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Decisione

14.2005.13

esecuzione a convalida dell'inventario di ritenzione del locatore

24 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ in via di realizzazione

di un pegno manuale del 26 ottobre/2 novembre 2004 dell'____________________, a

convalida dell’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione n. __________,

AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 239'701.95 oltre interessi al 7% dal

16 ottobre 2004 su fr. 200'650.--, indicando quale titolo di credito:

1)

Affitti arretrati dal 1997 fino al 31.12.1997 fr. 51'000.-- ./. fr. 20'850.-- =

fr. 30'150.--

Affitti

scoperti 1998 fr. 51'000.-- ./. fr. 39'000.-- = fr. 12'000.--

Affitti

scoperti 1999 fr. 51'000.-- ./. fr. 39'000.-- = fr. 12'000.--

Affitti

scoperti 2000 fr. 51'000.-- ./. fr. 39'000.-- = fr. 12'000.--

Affitti

scoperti 2001 fr. 51'000.-- ./. fr. 16'250.-- = fr. 34'750.--

Affitti

scoperti 2002 fr. 51'000.-- ./. fr. 18'750.-- = fr. 32'250.--

Affitti

scoperti 2003 fr. 51'000.-- ./. fr. 24'000.-- = fr. 27'000.--

Affitti

scoperti 2004 (fino a ottobre) fr. 42'500.-- ./. fr. 6'000.-- = fr. 36'500.--

Garanzia

di locazione come da contratto fr. 4'000.--

2)

Interessi di mora dovuti per gli affitti arretrati dal 01.05.1997 al 25.10.2004”.

Interposta

tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore __________.

B. Il procedente fonda la propria pretesa sul contratto di locazione

del 16 ottobre 1995 di cui al doc. C, con cui egli ha locato all’escussa per

uso commerciale in Via __________ a __________ una superficie complessiva di

circa 380 m2. Il canone di locazione è stato stabilito in fr. 48'000.-- annui

oltre a fr. 3’000.-- quale anticipo delle spese accessorie.

C. Con

l’istanza di rigetto dell’opposizione del 10 novembre 2004 AP 1 ha postulato

“il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________”.

D. In

sede di udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

E. Con

sentenza 4 febbraio 2005 il Pretore __________ ha rigettato l’opposizione

parzialmente e in via provvisoria “in relazione al credito”, mentre non ha

rigettato l’opposizione dell’escussa contro il diritto di pegno.

Il

primo giudice ha rilevato che l’opposizione interposta al precetto esecutivo è

da ritenere rivolta sia contro il credito che contro il diritto di ritenzione. In

altre parole, nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione, in una

esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale, l’istante deve

postulare espressamente il rigetto sia per il credito, sia per il diritto di

pegno.

A

mente del Pretore, ritenuto che in concreto il petitum dell’istanza è formulato

in maniera generica, il rigetto dell’opposizione può essere concesso solo in

relazione al credito e non al diritto di pegno.

F.

Contro la sentenza pretorile si è

tempestivamente aggravato AP 1 argomentando che chiedere il rigetto provvisorio

dell’opposizione ad un precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno

significa chiedere il rigetto dell’opposizione sia per il credito che per il

diritto di pegno. Infatti, se l’opposizione generica del debitore ad un precetto

in via di realizzazione del pegno è da intendersi contro il credito ed il

diritto di ritenzione, non si vede per quali motivi la domanda di rigetto

dell’opposizione debba intendersi solo per il credito nella misura in cui non è

espressamente menzionato il diritto di pegno.

Considerato

Considerandi

1.

a) Per l’art. 268 cpv. 1 CO il locatore di locali commerciali beneficia

di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al

loro uso e godimento. Siffatto diritto si estende in termini temporali alla

pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso.

