14.2005.123
Opposizione al sequestro. Credito del sequestrante garantito da un pegno situato all'estero. Valore probatorio di una perizia di parte relativa al valore del fondo costituito in pegno.
18 gennaio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2005.123
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CEF
Titolo:
Opposizione al sequestro. Credito del sequestrante garantito da un pegno situato all'estero. Valore probatorio di una perizia di parte relativa al valore del fondo costituito in pegno.
PEGNO
art. 272 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.123
14.2005.124
Lugano
18 gennaio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nelle cause a procedura sommaria appellabili
(inc. EF 2005.361/360 della Pretura di __________) promosse con opposizioni 21
settembre 2005 da
AO 1 (__________), rispettivamente da
R__________, __________ (__________),
entrambi rappr. dall’ RA 2
contro
i sequestri 12 agosto 2005 (n. 635'889.01/02)
richiesti nei confronti degli opponenti da
AP 1 (I)
rappr. dall’ RA 1
in cui il Segretario assessore della Pretura __________,
con decisioni 19 ottobre 2005, ha ammesso le opposizioni, annullando di
conseguenza i sequestri;
appellante AP 1 con allegati 27 ottobre 2005, con cui
postula la riforma dei giudizi impugnati nel senso di respingere le opposizioni
di AO 1 e R__________, e di confermare i sequestri nei loro confronti;
lette le osservazioni 5 dicembre 2005 con cui gli
opponenti chiedono la reiezione degli appelli;
ritenuto
Fatti
A. Con
istanza 11 agosto 2005, AP 1 ha chiesto alla Pretura __________ nei confronti
di AO 1, e – in solido – di R__________, il sequestro in base all'art. 271 cpv.
1 n. 4 LEF dei mobili, suppellettili e ogni altro bene di proprietà dei
debitori depositati presso i magazzini di __________ della ditta Bolliger &
Tanzi S.A., il tutto a concorrenza di fr. 563'778,80 oltre accessori. Quale
causa di credito, la sequestrante ha indicato un riconoscimento di debito del
15 febbraio 2005, dal quale risulta che R__________ e AO 1 sarebbero debitori
nei confronti di AP 1 di complessivi € 362'000.--, pari a fr. 563'778,80, consegnati
loro a titolo di investimento e mai restituiti.
B. Il 12 agosto 2005, il Segretario assessore della Pretura __________
ha emesso due decreti di sequestro, uno contro ogni debitore, secondo le
modalità richieste dall’istante.
C. Il 21 settembre 2005, sia AO 1 sia R__________ hanno interposto
opposizione ai sequestri, facendo in particolare valere che il credito vantato
dalla sequestrante è garantito da un pegno immobiliare, costituito nella forma
di un’ipoteca giudiziale iscritta su un fondo ubicato ad __________ (I), di cui
R__________ è comproprietaria per 1/3.
A
questo proposito, la sequestrante, all’udienza di contraddittorio del 6 ottobre
2005, ha però evidenziato l’esistenza di due pegni iscritti a favore di terzi
di rango prevalente al suo, ossia un’ipoteca volontaria di € 190'017,46 gravante
la propria quota di comproprietà e un’ipoteca esattoriale di € 6'331,15
gravante l’intero fondo, di modo che, tenuto conto del valore di stima
dell’immobile, pari a € 259'969,50 (il valore della quota di 1/3 spettante a R__________
ammontando quindi a € 86'656,50), l’ipoteca giudiziale risultava completamente
scoperta.
D. Con
sentenze 19 ottobre 2005, il Segretario assessore della Pretura __________ ha
accolto entrambe le opposizioni.
Il
primo giudice ha seguito l’opinione espressa da Stoffel nel commentario basilese (Basler Kommentar, vol. III,
n. 40 ad art. 271) secondo cui il sequestrante si comporta in modo abusivo
qualora chieda il sequestro di beni situati in Svizzera quando la propria
pretesa è garantita da un pegno situato all’estero, ad ogni modo se esso si
trova in Italia, siccome in virtù del diritto italiano (art. 2911 del Codice
civile) il creditore titolare di un pegno o di un’ipoteca non può pignorare
altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni
gravati da ipoteca, pegno o privilegi. Pur non escludendo il sequestro per la
parte della pretesa creditrice non coperta da pegno, il Segretario assessore ha
nondimeno accolto interamente le opposizioni, ritenendo che la sequestrante non
aveva reso verosimile che il pegno fosse insufficiente a coprire il suo
credito, dal momento che non aveva prodotto documenti atti a determinare il
valore venale dell’immobile.
