14.2005.147
rigetto definitivo dell'opposizione (esecuzione a convalida di sequestro): crediti riconosciuti da sentenze esecutive svizzere, e poi ceduti a una terza persona che procede all'incasso in via di esecu
26 settembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2005.147
Data decisione, Autorità:
26.09.2006, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione (esecuzione a convalida di sequestro): crediti riconosciuti da sentenze esecutive svizzere, e poi ceduti a una terza persona che procede all'incasso in via di esecuzione
CESSIONE DI CREDITO
COMPENSAZIONE
CONVALIDA DEL SEQUESTRO
ESIGIBILITÀ
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 169 CO
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.147
Lugano
26 settembre
2006
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 20 agosto 2004 da
AO 1
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta dalla AP 1 al PE n. __________ del 24 aprile 2003/24 marzo 2004
dell'UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 13 dicembre 2005 (EF.2004.2424), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 200.– e le spese, da
anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.– a titolo di indennità.
3. omissis.”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 19 dicembre 2005 postula
la reiezione dell'istanza, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
viste
le osservazioni 30 dicembre 2005 della parte appellata, chiedente la reiezione
del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 24 aprile 2003/24 marzo 2004 dell'UE di __________,
AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso dell'importo di fr. 15'100.– oltre interessi
al 5% dal 21 marzo 2003, indicando quale titolo di credito: “Sentenza 10.9.2002
della I.Corte civile del T.F.; sentenza 2.10.2002 della IICCA nella causa
12.2002.173; sentenza 31.10.2002 del Pretore del Distretto di __________ nella
causa SF.01.340; cessione __________ 4.3.2003. Esecuzione a convalida del
sequestro no. __________”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne
ha chiesto il rigetto definitivo.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sulla cessione di credito 4 marzo 2003. Con
questo documento, __________ gli ha ceduto le pretese per spese e ripetibili
riconosciutele in esito a controversie in materia di locazione che la opponevano
all'escussa e terminate con l'emanazione delle predette sentenze. Quale
contropartita, il procedente ha versato alla cedente -nella persona di una procuratrice
generale- fr. 15'100.–, onde permetterle di effettuare pagamenti urgenti per esercizi
pubblici a __________ e __________.
C. All'udienza
di contraddittorio del 1° dicembre 2005, l'istante ha riconfermato la sua richiesta.
L'escussa ha postulato la nullità della cessione di credito per violazione dell'art.
2 TOA, l'istante essendo stato patrocinatore di __________, e per l'assenza di
elementi sul potere di rappresentanza della procuratrice generale e sull'impiego
del denaro. Ha quindi inteso compensare le pretese cedute all'istante con
crediti ch'essa vantava verso __________, a titolo di ripetibili, tasse e spese
di giustizia, di tasse per consumo di acqua potabile 2003-2004 e per fognature
e, infine, di pigioni arretrate, per complessivi fr. 104'787.30.
D. Con
sentenza 13 dicembre 2005 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto
l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Ha escluso una violazione
dell'art. 2 TOA, in quanto l'istante non aveva anticipato fr. 15'100.– in veste
di legale, ma a titolo personale. Priva di riscontro poi, ha ritenuto la tesi
secondo cui la cifra non era stata destinata agli scopi prefissati. Ha quindi respinto
l'eccezione di nullità della convenuta. Il Pretore ha altresì respinto
l'eccezione di compensazione proposta da quest'ultima: il credito di fr.
9'700.– per tasse, spese e ripetibili riguardava pretese verso una terza
persona, mentre quello per pigioni arretrate di complessivi fr. 56'000.–, non
era accertato in nessuna sentenza. La richiesta dell'escussa, avanzata la prima
volta il 1° dicembre 2005, allorquando la cessione di credito le era stata
notificata il 3 (recte: 4) novembre 2003, era perfino contraria alla buona
fede.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la AP 1 a motivo del fatto che
il Pretore ha respinto l'eccezione di compensazione ex art. 169 CO. Sostiene che
fr. 9'700.– di tasse, spese e ripetibili provengono da vertenze che l'hanno
opposta a __________, iniziate il 22 luglio 2002 con la contestazione della
disdetta, quindi ben prima della cessione di credito. Evidenzia inoltre che sia
la cifra complessiva di fr. 39'0876.30 per tasse di consumo dell'acqua potabile
e per le fognature, pretesa nemmeno esaminata dal primo giudice, sia quella di
fr. 56'000.– per pigioni arretrate, hanno entrambe origine nel contratto di
locazione 15 dicembre 1995. La pretesa dell'istante quindi, deve ritenersi ampiamente
compensata.
F. Con
le sue osservazioni 30 dicembre 2005, AO 1 chiede la reiezione del gravame con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per l'art. 80
cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza
esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire:
non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario) e da essa
scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia
(cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
4a ed., Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg.
ad art. 80; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di
causa (quindi pure in sede di appello; CEF 30 giugno 1972 in re __________, Rep. 1972, pag. 344, consid.
6; CEF 8 aprile 1974
in re __________, Rep.
