14.2005.116
Appello contro la decisione di rigetto provvisorio. Presupposto della rappresentanza processuale. Violazione del diritto di essere sentito. Solidarietà.
1 giugno 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2005.116
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la decisione di rigetto provvisorio. Presupposto della rappresentanza processuale. Violazione del diritto di essere sentito. Solidarietà.
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 143 CO
art. 144 cpv. 1 CO
art. 147 cpv. 1 CO
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 25 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2005.116
Lugano
1 giugno 2006
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 aprile 2005 da
AO 1
contro
AP 1 (EF.2005.1398)
rappr. dall’ RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al
PE n. __________ del 5/13 aprile 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura __________, con sentenza 4 ottobre 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta
dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Lugano,
è respinta in via provvisoria per la somma di fr.
190'820.-- oltre interessi al 5%
a far capo dal 04.04.2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 310.--, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta per fr. 280.--,
la quale rifonderà a controparte fr.
1'600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa che con atto
17 ottobre 2005 ne postula l’annullamento con la
conseguente reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 20/21
ottobre 2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo;
Ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 5/13 aprile 2005 __________ la AO 1) ha escusso AP 1 per
l’incasso di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2005, fr.
15'460.30 e fr. 4'499.70, indicando quali titoli di credito: “1) Interessi
ipotecari scaduti per il periodo dal 1.4.1999 al 30.3.2005 - 2) Spese
d’esecuzioni precedenti - 3) Spese per pagamento assicurazione stabile per gli
anni 1999, 2000 e 2001”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
Fatti
B. La
procedente fonda la sua istanza su un contratto di prestito ipotecario
sottoscritto il 24 luglio 1998 da __________, in qualità di debitore, con cui
ha concesso a quest’ultimo un credito di fr. 750'000.--, garantito, quale pegno
immobiliare, dalla part. n. __________, ad un tasso fisso del 4.22% p.a. oltre
allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2
e 3). Il contratto è stato sottoscritto, oltre che da __________, anche da AP 1,
__________ e __________, indicati quali proprietari. Essi hanno apposto la loro
firma in calce alla seguente dichiarazione:
“Conferma
Ci
dichiariamo completamente d’accordo con il contenuto di questo contratto di
prestito ipotecario. Riconosciamo l’attuale importo del debito e il tasso
d’interesse fissato dalla creditrice, nonchè le eventuali spese esecutive e
giudiziali o di ogni altra prestazione dovuta, e ci impegniamo a pagare gli
interessi alla loro scadenza.”
AO 1 ha
pure prodotto un avviso di addebito 31 luglio 1998 di __________ in relazione
al versamento a __________ della somma di fr. 750'000.-- (doc. B) e la disdetta
del prestito ipotecario 11 ottobre 1999 per il 1. dicembre 1999 (doc. C).
Con
l’esecuzione in esame la procedente pretende gli interessi ipotecari scaduti
dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22%, ammontanti a fr. 189'900.--, e
gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25%,
ammontanti a fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, per
un importo complessivo di fr. 190'820.--. La AO 1 pretende inoltre fr.
15'460.30 per esecuzioni precedenti e fr. 4'499.70 per premi di assicurazione
dello stabile per gli anni 1999-2001.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha eccepito la carente capacità di rappresentanza
dei firmatari delle istanze, __________ __________ e __________, a
rappresentare la AO 1, poiché dalla documentazione prodotta non risultano
poteri di rappresentanza conferiti alle due persone indicate.
AP 1 ha
poi sostenuto di figurare solo quale terza proprietaria del pegno immobiliare,
mentre unico debitore nei confronti di AO 1 è __________.
L’istante
non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.
D. Il
28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv.
3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova
dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto RC prodotto
il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari
dell’istanza di rigetto) a rappresentare la Swiss Life con firma collettiva a
due (cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).
E. Con
sentenza 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della __________, ha accolto
parzialmente l’istanza, argomentando che essendo l’istante una persona
giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di
commercio. Nel termine assegnato a AO 1, con ordinanza 28 settembre 2005,
questa ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di
rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di
firma a due. In sede pretorile è poi stato ritenuto che, ancorchè l’escussa
abbia apposto la sua firma sul contratto di prestito ipotecario (doc. A) in
qualità di “proprietaria”, il fatto che essa abbia firmato in calce alla
clausola indicata quale “Conferma” - di cui alla narrativa fattuale sub B -,
rappresenta un riconoscimento di debito per gli interessi posti in esecuzione.
Il loro ammontare risulta essere stato preventivamente stabilito per contratto,
segnatamente nella misura del 4.22% per anno, oltre allo 0.25% annuo in caso di
ritardo (doc. A cifre 2 e 3). Il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato
quindi concesso limitatamente all’importo di fr. 190'820.-- richiesto da AO 1
oltre agli interessi al 5% dal 4 aprile 2005. L’istanza è stata invece respinta
per gli importi di fr. 15'460.30 per precedenti esecuzioni e di fr. 4'499.70
per premi assicurazione stabile 1999-2001, non risultando agli atti alcun
valido titolo di rigetto provvisorio.
F. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa negando che la
prima giudice possa assegnare a una parte und breve termine per sanare un
presupposto, se non quando la parte – presente all’udienza di contradittorio –
abbia chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. L’appellante
sostiene inoltre di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita, per
non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal
giudice, il che le avrebbe dato la possibilità – preso atto dell’estratto RC –
di ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti
ripetibili”, condanna che rappresenta un danno irreparabile, tale da
giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
AP 1 ha
poi sostenuto di avere sottoscritto il contratto di prestito ipotecario doc. A
unicamente in qualità di terza proprietaria dell’immobile, mentre debitore è __________
il quale è indicato sulla prima pagina come tale e ha apposto la sua firma in
calce all’indicazione “debitore”. La clausola denominata “Conferma” è stata
introdotta nel contratto solo per rendere attenti i terzi proprietari sulle
eventuali conseguenze di inadempimento dell’unico debitore __________
sull’immobile oggetto del pegno e non quale impegno solidale da parte dei terzi
proprietari. Trattandosi di una clausola fumosa ed equivoca, occorre rinviare
la causa alla procedura di merito al fine di appurare la concorde volontà delle
parti.
Considerato
in diritto: 1. Con l’appello l’escussa sostiene dapprima che il giudice non
poteva assegnare un termine alla parte istante per sanare un presupposto, non
essendo questa comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto
chiesto il beneficio di una simile sanatoria.
Questa
eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97
n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25
LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i
presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti, che
le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la
legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica
che il giudice - se non ha dubbi - considera il presupposto presente; se ha
dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice -
esplicitamente o no - la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni
considerazione sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio.
A questo proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000
dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha
riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della
capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata
entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad
attestare questo presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine
alla parte istante per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte
di __________ e __________, la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie
facoltà.
2. L’appellante
ha poi eccepito la violazione del suo diritto di essere sentita, per non avere
potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice.
Infatti, secondo l’escussa, preso atto dell’estratto RC, avrebbe potuto
ritirare la opposizione, evitando oltre tutto di essere condannata a pagare
“pesanti ripetibili”.
Anche la
seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza
impone infatti al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto
processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte
interessata (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parte interessata non é tuttavia
l’escussa, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe potuto
mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il presupposto in
discussione, come si è visto al precedente considerando - non v'era nessun
motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi delle parti,
Considerandi
segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterle al corrente
del proprio accertamento.
D'altra
parte, è la stessa appellante a giustificare nella istanza l'agire della prima
giudice, lamentando di essere stata privata non del diritto a un giudizio equo,
ma della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto
esecutivo, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedura
di rigetto. Sennonchè, avendo l’appellante contestato, sia in sede pretorile
che in questa sede, anche la propria legittimazione passiva, non ritenendosi
debitrice solidale, non può certamente far valere di essere stata privata della
possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto esecutivo
interposta in seguito alla contestata capacità processuale di AO 1. Ma, avesse
anche ritirato l’opposizione, la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli per
acquiescenza della convenuta cui sarebbero state comunque accollate ripetibili,
ancorché non nell'importo intero, venendo a mancare l'onere della sentenza
(art. 151 CPC). Del resto di ogni spesa processuale l’escussa avrebbe potuto
fare a meno, verificando facilmente (come avrebbe dovuto) un documento pubblico
com'è il Registro di commercio, dove si sarebbe accertata del diritto di firma
dei signori __________ e __________, e ciò appena venuta a conoscenza della
istanza, ossia prima ancora del contraddittorio. Avrebbe così evitato di
sollevare in quella sede un'eccezione che - da come stanno le cose e data
l'importanza economica delle vertenze - finisce per apparire ai limiti
dell'abuso di diritto (art. 2 CC).
3.