In materia di

esecuzione per pigioni e affitti l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il

locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione,

domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del

suo diritto di ritenzione. La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di

un contratto di locazione, così come di un credito derivante da tale contratto.

b) L’allestimento dell’inventario di ritenzione concretizza in

sostanza su determinati beni il (latente) diritto di ritenzione del locatore, e

assicura in questo modo il substrato esecutivo nella successiva esecuzione (a

convalida), esecuzione che data la natura del diritto di ritenzione dovrà

necessariamente essere introdotta in via di realizzazione del pegno (art. 283

cpv. 3 LEF; cfr. Amonn/Gasser, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 34 n .7 p. 274 e

n. 28 p. 277; Schnyder/Wiede, Basler

Kommentar zum SchKG, Basel/Genf/München 1998, n. 73 ad art. 283

LEF). Trattandosi di esecuzione in via di realizzazione del pegno,

l’opposizione dell’escusso può riferirsi al credito oppure al diritto di

ritenzione, oppure ad entrambi, atteso che salvo menzione contraria

l’opposizione è da intendersi diretta sia contro il credito che contro il

diritto di ritenzione (art. 85 RFF, applicabile per analogia alle esecuzioni in

via di realizzazione del pegno manuale, cfr. Balthasar

Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. 1, Basel/Genf/München 1998,

n. 26 ad art. 74 LEF e 2 ad art. 75 LEF; Schnyder/Wiede,

op. cit., n. 81 ad art. 283 LEF; Dominik GASSER, Betreibung für Miet-

und Pachtzinsforderungen, in: BISchK 1999, p. 89).

c) L’inventario di

ritenzione del locatore - quale misura assicurativa - ha effetti temporalmente

limitati e deve essere pertanto sempre tempestivamente convalidato, pena la sua

decadenza ope legis (DTF 102 III 146 ss.;105 III 86; Amonn/Gasser, op. cit., § 34 n.

34, p. 278 Schnyder/Wiede, op. cit.,

n. 81 ad art. 283 LEF). In particolare - in applicazione

analogica delle norme sulla convalida del sequestro (art. 279 LEF) -

l’esecuzione a convalida deve essere promossa entro il termine impartito

dall’Ufficio rispettivamente entro dieci giorni dalla ricezione del verbale

d’inventario (art. 283 cpv. 3 LEF; 279 cpv. 1 LEF per analogia). In caso di

opposizione dell’escusso, il creditore deve entro dieci giorni dalla notifica chiedere

al giudice il rigetto, oppure, in assenza di titolo idoneo, promuovere la causa

di accertamento del credito, rispettivamente del diritto di ritenzione. Ritenuto

che l’opposizione non motivata dell’escusso è presunta diretta sia contro il

credito che contro il diritto di ritenzione, per la convalida dell’inventario

di ritenzione è necessario tempestivamente chiedere il rigetto rispettivamente

promuovere la causa di accertamento riferita ad entrambi i diritti (cfr. Schnyder/Wiede, op. cit., n. 81 e n. 87

ad art. 283 LEF).

2.

In

concreto al PE n. __________ “in via di realizzazione d’un pegno manuale” a

convalida dell’inventario di ritenzione n. __________ AO 1 si è limitata al

momento della notifica ad interporre opposizione, senza aggiungere, neppure

successivamente, alcuna motivazione. Per quanto esposto ai considerandi

precedenti l’opposizione dell’escussa è quindi da intendere diretta sia contro

il credito dedotto in esecuzione che contro il diritto di ritenzione. In queste

circostanze AP 1, per convalidare l’inventario di ritenzione, doveva non solo postulare

tempestivamente il rigetto dell’opposizione riferita al credito per pigioni ma

anche al diritto di pegno. Ciò non è tuttavia stato fatto dal creditore, avendo

quest’ultimo, nel petitum dell’istanza 10 novembre 2004, chiesto unicamente “il

rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.

__________” e non anche l’accertamento del diritto di ritenzione concretizzato

con l’allestimento dell’inventario.

3.

L'appello 16 febbraio 200AP 1 di AP 1, __________, è così respinto. La

tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF), mentre non si assegnano indennità non avendo l’appellata presentato

osservazioni.

Per

i quali motivi,

richiamati gli art. 268 cpv. 1, 279 cpv. 1,

283.

cpv. 1 e 3 LEF; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1.

OTLEF

pronuncia:

1.

L'appello

16.

febbraio 2005 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 900.--, già anticipata

dall'appellante, è a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: - RA 1RA 2, __________;

- RA

1, __________;

- UEF

di __________.

Comunicazione

alla Pretura della __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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