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Decisione

14.2005.120

Rigetto provvisorio dell'opposizione: riconoscimento di debito condizionato.

17 gennaio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. A detta

della procedente, il 9 settembre 2004 AO 1 si è riconosciuto verso di lei,

incondizionatamente ed illimitatamente, debitore solidale con la spettabile __________,

di __________, per l'importo di fr. 98'000.– oltre accessori, pari al prezzo

per l'acquisto di una BMW 730d. Se non che il Pretore del Distretto di __________,

con decreto del 23 maggio 2005, ha dichiarato il fallimento di quest'ultima

società. L'istante ha quindi dato avvio al procedimento esecutivo nei suoi

confronti.

C. All'udienza

di contraddittorio del 10 ottobre 2005, l'escusso si è opposto all'istanza

contestando la validità del preteso riconoscimento di debito, l'identità del

relativo credito con quello figurante sul PE, gli interessi e la data di

decorrenza di questi ultimi. Egli ha altresì precisato che quel documento non era

un impegno di pagamento incondizionato, in quanto per le modalità ed i termini

di pagamento prevedeva una separata pattuizione, che tuttavia non trovava

riscontro agli atti. In via subordinata l'escusso ha poi eccepito la

compensazione parziale per un importo pari a fr. 31'462.55, postulando quindi l'accoglimento

(recte: la reiezione) del rigetto provvisorio dell'opposizione limitatamente a fr.

66'537.45. A suo dire quella somma gli era stata ceduta dalla __________ di __________,

e corrispondeva al saldo complessivo di due fatture (n. 23480 del 5 agosto 2004

e n. 25127 del 7 luglio 2005) dovuto dall'istante alla cedente per la tenuta

della contabilità del 2002, del 2003 e del 2004, l'allestimento dei relativi bilanci

e della dichiarazione fiscale per l'anno 2002. La procedente, ribadita la sua

posizione, si è opposta per forma e per sostanza alla cessione di credito e

quindi alla compensazione parziale proposta dall'escusso.

D. Con

sentenza del 12 ottobre 2005 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto

l'istanza di rigetto dell'opposizione, rilevando che il titolo di credito invocato

dalla procedente costituiva un riconoscimento di debito incondizionato solo con

riferimento all'importo, mentre era condizionato per quanto riguarda le modalità

di rimborso che dovevano essere regolate separatamente. E siccome nessuna delle

parti pretendeva l'esistenza di accordi in questo senso, il Pretore non ha

ritenuto di dover approfondire oltre l'intenzione effettiva delle parti.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la AP 1 sostenendo che

l'escusso non aveva inteso subordinare ad alcuna condizione risolutiva o

sospensiva il riconoscimento di debito ch'egli aveva sottoscritto. Certo il

debitore si era riservato la possibilità di proporre delle modalità di rimborso,

eventualità tuttavia che non influiva sulla validità del documento. A maggior

ragione il credito doveva quindi ritenersi esigibile sin dal 9 settembre 2004, come

peraltro precisato nel riconoscimento di debito medesimo.

F. Con

le osservazioni del 21 novembre 2005 AO 1 postula la reiezione del gravame con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto: 1.

a) Per l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai

sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). La

somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma

del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato

mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (DTF 122 III 125,

106 III 99; Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti; Stähelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2

pag. 12; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

c) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello), se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep

1989 pag. 331).

d) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,

op. cit., §1 n. 7, pag. 3).

e) Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit. in Rep 1989 pag. 330).

f) Per

giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al

verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il

rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto

adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione

di una condizione, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va

respinta (cfr. Cometta, op. cit.

in Rep 1989 pag. 338).

2. A

detta dell'appellante il riconoscimento di debito del 9 settembre 2004 sottoscritto

dall'escusso, legittima il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al

PE n. __________ (doc. B). Egli rimprovera quindi al Pretore di avere ravvisato,

in relazione all'obbligo del debitore di restituire l'importo da lui

rivendicato, un “riconoscimento condizionato”. Ora, è ben vero che in questo

stesso documento si afferma che il debito di fr. 98'000.– oltre accessori era

“già esigibile” (doc. A). L'escusso ha nondimeno soggiunto di impegnarsi “ a

restituire [il debito] secondo le modalità che verranno decise in separata

sede” (doc. A). Non v'è pertanto dubbio che, almeno per quanto riguarda la sua

persona, il rimborso di quella cifra presuppone ulteriori accordi tra le parti.

Oltretutto in una parallela dichiarazione 9 settembre 2005, sempre sottoscritta

e prodotta dal debitore, in merito al medesimo oggetto, quest'ultimo puntualizza

che “i termini e la modalità di pagamento verranno decisi in un secondo

momento” (doc. 5). E dagli atti non risulta che il contenuto di questo scritto

sia mai stato contestato dalla procedente (act. II: verbale d'udienza, pag. 2).

Disquisire ora sulle conseguenze pratiche che avrebbero avuto gli accordi “circa

la tempistica (termini) della restituzione del debito” diversamente da quelli sulle

modalità di rimborso, non adatti secondo la ricorrente a costituire una condizione

del riconoscimento di debito (appello, pag. 5), non è quindi di nessuna utilità.

Certo è

possibile che, per quanto riguardava la __________, il credito fosse realmente

esigibile già dal 9 settembre 2004. Del resto l'appellante ha pur sempre e

anzitutto proceduto contro di essa, facendo dapprima spiccare nella prima metà

del dicembre del 2004 un precetto esecutivo a suo carico e poi, il 23 maggio

2005, ottenerne il fallimento (doc. C). Ma tali circostanze esulano dalla

presente procedura, il debitore avendo firmato il riconoscimento di debito in proprio

nome.

3. Ne

consegue che, al riguardo, l'esigibilità del credito vantato dall'appellante è

stata subordinata ad una precisa condizione. E siccome il rigetto

dell'opposizione – come si è visto – può essere concesso unicamente qualora la

pretesa dedotta in esecuzione sia in effetti esigibile (cfr. Stähelin, op. cit., n. 21 e 77 ad art.

82 LEF; Panchaud/Caprez, op.

cit., § 1 n. 1 e 8, pag. 2 e seg.), quando come nel caso di specie

l'esigibilità del credito è appunto condizionata, spetta al creditore provare

che tale presupposto si è realizzato (art. 8 CC). Nel caso concreto

l'interessata, ribadisce che nessuna pattuizione relativa alle modalità di rimborso

è intervenuta tra le parti (appello, pag. 4 in fondo), confermando pertanto

quanto già accertato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo). Per

questo motivo il credito dell'appellante nei confronti dell'escusso non risulta

esigibile. Come stabilito dal Pretore, a ragione il “riconoscimento” 9

settembre 2004 (doc. A) non rappresenta un valido titolo per il rigetto

provvisorio dell’opposizione.

4. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 24 ottobre 2005

della AP 1 di __________ dev'essere respinto.

Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv.

1 e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello del 24 ottobre 2005 della AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.–, già anticipata

dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 800.–

a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a: - RA 2;

- RA

1.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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