1975, pag. 101), se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione
ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere
esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22
ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione.
2. La
sentenza ottenuta dal cedente contro l'escusso costituisce un titolo di rigetto
definitivo anche a favore del cessionario, seppur non parte alla procedura di
merito, visto che la forza di cosa giudicata materiale si estende pure a quest'ultimo,
qualora la cessione di credito sia avvenuta dopo l'emanazione della sentenza (cfr.
DTF 125 III 11 consid. 3aa; Staehelin, op.
cit., loc. cit. con rif.; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 81 ad cap. 8; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, tesi, Zurigo 2000, pag. 368 seg. ad f; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, n. 1315 che però senza motivo limita la portata della regola unicamente
alle successioni a titolo universale). Condizione essenziale è che la
legittimazione del cessionario sia liquida. In caso di dubbi, sebbene fondati
su semplici allegazioni dell'escusso, il giudice tenuto ad esaminare d'ufficio
la questione del titolo del rigetto, deve respingere l'istanza.
3. Nel
caso in esame è senz'altro pacifica l'esecutività della sentenza 10 settembre
2002 della I Corte civile del Tribunale federale (doc. A: inc. SP.2003.30), che
ha stabilito in fr. 6'000.– le ripetibili in favore di __________. Prodotta in copia autenticata, ha infatti acquistato forza di cosa
giudicata nel momento in cui è stata pronunciata (art. 38 OG). Il Tribunale federale ha tuttavia demandato
al giudice cantonale la riforma del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili
della procedura cantonale (di prima e di seconda istanza). La Seconda camera
civile del Tribunale d'appello si è quindi pronunciata con sentenza del 2
ottobre 2002 (inc. 12.2002.173: doc. B nell'inc. SP.2003.30), assegnando a __________, fr. 8'800.– (fr. 2'800.– per tassa di
giustizia e ripetibili di appello e fr. 6'000.– per quelle di prima sede). Trattandosi dell'applicazione del diritto cantonale la decisione non
può più essere impugnata con un rimedio ordinario (Poudret/ Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.2.18 e 1.4.3 ad art. 43, 2.6 ad art.
68; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 544 seg., pag. 553 seg. e nota 1d che rinvia a DTF 85
II 286 consid. 4). Anche questa decisione deve pertanto
considerarsi esecutiva. Il decreto di stralcio 31 ottobre 2002 del Pretore del
Distretto di __________, fissa in fr. 300.– le ripetibili dovute a __________, e
riguarda una causa di sfratto promossa e ritirata dall'escussa (doc. C
nell'inc. SP.2003.30), che non ha mai preteso di avere ricorso sugli oneri
processuali. Nulla osta all'esecutività del decreto.
La validità della cessione di credito non è più contestata in questa
sede. Datata 4 marzo 2003 (doc. H nell'inc. SP.2003.30),
è successiva alle predette sentenze. Redatta per iscritto in nome e per conto
di __________ (doc. E e D nell'inc. SP.2003.30), elenca
le pretese cedute all'istante per complessivi fr. 15'100.–, il quale ha
corrisposto un pari importo in contanti (doc. F e G nell'inc. SP.2003.30). La cessione è poi stata notificata all'escussa il 5 marzo 2003
(doc. 3 in alto a destra), con l'invito a versare il dovuto entro il 20 marzo
2003, donde l'esigibilità della pretesa dal giorno successivo.
Di conseguenza, le citate sentenze, insieme alla cessione di credito
4 marzo 2003, costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per
l'importo complessivo di fr. 15'100.–, oltre interessi del 5% dal 21 marzo 2003.
4. A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF “se il credito è fondato su una
sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu
promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è
prescritto”. Se ad esempio, l'eccezione di estinzione avesse potuto
essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non potrebbe
più essere avanzata in sede di rigetto (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 5 ad art. 81; Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81).
Tra
Fatti
i motivi di estinzione rientra la compensazione (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 6 ad art. 81).
Quale prova dell'estinzione del credito per compensazione valgono
soltanto documenti che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa,
ossia una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un
riconoscimento incondizionato da parte della controparte attestante una pretesa
creditoria liquida e indiscutibile. Il motivo di estinzione va pertanto provato
per il tramite di documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen
Urkunden”, DTF 115 III 100 cons. 4 con rif.; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n.
3 ad art. 81; Staehelin, op.
cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron,
op. cit., n. 57 ad art. 81).
