14.2005.120
Rigetto provvisorio dell'opposizione: riconoscimento di debito condizionato.
17 gennaio 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2005.120
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: riconoscimento di debito condizionato.
CONDIZIONE SOSPENSIVA
ESIGIBILITÀ
MEZZO DI PROVA
ONERE DELLA PROVA
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.120
Lugano
17 gennaio
2006
SL/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza del 27 giugno 2005 da
AP 1
rappr. dall' RA 2
contro
AO 1
rappr. dall' RA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________
del 15/16 giugno 2005 dell'UE di __________;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 12 ottobre
2005 (EF.2005.2012) ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.–, da
anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 1'200.– a titolo di indennità.
3. omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 24 ottobre
2005 postula l'accoglimento dell'istanza di rigetto, protestate spese, tasse e
ripetibili;
preso
atto che la parte appellata con osservazioni del 21 novembre 2005 chiede la
reiezione del gravame, mentre -in via subordinata- ne propone l'accoglimento parziale,
ossia chiedendo che l'opposizione sia rigettata limitatamente all'importo di
fr. 66'537.45, protestate spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 15/16 giugno 2005 dell’UE di __________ AP
1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 100'000.– oltre interessi al 5% dal 10
luglio 2004, indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento di
debito". Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
Fatti
B. A detta
della procedente, il 9 settembre 2004 AO 1 si è riconosciuto verso di lei,
incondizionatamente ed illimitatamente, debitore solidale con la spettabile __________,
di __________, per l'importo di fr. 98'000.– oltre accessori, pari al prezzo
per l'acquisto di una BMW 730d. Se non che il Pretore del Distretto di __________,
con decreto del 23 maggio 2005, ha dichiarato il fallimento di quest'ultima
società. L'istante ha quindi dato avvio al procedimento esecutivo nei suoi
confronti.
C. All'udienza
di contraddittorio del 10 ottobre 2005, l'escusso si è opposto all'istanza
contestando la validità del preteso riconoscimento di debito, l'identità del
relativo credito con quello figurante sul PE, gli interessi e la data di
decorrenza di questi ultimi. Egli ha altresì precisato che quel documento non era
un impegno di pagamento incondizionato, in quanto per le modalità ed i termini
di pagamento prevedeva una separata pattuizione, che tuttavia non trovava
riscontro agli atti. In via subordinata l'escusso ha poi eccepito la
compensazione parziale per un importo pari a fr. 31'462.55, postulando quindi l'accoglimento
(recte: la reiezione) del rigetto provvisorio dell'opposizione limitatamente a fr.
66'537.45. A suo dire quella somma gli era stata ceduta dalla __________ di __________,
e corrispondeva al saldo complessivo di due fatture (n. 23480 del 5 agosto 2004
e n. 25127 del 7 luglio 2005) dovuto dall'istante alla cedente per la tenuta
della contabilità del 2002, del 2003 e del 2004, l'allestimento dei relativi bilanci
e della dichiarazione fiscale per l'anno 2002. La procedente, ribadita la sua
posizione, si è opposta per forma e per sostanza alla cessione di credito e
quindi alla compensazione parziale proposta dall'escusso.
D. Con
sentenza del 12 ottobre 2005 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto
l'istanza di rigetto dell'opposizione, rilevando che il titolo di credito invocato
dalla procedente costituiva un riconoscimento di debito incondizionato solo con
riferimento all'importo, mentre era condizionato per quanto riguarda le modalità
di rimborso che dovevano essere regolate separatamente. E siccome nessuna delle
parti pretendeva l'esistenza di accordi in questo senso, il Pretore non ha
ritenuto di dover approfondire oltre l'intenzione effettiva delle parti.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la AP 1 sostenendo che
l'escusso non aveva inteso subordinare ad alcuna condizione risolutiva o
sospensiva il riconoscimento di debito ch'egli aveva sottoscritto. Certo il
debitore si era riservato la possibilità di proporre delle modalità di rimborso,
eventualità tuttavia che non influiva sulla validità del documento. A maggior
ragione il credito doveva quindi ritenersi esigibile sin dal 9 settembre 2004, come
peraltro precisato nel riconoscimento di debito medesimo.
