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Decisione

14.2005.116

Appello contro la decisione di rigetto provvisorio. Presupposto della rappresentanza processuale. Violazione del diritto di essere sentito. Solidarietà.

1 giugno 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua istanza su un contratto di prestito ipotecario

sottoscritto il 24 luglio 1998 da __________, in qualità di debitore, con cui

ha concesso a quest’ultimo un credito di fr. 750'000.--, garantito, quale pegno

immobiliare, dalla part. n. __________, ad un tasso fisso del 4.22% p.a. oltre

allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2

e 3). Il contratto è stato sottoscritto, oltre che da __________, anche da AP 1,

__________ e __________, indicati quali proprietari. Essi hanno apposto la loro

firma in calce alla seguente dichiarazione:

“Conferma

Ci

dichiariamo completamente d’accordo con il contenuto di questo contratto di

prestito ipotecario. Riconosciamo l’attuale importo del debito e il tasso

d’interesse fissato dalla creditrice, nonchè le eventuali spese esecutive e

giudiziali o di ogni altra prestazione dovuta, e ci impegniamo a pagare gli

interessi alla loro scadenza.”

AO 1 ha

pure prodotto un avviso di addebito 31 luglio 1998 di __________ in relazione

al versamento a __________ della somma di fr. 750'000.-- (doc. B) e la disdetta

del prestito ipotecario 11 ottobre 1999 per il 1. dicembre 1999 (doc. C).

Con

l’esecuzione in esame la procedente pretende gli interessi ipotecari scaduti

dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22%, ammontanti a fr. 189'900.--, e

gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25%,

ammontanti a fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, per

un importo complessivo di fr. 190'820.--. La AO 1 pretende inoltre fr.

15'460.30 per esecuzioni precedenti e fr. 4'499.70 per premi di assicurazione

dello stabile per gli anni 1999-2001.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa ha eccepito la carente capacità di rappresentanza

dei firmatari delle istanze, __________ __________ e __________, a

rappresentare la AO 1, poiché dalla documentazione prodotta non risultano

poteri di rappresentanza conferiti alle due persone indicate.

AP 1 ha

poi sostenuto di figurare solo quale terza proprietaria del pegno immobiliare,

mentre unico debitore nei confronti di AO 1 è __________.

L’istante

non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.

D. Il

28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv.

3 CPC – ha assegnato un termine di 5 giorni all’istante per produrre la prova

dei poteri di rappresentanza di __________ e __________. L’estratto RC prodotto

il giorno successivo conferma il diritto dei due procuratori (firmatari

dell’istanza di rigetto) a rappresentare la Swiss Life con firma collettiva a

due (cfr. estratto RC del Canton Zurigo p. 10 e 11).

E. Con

sentenza 4 ottobre 2005 la Segretaria assessore della __________, ha accolto

parzialmente l’istanza, argomentando che essendo l’istante una persona

giuridica, essa agisce per mezzo dei suoi organi iscritti a Registro di

commercio. Nel termine assegnato a AO 1, con ordinanza 28 settembre 2005,

questa ha documentato i poteri di rappresentanza dei firmatari delle istanze di

rigetto dell’opposizione, dimostrando la loro iscrizione a RC con diritto di

firma a due. In sede pretorile è poi stato ritenuto che, ancorchè l’escussa

abbia apposto la sua firma sul contratto di prestito ipotecario (doc. A) in

qualità di “proprietaria”, il fatto che essa abbia firmato in calce alla

clausola indicata quale “Conferma” - di cui alla narrativa fattuale sub B -,

rappresenta un riconoscimento di debito per gli interessi posti in esecuzione.

Il loro ammontare risulta essere stato preventivamente stabilito per contratto,

segnatamente nella misura del 4.22% per anno, oltre allo 0.25% annuo in caso di

ritardo (doc. A cifre 2 e 3). Il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato

quindi concesso limitatamente all’importo di fr. 190'820.-- richiesto da AO 1

oltre agli interessi al 5% dal 4 aprile 2005. L’istanza è stata invece respinta

per gli importi di fr. 15'460.30 per precedenti esecuzioni e di fr. 4'499.70

per premi assicurazione stabile 1999-2001, non risultando agli atti alcun

valido titolo di rigetto provvisorio.

F. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa negando che la

prima giudice possa assegnare a una parte und breve termine per sanare un

presupposto, se non quando la parte – presente all’udienza di contradittorio –

abbia chiesto espressamente il beneficio di una simile sanatoria. L’appellante

sostiene inoltre di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita, per

non avere potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dal

giudice, il che le avrebbe dato la possibilità – preso atto dell’estratto RC –

di ritirare l’opposizione, evitando oltre tutto di vedersi assegnare “pesanti

ripetibili”, condanna che rappresenta un danno irreparabile, tale da

giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

AP 1 ha

poi sostenuto di avere sottoscritto il contratto di prestito ipotecario doc. A

unicamente in qualità di terza proprietaria dell’immobile, mentre debitore è __________

il quale è indicato sulla prima pagina come tale e ha apposto la sua firma in

calce all’indicazione “debitore”. La clausola denominata “Conferma” è stata

introdotta nel contratto solo per rendere attenti i terzi proprietari sulle

eventuali conseguenze di inadempimento dell’unico debitore __________

sull’immobile oggetto del pegno e non quale impegno solidale da parte dei terzi

proprietari. Trattandosi di una clausola fumosa ed equivoca, occorre rinviare

la causa alla procedura di merito al fine di appurare la concorde volontà delle

parti.

Considerato

in diritto: 1. Con l’appello l’escussa sostiene dapprima che il giudice non

poteva assegnare un termine alla parte istante per sanare un presupposto, non

essendo questa comparsa all’udienza di contraddittorio e non avendo pertanto

chiesto il beneficio di una simile sanatoria.

Questa

eccezione dev'essere senz'altro respinta, già in virtù del tenore dell'art. 97

n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF (art. 25

LALEF), che fa espressamente carico al giudice di esaminare d'ufficio i

presupposti processuali. Degli stessi fanno parte la capacità delle parti, che

le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC), e la

legittimazione dei loro rappresentanti. Il testo della norma in esame indica

che il giudice - se non ha dubbi - considera il presupposto presente; se ha

dubbi propri o se la controparte (che ha dubbi) ne suggerisce al giudice -

esplicitamente o no - la verifica, questi può procedervi, al di là di ogni

considerazione sulla presenza o no della parte interessata al contraddittorio.

A questo proposito va osservato che il Tribunale federale (STF 5P.475/2000

dell’8 febbraio 2001), censurando la giurisprudenza di questa Camera, ha

riconosciuto la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della

capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata

entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad

attestare questo presupposto processuale. In concreto, assegnando un termine

alla parte istante per produrre la prova del potere di rappresentarla da parte

di __________ e __________, la prima giudice ha agito nell'ambito delle proprie

facoltà.

2. L’appellante

ha poi eccepito la violazione del suo diritto di essere sentita, per non avere

potuto esprimersi sui risultati dell’accertamento condotto dalla prima giudice.

Infatti, secondo l’escussa, preso atto dell’estratto RC, avrebbe potuto

ritirare la opposizione, evitando oltre tutto di essere condannata a pagare

“pesanti ripetibili”.

Anche la

seconda eccezione non ha motivo per essere accolta. E’ vero che la giurisprudenza

impone infatti al giudice - prima di decidere negativamente su un presupposto

processuale - di offrire la possibilità di esprimersi su quel tema alla parte

interessata (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, art. 97, m. 4 e m. 5). Nel caso concreto, parte interessata non é tuttavia

l’escussa, ma la società istante cui - secondo l'eccezione in esame - avrebbe potuto

mancare la capacità processuale. Sennonché - dato chiaramente il presupposto in

discussione, come si è visto al precedente considerando - non v'era nessun

motivo perché il giudice dovesse temere di ledere gli interessi delle parti,

Considerandi

segnatamente il loro diritto di essere sentite e pertanto metterle al corrente

del proprio accertamento.

D'altra

parte, è la stessa appellante a giustificare nella istanza l'agire della prima

giudice, lamentando di essere stata privata non del diritto a un giudizio equo,

ma della possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto

esecutivo, non vedendosi di conseguenza accollare le indennità della procedura

di rigetto. Sennonchè, avendo l’appellante contestato, sia in sede pretorile

che in questa sede, anche la propria legittimazione passiva, non ritenendosi

debitrice solidale, non può certamente far valere di essere stata privata della

possibilità di ritirare tempestivamente l’opposizione al precetto esecutivo

interposta in seguito alla contestata capacità processuale di AO 1. Ma, avesse

anche ritirato l’opposizione, la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli per

acquiescenza della convenuta cui sarebbero state comunque accollate ripetibili,

ancorché non nell'importo intero, venendo a mancare l'onere della sentenza

(art. 151 CPC). Del resto di ogni spesa processuale l’escussa avrebbe potuto

fare a meno, verificando facilmente (come avrebbe dovuto) un documento pubblico

com'è il Registro di commercio, dove si sarebbe accertata del diritto di firma

dei signori __________ e __________, e ciò appena venuta a conoscenza della

istanza, ossia prima ancora del contraddittorio. Avrebbe così evitato di

sollevare in quella sede un'eccezione che - da come stanno le cose e data

l'importanza economica delle vertenze - finisce per apparire ai limiti

dell'abuso di diritto (art. 2 CC).

