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Decisione

14.2005.135

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

23 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la CO 1 ha

chiesto il fallimento di RI 1 per fr. 4'365.30 oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 26 ottobre 2001 l’escussa non è

comparsa.

C. Con sentenza 2 novembre 2005 la Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di RI 1 a far tempo da mercoledì 2 novembre 2005 alle ore 10.00.

D. Con atto

d’appello 21 novembre 2005 RI 1 ha asserito di non avere potuto ritirare la

raccomandata contenente il decreto di fallimento, essendo stata all’estero dal

27 ottobre al 12 novembre 2005. L’appellante ha poi dichiarato di avere

depositato sul conto Introiti Agiti del Tribunale di appello fr. 25'000.-- a

titolo di garanzia per le esecuzioni pendenti e di essere intenzionata a

prestare ulteriori garanzie con il deposito di fr. 40'000.--. La debitrice ha

pure rilevato che l’esecuzione n. __________ del 28 luglio 2005 promossa dalla __________

si riferisce unicamente ad una rata di ammortamento del credito ipotecario,

rimasta impagata a causa delle numerose assenze all’estero. Essendo nel

frattempo stata trovata una soluzione ed essendo lo scoperto garantito da

cartelle ipotecarie di oltre fr. 1'600'000.-- la banca dovrebbe ritirare

l’esecuzione. L’appellante ha infine aggiunto che la creditrice __________ ha

acconsentito di risolvere la questione bonalmente e che la relativa

transazione verrà prodotta. Le esecuzioni risultanti dall’estratto __________ saranno

inoltre garantite con il menzionato ulteriore deposito.

Il 25 novembre

2005 sono stati accreditati sul conto corrente del Tribunale di appello fr.

40'000.--.

L’11

rispettivamente il 13 gennaio 2006 l’appellante ha presentato due integrazioni

all’appello.

E. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso,

in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) La

notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale

raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti

postali (art. 124 CPC, applicabile in materia di fallimento in virtù dell’art.

25.

LALEF).

Un invio

giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato

come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito

al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta,

edizione del gennaio 2004, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del

numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella

cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III

61.

c. 1b).

b) La decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione.

In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

superiore

a disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

Secondo

il tenore dell’art. 174 cpv. 2 LEF i nova autentici (ossia i fatti e le prove

nuovi subentrati dopo la dichiarazione di fallimento) e la solvibilità devono

essere resi verosimili con l’inoltro dell’appello. Secondo la giurisprudenza e

la dottrina la documentazione necessaria deve essere presentata entro il

termine d’appello (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 24 e 26 ad art. 174; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et

fallite, Basilea/Ginevra/Monaco, 2005, n. 3 e 6 ad art. 174).

L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove

nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in

senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia

“unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art.

174.

cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è

il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti,

sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova

in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di

evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può

tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,

concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore

deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un

indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni

pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute

posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere

in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere

resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi

concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre

semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al

debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere

troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più

verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già

con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione

della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione

dell’effetto sospensivo (Giroud,op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p.

294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,

Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) Con

l’atto di appello RI 1 ha asserito di non avere potuto ritirare la

raccomandata contenente il decreto di fallimento 2 novembre 2005. In

applicazione del summenzionato principio, secondo il quale un invio giudiziario

spedito a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come

notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni, la sentenza

della Pretore __________, con cui è stato dichiarato il fallimento di RI 1,

spedita il 2 novembre va ritenuta notificata il 10 novembre 2005. Per l’art. 31

cpv. 1 LEF il termine di appello di 10 giorni ha pertanto iniziato a decorrere l’11

novembre 2005 per scadere il 21 novembre 2005, l’ultimo giorno essendo venuto a

cadere di domenica (art. 31 cpv. 3 LEF). L’appello è tempestivo; per contro le

integrazioni all’appello 11 e 13 gennaio 2006, con i rispettivi allegati, vanno

estromessi dall’incarto in quanto tardivi.

d) Dalla

ricevuta postale (doc. E) risulta che il 21 novembre 2005 sono stati versati

dall’appellante fr. 25'000.-- sul conto introiti AGITI del Tribunale di appello

e pertanto posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Ritenuto che questo

importo è sufficiente a coprire il credito oggetto dell’esecuzione n. 1077712

ammontante a fr. 4'514.30, promossa dalla CO 1, risulta adempiuto il presupposto

previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto

delle esecuzioni 9 gennaio 2006 __________ risulta che nei confronti di RI 1

sono pendenti 24 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 1'048'504.40 Il

presupposto della solvibilità non è stato reso sufficientemente verosimile,

per cui l’art. 174 cpv. 2 LEF non può trovare applicazione. Il fallimento di RI

1.

va quindi confermato.

2.

L'appello

21.

novembre 2005 di AP 1 va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

Tassa di

giustizia e indennità sono poste a carico dell'appellante (art. 49 e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. L'appello 21 novembre 2005 di AP 1 è respinto.

1.1.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1,

__________,

a far tempo da

giovedì 26 gennaio 2006 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1, la quale rifonderà alla CO

1 fr. 100.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione a:

RA 1;

– CO 1, __________;

– Ufficio

__________

– Ufficio

dei registri __________.

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

T

erzi

implicati

T

erzi

implicati

terzi

implicati

erzi implicati

PI 1

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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