E. Con
due appelli del 27 ottobre 2005, AP 1 chiede la riforma delle sentenze
pretorili, nel senso del parziale accoglimento della sua istanza, sino a
concorrenza dell’importo di fr. 484'031,90.
L’appellante,
avvalendosi della facoltà di produrre nuovi documenti in seconda sede, produce
una nuova perizia dell’arch. S__________, che stima il valore commerciale del
fondo di Alassio in € 737'880.-- (e di conseguenza quello della parte
spettante alla debitrice in € 243'333.--). Dedotte le due ipoteche di rango
prevalente, il credito dell’appellante risulterebbe garantito per non più di €
51'205,15 (ovvero fr. 79'746,90). Il sequestro andrebbe quindi confermato per
la differenza, pari a fr. 484'031,90 (563'778,80 ./. 79'746,90).
F. Nelle
loro osservazioni, gli opponenti contestano la perizia prodotta in sede di
appello, ritenendo che, quale architetto paesaggista della provincia di Parma, l’arch.
S__________ non abbia le qualifiche professionali per esprimere una seria
valutazione commerciale di un immobile situato nella zona di __________. Riferendosi
ad alcuni annunci di vendita di appartamenti situati nella zona centro/mare del
Comune di __________, gli opponenti stimano il valore di mercato approssimativo
al metro quadrato in € 10'000.--, quindi di gran lunga superiore a quello
stabilito dall’arch. __________ (€ 3'900.--/mq). Tenuto conto delle
ristrutturazioni necessarie, il valore venale del fondo in questione
ammonterebbe almeno a € 1'748'000.-- (€ 9'200 x 190 mq), valore che conferma
una perizia allestita dall’__________ e allegata alle osservazioni. La parte di
proprietà di R__________ (€ 582'666.--), anche dopo deduzione delle ipoteche
legali, coprirebbe quindi interamente il credito vantato dalla sequestrante.
Considerandi
in diritto:
1.
La
decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma
del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad
art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art.
278.
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti, con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c
LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8’000.--.
L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle
condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti
– è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie
(cfr. Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 482).
1.1
Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con
rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,
tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio,
esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove
addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il
fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace
(Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità
(cfr. Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.).
Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro
nei documenti che considera determinanti.
1.2
Vi
è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati
corrispondano al vero (Piégai,
op. cit., n. 792, p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a
due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons.
1.
d):
● che
vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,
cons. 3 e 5; Stoffel, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272),
ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
● che
dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i
fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter
escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di
segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono
possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da
ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano
svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
1.3
In
virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del
ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons.
1.5
e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti,
prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza
di primo grado (cosiddetti "nova in senso proprio") sia quelli
verificatisi prima ("nova in senso improprio"). La
possibilità di addurre fatti nuovi comprende quella di produrre nuovi mezzi di
prova (Vogel/Spühler, op. cit.,
n. 42 ad cap. 13).
Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le
allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello
scambio degli allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).
1.4
Gli
appelli di AP 1, quand’anche riferiti a due sentenze e sequestri diversi,
riguardano decisioni di analogo tenore fattuale e giuridico e contengono le
stesse conclusioni e motivazioni. Le cause di cui agli inc.14.2005.123 e
14.2005.124
vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC
(per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una
sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati singolarmente.
2.
Giusta
l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro può
essere chiesto per crediti scaduti “in quanto non siano garantiti da pegno”.
2.1
L’appellante non contesta la
decisione pretorile sul fatto che l’esigenza dell’assenza di garanzia reale si
applica anche ai casi in cui l’oggetto del pegno è situato all’estero, almeno
quando, come nella fattispecie, si tratta di un pegno immobiliare e il diritto
applicabile nel luogo di situazione del pegno riconosce al debitore il diritto
di obbligare il creditore a soddisfare la sua pretesa facendo dapprima
realizzare l’oggetto del pegno (cosiddetto “beneficium excussionis realis”). Tale
principio è d’altronde confermato dalla giurisprudenza federale e dalla
dottrina (cfr. DTF 65 III 94, cons. 2 per analogia; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 33 ad art. 271) e sembra applicabile al caso
concreto, poiché il diritto italiano riconosce effettivamente al debitore il
beneficium excussionis realis (art. 2911 del Codice
civile italiano).
