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Decisione

14.2005.145

Stralcio.

18 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2005.145

Data decisione, Autorità:

18.01.2006, CEF

Titolo:

Stralcio.

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 333 CPC-TI

art. 339 CPC-TI

Incarto n.

14.2005.145

Lugano

18 gennaio

2006

B/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 19 settembre 2005 presentata da

AO 1

contro

AP 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 14 giugno 2005 __________;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della

Pretura del __________, con sentenza 29 novembre 2005 ha così deciso:

“1. L’istanza è

accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo

n. __________ __________, è respinta in via provvisoria.

2. Le spese e la

tassa di giustizia per complessivi fr. 140.--, da anticipare dalla parte

istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a

controparte fr. 250.-- a titolo di indennità.”

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

cheAP 1

con il suo scritto 2 dicembre 2005, al di là dei motivi addotti e con la

riserva di ulteriore esplicazione dell’impugnativa, “contestava” la sentenza

pretorile;

che ciò

ha legittimamente indotto questa Camera a ritenere l’atto menzionato alla

stregua di un appello;

che, con

scritto 27 dicembre 2005, essa dichiara –esaminata meglio la decisione

pretorile- che il precedente esposto del 2 dicembre non era un appello, ma

la semplice richiesta di una correzione della sentenza;

che la

correzione non concerne tuttavia il dispositivo della sentenza, ma un esposto

fattuale di natura introduttiva;

che

prendendo atto anzitutto del ritiro dell’appello, per il resto si può rinviare

l’interessato all’art. 339 CPC secondo il quale la correzione della sentenza,

se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di

calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d’accordo fra le

parti, con un'unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata con

copie corrette e nuove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 339, m. 1 e 3; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App.,art. 339, N. 482);

che, in

caso di disaccordo fra le parti, la domanda è proposta nella forma

dell’interpretazione delle sentenze (art. 339 cpv. 2 CPC);

che comunque

competente per procedere alla rettifica è il giudice che ha emesso la sentenza

in esame (art. 333 e segg. CPC);

che

quanto fin qui esposto permette di evadere la vertenza in base all’art. 313bis

CPC;

che per

le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare spese e tassa di giustizia;

Motivi per i quali;

pronuncia:

1.L’appello 2 dicembre 2005 della AP 1, __________,

è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né tassa di

giustizia:

3.

Intimazione: - AP 1, __________;

- AO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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