14.2005.128
Lite divenuta priva d'oggetto - Moratoria concordataria
25 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
14.2005.128
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CEF
Titolo:
Lite divenuta priva d'oggetto - Moratoria concordataria
CONCORDATO ORDINARIO
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
14.2005.128
Lugano
25 gennaio
2006
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23/26 settembre 2005 di moratoria concordataria ordinaria alla
Pretura del Distretto di __________ da
AP 1
richiamato il decreto 24 ottobre 2005 (EF.2005.310) con
cui il Pretore ha concesso la moratoria concordataria limitatamente a quattro
mesi e nel contempo ha nominato il __________ c/o __________ di __________,
commissario del concordato;
sentenza
tempestivamente dedotta in appello da
AP 1,
(rappr. dall'amministratore unico __________)
con atto 27 ottobre 2005 chiedente l'annullamento della nomina quale
commissario del __________, c/o __________ di __________, la designazione da
parte del giudice di un sostituto e la rinuncia al prelievo di spese;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che,
dopo le prime verifiche, con scritto 26 ottobre 2005 il commissario __________,
oltre a postulare la revoca della moratoria, ha manifestato l'intenzione di
rinunciare al mandato con effetto immediato;
che
visto l'appello nel frattempo introdotto dalla debitrice, il Pretore, preso
atto della situazione venutasi a creare, come misura urgente, il 28 ottobre
Fatti
2005 ha designato __________, “commissario straordinario”;
che,
sentite le parti, all'udienza 4 novembre 2005 il Pretore ha sciolto il mandato
conferito al __________, decisione poi formalizzata nel decreto 7 novembre 2005;
che,
nel contempo, con effetto retroattivo dal 28 ottobre 2005 il primo giudice ha
nominato __________ commissario ordinario, ha preso atto del ritiro da parte di
quest'ultimo dell'istanza di revoca della moratoria, l'ha autorizzato (in luogo
della debitrice, e per essa dei suoi organi) a proseguire l'attività
Considerandi
dell'azienda per i quattro mesi a suo tempo concessi, e l'ha invitato a
provvedere alle necessarie iscrizioni al registro di commercio;
che
ciò posto, la decisione del Pretore va nel senso delle censure sollevate nel ricorso
introdotto dalla debitrice, che pertanto è divenuto privo d'oggetto;
che
di conseguenza l'appello, non intimato, deve essere stralciato dai ruoli (art.
351.
CPC);
che
per le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo della tassa di
giustizia e dal riconoscimento di indennità, l'appellante del resto avendovi
espressamente rinunciato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 25, 293 segg., 294 cpv. 3 LEF, 18 cpv. 2 LALEF, 61
cpv. 1, 62 cpv. 1 OTLEF;
decreta: 1. L'appello 27 ottobre 2005 di AP 1 è
stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
3. Intimazione:
–
__________;
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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