14.2005.137
rigetto definitivo dell'opposizione: esecuzione del dispositivo sulle spese e ripetibili di una sentenza italiana
24 novembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2005.137
Data decisione, Autorità:
24.11.2006, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: esecuzione del dispositivo sulle spese e ripetibili di una sentenza italiana
ESECUTIVITÀ
ESECUZIONE
EXEQUATUR
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 25 CL
art. 46 CL
art. 47 CL
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2005.137
Lugano
24 novembre
2006
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 ottobre 2003 da
AP 1AP 1
(rappr. dall' RA 2)
contro
AO 1
(rappr. dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta dalla AO 1 al PE n. __________ del 12 giugno 2003 dell'Ufficio
esecuzione di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 3 novembre 2005 (EF.2003.1557), ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 140.–, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 260.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da AP 1, che con atto 18 novembre 2005 ha
postulato in riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'istanza
di rigetto, protestando spese e ripetibili;
viste
le osservazioni 15 dicembre 2005 della AO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. Con PE n. __________
del 12 giugno 2003 dell’UE di __________ AP 1 ha escusso la AO 1 per il
pagamento di complessivi fr. 13'327.85, così suddivisi: 1) fr. 6'872.50 oltre
interessi al 5% dal 29 maggio 2002 e 2) fr. 6'455.35 oltre interessi al 5% dal 18
luglio 2002, più le spese. Quale titolo di credito essa ha indicato:
“1) Ripetibili sentenza del 29.05.2002 del Tribunale di __________,
Ia Sezione civile.
2) Ripetibili
sentenza del 18.07.2002 del Tribunale di __________, IIa istanza.”
Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ha chiesto il rigetto definitivo per l'importo
complessivo di fr. 13'950.80 oltre interessi, ossia rispettivamente fr.
6'757.10 (1) e fr. 7'193.70 (2), come al conteggio 17 febbraio 2003 (doc.C).
B. All'udienza
di contraddittorio 12 febbraio 2004 la procedente ha ridotto a fr. 13'212.45
oltre interessi la domanda di rigetto dell'opposizione. L'escussa si è opposta
all'istanza, rilevando che la documentazione prodotta agli atti non consentiva
il preventivo riconoscimento ai sensi dell'art. 25 e segg. della Convenzione di
Lugano, delle due sentenze italiane, in quanto difettava la prova della loro
esecutività. Sull'ammontare del credito la debitrice ha poi contestato il
conteggio allestito dall'istante, il tasso d'interesse per mora da essa applicato
e la data del suo computo, come pure l'identità fra il credito indicato nel
precetto esecutivo e quello dell'istanza di rigetto. L'escussa ha infine
sollevato eccezione di compensazione con l'importo di US$ 1'016'198.– sulla
base di una sentenza di cui si dirà -se necessario- nel seguito. L'istante ha riconfermato
le sue domande e si è opposta alla compensazione.
C. Con
sentenza 3 novembre 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l'istanza
di rigetto definitivo dell'opposizione. Egli ha anzitutto accertato la propria
competenza a pronunciarsi, quale giudice del rigetto, anche in merito al
riconoscimento e all'esecuzione delle due sentenze emesse in prima e seconda
istanza dal Tribunale civile di __________. Ha poi appurato che sulla base
delle due sentenze italiane, prodotte in copia conforme all'originale, munite dell'apposita
apostilla, la procedente rivendicava il pagamento di spese e indennità a lei
riconosciute. Ha però ritenuto che mancasse la prova della notifica delle due
sentenze italiane alla controparte, e che quella del 18 luglio 2002 non fosse
esecutiva. Di conseguenza, ha respinto l'istanza, senza esaminare le ulteriori
argomentazioni delle parti.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 sostenendo che, malgrado
il conteggio dettagliato a suo tempo inviato all'escussa, quest'ultima si era
limitata a una critica generica sulle modalità di calcolo e le rispettive basi
giuridiche. Afferma che l'esecutività della sentenza 18 luglio 2002 di seconda
istanza, è data per legge in virtù degli artt. 669 terdecies e 739 del Codice
di procedura italiano. Non reputa inoltre necessaria la prova della notifica alla
debitrice dei due titoli di credito, anzitutto poiché nel procedimento di
merito l'escussa era stata prima attrice e poi ricorrente. Osserva che in ogni
caso quest'ultima non si era mai lamentata di non aver ricevuto le predette
sentenze. Infine contesta l'eccezione di compensazione sollevata dalla
convenuta.
