14.2005.145
Stralcio.
18 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2005.145
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CEF
Titolo:
Stralcio.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 333 CPC-TI
art. 339 CPC-TI
Incarto n.
14.2005.145
Lugano
18 gennaio
2006
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 19 settembre 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 14 giugno 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del __________, con sentenza 29 novembre 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ __________, è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 140.--, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 250.-- a titolo di indennità.”
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
cheAP 1
con il suo scritto 2 dicembre 2005, al di là dei motivi addotti e con la
riserva di ulteriore esplicazione dell’impugnativa, “contestava” la sentenza
pretorile;
che ciò
ha legittimamente indotto questa Camera a ritenere l’atto menzionato alla
stregua di un appello;
che, con
scritto 27 dicembre 2005, essa dichiara –esaminata meglio la decisione
pretorile- che il precedente esposto del 2 dicembre non era un appello, ma
la semplice richiesta di una correzione della sentenza;
che la
correzione non concerne tuttavia il dispositivo della sentenza, ma un esposto
fattuale di natura introduttiva;
che
prendendo atto anzitutto del ritiro dell’appello, per il resto si può rinviare
l’interessato all’art. 339 CPC secondo il quale la correzione della sentenza,
se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di
calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d’accordo fra le
parti, con un'unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata con
copie corrette e nuove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 339, m. 1 e 3; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App.,art. 339, N. 482);
che, in
caso di disaccordo fra le parti, la domanda è proposta nella forma
dell’interpretazione delle sentenze (art. 339 cpv. 2 CPC);
che comunque
competente per procedere alla rettifica è il giudice che ha emesso la sentenza
in esame (art. 333 e segg. CPC);
che
quanto fin qui esposto permette di evadere la vertenza in base all’art. 313bis
CPC;
che per
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare spese e tassa di giustizia;
Motivi per i quali;
pronuncia:
1.L’appello 2 dicembre 2005 della AP 1, __________,
è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né tassa di
giustizia:
3.
Intimazione: - AP 1, __________;
- AO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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