3.

L’appellante

sostiene di non essere debitrice solidale nei confronti della procedente.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai

sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). La

somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma

del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato

mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (DTF 122 III 125,

106.

III 99; Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti; Stähelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2

pag. 12; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

c) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello), se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep

1989.

pag. 331).

d) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,

op. cit., §1 n. 7, pag. 3).

e) Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit. in Rep 1989 pag. 330).

4.

Dall’esame

del contratto di prestito ipotecario doc. A emerge che questo documento è

stato firmato da AP 1 in calce alla clausola denominata “Conferma”, di cui alla

narrativa fattuale sub B. Dal tenore di questa clausola emerge che l’escussa ha

riconosciuto l’ammontare del debito e il tasso d’interesse fissato dalla creditrice,

le eventuali spese esecutive e giudiziali o ogni altra prestazione dovuta e si

è impegnata a pagare gli interessi alla loro scadenza. Questa dichiarazione non

necessita di alcuna interpretazione, è chiara e liquida e non fa sorgere alcun

dubbio in merito al significato dell’impegno che l’escussa si è assunta, ossia,

tra l’altro, di pagare gli interessi alla loro scadenza.

5.

Un

obbligo solidale ai sensi dell’art. 143 CO può risultare come voluto anche

tacitamente dalle circostanze e dall’ulteriore contenuto del contratto. Queste

circostanze vanno interpretate secondo il principio dell’affidamento.

Allorquando più persone si uniscono per stipulare insieme un contratto, dalle

circostanze può essere dedotta solidarietà, pure nel caso in cui tra di loro

non sussista un rapporto societario oppure l’esistenza di un tale rapporto

(quale di società semplice) appaia dubbio. L’onere della prova per l’esistenza

della solidarietà incombe al creditore secondo la regola di cui all’art. 8 CC

(Schnyder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht

I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2003, n. 6 e 7 ad art. 143; DTF 116 II 712, 123 III

59; Staehelin, op. cit. n. 52 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340

s.; JdT 1970 II 127).

Nel caso concreto

va rilevato che AP 1, __________ e __________ hanno agito insieme nel rapporto

esterno nei confronti della creditrice, sottoscrivendo, quali comproprietari

dell’immobile, il contratto di prestito ipotecario (doc. A) in calce alla

clausola denominata “Conferma” ed in particolare obbligandosi insieme a pagare

gli interessi alla loro scadenza. Si tratta di un impegno solidale ai sensi

dell’art. 143 CO. Infatti, dal tenore della citata clausola non poteva essere

dedotto che l’impegno assunto fosse diviso per quote, ritenuto che, se del

caso, queste avrebbero dovuto essere specificate, la madre AP 1 essendo

proprietaria di ½, mentre i figli __________ e __________ sono proprietari

ciascuno di ¼ dell’immobile oggetto del pegno immobiliare (cfr. contratto di

prestito ipotecario doc. A cifra 6). Ognuno dei firmatari risponde pertanto in

solido nei confronti della procedente, la quale poteva esigere, come nel caso

in esame, da tutti i debitori l’intero debito (art. 144 cpv. 1 CO). Va da sé

che, secondo l’art. 147 cpv. 1 CO, nel caso in cui uno dei debitori solidali ha

soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri

sono liberati.

6.

Il

doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art.

82.

LEF nei confronti di AP 1 per gli interessi fissati con il contratto di

prestito ipotecario al 4.22.% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel

pagamento dell’interesse (doc. A cifre 2 e 3), ossia per gli interessi

ipotecari scaduti per il periodo dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22% ,

ammontanti a fr. 189’900.-- e per gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999

al 30 settembre 1999 allo 0.25%, ammontanti a Fr. 937.50, dedotti fr. 17.50

versati valuta 21 maggio 1999, complessivamente fr. 190'820.--. Per gli

ulteriori importi richiesti di fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e di fr.

4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001 la

procedente non ha prodotto alcun riconoscimento di debito, gli impegni assunti

con la sottoscrizione della clausola denominata “Conferma” non riferendosi, per

quel che riguarda le spese esecutive o altre prestazioni, a importi determinati

o facilmente determinabili, per cui la prima giudice ha correttamente accolto

l’istanza limitatamente a fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile

2005.

erzi

implicati

erzi

implicati

7.

L’appello

17.

ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in

mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 20 e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC,

143.

CO e 82 LEF

pronuncia: 1. L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

3.

Intimazione:

- RA 1, __________;

AO 1 __________;

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

erzi

implicati

terzi

implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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