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Decisione

14.2005.14

contratto di lavoro quale titolo di rigetto dell'opposizione. Indennità

20 giugno 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell'UEF di __________

AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 126'402.62 oltre interessi al 6% dal 15

ottobre 2004, indicando quale titolo di credito: "contratto di lavoro,

pretese salariali e di vacanza maturate e rimaste impagate, rispettivamente non

godute”.

Interposta tempestiva

opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di __________.

B.

Il procedente fonda la sua pretesa sulla

proposta di stipendio del 7 novembre 2002 (doc. C) e sul contratto di lavoro

del 1. ottobre 2003 (doc. D). Nella proposta di stipendio del 7 novembre 2002,

le parti hanno stabilito una retribuzione mensile di fr. 7’600.-- lordi per

tredici mensilità, corrispondenti ad una retribuzione netta di fr. 5'712.20

mensili, oltre a un’indennità forfetaria per “spese/auto privata” di fr.

2'200.-- mensili. Nel contratto di lavoro del 1. ottobre 2003 (doc. D) le parti

hanno confermato la retribuzione mensile di fr. 7’600.-- lordi per tredici

mensilità, corrispondenti ora ad una retribuzione netta di fr. 6'186.22 mensili

a seguito dell’aggiunta di fr. 183.-- per assegni figli e di una sostanziale

diminuzione della deduzione per imposte.

C.

Con l’istanza di rigetto dell’opposizione del

26 novembre 2004 AP 1 ha precisato di aver iniziato la propria attività presso

la convenuta il 7 novembre 2002 e che a decorrere dal mese di luglio 2003, pur

lavorando, non avrebbe più ricevuto lo stipendio, eccezion fatta per alcuni

acconti rimessigli brevi manu.

Il 18 giugno 2004 egli avrebbe notificato alla convenuta

il conteggio di quanto dovutogli sino al 30 giugno 2004, comunicandole

contestualmente che a decorrere dal 1. luglio 2004 egli si sarebbe ritenuto

libero da qualsiasi impegno.

In base ai contratti di lavoro agli atti, al procedente

sarebbe dovuto per il periodo luglio 2003-giugno 2004 l’importo complessivo di

fr. 111'247.31 oltre interessi. Da tale somma deve essere dedotto l’importo di

fr. 49'250.--, corrispondente agli acconti versati dalla convenuta, per cui il

rigetto dell’opposizione dovrebbe essere concesso per fr. 61'997.31 oltre

interessi al 5% dal 1. gennaio 2004.

Non avendo goduto dei 21.7 giorni di ferie a cui aveva

diritto per il periodo da giugno 2003 a giugno 2004, il procedente postula il

rigetto dell’opposizione anche per fr. 5'869.92 oltre accessori.

Ritenuto che il procedente aveva diritto a fr. 2'200.-- mensili

a titolo di indennità forfettaria per le spese, egli aveva stipulato un

contratto leasing per l’uso di un’automobile. A causa dell’anticipata

rescissione del rapporto di lavoro, egli ha dovuto retrocedere l’auto presa in

leasing, pagando una penale di Euro 2'619.93, corrispondenti a fr. 3'992.77. A

mente del procedente il rigetto dell’opposizione deve essere concesso anche per

tale importo.

D.

All'udienza di contraddittorio l'escussa ha

sostenuto che il procedente dal mese di dicembre 2003 si presentava

irregolarmente al lavoro e dall’aprile 2004 addirittura non è più comparso.

Ritenuto che ad inizio 2004 il procedente avrebbe riferito di non ritenersi più

vincolato alla società, la stessa gli avrebbe comunicato di accettare “la

rottura del vincolo contrattuale a far tempo dalla seconda metà di aprile

2004”.

L’escussa ha inoltre postulato la restituzione di un

computer del valore di fr. 8'000.-- e del sofware in esso contenuto, ponendo in

via subordinata l’importo corrispondente al valore del computer in

compensazione al credito del procedente.

In replica l’istante

ha contestato le allegazioni dell’escussa, rilevando in particolare che egli

non avrebbe trattenuto alcun computer. Inoltre trattandosi di rapporti di

lavoro, la compensazione sarebbe esclusa.

E.

