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Decisione

14.2005.144

Riconoscimento di fallimento estero. Presupposto dell'esistenza di beni del fallito nel Ticino. Carattere esecutivo della sentenza. Spese.

24 marzo 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. __________, doc. C), l'Amtsgericht di __________

ha aperto una procedura d'insolvenza ("Insolvenzverfahren") a carico

della società in accomandita IS 1, nominando l'avv. RA 1 quale amministratrice

fallimentare ("Insolvenzverwalterin").

B. Con istanza 2

dicembre 2005, quest¿ultima ha chiesto il riconoscimento in Svizzera della

sentenza dell'__________, e, in via cautelare urgente, il sequestro (blocco) di

ogni avere e conto a nome di IS 1 presso __________, rispettivamente presso la

sede di __________, l¿erezione di un inventario di tutti gli averi della

fallita, nonché tutta una serie di provvedimenti riferiti al patrimonio di PI 1,

amministratore della società e socio personalmente responsabile, e di sua

moglie (blocco a registro fondiario delle particelle n° __________ e __________

RFD __________, sequestro delle cartelle ipotecarie che gravano tali fondi,

apposizione di sigilli, blocco della corrispondenza, sequestro dei conti dei

coniugi PI 1 presso __________).

C. Con decreto del 22

dicembre 2005, questa Camera ha respinto l¿istanza cautelare e citato l¿istante

e PI 1 a comparire all¿udienza di discussione dell¿istanza. La Camera si è

ritenuta incompetente territorialmente per pronunciare i provvedimenti

richiesti, dal momento che l¿istante non aveva reso verosimile l¿esistenza di

beni mobili (titoli) presso __________, né l¿esistenza delle asserite pretese

revocatorie su fondi di Brissago.

D. All¿udienza del 10

febbraio 2005, l¿istante ha precisato che il contratto con il quale il __________

aveva concesso a PI 1 un credito dell¿importo massimo di ¿ 3'070'000.-- (doc.

E) è un credito lombard, ossia concesso contro costituzione in pegno di valori

mobiliari o di merci (nel caso di specie: titoli), che nel caso concreto

risultano essere stati consegnati dalla società fallita. Orbene, siccome è

notorio che i crediti lombard vengono concessi a concorrenza al massimo del 60%

del valore dei beni costituiti in pegno, si può valutare i titoli della fallita

depositati presso __________ in oltre ¿ 5'000'000.--. L¿istante ha inoltre

sostenuto che __________ gode di sufficiente autonomia per essere parificato a

una succursale nel senso dato a questo termine dalla giurisprudenza federale,

precisando a titolo abbondanziale che anche volendo negargli tale qualifica i

conto aperti presso tale istituto dovrebbero essere considerati localizzati

presso la succursale __________ di __________ e non presso la sede principale

di __________. Infine, l¿istante ha ricordato che secondo la giurisprudenza

federale è sufficiente che l¿esistenza di beni nel circondario del giudice

adito sia resa verosimile e che un interesse al riconoscimento di un fallimento

estero in Svizzera può anche sussistere in casi in cui non si trovano beni del

fallito sul territorio elvetico, ad esempio qualora l¿amministrazione estera

intenda far revocare un atto giuridico del fallito.

In risposta, PI 1 ha

rilevato che la concessione del credito da parte di __________ era

¿verosimilmente¿ avvenuta al fine di permettergli di sostenere finanziariamente

la IS 1 che nel 2001 era in seria difficoltà. Per quanto attiene ai fondi di __________,

ha fatto presente che tra sua moglie e l¿amministratrice

fallimentare, avv. RA 1, era stato stipulato nel settembre del 2005 un accordo,

in virtù del quale, pagando l¿importo di 100'000.-- franchi, la signora PI 1

otteneva da controparte la rinuncia a procedere ad un eventuale procedura in

vista di revocare il trapasso di proprietà, ora nuovamente contestato. Per

questi motivi, il resistente ha chiesto la reiezione dell¿istanza.

In

replica, l¿istante ha ribadito i suoi argomenti, precisando che l¿utilizzo dei

fondi concessi a PI 1 a favore della società non è provato e che l¿accordo tra

la signora PI 1 e l¿amministratrice fallimentare nella sostanza non cambia

nulla, siccome ¿non menziona il fatto di non intraprendere azioni revocatorie

ma definisce solo una responsabilità nell¿ambito del fallimento della IS 1¿.

In

duplica, PI 1 ha in particolare evidenziato come l¿istante non avesse prodotto

seduta stante un documento attestante il dettaglio dei beni di proprietà della

fallita asseritamente costituiti in pegno presso __________. Risulterebbe

quindi tuttora impossibile determinare nemmeno a livello di verosimiglianza se

titoli o altri beni mobili di proprietà della fallita siano in effetti

depositati presso questo istituto bancario.