E. Nelle
osservazioni 15 dicembre 2005 la banca conclude per la reiezione dell'appello,
sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in seguito. Essa ha
nondimeno rilevato che la ragione sociale dell'appellante era stata modificata
in “AP 1 in liquidazione”.
Considerato
in
diritto: 1. In
virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne
tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.
I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni
bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP
(cfr. art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione
internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza
esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione
di condanna al pagamento di una somma di denaro- va considerato quale titolo di
rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80
con rif.; Gilliéron, op. cit., n.
72 ad art. 30a). Ciò presuppone la dichiarazione di
esecutività da parte del
giudice del rigetto (procedura
di exequatur, art. 32 CL; DTF 125 III 386).
2. In
casu -come ha accertato il Pretore- l'applicabilità della Convenzione concernente
la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (Convenzione di Lugano [CL]) è pacifica. L'escussa non ha mai contestato
questo fatto. Ai sensi dell'art. 25 CL, per decisione si intende, a prescindere
dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo
giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza,
ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del
cancelliere delle spese giudiziali, e riguardante l'ambito civile o commerciale
(art. 1 cpv. 1 CL). In concreto, le decisioni in oggetto sono state emesse a
seguito di un procedimento cautelare avviato dalla banca nell'intento di ottenere
il sequestro conservativo di quote di partecipazione ad una società italiana di
spettanza -a suo dire- della procedente (doc. A, foglio 1 e B, foglio 3): il Giudice
del procedimento cautelare, Prima sezione civile del Tribunale civile di __________,
ha respinto la richiesta il 29 maggio 2002 contro cui la banca ha poi interposto
reclamo al Tribunale di __________, rigettato il successivo 18 luglio 2002. A
titolo di spese la banca è stata condannata a pagare rispettivamente una somma
capitale di Euro 3'300.– (decisione 29 maggio 2002), rispettivamente Euro 3'500.–
(decisione 18 luglio 2002), oltre gli accessori. Ambedue le “ordinanze” quindi,
rispondono alla definizione di decisione ai sensi della Convenzione di Lugano.
3. L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere ritenuto documentata da una parte la
notifica della decisione 29 maggio 2002 del Tribunale civile di
__________, Prima sezione civile (giudice del procedimento cautelare) e dall'altra
la notifica e l'esecutività di quella 18 luglio 2002 emessa dal Tribunale
di __________. Ora, la parte che invoca il
riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre esclusivamente
Fatti
i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Il
giudice del rigetto esamina d'ufficio che i documenti siano formalmente
regolari e completi (cfr. staehelin, op.
cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, op.
cit., p. 277 s.).
4. Come
appurato dal Pretore, l'appellante ha prodotto entrambe le sentenze estere in copia
conforme all'originale (l'una con timbro 9 settembre 2002 e l'altra 12
settembre 2002: doc. A, foglio 6 retro e doc. B, foglio 6 retro e 7), munite -anche
se di per sé nemmeno era necessaria (art. 49 CL; cfr. da ultimo: CEF 13
settembre 2006 [14.2005.86], consid. 4a con riferimenti)- dell'apostilla rilasciata
il 16 settembre 2002 come prevede l'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 5
ottobre 1961 (RS 0.172.030.4). Le condizioni poste dall'art. 46 n. 1 CL sono
pertanto adempiute. Non entrano per contro in considerazione, malgrado il
rinvio del Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 in alto), l'art. 46 n. 2 CL, l'escussa
non avendo mai preteso di essere stata parte contumace nel procedimento di
merito.
5. La
parte che chiede l'esecuzione (e non solo il riconoscimento) deve inoltre
addurre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato
di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 n. 1 CL).
a) Per
quanto attiene alla notifica della sentenza 29 maggio 2002, si
osservi che solo a notifica avvenuta l'escussa avrebbe potuto adire l'istanza
superiore con il “reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.” (doc. B, foglio
3). Oltretutto nella pagina manoscritta allegata
alla sentenza di secondo grado, il Presidente di quella Camera ha attestato che
il rappresentante della reclamante “produce ricorso e decreto notificato in
termine” (doc. B, foglio 1 in fondo). Ciò basta, al di là di ogni presupposto
formale, per considerare avvenuta la notifica in esame.
b) La
notifica della sentenza 18 luglio 2002 di seconda istanza, non
risulta da un'attestazione ufficiale. Agli atti figura nondimeno copia dello
scritto 17 febbraio 2003 con cui l'appellante, riferendosi esplicitamente alla
sentenza 29 maggio 2002 e a quella su ricorso del 18 luglio 2002, assegnava
alla controparte un termine per l'incasso del credito controverso (doc. C). Al
riguardo l'escussa si è limitata a contestare le modalità di calcolo applicate
dalla creditrice e la base giuridica sulla quale essa fondava il relativo
Considerandi
conteggio (doc. 1 e verbale, pag. 2 verso l'alto). Invece non ha mai sostenuto che
la sentenza 18 luglio 2002 non le fosse stata notificata. Lamentandosi, in
occasione dell'udienza di discussione, della carenza di documentazione essa si è
infatti limitata a puntualizzare che “in particolare manca la prova che le
sentenze siano esecutive” (verbale, pag. 2 in alto). Tutti questi elementi avrebbero
pertanto dovuto indurre il Pretore a ritenere notificata la sentenza 18 luglio
2002.
Oltretutto, persino nelle sue osservazioni l'appellata non si esprime in
proposito.
6.
L'appellante
sostiene che la sentenza 18 luglio 2002 del Tribunale di __________ è esecutiva
in virtù degli art. 669 terdecies e 739 CPC italiano (in seguito CPCit),
deducendone di non essere tenuta a provare alcunché.
a) Ai
sensi dell'art. 47 cpv. 1 CL, la parte che chiede l'esecuzione di una decisione
estera deve produrre i documenti atti a stabilire che, secondo la legge dello
stato d'origine, la decisione è esecutiva. Ciò, a meno che tale qualità risulti
direttamente dalla legge o dalla decisione stessa (DTF 127 III 186 consid. 4a).
La produzione della documentazione menzionata ha per scopo di provare
formalmente l'esistenza del presupposto in esame (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna, 1997, n.
3738).
b)
Nulla agli atti indica in modo esplicito e formalmente valido che le due
decisioni siano esecutive. D'altra parte, se l'istante è stato silente su
questo presupposto in prima sede, ora afferma che lo stesso risulta
direttamente dalla legge. Sennonché, tale emergenza non è così evidente da
esimere l'istante da qualsiasi onere probatorio: ne è indizio la circostanza per
cui le norme invocate dall'appellante, sostenendo la sua tesi, non
corrispondono a quelle verosimilmente applicabili alla fattispecie. In concreto,
dall'ordinanza 29 maggio 2002 risulta che la banca ha postulato un sequestro
conservativo ex art. 700 CPCit, quale provvedimento cautelare anteriore alla
causa di merito (art. 669 ter CPCit: doc. A, foglio 1). La richiesta è
stata rigettata dal giudice cautelare che quindi si è determinato sulle spese
da porre a carico della convenuta (art. 669 septies comma 2 CPCit). Orbene,
l'ordinanza di rigetto di un provvedimento cautelare, non ha carattere
definitivo: essa può in effetti essere impugnata con reclamo ex art. 669 terdecies
CPCit (Picardi, Codice
di procedura civile, 3a ed., Milano 2004, n. 1 e 4 ad art. 669 septies CPCit,
pag. 2217-2221, e n. 2 ad art. 669 terdecies CPCit, pag. 2253).
E ciò, è appunto quanto successo nel caso concreto (doc. B, foglio 3). In
seguito, il reclamo della banca è stato respinto il 18 luglio 2002. Solo a
questo momento l'ordinanza di reiezione ha assunto il ruolo di “provvedimento definitivo”:
tuttavia, contro il dispositivo sulle spese, formalmente contenuto nella
decisione di primo grado e in quella emessa su reclamo, avrebbe verosimilmente potuto
ancora essere interposta opposizione, se fosse corretto -come sembra- il tenore
dell'art. 669 septies comma 3 CPCit (Carpi/Taruffo,
Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova 2004, 4a ed., n. VI/6 seg. e 17 ad art. 669 septies CPCit; Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 669
septies CPCit, pag. 2222 in basso). Trattasi cioè di una procedura cui
l'appellante non ha accennato, nemmeno laddove sostiene che l'esecutività del
Dispositivo
dispositivo in esame risulta in modo diretto dal diritto italiano. Essa non ha
pertanto adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, risultando inutile
esaminare le ulteriori censure.
7. A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 18 novembre 2005 della AP 1 di __________,
va respinto.
La
tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF, 25, 46 e 47 CL, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 18 novembre 2005 della AP 1, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 210.–, già anticipata dalla AP 1, __________,
rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere alla AO 1, __________, fr. 500.–
a titolo di indennità.
3. Intimazione:
–RA
2;
–RA
1.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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