Con sentenza 3 febbraio 2005 il Pretore del

Distretto di __________ ha parzialmente accolto l’istanza. Dopo aver rilevato

che il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è

incontestato che vi sia stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o

impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro, il primo giudice ha

rilevato che sebbene il lavoratore non si sia più presentato al lavoro, allo

stesso deve essere riconosciuto il salario previsto per tutta la durata del

contratto, atteso che per i combinati art. 82 e 324 CO il lavoratore può

rifiutare la prestazione lavorativa quando il datore di lavoro è in ritardo con

il pagamento del salario.

Il Pretore ha argomentato che quanto affermato dal

procedente e dalla convenuta in merito al momento della disdetta del rapporto

contrattuale non è stato suffragato da alcun valido documento. Dagli atti

emergerebbe solo che il rapporto di lavoro si è protratto sicuramente sino alla

metà del mese di aprile 2004, atteso che pure la convenuta ha riconosciuto tale

circostanza, dichiarandosi debitrice dei salari sino al mese di aprile

compreso. Per questo motivo quindi il rigetto dell’opposizione deve essere

concesso per l’importo di fr. 29'872.--, corrispondente al salario di fr.

5'712.20 mensili, oltre a fr. 2'200.-- mensili quale indennità forfetaria per

le spese, per il periodo da luglio 2003 ad aprile 2004, dedotti fr. 49'200.--

per gli acconti versati.

Il Pretore non ha concesso il rigetto per quanto

rivendicato a titolo di tredicesima mensilità, in quanto il contratto di lavoro

non la menzionerebbe, e a titolo di indennità per ferie maturate ma non godute,

in quanto nel corso della procedura non sarebbe emerso alcun elemento che

consenta di verificare se l’istante ha potuto beneficiare delle ferie. Egli ha

poi negato il rigetto dell’opposizione per l’importo di fr. 3'992.77 quale

penale corrisposta dal dipendente per la rescissione del contratto leasing stipulato

per l’acquisto dell’auto necessaria alla propria attività professionale presso

la convenuta, perché nel contratto di lavoro non è fatta alcuna menzione

all’acquisto di un’auto e all’eventuale risarcimento per pretese derivanti da

un contratto leasing.

In merito agli interessi, il Pretore ha concesso il

rigetto dell’opposizione al tasso del 5% a decorrere dal 1. maggio 2004.

F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1

postulando il rigetto dell’opposizione per complessivi fr. 43'990.21oltre

interessi.

Per il ricorrente è incontestabile che i contratti di

lavoro di cui ai doc. C e D costituiscano titoli di rigetto dell’opposizione

anche per le pretese riferite al versamento della tredicesima mensilità non

percepita, assommante a fr. 6'186.22 per il 2003 e a fr. 2'062.07 per i mesi da

gennaio ad aprile 2004.

Il ricorrente ha evidenziato che la convenuta non avrebbe

contestato né il principio della compensazione in denaro delle ferie non godute

né il fatto che egli non avrebbe beneficiato delle proprie vacanze. Per l’art.

329 cpv. 1 CO il datore di lavoro deve accordare al lavoratore ogni anno di

lavoro almeno quattro settimane di vacanza. Per questo motivo quindi al

ricorrente deve essere riconosciuto l’importo di fr. 5'869.92 per il periodo di

dieci mesi nel quale egli non ha goduto delle proprie ferie.

Egli postula infine che gli vengano accordati, in luogo

dei fr. 150.-- determinati dal Pretore, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Considerato

Considerandi

1.

a) Ex

art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può

costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio

delle peculiarità del caso di specie.

c) Il contratto di

lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta,

comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed

è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o

impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., p. 341; cfr. pure Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).

2.

La proposta di stipendio del 7 novembre 2002 (doc. C) e il contratto di

lavoro del 1. ottobre 2003 (doc. D) prevedono una retribuzione annuale lorda di

fr. 98'800.--, importo corrispondente a fr. 7’600.-- mensili per tredici mesi. Per

questo motivo essi costituiscono valido riconoscimento

di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF anche per la tredicesima mensilità

per l’intero 2003 e per il 2004 pro rata temporis sino al mese di aprile

compreso. Dalla documentazione agli atti si evince che

la proposta di stipendio del 7

novembre 2002 (doc. C), che prevede una retribuzione netta di fr. 5'712.20

mensili, è stata superata a decorrere dal mese di ottobre 2003 dal contratto di

lavoro di cui al doc. D, in base al quale la

retribuzione netta di AP 1 è di fr. 6'186.22 mensili.