E. Il

14 febbraio 2006, PI 1 ha presentato istanza di assunzione di prove, chiedendo

l¿ammissione di due nuovi documenti (doc. 6 e 7) a comprova dell¿avvenuto

pagamento dell¿importo stabilito nell¿accordo tra l¿avv. RA 1 e la signora PI 1.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l¿art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per

riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.

LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo

gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura

contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC).

2.

Le

condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero

di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali

trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Tra la Svizzera

e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento

dei rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano non essendo

applicabile ai fallimenti, concordati ed

altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). D¿altronde, il

circondario di Francoforte sul Meno (Land Hesse) nel quale è stata aperta la

procedura d¿insolvenza in esame, non fa parte degli Stati (Corona di

Württemberg, Reami di Baviera e Sassonia), oggi frazioni di Stato (Bezirk des

Oberlandesgericht Stuttgart, risp. Staatsgebiet des Freistaats Bayern e

[controverso] Land di Sassonia) che hanno, nella prima parte dell¿Ottocento, concluso

con la maggior parte dei Cantoni svizzeri trattati considerati tuttora in

vigore (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n.

71, 76 e 81).

3.

Per

i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a ¿ c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,

il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

1) vi

siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso

di specie nel Cantone Ticino);

2) il

fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del

fallito;

3) l'istante

sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

4) all¿istanza

di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto

fallimentare straniero;

5) detto

giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

6) non

sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell¿art. 27 LDIP, ossia il

riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l¿ordine pubblico

materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale,

all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte

contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora

abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie

difese;

7) lo

Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

2.1

In

virtù dell¿art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento

straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare

nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È

sufficiente che l¿istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF

5P.284/2004, c. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 22 art. 167; Berti,

Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167).

a) L¿istante

fa valere a questo proposito che la fallita avrebbe depositato titoli presso __________

a garanzia di un credito concesso al socio PI 1 (cfr. il contratto di credito

6/12 dicembre 2001 di cui al doc. E). Il fatto che i beni costituiti in pegno

siano mobili risulterebbe dal tipo di contratto concluso con la banca ¿ credito

lombard ¿ mentre sarebbe anche notorio il fatto che il valore dei beni

depositati a garanzia di un credito bancario usualmente supera l¿importo di

quest¿ultimo.

b) A

livello di verosimiglianza, la tesi dell¿istante è convincente. Infatti, dalle

circostanze della conclusione del contratto del 6/12 dicembre 2001, e in

particolare in considerazione del tipo di contratto e del fatto che esso sia

stato concluso ad __________, appare credibile che la fallita abbia effettivamente,

alla fine del 2001, depositato titoli suoi presso lo sportello del __________.

Del resto, PI 1 non l¿ha contestato, anzi egli l¿ha indirettamente confermato

all¿udienza di discussione, affermando che il prestito è ¿verosimilmente¿ stato

usato per sostenere finanziariamente la IS 1, asserzione da cui si può dedurre

che la banca ha realmente concesso il credito promesso e quindi che le garanzie

previste sono effettivamente state consegnate. Non si può certo escludere che i

titoli siano poi stati trasferiti altrove o restituiti alla fallita in seguito

a un eventuale rimborso del prestito, ma spettava al convenuto ¿ PI 1 ¿ rendere

verosimili fatti estintivi di questo genere (cfr. Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1187). Va

inoltre evidenziato che sarebbe probabilmente stato più facile per il convenuto

farsi rilasciare dalla banca una dichiarazione attestante che i beni a cui si

riferisce il contratto del 6/12 dicembre 2001 non sono (più) depositati ad __________

che non per l¿istante ottenere l¿attestazione contraria, ritenuto che la banca rifiuterebbe

probabilmente di considerare l¿amministratrice fallimentare quale valida

rappresentante della società fallita fintanto che il fallimento germanico non sia

stato riconosciuto in Svizzera. In ogni caso, gli indizi portati dall¿istante

appaiono sufficienti ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

STF 5P.284/2004, c. 4.2). Non devono del resto essere poste esigenze di

verosimiglianza troppo elevate: qualora infatti dovesse essere constatata nella

liquidazione del fallimento secondario l¿inesistenza di beni in Svizzera, il

fallimento andrebbe chiuso per mancanza di attivo, senza pregiudizio per la

fallita o i suoi organi, le spese giudiziarie e d¿inventario essendo a carico dell¿amministrazione

fallimentare estera.

c) Così

stando le cose, risulta inutile esaminare se l¿istante ha reso sufficientemente

verosimile l¿esistenza di pretese revocatorie che possano essere esercitate

contro la moglie di PI 1 in relazione ai fondi di __________. È infatti

sufficiente che esista almeno un bene nel circondario del tribunale adito. La

moglie di PI 1 potrà se del caso far valere i propri diritti nell¿ambito della

liquidazione secondaria qualora l¿ufficio fallimenti o eventuali cessionari dei

diritti della massa dovessero esercitare le asserite pretese revocatorie (cfr.

art. 171 LDIP). Di riflesso, l¿istanza di assunzione di prove

presentata da PI 1 il 14 febbraio 2006 va respinta, in quanto le prove offerte

sono senza pertinenza per la causa in esame.

