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Decisione

14.2005.137

rigetto definitivo dell'opposizione: esecuzione del dispositivo sulle spese e ripetibili di una sentenza italiana

24 novembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Il

giudice del rigetto esamina d'ufficio che i documenti siano formalmente

regolari e completi (cfr. staehelin, op.

cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, op.

cit., p. 277 s.).

4. Come

appurato dal Pretore, l'appellante ha prodotto entrambe le sentenze estere in copia

conforme all'originale (l'una con timbro 9 settembre 2002 e l'altra 12

settembre 2002: doc. A, foglio 6 retro e doc. B, foglio 6 retro e 7), munite -anche

se di per sé nemmeno era necessaria (art. 49 CL; cfr. da ultimo: CEF 13

settembre 2006 [14.2005.86], consid. 4a con riferimenti)- dell'apostilla rilasciata

il 16 settembre 2002 come prevede l'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5

ottobre 1961 (RS 0.172.030.4). Le condizioni poste dall'art. 46 n. 1 CL sono

pertanto adempiute. Non entrano per contro in considerazione, malgrado il

rinvio del Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 in alto), l'art. 46 n. 2 CL, l'escussa

non avendo mai preteso di essere stata parte contumace nel procedimento di

merito.

5. La

parte che chiede l'esecuzione (e non solo il riconoscimento) deve inoltre

addurre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato

di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 n. 1 CL).

a) Per

quanto attiene alla notifica della sentenza 29 maggio 2002, si

osservi che solo a notifica avvenuta l'escussa avrebbe potuto adire l'istanza

superiore con il “reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.” (doc. B, foglio

3). Oltretutto nella pagina manoscritta allegata

alla sentenza di secondo grado, il Presidente di quella Camera ha attestato che

il rappresentante della reclamante “produce ricorso e decreto notificato in

termine” (doc. B, foglio 1 in fondo). Ciò basta, al di là di ogni presupposto

formale, per considerare avvenuta la notifica in esame.

b) La

notifica della sentenza 18 luglio 2002 di seconda istanza, non

risulta da un'attestazione ufficiale. Agli atti figura nondimeno copia dello

scritto 17 febbraio 2003 con cui l'appellante, riferendosi esplicitamente alla

sentenza 29 maggio 2002 e a quella su ricorso del 18 luglio 2002, assegnava

alla controparte un termine per l'incasso del credito controverso (doc. C). Al

riguardo l'escussa si è limitata a contestare le modalità di calcolo applicate

dalla creditrice e la base giuridica sulla quale essa fondava il relativo

Considerandi

conteggio (doc. 1 e verbale, pag. 2 verso l'alto). Invece non ha mai sostenuto che

la sentenza 18 luglio 2002 non le fosse stata notificata. Lamentandosi, in

occasione dell'udienza di discussione, della carenza di documentazione essa si è

infatti limitata a puntualizzare che “in particolare manca la prova che le

sentenze siano esecutive” (verbale, pag. 2 in alto). Tutti questi elementi avrebbero

pertanto dovuto indurre il Pretore a ritenere notificata la sentenza 18 luglio

2002.

Oltretutto, persino nelle sue osservazioni l'appellata non si esprime in

proposito.

6.

L'appellante

sostiene che la sentenza 18 luglio 2002 del Tribunale di __________ è esecutiva

in virtù degli art. 669 terdecies e 739 CPC italiano (in seguito CPCit),

deducendone di non essere tenuta a provare alcunché.

a) Ai

sensi dell'art. 47 cpv. 1 CL, la parte che chiede l'esecuzione di una decisione

estera deve produrre i documenti atti a stabilire che, secondo la legge dello

stato d'origine, la decisione è esecutiva. Ciò, a meno che tale qualità risulti

direttamente dalla legge o dalla decisione stessa (DTF 127 III 186 consid. 4a).

La produzione della documentazione menzionata ha per scopo di provare

formalmente l'esistenza del presupposto in esame (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna, 1997, n.

3738).

b)

Nulla agli atti indica in modo esplicito e formalmente valido che le due

decisioni siano esecutive. D'altra parte, se l'istante è stato silente su

questo presupposto in prima sede, ora afferma che lo stesso risulta

direttamente dalla legge. Sennonché, tale emergenza non è così evidente da

esimere l'istante da qualsiasi onere probatorio: ne è indizio la circostanza per

cui le norme invocate dall'appellante, sostenendo la sua tesi, non

corrispondono a quelle verosimilmente applicabili alla fattispecie. In concreto,

dall'ordinanza 29 maggio 2002 risulta che la banca ha postulato un sequestro

conservativo ex art. 700 CPCit, quale provvedimento cautelare anteriore alla

causa di merito (art. 669 ter CPCit: doc. A, foglio 1). La richiesta è

stata rigettata dal giudice cautelare che quindi si è determinato sulle spese

da porre a carico della convenuta (art. 669 septies comma 2 CPCit). Orbene,

l'ordinanza di rigetto di un provvedimento cautelare, non ha carattere

definitivo: essa può in effetti essere impugnata con reclamo ex art. 669 terdecies

CPCit (Picardi, Codice

di procedura civile, 3a ed., Milano 2004, n. 1 e 4 ad art. 669 septies CPCit,

pag. 2217-2221, e n. 2 ad art. 669 terdecies CPCit, pag. 2253).

E ciò, è appunto quanto successo nel caso concreto (doc. B, foglio 3). In

seguito, il reclamo della banca è stato respinto il 18 luglio 2002. Solo a

questo momento l'ordinanza di reiezione ha assunto il ruolo di “provvedimento definitivo”:

tuttavia, contro il dispositivo sulle spese, formalmente contenuto nella

decisione di primo grado e in quella emessa su reclamo, avrebbe verosimilmente potuto

ancora essere interposta opposizione, se fosse corretto -come sembra- il tenore

dell'art. 669 septies comma 3 CPCit (Carpi/Taruffo,

Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova 2004, 4a ed., n. VI/6 seg. e 17 ad art. 669 septies CPCit; Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 669

septies CPCit, pag. 2222 in basso). Trattasi cioè di una procedura cui

l'appellante non ha accennato, nemmeno laddove sostiene che l'esecutività del

Dispositivo

dispositivo in esame risulta in modo diretto dal diritto italiano. Essa non ha

pertanto adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, risultando inutile

esaminare le ulteriori censure.

7. A

conferma della sentenza impugnata, l'appello 18 novembre 2005 della AP 1 di __________,

va respinto.

La

tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e

62 cpv. 1 OTLEF).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 80 LEF, 25, 46 e 47 CL, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello 18 novembre 2005 della AP 1, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 210.–, già anticipata dalla AP 1, __________,

rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere alla AO 1, __________, fr. 500.–

a titolo di indennità.

3. Intimazione:

–RA

2;

–RA

1.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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