L’appellante
sostiene di non essere debitrice solidale nei confronti della procedente.
a) Per
l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). La
somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma
del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato
mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (DTF 122 III 125,
106.
III 99; Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti; Stähelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2
pag. 12; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello), se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989.
pag. 331).
d) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit., §1 n. 7, pag. 3).
e) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione
che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è
compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 pag. 330).
4.
Dall’esame
del contratto di prestito ipotecario doc. A emerge che questo documento è
stato firmato da AP 1 in calce alla clausola denominata “Conferma”, di cui alla
narrativa fattuale sub B. Dal tenore di questa clausola emerge che l’escussa ha
riconosciuto l’ammontare del debito e il tasso d’interesse fissato dalla creditrice,
le eventuali spese esecutive e giudiziali o ogni altra prestazione dovuta e si
è impegnata a pagare gli interessi alla loro scadenza. Questa dichiarazione non
necessita di alcuna interpretazione, è chiara e liquida e non fa sorgere alcun
dubbio in merito al significato dell’impegno che l’escussa si è assunta, ossia,
tra l’altro, di pagare gli interessi alla loro scadenza.
5.
Un
obbligo solidale ai sensi dell’art. 143 CO può risultare come voluto anche
tacitamente dalle circostanze e dall’ulteriore contenuto del contratto. Queste
circostanze vanno interpretate secondo il principio dell’affidamento.
Allorquando più persone si uniscono per stipulare insieme un contratto, dalle
circostanze può essere dedotta solidarietà, pure nel caso in cui tra di loro
non sussista un rapporto societario oppure l’esistenza di un tale rapporto
(quale di società semplice) appaia dubbio. L’onere della prova per l’esistenza
della solidarietà incombe al creditore secondo la regola di cui all’art. 8 CC
(Schnyder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht
I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2003, n. 6 e 7 ad art. 143; DTF 116 II 712, 123 III
59; Staehelin, op. cit. n. 52 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340
s.; JdT 1970 II 127).
Nel caso concreto
va rilevato che AP 1, __________ e __________ hanno agito insieme nel rapporto
esterno nei confronti della creditrice, sottoscrivendo, quali comproprietari
dell’immobile, il contratto di prestito ipotecario (doc. A) in calce alla
clausola denominata “Conferma” ed in particolare obbligandosi insieme a pagare
gli interessi alla loro scadenza. Si tratta di un impegno solidale ai sensi
dell’art. 143 CO. Infatti, dal tenore della citata clausola non poteva essere
dedotto che l’impegno assunto fosse diviso per quote, ritenuto che, se del
caso, queste avrebbero dovuto essere specificate, la madre AP 1 essendo
proprietaria di ½, mentre i figli __________ e __________ sono proprietari
ciascuno di ¼ dell’immobile oggetto del pegno immobiliare (cfr. contratto di
prestito ipotecario doc. A cifra 6). Ognuno dei firmatari risponde pertanto in
solido nei confronti della procedente, la quale poteva esigere, come nel caso
in esame, da tutti i debitori l’intero debito (art. 144 cpv. 1 CO). Va da sé
che, secondo l’art. 147 cpv. 1 CO, nel caso in cui uno dei debitori solidali ha
soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri
sono liberati.
6.
Il
doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art.
82.
LEF nei confronti di AP 1 per gli interessi fissati con il contratto di
prestito ipotecario al 4.22.% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel
pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2 e 3), ossia per gli interessi
ipotecari scaduti per il periodo dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22% ,
ammontanti a fr. 189’900.-- e per gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999
al 30 settembre 1999 allo 0.25%, ammontanti a Fr. 937.50, dedotti fr. 17.50
versati valuta 21 maggio 1999, complessivamente fr. 190'820.--. Per gli
ulteriori importi richiesti di fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e di fr.
4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001 la
procedente non ha prodotto alcun riconoscimento di debito, gli impegni assunti
con la sottoscrizione della clausola denominata “Conferma” non riferendosi, per
quel che riguarda le spese esecutive o altre prestazioni, a importi determinati
o facilmente determinabili, per cui la prima giudice ha correttamente accolto
l’istanza limitatamente a fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile
2005.
erzi
implicati
erzi
implicati
7.
L’appello
17.
ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 20 e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC,
143.
CO e 82 LEF
pronuncia: 1. L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3.
Intimazione:
- RA 1, __________;
AO 1 __________;
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
erzi
implicati
terzi
implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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