14.2005.125
Ricorso contro la concessione della moratoria concordataria. Legittimazione del ricorrente che ha ceduto il proprio credito. Subingresso
7 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2005.125
Data decisione, Autorità:
07.11.2006, CEF
Titolo:
Ricorso contro la concessione della moratoria concordataria. Legittimazione del ricorrente che ha ceduto il proprio credito. Subingresso
MORATORIA CONCORDATARIA
art. 110 CPC-TI
art. 294 LEF
Incarto n.
14.2005.125
Lugano
7 novembre
2006
sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques, ispettore
statuendo nella procedura di concessione di moratoria
a scopo di concordato, pendente davanti alla Pretura di __________ nei
confronti di
AO 1
rappr. da: RA 2
in cui - contro la
decisione di concessione della moratoria presa il 24 ottobre 2005 - si appella
con atto 26 ottobre 2005
AP 1RA 1
rappr. da:
chiedente, in riforma della decisione pretorile 24
ottobre 2005, che l'istanza di concessione della moratoria per scopo di
concordato presentata il 23 settembre 2005 da AO 1, sia respinta;
preso atto che, in seguito al fallimento
dell'appellante decretato il 9 dicembre 2005 e poi sospeso per mancanza di
attivo il 10 gennaio 2006, AP 1 ha ceduto ogni sua pretesa nei confronti di AO
1 alla società __________, e ciò in data 3 febbraio 2006;
considerato che la menzionata società cessionaria, in
data 2 marzo 2006, ha formulato domanda di poter subentrare nella causa a AP 1,
in applicazione dell'art. 110 cpv. 2 CPC;
fissato da questa Camera a AO 1 un termine per
comunicare se si opponesse o no alla domanda di __________
preso atto che il commissario del concordato di AO 1, RA
2, si è opposto al postulato subingresso;
considerato
Considerandi
che
l'art. 110 CPC prevede -se l'oggetto litigioso è alienato- che l'acquirente
possa subentrare all'alienante in una causa civile, purché sia dato il consenso
delle parti;
che, in
concreto, ritenuto oggetto litigioso il credito vantato da AP 1 nei confronti
di AO 1, l'auspicato subingresso potrebbe avvenire solo con il consenso delle
parti, ciò che non è dato;
che di
conseguenza la domanda di subingresso dev'essere respinta;
che
comunque, per quanto riguarda il merito dell'appello, è doveroso prendere atto
dell'avvenuta cessione di ogni pretesa creditizia verso AO 1 da parte
dell'appellante in favore di __________, atto che nessuno peraltro contesta;
che ciò
rende tuttavia AP 1 priva di titolo per presentare l'appello in esame, fondato
sulla sua (ormai decaduta) qualità di creditrice di AO 1;
che
infatti, l'art. 294 LEF riconosce la facoltà di interporre appello contro la
concessione di una moratoria concordataria al debitore, al creditore
richiedente ed eventualmente, almeno ai creditori (Vollmar, in Comm.
di Basilea, art. 294 LEF, N. 18 e 19; Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 22 LALEF, m. 7);
che
d'altra parte non risulta che __________ abbia nuovamente ceduto a AP 1 i
crediti vantati al momento di introdurre il presente appello che deve così
essere respinto per carente legittimazione attiva dell'appellante.
Motivi per i quali,
richiamato per le spese l'art. 148 CPC,
pronuncia:
1.
L'appello
26.
ottobre 2005 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese e
la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-, anticipati dall'appellante,
restano a suo carico. AP 1 verserà inoltre a AO 1 l'importo di fr. 300.- a
titolo di ripetibili.
3.
La domanda
di subingresso di __________ è respinta.
4.
Intimazione:
RA 1, Corso Elvezia 25, Lugano:
RA 2, Corso Elvezia 23, Lugano,
Comunicazione
al Pretore __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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