14.2005.131
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
9 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2005.131
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2005.131
Lugano
9 gennaio
2006
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 2 settembre 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
RA 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con
sentenza 31 ottobre 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo
da lunedì 31 ottobre 2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello da AP 1 che con
atto 9 novembre 2005 ne
postula l’annullamento;
preso atto che la parte
appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 14 novembre 2005 all’appello è stato
concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto
il fallimento di AP 1 per fr. 1'260.-- oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
Fatti
B. All’udienza
di contraddittorio del 12 ottobre 2005 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 31 ottobre 2005 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP
1 a far tempo da lunedì 31 ottobre 2005 alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 9 novembre 2005 AP 1 ha dichiarato di avere saldato sia il
debito oggetto dell’esecuzione in esame sia le ulteriori esecuzioni pendenti
nei suoi confronti, producendo una ricevuta postale 7 novembre 2005 relativa al
pagamento __________ di fr. 7'020.20 (doc. D) e un estratto 2 novembre 2005 delle
sue esecuzioni (doc. E).
Considerato
In diritto: 1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria
superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,
impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo
di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile
la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art.
174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, §
36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p.
172).
c) Dall’estratto
delle esecuzioni 2 novembe 2005 (doc. E), in cui appare anche l’esecuzione in
oggetto n. __________, risulta che le procedure pendenti nei confronti
dell’appellante ammontavano a fr. 7'020.20. Dalla ricevuta postale 7 novembre
2005 (doc. D) si evince che l’appellante ha versato __________ il citato
importo di fr. 7'020.20. Da questi documenti emerge pertanto che l’esecuzione
in oggetto è stata saldata posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per
cui risulta adempiuto l'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che con il citato
pagamento di fr. 7'020.20 l’appelllante tutte le esecuzionAP 1enti nei suoi
confronti, il che dimostra che essa
dispone della
liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della
solvibilità appare pertanto reso sufficientemente verosimile.
Risultando
di conseguenza adempiuti i requisiti previsti dall’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento di AP 1 può essere annullato.
Considerandi
2.
L'appello
9.
novembre 2005 di AP 1 va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in entrambe le sedi (art.
49.
OTLEF).
Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
cpv. 2 LEF
pronuncia: I. L'appello 9 novembre 2005 di AP 1, __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 31 ottobre 2005 pronunciata __________ inc. EF.__________
nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.
3. Le spese dell'Ufficio __________, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
RA
1;
–
AO 1, __________;
– Ufficio __________
–
Ufficio dei registri __________.
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
T
erzi implicati
T
erzi implicati
terzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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