Ne consegue che il rigetto provvisorio dell’opposizione deve essere concesso

per:

- fr. 4’284.15, corrispondenti

alla tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1. gennaio 2003 sino al 30

settembre 2003 secondo il seguente conteggio: (fr. 5'712.20 ./. 12) x 9;

- fr. 3'608.60, corrispondenti

alla tredicesima mensilità pro rata temporis dal 1. ottobre 2003 al 30 aprile

2004.

secondo il seguente conteggio: (fr. 6'186.22 ./. 12) x 7.

3.

I contratti di

cui ai doc. C e D non possono invece rappresentare riconoscimento di debito per

l’importo di fr. 5'869.92 richiesto dal lavoratore a

compensazione per vacanze non godute: negli stessi infatti l’escussa non ha

riconosciuto in modo esplicito alcunché riguardo a una tale pretesa. In assenza

di un chiaro riconoscimento di debito ai sensi del considerando 1 b), il

limitato potere di cognizione di cui dispone il giudice del rigetto, non gli consente

di risolvere la questione a sapere se i giorni di

vacanza arretrati possono essere convertiti in un’indennità da corrispondere

dal datore di lavoro al lavoratore.

4.

Il ricorrente ha infine postulato che gli vengano accordati fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili di

prima sede.

a) Ai sensi

dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il

rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda

della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa

indennità come risarcimento delle spese. Tale equa indennità può essere

assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato

nella decisione (DTF 113 III 110); essa comprende anche le spese derivanti dal

patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità

ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto

che si può far capo alla TOA solo in termini di riferimento e avuto riguardo

alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi).

L’art. 18 cpv. 1 TOA indica per le procedure sommarie previste dalla LEF un

onorario calcolato fra il 10 e il 50% dell'onorario normale ottenuto applicando

l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--.

Quando

nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in

principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente

accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite

tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.

b)

Nel caso di specie con il PE n. __________ del

18.

ottobre/25 novembre 2004 dell'UEF di __________ AP 1 ha escusso AO 1 per

l'incasso di fr. 126'402.62 oltre interessi. Con l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione del 26 novembre 2004 il procedente ha poi postulato che

l’opposizione di AO 1 venisse rigettata per l’importo di complessivi fr.

71'860.--. In prima sede il procedente ha ottenuto il rigetto dell’opposizione limitatamente

alla somma di fr. 29'872, mentre in sede di appello il rigetto è concesso per fr.

37'764.75. Per questo motivo AP 1 risulta essere soccombente dinanzi al primo

giudice nella misura del 47.45%: ritenuta la pressoché totale compensazione

delle rispettive pretese delle parti a titolo di indennità, ne consegue che

l’importo di fr. 150.-- assegnato a AP 1 in prima sede è stato correttamente

determinato.

In

sede di appello il procedente ha postulato il rigetto dell’opposizione oltre

che per la somma già riconosciuta dal Pretore, per ulteriori fr. 14'118.21,

ottenendo il rigetto per 7'892.75. Anche in sede di appello il grado di soccombenza

del procedente è prossimo al 50%: per questo motivo in questa sede la tassa di

giustizia è ripartita tra le parti nella misura di un mezzo ciascuno, mentre non

si assegnano indennità.

5.

L’appello 10 febbraio 2005 di __________ è parzialmente accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono i rispettivi gradi di

soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 25 n. 2 lett. a, 82 cpv. 1 LEF; 18 cpv. 1, 9 TOA; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia: I. L’appello

10.

febbraio 2005 di __________,

__________è parzialmente accolto.

I.1. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 3 febbraio 2005

del Pretore del Distretto di __________ viene riformato come segue:

“1. L’istanza

26.

novembre 2004 diAO 1, __________, è parzialmente accolta.

1.1

L’opposizione interposta da __________, __________,

al precetto esecutivo n. __________ del 18 ottobre/25 novembre 2004 dell’__________

è rigettata in via provvisoria per fr. 37’764.75 oltre interessi al 5% dal 1.

maggio 2004.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata

dall'appellante, è a carico per__________i AP 1 e per un mezzo di AO 1. Non si

assegnano indennità.

III. Intimazione:

- ____________________, __________;

- AO 1, __________.

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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