamento assicurazione stabile per gli
anni 1999, 2000 e 2001”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
Fatti
B. La
procedente fonda la sua istanza su un contratto di prestito ipotecario
sottoscritto il 24 luglio 1998 da AP 1, in qualità di debitore, con cui ha
concesso a quest’ultimo un credito di fr. 750'000.-- garantito, quale pegno
immobiliare, dalla part. n. __________, ad un tasso fisso del 4.22% p.a. oltre
allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2
e 3). La AO 1 ha prodotto un avviso di addebito 31 luglio 1998 di __________ in
relazione al versamento a AP 1 della somma di fr. 750'000.-- (doc. B) e la
disdetta del prestito ipotecario 11 ottobre 1999 per il 1. dicembre 1999 (doc.
C).
Con
l’esecuzione in esame la procedente pretende gli interessi ipotecari scaduti
dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22%, ammontanti a fr. 189'900.--, e
gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25,
ammontanti a fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, per
un importo complessivo di fr. 190.820.--. La AO 1 pretende inoltre fr.
15'460.30 per esecuzioni precedenti e fr. 4'499.70 per premi di assicurazione
dello stabile per gli anni 1999-2001.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carente capacità di rappresentanza
dei firmatari delle istanze, __________ e __________, a rappresentare la AO 1,
poiché dalla documentazione prodotta non risultano poteri di rappresentanza
conferiti alle due persone indicate.
AP 1 ha
poi contestato la pretesa della procedente limitatamente agli importi di fr.
15'460.30, non esistendo alcun riconoscimento di debito per le spese di
procedenti procedure esecutive rimaste infruttuose e di fr. 4'499.70 per i
premi dell’assicurazione stabile 1999-2001, non essendo suffragati da alcun
documento.
L’istante
non ha preso posizione poiché assente dal contraddittorio.
D. Il
28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv.
3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova
dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto RC prodotto
il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari
dell’istanza di rigetto) a rappresentare la AO 1 con firma collettiva a due
(cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).
E. Con
sentenza 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della Pretura __________, ha
accolto parzialmente l’istanza, argomentando che essendo l’istante una persona
giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di
commercio. Nel termine assegnato a AO 1, con ordinanza 27 settembre 2005,
questa ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di
rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di
firma a due. In prima sede il contratto di prestito ipotecario è poi stato
ritenuto valido riconoscimento di debito per gli interessi posti in esecuzione,
segnatamente nella misura del 4.22% p.a., oltre allo 0.25% annuo in caso di
ritardo (doc. A cifre 2 e 3). Il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato
quindi concesso limitatamente all’importo di fr. 190'820.-- richiesto da AO 1
oltre agli interessi al 5% dal 4 aprile 2005. L’istanza è stata invece respinta
per gli importi di fr. 15'460.30 per precedenti esecuzioni e di fr. 4'499.70
per premi assicurazione stabile 1999-2001, non risultando agli atti alcun
valido titolo di rigetto provvisorio.
F. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso negando che la
prima giudice possa assegnare a una parte und breve termine per sanare un
presupposto, se non quando la parte – presente all’udienza di contradittorio –
abbia chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. L’appellante
sostiene inoltre di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito, per
non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal
giudice, il che gli avrebbe dato la possibilità – preso atto dell’estratto RC –
di ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti
ripetibili”, condanna che rappresenta un danno irreparabile, tale da
giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto: 1. Con
l’appello l’escusso sostiene dapprima che il giudice non poteva assegnare un
termine alla parte istante per sanare un presupposto, non essendo questa
comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto chiesto il
beneficio di una simile sanatoria.
Questa
eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97
n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25
LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i
presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti, che
le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la
legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica
che il giudice - se non ha dubbi - considera il presupposto presente; se ha
dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice - esplicitamente
o no - la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni considerazione
sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio. A questo
proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell’8
febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha riconosciuto
la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di
rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di
fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo
presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine alla parte istante
per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte di __________ e __________,
la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.
2. L’appellante
ha poi eccepito la violazione del suo diritto di essere sentito, per non avere
potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice.
Infatti, secondo l’escusso, preso atto dell’estratto RC, avrebbe potuto
ritirare la opposizione, evitando oltre tutto di essere condannata a pagare
“pesanti ripetibili”.
Anche la
seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza
impone infatti al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto
processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte
interessata (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parte interessata non é tuttavia
l’escusso, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe
potuto mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il
presupposto in discussione, come si è visto al precedente considerando - non
v'era nessun motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi
delle parti, segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterlo
al corrente del proprio accertamento.
D'altra
parte, è lo stesso appellante a giustificare nella istanza l'agire della prima
giudice, lamentando di essere stato privato non del diritto a un giudizio equo,
ma della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto
esecutivo, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedura
di rigetto. Ma, avesse anche ritirato l’opposizione, la causa sarebbe stata
stralciata dai ruoli per acquiescenza del convenuto cui sarebbero state
comunque accollate ripetibili, ancorché non nell'importo intero, venendo a
mancare l'onere della sentenza (art. 151 CPC). Sennonché di ogni spesa
processuale l’escusso avrebbe potuto fare a meno, verificando facilmente (come
avrebbe dovuto) un documento pubblico com'è il Registro di commercio, dove si
sarebbe accertato del diritto di firma dei signori __________ e __________, e
ciò appena venuto a conoscenza della istanza, ossia prima ancora del
contraddittorio. Avrebbe così evitato di sollevare in quella sede un'eccezione
che - da come stanno le cose e data l'importanza economica della vertenza -
finisce per apparire ai limiti dell'abuso di diritto (art. 2 CC).
Non
avendo l’appellante sollevato altre eccezioni, non vi è motivo per un’ulteriore
disamina della sentenza pretorile, che rimane pertanto confermata nel suo
esito.
3. L’appello
17 ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 20, 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC
pronuncia:
1. L’appello
17 ottobre 2005 di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico
3.
Intimazione:
- avv. RA
1, __________;
AO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del __________
terzi
implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
erzi
implicati
terzi
implicati
Rzi
implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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