2.2

Dall¿estratto

del registro di commercio prodotto dall¿istante quale doc. D si evince che la

società fallita aveva la sede principale in __________ al momento della

dichiarazione del fallimento, e meglio a __________. L'__________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1

principio LDIP per emanare la decisione da delibare (cfr. ad es. Volken, op. cit., n. 47 ss. art. 166).

2.3

L'istante è stata regolarmente nominata amministratrice del fallimento

(¿Insolvenzverwalterin¿,cfr. doc. C) ed è pertanto legittimata a chiederne il

riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken,

op. cit., n. 65 ad art. 166).

2.4

La

sentenza prodotta (doc. C) risulta essere una fotocopia dell¿originale, ma la sua

conformità all¿originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 26

aprile 2005 dal funzionario competente (¿Urkundsbeamter¿) presso l'__________. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell¿art. 29 cpv. 1

lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell¿art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il

Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che

¿l¿autentificazione dev¿essere fatta dall¿autorità giudicante¿ (FF 1983 I 306).

Non appare pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della

postilla della Convenzione dell¿Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la

legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).

2.5

L¿istante

afferma che il carattere esecutivo della sentenza di cui chiede il riconoscimento

risulta dal doc. C1. In realtà, tale atto attesta unicamente che la sentenza

tedesca è stata notificata alla fallita. Non vi sono tuttavia motivi per

dubitare dell¿esecutività di tale decisione, e ciò per tre ragioni: anzitutto, PI

1.

non ha contestato l¿adempimento del presupposto in esame, anzi ha fondato la

propria argomentazione in sede di discussione sul fatto che la procedura

d¿insolvenza aperta nei confronti della IS 1 fosse pendente in Germania; in

secondo luogo, un ricorso contro la decisione di apertura della procedura

d¿insolvenza (¿sofortige Beschwerde¿, § 34 cpv. 2 InsO) non ha di regola

effetto sospensivo (cfr. §§ 6 cpv. 3 e 34 cpv. 3 InsO); infine, il fallimento è

stato dichiarato su domanda della stessa fallita, la quale non aveva quindi motivi

per impugnare la decisione di apertura.

2.6

Non appaiono

dati motivi di rifiuto ai sensi dell¿art. 27 LDIP. Né il convenuto ne allega

uno.

2.7

È

garantito il diritto di reciprocità con la Germania (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.

80.

ad art. 166; Volken, op. cit., Ginevra 2004, n. 103 ad art. 166; Dutoit, op. cit., n. 11a ad art. 166).

3.

Essendo

realizzati tutti i presupposti di legge, l¿istanza va pertanto accolta.

Per

analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre

a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale

sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della

grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della

massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Walder, Die international

konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100

Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332). Poiché PI 1 si è opposto al riconoscimento

ed è risultato soccombente, si giustifica però, nel caso concreto, di porre a suo

carico la parte delle spese che sarebbe potuta essere evitata senza la sua

opposizione, e di assegnare ripetibili a favore dell'istante (cfr. CEF 15

settembre 2004 [14.01.40/14.04.34], c. 4; per analogia: Giroud, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art.

171).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;

decreta

1.

L¿istanza

di delibazione 2 dicembre 2005 della Massa fallimentare di IS 1 è accolta.

1.1

Di

conseguenza, il fallimento (Insolvenzverfahren) di IS 1, __________, decretato

il 1° dicembre 2003 dall'__________ è riconosciuto in Svizzera.

1.1.1

Gli

atti sono trasmessi all¿Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione

fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni della fallita situati in

Svizzera.

1.1.2

Le

ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del

fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalla Massa fallimentare,

nella misura richiesta dall¿Ufficio __________.

2.

L¿istanza di assunzione di prove presentata il 14 febbraio 2006 da PI

1, __________, è respinta.

3.

È

ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul FUSC e sul FUC.

4.

La tassa

di giustizia di fr. 1¿000.¿ e le spese per fr. 400.¿(in totale fr. 1'400.--),

da anticipare dall¿istante, sono poste a carico della Massa fallimentare in

ragione di fr. 500.--, oltre alle spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC, e

a carico di PI 1 per altri fr. 500.--, il quale rifonderà alla Massa

fallimentare fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

5.

Intimazione:

-;

- __________ RA 3, __________;

-

Ufficio dei registri di __________, sede;

-

UEF di __________, sede.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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