2.2
Al
di là di ogni considerazione sulla ripartizione dell’onere della prova relativa
all’esistenza o all’inesistenza di un diritto di pegno sufficiente a garantire
la pretesa del sequestrante, è da rilevare che l’appellante non ha contestato
la decisione pretorile laddove ha implicitamente ritenuto che spettava al
creditore rendere verosimile il presupposto dell’assenza, totale o parziale, di
pegno. Occorre pertanto determinare se l’appellante vi sia riuscita con la
produzione delle dichiarazioni dell’arch. S__________ del 3 ottobre 2005 (doc.
2.
allegato al verbale d’udienza) e del 24 ottobre 2005 (doc. A allegato
all’appello).
Per
quanto concerne il primo documento, giova osservare come l’appellante non abbia
contestato l’argomentazione della prima giudice, che – giustamente – ha
ritenuto che il valore di stima catastale del fondo non fosse idoneo a dare
indicazioni affidabili sul suo valore commerciale (e meglio sul suo valore di
realizzazione).
Quanto
al secondo documento (denominato “perizia di stima”), si tratta di perizia di
parte, che, in quanto tale, non ha giuridicamente una portata diversa da
affermazioni di parte qualora non sia confermata da altri concordanti mezzi di
prova (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 20 ss. ad art. 90). In procedura sommaria, è certo
sufficiente la semplice verosimiglianza delle allegazioni, ma il sequestrante
deve comunque portare indizi oggettivi e concreti a conforto dei fatti
allegati (cfr. supra cons. 1.2). Una perizia di parte, che,
come in concreto, non contiene indicazioni puntuali né sul perito né sulle
circostanze nelle quali la valutazione è stata eseguita né sui dettagli del
calcolo effettuato dal perito non ha alcun valore probatorio. Va infatti
rilevato che non è stato allegato alla perizia nessun documento che ne consenta
una seppur minima verifica dal profilo della pertinenza (date e numero dei
sopralluoghi, foto, piani e ubicazione, fonte dei prezzi di confronto, descrizione
delle caratteristiche tipologiche, degli impianti, delle finiture e dello stato
di uso, volumetria, ecc.). Inoltre, l’appellante non ha spiegato perché ha scelto
un professionista con studio a __________ per allestire una perizia di un
appartamento sito ad __________. È quindi lecito interrogarsi sulla sua
sostanziale imparzialità. A ciò si aggiunge che i documenti allegati alle
osservazioni all’appello, sebbene siano pure essi sprovvisti di valore
probante, contribuiscono ad accrescere l’assoluta incertezza in punto al reale
valore dell’appartamento in questione. In queste condizioni, non sussiste
l’“inizio di prova” richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. supra ad 1.2)
che consenta di ammettere che il valore del pegno sia stato reso verosimile. Orbene,
come visto, la creditrice, sulla quale grava l’onere della prova, deve
sopportarne le conseguenze. Di conseguenza, la decisione pretorile dev’essere
confermata.
3.
Gli
appelli vanno quindi respinti.
La
tassa di giustizia e le indennità di appello la soccombenza.
Richiamati gli art. 271
ss. LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.
Le procedure dipendenti dagli appelli 27 ottobre 2005 di AP
1, __________, contro AO 1, __________, rispettivamente contro R__________, __________,
sono congiunte.
2.
L’appello
27.
ottobre 2005 di AP 1 diretto contro AO 1 è respinto.
2.1
La
tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’500.-- a titolo di indennità.
3.
L’appello
27.
ottobre 2005 di AP 1 diretto contro R__________ è respinto.
3.1
La
tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico. AP 1 rifonderà a R__________ fr. 1’500.-- a titolo di indennità.
4.
Intimazione
a:
–
avv. RA 1, __________;
–
avv. RA 2, __________;
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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