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Decisione

14.2005.134

Contratto di locazione disdetto quale titolo di rigetto dell'opposizione.

16 maggio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 10/16 giugno 2005 in via di realizzazione di un pegno

manuale dell'__________ AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 165’000.--

oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2005, indicando quale titolo di credito:

"indennità per occupazione illecita per sei mensilità dal gennaio a giugno

2005”. Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.

B. Nell’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente ha

evidenziato che con contratto di locazione del 13 ottobre 1994 (doc. C) essa ha

locato aAO 1 una serie di ampi vani nello stabile ubicato sulla part. n. __________

RFD di __________ affinché quest’ultima vi realizzasse un locale notturno. Tale

contratto sarebbe stato modificato il 30 luglio 1998 (doc. D) e il 6 aprile

2000 (doc. E), fuori discussione la sua durata, prevista fino al 30 novembre

2009.

La

debitrice da aprile 2004 non avrebbe versato alcuna indennità per l’occupazione

dell’immobile e per le spese accessorie. Per i nove mesi di occupazione da

aprile a dicembre 2004, la procedente avrebbe già ottenuto il rigetto dell’opposizione

al relativo precetto esecutivo. Con l’istanza che ci occupa AP 1 postula il

rigetto dell’opposizione per fr. 165'000.--, corrispondenti a 6 mesi “di

occupazione illecita” da gennaio a giugno 2005. Questo perché con sentenza 7 settembre

2004 (doc. F), confermata il 1. aprile 2005 dal Tribunale d’appello (doc. L),

il Pretore avrebbe decretato lo sfratto della convenuta e quest’ultima,

malgrado ciò, avrebbe continuato ad occupare l’oggetto della locazione.

C. All’udienza di contraddittorio si è presentata unicamente la

procedente che ha confermato la propria istanza.

D. Con

sentenza 9 novembre 2005 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha

respinto l’istanza, perché le parti non risulterebbero più essere legate da

alcun contratto di locazione.

A mente

del giudice di prime cure, dopo la data per la quale è stato disdetto il

contratto di locazione, il creditore non può più ottenere il rigetto

dell’opposizione sulla base di quell'accordo, anche se il conduttore non ha

liberato i locali. Di conseguenza l’istante non potrebbe invocare quali titoli

di rigetto i doc. C, D e E, atteso che il rapporto di locazione sarebbe stato

disdetto il 13 giugno 2001 per il 31 luglio 2001 (doc. F e L).

E.

Contro la sentenza pretorile si è

tempestivamente aggravata AP 1 sostenendo che l’escussa avrebbe contestato la

disdetta, ricorrendo sia contro la decisione del Pretore che contro la

decisione del Tribunale di appello. AO 1 ancora oggi continuerebbe ad occupare

i locali di AP 1 senza versare alcunché e traendo beneficio dal fatto che il

Tribunale federale non avrebbe ancora emanato la propria decisione. A mente

dell’appellante fino a che non vi sarà una sentenza cresciuta in giudicato, il

contratto di locazione esistente sarebbe vincolante per le parti e, unitamente,

alle successive integrazioni, costituirebbe valido titolo per il rigetto

dell’opposizione.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi

anche in sede di appello) se la documentazione prodotta

costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il

creditore,

il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e

nell'istanza

con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti

prodotti (Cometta, in Rep 1989,

331).

2.

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Anche un contratto può costituire in

linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle

peculiarità del caso di specie (Cometta,

op. cit., pag. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP,

Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

3.

Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire un

riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori

opportunamente cifrati (Staehelin,

op. cit., n. 114 ad art. 82; Gilliéron,

op. cit., n. 49 ad art. 82). Quando il contratto di locazione è stato

validamente disdetto, oppure quando la locazione conclusa per un tempo

determinato è cessata per lo spirare del termine previsto, il creditore non può

richiedere sulla base del contratto di locazione il rigetto dell’opposizione

per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il conduttore non ha

riconsegnato l’oggetto in precedenza locato (Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82 e rif. ivi.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, p. 362 s.).

4.

Nel caso di specie con il contratto di locazione del 13 ottobre 1994

(doc. C)AP 1 ha locato a AO 1 vari locali ad uso commerciale nello stabile

ubicato sulla part. n. __________ RFD di __________ per fr. 500’000.-- annui.

Con la convenzione del 30 luglio 1998 (doc. D), le parti hanno ridotto per il

periodo dal 1. gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il canone di locazione a fr.

27'500.-- mensili oltre a fr. 15’000.-- trimestrali a titolo di acconto per le

spese accessorie. In data 6 aprile 2000 (doc. E) dinanzi all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di __________ esse si sono accordate per

un canone di locazione di fr. 27'500.- mensili a decorrere dal 1. gennaio 2000,

le spese accessorie venendo addebitate secondo conteggio annuale.

Dalla

sentenza 7 settembre 2004 del Pretore __________ (doc. F), confermata il 1.

aprile 2005 dalla

Seconda

camera civile del Tribunale di appello (doc. L), emerge

che

il 13 giugno 2001 AP 1 ha validamente disdetto il

contratto

di locazione per il 31 luglio 2001. Pertanto, ponendo in

esecuzione

pretese sorte tra gennaio e giugno 2005, dovute alla

mancata

riconsegna dell’oggetto locato in precedenza e nate

quindi

dopo la decadenza del contratto, il contratto di locazione

del

13.

ottobre 1994 (doc. C), la convenzione del 30 luglio 1998

(doc.

D) e l’accordo 6 aprile 2000 (doc. E), non costituiscono più

validi

titoli di rigetto dell’opposizione.

E'

vero che la disdetta è contestata (ed è tuttora sub iudice), ma non va

dimenticato che una disdetta espressa in modo formalmente corretto dev'essere

considerata anzitutto valida nella sua funzione di dichiarazione costitutiva

della fine del contratto, e ciò fino a che non sia provato davanti al giudice che

esiste una fattispecie tale da determinare l'invalidità di quell'atto

(Schweizerisches Mietrecht, Komm. SVIT, 1991, Art. 271 CO, N. 9). In

concreto, basta osservare che -per quanto risulta dalle sentenze di merito

prodotte- in quell'azione promossa dalla conduttrice, la validità formale della

disdetta non è stata messa in dubbio.

5.

L'appello

14.

novembre 2005 di AP 1 è così respinto. La tassa di giustizia segue la

soccombenza, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata

presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

L'appello

14.

novembre 2005 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.--, già anticipata

dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

-

studio legale RA 2, __________;

- avv. RA

1, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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