F. Con
le osservazioni del 21 novembre 2005 AO 1 postula la reiezione del gravame con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1.
a) Per l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). La
somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma
del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato
mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (DTF 122 III 125,
106 III 99; Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti; Stähelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2
pag. 12; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello), se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
d) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit., §1 n. 7, pag. 3).
e) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione
che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è
compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 pag. 330).
f) Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va
respinta (cfr. Cometta, op. cit.
in Rep 1989 pag. 338).
2. A
detta dell'appellante il riconoscimento di debito del 9 settembre 2004 sottoscritto
dall'escusso, legittima il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al
PE n. __________ (doc. B). Egli rimprovera quindi al Pretore di avere ravvisato,
in relazione all'obbligo del debitore di restituire l'importo da lui
rivendicato, un “riconoscimento condizionato”. Ora, è ben vero che in questo
stesso documento si afferma che il debito di fr. 98'000.– oltre accessori era
“già esigibile” (doc. A). L'escusso ha nondimeno soggiunto di impegnarsi “ a
restituire [il debito] secondo le modalità che verranno decise in separata
sede” (doc. A). Non v'è pertanto dubbio che, almeno per quanto riguarda la sua
persona, il rimborso di quella cifra presuppone ulteriori accordi tra le parti.
Oltretutto in una parallela dichiarazione 9 settembre 2005, sempre sottoscritta
e prodotta dal debitore, in merito al medesimo oggetto, quest'ultimo puntualizza
che “i termini e la modalità di pagamento verranno decisi in un secondo
momento” (doc. 5). E dagli atti non risulta che il contenuto di questo scritto
sia mai stato contestato dalla procedente (act. II: verbale d'udienza, pag. 2).
Disquisire ora sulle conseguenze pratiche che avrebbero avuto gli accordi “circa
la tempistica (termini) della restituzione del debito” diversamente da quelli sulle
modalità di rimborso, non adatti secondo la ricorrente a costituire una condizione
del riconoscimento di debito (appello, pag. 5), non è quindi di nessuna utilità.
Certo è
possibile che, per quanto riguardava la __________, il credito fosse realmente
esigibile già dal 9 settembre 2004. Del resto l'appellante ha pur sempre e
anzitutto proceduto contro di essa, facendo dapprima spiccare nella prima metà
del dicembre del 2004 un precetto esecutivo a suo carico e poi, il 23 maggio
2005, ottenerne il fallimento (doc. C). Ma tali circostanze esulano dalla
presente procedura, il debitore avendo firmato il riconoscimento di debito in proprio
nome.
3. Ne
consegue che, al riguardo, l'esigibilità del credito vantato dall'appellante è
stata subordinata ad una precisa condizione. E siccome il rigetto
dell'opposizione – come si è visto – può essere concesso unicamente qualora la
pretesa dedotta in esecuzione sia in effetti esigibile (cfr. Stähelin, op. cit., n. 21 e 77 ad art.
82 LEF; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 1 n. 1 e 8, pag. 2 e seg.), quando come nel caso di specie
l'esigibilità del credito è appunto condizionata, spetta al creditore provare
che tale presupposto si è realizzato (art. 8 CC). Nel caso concreto
l'interessata, ribadisce che nessuna pattuizione relativa alle modalità di rimborso
è intervenuta tra le parti (appello, pag. 4 in fondo), confermando pertanto
quanto già accertato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo). Per
questo motivo il credito dell'appellante nei confronti dell'escusso non risulta
esigibile. Come stabilito dal Pretore, a ragione il “riconoscimento” 9
settembre 2004 (doc. A) non rappresenta un valido titolo per il rigetto
provvisorio dell’opposizione.
4. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 24 ottobre 2005
della AP 1 di __________ dev'essere respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello del 24 ottobre 2005 della AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.–, già anticipata
dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 800.–
a titolo di indennità.
3.
Intimazione
a: - RA 2;
- RA
1.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster