14.2005.14
contratto di lavoro quale titolo di rigetto dell'opposizione. Indennità
20 giugno 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2005.14
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, CEF
Titolo:
contratto di lavoro quale titolo di rigetto dell'opposizione. Indennità
LAVORO
SPESE E INDENNITÀ
art. 25 cpv. 2 let. a LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
art. 9 TOA
art. 18 cpv. 1 TOA
Incarto n.
14.2005.14
Lugano
20 giugno 2005 EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 novembre 2004 da
rappr. da: RA 1
contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell’UEF di __________;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 3 febbraio
2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta ai
sensi dei considerandi.
§ Pertanto l’opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di __________ è rigettata in via
provvisoria per l’importo di fr. 29'872.-- + interessi al 5% dal 1. maggio 2004
+ spese.
2 La tassa di giudizio di fr.
150.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di quella convenuta che
dovrà alla prima pure fr. 150.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 10 febbraio 2005
ha postulato, con protesta di spese, tasse e ripetibili, l’accoglimento
dell'istanza e il rigetto provvisorio dell’opposizione per complessivi fr.
43'990.21 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2004;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con PE n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell'UEF di __________
AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 126'402.62 oltre interessi al 6% dal 15
ottobre 2004, indicando quale titolo di credito: "contratto di lavoro,
pretese salariali e di vacanza maturate e rimaste impagate, rispettivamente non
godute”.
Interposta tempestiva
opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di __________.
B.
Il procedente fonda la sua pretesa sulla
proposta di stipendio del 7 novembre 2002 (doc. C) e sul contratto di lavoro
del 1. ottobre 2003 (doc. D). Nella proposta di stipendio del 7 novembre 2002,
le parti hanno stabilito una retribuzione mensile di fr. 7’600.-- lordi per
tredici mensilità, corrispondenti ad una retribuzione netta di fr. 5'712.20
mensili, oltre a un’indennità forfetaria per “spese/auto privata” di fr.
2'200.-- mensili. Nel contratto di lavoro del 1. ottobre 2003 (doc. D) le parti
hanno confermato la retribuzione mensile di fr. 7’600.-- lordi per tredici
mensilità, corrispondenti ora ad una retribuzione netta di fr. 6'186.22 mensili
a seguito dell’aggiunta di fr. 183.-- per assegni figli e di una sostanziale
diminuzione della deduzione per imposte.
C.
Con l’istanza di rigetto dell’opposizione del
26 novembre 2004 AP 1 ha precisato di aver iniziato la propria attività presso
la convenuta il 7 novembre 2002 e che a decorrere dal mese di luglio 2003, pur
lavorando, non avrebbe più ricevuto lo stipendio, eccezion fatta per alcuni
acconti rimessigli brevi manu.
Il 18 giugno 2004 egli avrebbe notificato alla convenuta
il conteggio di quanto dovutogli sino al 30 giugno 2004, comunicandole
contestualmente che a decorrere dal 1. luglio 2004 egli si sarebbe ritenuto
libero da qualsiasi impegno.
In base ai contratti di lavoro agli atti, al procedente
sarebbe dovuto per il periodo luglio 2003-giugno 2004 l’importo complessivo di
fr. 111'247.31 oltre interessi. Da tale somma deve essere dedotto l’importo di
fr. 49'250.--, corrispondente agli acconti versati dalla convenuta, per cui il
rigetto dell’opposizione dovrebbe essere concesso per fr. 61'997.31 oltre
interessi al 5% dal 1. gennaio 2004.
Non avendo goduto dei 21.7 giorni di ferie a cui aveva
diritto per il periodo da giugno 2003 a giugno 2004, il procedente postula il
rigetto dell’opposizione anche per fr. 5'869.92 oltre accessori.
Ritenuto che il procedente aveva diritto a fr. 2'200.-- mensili
a titolo di indennità forfettaria per le spese, egli aveva stipulato un
contratto leasing per l’uso di un’automobile. A causa dell’anticipata
rescissione del rapporto di lavoro, egli ha dovuto retrocedere l’auto presa in
leasing, pagando una penale di Euro 2'619.93, corrispondenti a fr. 3'992.77. A
mente del procedente il rigetto dell’opposizione deve essere concesso anche per
tale importo.
D.
All'udienza di contraddittorio l'escussa ha
sostenuto che il procedente dal mese di dicembre 2003 si presentava
irregolarmente al lavoro e dall’aprile 2004 addirittura non è più comparso.
Ritenuto che ad inizio 2004 il procedente avrebbe riferito di non ritenersi più
vincolato alla società, la stessa gli avrebbe comunicato di accettare “la
rottura del vincolo contrattuale a far tempo dalla seconda metà di aprile
2004”.
L’escussa ha inoltre postulato la restituzione di un
computer del valore di fr. 8'000.-- e del sofware in esso contenuto, ponendo in
via subordinata l’importo corrispondente al valore del computer in
compensazione al credito del procedente.
In replica l’istante
ha contestato le allegazioni dell’escussa, rilevando in particolare che egli
non avrebbe trattenuto alcun computer. Inoltre trattandosi di rapporti di
lavoro, la compensazione sarebbe esclusa.
E.
Con sentenza 3 febbraio 2005 il Pretore del
Distretto di __________ ha parzialmente accolto l’istanza. Dopo aver rilevato
che il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è
incontestato che vi sia stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o
impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro, il primo giudice ha
rilevato che sebbene il lavoratore non si sia più presentato al lavoro, allo
stesso deve essere riconosciuto il salario previsto per tutta la durata del
contratto, atteso che per i combinati art. 82 e 324 CO il lavoratore può
rifiutare la prestazione lavorativa quando il datore di lavoro è in ritardo con
il pagamento del salario.
Il Pretore ha argomentato che quanto affermato dal
procedente e dalla convenuta in merito al momento della disdetta del rapporto
contrattuale non è stato suffragato da alcun valido documento. Dagli atti
emergerebbe solo che il rapporto di lavoro si è protratto sicuramente sino alla
metà del mese di aprile 2004, atteso che pure la convenuta ha riconosciuto tale
circostanza, dichiarandosi debitrice dei salari sino al mese di aprile
compreso. Per questo motivo quindi il rigetto dell’opposizione deve essere
concesso per l’importo di fr. 29'872.--, corrispondente al salario di fr.
5'712.20 mensili, oltre a fr. 2'200.-- mensili quale indennità forfetaria per
le spese, per il periodo da luglio 2003 ad aprile 2004, dedotti fr. 49'200.--
per gli acconti versati.
Il Pretore non ha concesso il rigetto per quanto
rivendicato a titolo di tredicesima mensilità, in quanto il contratto di lavoro
non la menzionerebbe, e a titolo di indennità per ferie maturate ma non godute,
in quanto nel corso della procedura non sarebbe emerso alcun elemento che
consenta di verificare se l’istante ha potuto beneficiare delle ferie. Egli ha
poi negato il rigetto dell’opposizione per l’importo di fr. 3'992.77 quale
penale corrisposta dal dipendente per la rescissione del contratto leasing stipulato
per l’acquisto dell’auto necessaria alla propria attività professionale presso
la convenuta, perché nel contratto di lavoro non è fatta alcuna menzione
all’acquisto di un’auto e all’eventuale risarcimento per pretese derivanti da
un contratto leasing.
In merito agli interessi, il Pretore ha concesso il
rigetto dell’opposizione al tasso del 5% a decorrere dal 1. maggio 2004.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1
postulando il rigetto dell’opposizione per complessivi fr. 43'990.21oltre
interessi.
Per il ricorrente è incontestabile che i contratti di
lavoro di cui ai doc. C e D costituiscano titoli di rigetto dell’opposizione
anche per le pretese riferite al versamento della tredicesima mensilità non
percepita, assommante a fr. 6'186.22 per il 2003 e a fr. 2'062.07 per i mesi da
gennaio ad aprile 2004.
Il ricorrente ha evidenziato che la convenuta non avrebbe
contestato né il principio della compensazione in denaro delle ferie non godute
né il fatto che egli non avrebbe beneficiato delle proprie vacanze. Per l’art.
329 cpv. 1 CO il datore di lavoro deve accordare al lavoratore ogni anno di
lavoro almeno quattro settimane di vacanza. Per questo motivo quindi al
ricorrente deve essere riconosciuto l’importo di fr. 5'869.92 per il periodo di
dieci mesi nel quale egli non ha goduto delle proprie ferie.
Egli postula infine che gli vengano accordati, in luogo
dei fr. 150.-- determinati dal Pretore, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Considerato
Considerandi
1.
a) Ex
art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può
costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio
delle peculiarità del caso di specie.
c) Il contratto di
lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta,
comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed
è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o
impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., p. 341; cfr. pure Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).
2.
La proposta di stipendio del 7 novembre 2002 (doc. C) e il contratto di
lavoro del 1. ottobre 2003 (doc. D) prevedono una retribuzione annuale lorda di
fr. 98'800.--, importo corrispondente a fr. 7’600.-- mensili per tredici mesi. Per
questo motivo essi costituiscono valido riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF anche per la tredicesima mensilità
per l’intero 2003 e per il 2004 pro rata temporis sino al mese di aprile
compreso. Dalla documentazione agli atti si evince che
la proposta di stipendio del 7
novembre 2002 (doc. C), che prevede una retribuzione netta di fr. 5'712.20
mensili, è stata superata a decorrere dal mese di ottobre 2003 dal contratto di
lavoro di cui al doc. D, in base al quale la
retribuzione netta di AP 1 è di fr. 6'186.22 mensili.
Ne consegue che il rigetto provvisorio dell’opposizione deve essere concesso
per:
- fr. 4’284.15, corrispondenti
alla tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1. gennaio 2003 sino al 30
settembre 2003 secondo il seguente conteggio: (fr. 5'712.20 ./. 12) x 9;
- fr. 3'608.60, corrispondenti
alla tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1. ottobre 2003 al 30 aprile
2004.
secondo il seguente conteggio: (fr. 6'186.22 ./. 12) x 7.
3.
I contratti di
cui ai doc. C e D non possono invece rappresentare riconoscimento di debito per
l’importo di fr. 5'869.92 richiesto dal lavoratore a
compensazione per vacanze non godute: negli stessi infatti l’escussa non ha
riconosciuto in modo esplicito alcunché riguardo a una tale pretesa. In assenza
di un chiaro riconoscimento di debito ai sensi del considerando 1 b), il
limitato potere di cognizione di cui dispone il giudice del rigetto, non gli consente
di risolvere la questione a sapere se i giorni di
vacanza arretrati possono essere convertiti in un’indennità da corrispondere
dal datore di lavoro al lavoratore.
4.
Il ricorrente ha infine postulato che gli vengano accordati fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili di
prima sede.
a) Ai sensi
dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il
rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda
della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa
indennità come risarcimento delle spese. Tale equa indennità può essere
assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato
nella decisione (DTF 113 III 110); essa comprende anche le spese derivanti dal
patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità
ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto
che si può far capo alla TOA solo in termini di riferimento e avuto riguardo
alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi).
L’art. 18 cpv. 1 TOA indica per le procedure sommarie previste dalla LEF un
onorario calcolato fra il 10 e il 50% dell'onorario normale ottenuto applicando
l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--.
Quando
nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in
principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente
accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite
tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
b)
Nel caso di specie con il PE n. __________ del
18.
ottobre/25 novembre 2004 dell'UEF di __________ AP 1 ha escusso AO 1 per
l'incasso di fr. 126'402.62 oltre interessi. Con l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione del 26 novembre 2004 il procedente ha poi postulato che
l’opposizione di AO 1 venisse rigettata per l’importo di complessivi fr.
71'860.--. In prima sede il procedente ha ottenuto il rigetto dell’opposizione limitatamente
alla somma di fr. 29'872, mentre in sede di appello il rigetto è concesso per fr.
37'764.75. Per questo motivo AP 1 risulta essere soccombente dinanzi al primo
giudice nella misura del 47.45%: ritenuta la pressoché totale compensazione
delle rispettive pretese delle parti a titolo di indennità, ne consegue che
l’importo di fr. 150.-- assegnato a AP 1 in prima sede è stato correttamente
determinato.
In
sede di appello il procedente ha postulato il rigetto dell’opposizione oltre
che per la somma già riconosciuta dal Pretore, per ulteriori fr. 14'118.21,
ottenendo il rigetto per 7'892.75. Anche in sede di appello il grado di soccombenza
del procedente è prossimo al 50%: per questo motivo in questa sede la tassa di
giustizia è ripartita tra le parti nella misura di un mezzo ciascuno, mentre non
si assegnano indennità.
5.
L’appello 10 febbraio 2005 di __________ è parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono i rispettivi gradi di
soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 25 n. 2 lett. a, 82 cpv. 1 LEF; 18 cpv. 1, 9 TOA; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: I. L’appello
10.
febbraio 2005 di __________,
__________è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 3 febbraio 2005
del Pretore del Distretto di __________ viene riformato come segue:
“1. L’istanza
26.
novembre 2004 diAO 1, __________, è parzialmente accolta.
1.1
L’opposizione interposta da __________, __________,
al precetto esecutivo n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell’__________
è rigettata in via provvisoria per fr. 37’764.75 oltre interessi al 5% dal 1.
maggio 2004.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico per__________i AP 1 e per un mezzo di AO 1. Non si
assegnano indennità.
III. Intimazione:
- ____________________, __________;
- AO 1, __________.
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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