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Decisione

14.2005.129

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

5 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di contraddittorio del 26 ottobre 2005 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 2 novembre 2005 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento

della AP 1 a far tempo da mercoledì 2 novembre 2005 alle ore 14.00.

D. Con

atto d’appello 4 novembre 2005 la AP 1 ha sostenuto che la creditrice, in

seguito all’intervenuto pagamento del credito oggetto dell’esecuzione in esame,

avvenuto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, con fax del 3 novembre

2005 (doc. D) ha ritirato l’istanza. Secondo l’appellante il giudizio impugnato

esplica i suoi effetti nei confronti delle parti interessate dopo l’avvenuta

notifica alle stesse. D’altro canto a riprova del fatto che la dichiarazione di

ritiro dell’istanza di fallimento si è incrociata con la notifica del decreto

di fallimento vi è il testo stesso della dichiarazione, nel quale non si fa

alcun riferimento al decreto già emesso.

Considerato

in diritto: 1. La decisione del giudice del fallimento può

essere deferita

all’autorità

giudiziaria superiore entro dieci giorni

dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi,

se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione

di

prima istanza.

La

legge regola i nova autentici, ossia “echte Nova” e gli pseudonova, ossia

“unechte Nova” in modo diverso. Determinante per differenziare i nova autentici

dagli pseudonova non è la pronuncia della decisione e nemmeno la sua notifica,

bensì il momento fino al quale sono ammesse allegazioni di parte davanti alla

prima istanza (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 174)

Nel

caso concreto le allegazioni di parte potevano essere portate davanti alla

prima giudice fino al 2 novembre 2005, giorno in cui è stata pronunciata la

decisione impugnata.

Il

fax datato 3 novembre 2005, con cui la creditrice ha ritirato la domanda di

fallimento, non può pertanto essere ritenuto uno “pseudonovum”, essendo

pervenuto alla Pretura posteriormente al 2 novembre 2005. L’art. 174 cpv. 1 LEF

non può quindi essere applicato.

2.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)

l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore; o che

3)

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

Considerandi

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello,

di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, op. cit, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14

p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des

Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U.

Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) Dal

fax 3 novembre 2005 (doc. D) risulta che la creditrice, posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, ha ritirato la domanda di fallimento, per cui è adempiuto

il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto 3

gennaio 2006 __________ emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 23

esecuzioni, di cui 10 promosse nel 2004 e 13 nel 2005 per un importo

complessivo di fr. 128’780.55. Determinante è che per 2 esecuzioni sono già

state emesse le comminatorie di fallimento, per 3 altre procedure sono state

presentate le domande di realizzazione e per 4 sono stati già emessi gli avvisi

di pignoramento, il che induce a concludere che l’appellante non è più in grado

di far fronte ai suoi impegni e che pertanto si trova in uno stato

d’illiquidità. Di conseguenza può essere ritenuto che il presupposto della

solvibilità non è stato reso verosimile.

Il

fallimento della AP 1 va quindi confermato.

2.

L'appello

4.

novembre della AP 1 va pertanto respinto. Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente

pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non

si assegnano indennità la parte appellata non avendo presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 LEF

pronuncia: 1. L'appello 4 novembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.

1.1

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1 __________, a far tempo da

martedì 10 gennaio 2006 alle ore 10.00.

2.

La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1AP 1

3.

Intimazione a:

RA

1.

AO 1;

Ufficio __________

Ufficio dei registri __________.

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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