14.2005.134
Contratto di locazione disdetto quale titolo di rigetto dell'opposizione.
16 maggio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2005.134
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, CEF
Titolo:
Contratto di locazione disdetto quale titolo di rigetto dell'opposizione.
LOCAZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.134
Lugano
16 maggio
2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 giugno 2005 da
AP 1
rappr. dallo RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 10/16 giugno 2005 dell’UE di __________;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________, con sentenza
9 novembre 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2 Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 280.--,
da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 14 novembre
2005 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto
che l’appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 10/16 giugno 2005 in via di realizzazione di un pegno
manuale dell'__________ AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 165’000.--
oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2005, indicando quale titolo di credito:
"indennità per occupazione illecita per sei mensilità dal gennaio a giugno
2005”. Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.
B. Nell’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente ha
evidenziato che con contratto di locazione del 13 ottobre 1994 (doc. C) essa ha
locato aAO 1 una serie di ampi vani nello stabile ubicato sulla part. n. __________
RFD di __________ affinché quest’ultima vi realizzasse un locale notturno. Tale
contratto sarebbe stato modificato il 30 luglio 1998 (doc. D) e il 6 aprile
2000 (doc. E), fuori discussione la sua durata, prevista fino al 30 novembre
2009.
La
debitrice da aprile 2004 non avrebbe versato alcuna indennità per l’occupazione
dell’immobile e per le spese accessorie. Per i nove mesi di occupazione da
aprile a dicembre 2004, la procedente avrebbe già ottenuto il rigetto dell’opposizione
al relativo precetto esecutivo. Con l’istanza che ci occupa AP 1 postula il
rigetto dell’opposizione per fr. 165'000.--, corrispondenti a 6 mesi “di
occupazione illecita” da gennaio a giugno 2005. Questo perché con sentenza 7 settembre
2004 (doc. F), confermata il 1. aprile 2005 dal Tribunale d’appello (doc. L),
il Pretore avrebbe decretato lo sfratto della convenuta e quest’ultima,
malgrado ciò, avrebbe continuato ad occupare l’oggetto della locazione.
C. All’udienza di contraddittorio si è presentata unicamente la
procedente che ha confermato la propria istanza.
D. Con
sentenza 9 novembre 2005 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha
respinto l’istanza, perché le parti non risulterebbero più essere legate da
alcun contratto di locazione.
A mente
del giudice di prime cure, dopo la data per la quale è stato disdetto il
contratto di locazione, il creditore non può più ottenere il rigetto
dell’opposizione sulla base di quell'accordo, anche se il conduttore non ha
liberato i locali. Di conseguenza l’istante non potrebbe invocare quali titoli
di rigetto i doc. C, D e E, atteso che il rapporto di locazione sarebbe stato
disdetto il 13 giugno 2001 per il 31 luglio 2001 (doc. F e L).
E.
Contro la sentenza pretorile si è
tempestivamente aggravata AP 1 sostenendo che l’escussa avrebbe contestato la
disdetta, ricorrendo sia contro la decisione del Pretore che contro la
decisione del Tribunale di appello. AO 1 ancora oggi continuerebbe ad occupare
i locali di AP 1 senza versare alcunché e traendo beneficio dal fatto che il
Tribunale federale non avrebbe ancora emanato la propria decisione. A mente
dell’appellante fino a che non vi sarà una sentenza cresciuta in giudicato, il
contratto di locazione esistente sarebbe vincolante per le parti e, unitamente,
alle successive integrazioni, costituirebbe valido titolo per il rigetto
dell’opposizione.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi
anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore,
il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza
con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti
prodotti (Cometta, in Rep 1989,
331).
2.
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Anche un contratto può costituire in
linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle
peculiarità del caso di specie (Cometta,
op. cit., pag. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
3.
Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire un
riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori
opportunamente cifrati (Staehelin,
op. cit., n. 114 ad art. 82; Gilliéron,
op. cit., n. 49 ad art. 82). Quando il contratto di locazione è stato
validamente disdetto, oppure quando la locazione conclusa per un tempo
determinato è cessata per lo spirare del termine previsto, il creditore non può
richiedere sulla base del contratto di locazione il rigetto dell’opposizione
per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il conduttore non ha
riconsegnato l’oggetto in precedenza locato (Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82 e rif. ivi.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, p. 362 s.).
4.
Nel caso di specie con il contratto di locazione del 13 ottobre 1994
(doc. C)AP 1 ha locato a AO 1 vari locali ad uso commerciale nello stabile
ubicato sulla part. n. __________ RFD di __________ per fr. 500’000.-- annui.
Con la convenzione del 30 luglio 1998 (doc. D), le parti hanno ridotto per il
periodo dal 1. gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il canone di locazione a fr.
27'500.-- mensili oltre a fr. 15’000.-- trimestrali a titolo di acconto per le
spese accessorie. In data 6 aprile 2000 (doc. E) dinanzi all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di __________ esse si sono accordate per
un canone di locazione di fr. 27'500.- mensili a decorrere dal 1. gennaio 2000,
le spese accessorie venendo addebitate secondo conteggio annuale.
Dalla
sentenza 7 settembre 2004 del Pretore __________ (doc. F), confermata il 1.
aprile 2005 dalla
Seconda
camera civile del Tribunale di appello (doc. L), emerge
che
il 13 giugno 2001 AP 1 ha validamente disdetto il
contratto
di locazione per il 31 luglio 2001. Pertanto, ponendo in
esecuzione
pretese sorte tra gennaio e giugno 2005, dovute alla
mancata
riconsegna dell’oggetto locato in precedenza e nate
quindi
dopo la decadenza del contratto, il contratto di locazione
del
13.
ottobre 1994 (doc. C), la convenzione del 30 luglio 1998
(doc.
D) e l’accordo 6 aprile 2000 (doc. E), non costituiscono più
validi
titoli di rigetto dell’opposizione.
E'
vero che la disdetta è contestata (ed è tuttora sub iudice), ma non va
dimenticato che una disdetta espressa in modo formalmente corretto dev'essere
considerata anzitutto valida nella sua funzione di dichiarazione costitutiva
della fine del contratto, e ciò fino a che non sia provato davanti al giudice che
esiste una fattispecie tale da determinare l'invalidità di quell'atto
(Schweizerisches Mietrecht, Komm. SVIT, 1991, Art. 271 CO, N. 9). In
concreto, basta osservare che -per quanto risulta dalle sentenze di merito
prodotte- in quell'azione promossa dalla conduttrice, la validità formale della
disdetta non è stata messa in dubbio.
5.
L'appello
14.
novembre 2005 di AP 1 è così respinto. La tassa di giustizia segue la
soccombenza, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata
presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
L'appello
14.
novembre 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
-
studio legale RA 2, __________;
- avv. RA
1, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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