5. Nella fattispecie l'escussa
ripropone l'eccezione di compensazione con crediti maturati verso la __________
per tasse di giustizia e ripetibili, tasse per l'acqua potabile e la fognatura,
e pigioni scoperte. Ora, la compensazione ai sensi dell'art. 169 cpv. 1 CO
permette al debitore di opporre al cessionario tutte quelle eccezioni che
avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della
cessione. Per il cpv. 2, se a quel momento il debitore ha verso il cedente un
credito non ancora scaduto, egli può opporlo in compensazione, purché la
scadenza del suo credito non sia posteriore a quella del credito ceduto (cfr.
anche Girsberger in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 3a ed.,
Basilea 2003, n. 10 e 11 ad art. 169; Probst
in: Thévenoz/Werro, Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 22 ad art. 169).
a) Un primo
credito di fr. 8'200.– di tassa di giustizia e ripetibili, è stato riconosciuto
all'appellante nell'ambito della contestazione della disdetta 21 giugno 2002
del contratto di locazione 15 dicembre 1995 (doc. 9) relativo al complesso
alberghiero __________ di __________, in essere tra AP 1 e __________. La
procedura si è conclusa con il decreto di stralcio 7 novembre 2005 del
Tribunale federale, cresciuto in giudicato (art. 38 OG) (doc. 4, 5 e 6). In concreto, diversamente dal credito ceduto,
quello di fr. 8'200.– per tassa di giustizia e ripetibili non è evidentemente scaduto
il 21 marzo 2003. In quella vertenza oltretutto, l'appellante è stata convenuta
in giudizio insieme alla __________ (doc. 4, 5 e 6), che a sua volta risulta
creditrice della medesima cifra.
L'ulteriore credito di fr.
1'500.– per oneri processuali e ripetibili, sono riconducibili alla procedura
di fallimento senza preventiva esecuzione di __________, promossa il 10 maggio
2005 dall'appellante (doc. 7), e terminata con decisione esecutiva di seconda
istanza del Giudice unico del Canton __________ l'8 agosto 2005 (doc. 8, pag.
5). Pertanto, non solo a marzo 2003, quel credito non era ancora esigibile, ma
a quel momento anche la procedura fallimentare non esisteva. Di conseguenza, anche
se per motivi diversi rispetto a quelli ritenuti dal Pretore, a ragione il
credito di complessivi fr. 9'700.– per spese processuali e ripetibili, non può
essere opposto in compensazione con la pretesa del procedente.
b) A detta dell'appellante,
le tasse per il consumo e l'erogazione di acqua potabile 2003-2004 e fognature,
di complessivi fr. 39'087.30 -non considerate dal Pretore- si fondano sul
contratto di locazione 15 dicembre 1995, che in sé potrebbe costituire valido
riconoscimento di debito. Ma l'art. 81 cpv. 1 LEF esige
una prova (documentale) “stretta” (cfr. DTF 124 III 503 consid. 3a, 115 III 100
consid. 4) dell'estinzione del credito posto in esecuzione. Un riconoscimento
di debito scritto e firmato dal procedente (che costituisce di per sé un titolo
di rigetto provvisorio ai sensi dell'art. 82 LEF) potrà quindi giustificare la
reiezione dell'istanza soltanto qualora il giudice sia convinto dell'esistenza
della contropretesa opposta in compensazione; il minimo dubbio dovrà intendersi
a vantaggio del procedente, anche quando le sue allegazioni apparissero meno
verosimili (ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF) di quelle contrarie dell'escusso.
Secondo il contratto di
locazione 15 dicembre 1995, il conduttore è chiamato ad assumersi i “costi
d'acqua e di scarico, come pure lo smaltimento e trattamento di rifiuti” (doc.
9: art. 8 lett. d). L'esborso complessivo di fr. 39'087.30 (fr. 18'930.– e fr.
20'156.40) per “consumo ed erogazione acqua potabile 2003-2004 e fognatura”,
che la debitrice sostiene di avere pagato di tasca propria al Comune di __________
il 26 aprile 2005, non trova tuttavia riscontro (doc. 16). Le fatture e i
relativi richiami agli atti riguardano non solo tasse per l'acqua potabile e
d'uso fognatura 2004, ma anche la tassa fissa 2004 per la piscina. E, il tutto,
per una spesa di fr. 25'583.30 (doc. 10, 11 e 12), importo di cui al sollecito
di pagamento 12 gennaio 2005 indirizzato a __________ (doc. 14). Quei conteggi,
oltretutto, sono riferiti a prestazioni dovute dal 1° gennaio 2004 ed emessi il
più presto il 26 luglio 2004. I relativi importi quindi, nemmeno erano
esigibili prima del 27 agosto 2004. Anche in proposito l'appello non è fondato.
c) Il Pretore ha ritenuto
inammissibile la compensazione con il credito di fr. 56'000.– per pigioni
arretrate da gennaio 2005 ad agosto 2005 poiché il credito non risultava
accertato in una sentenza. A ragione. Se è vero che la causa sarebbe da ricondurre
-come pretende l'appellante- al contratto di locazione 15 dicembre 1995, quale
valido riconoscimento di debito, è altresì vero che “l'importo base mensile di fr.
7'000.– viene corrisposto posticipatamente ogni trimestre” (doc. 9, pag. 2 n.
4.2). E, le pigioni arretrate che l'escussa pone in compensazione, non solo non
erano esigibili il 21 marzo 2003, giorno in cui il credito ceduto all'istante è
scaduto (cfr. CEF 4 febbraio 2004 [14.2003.82], consid. 2.4.b), ma a quel
momento neppure erano sorte. Di conseguenza anche sotto questo punto di vista
la compensazione è da respingere.
6. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 19 dicembre 2005 di AP
1 deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato l'art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello
19 dicembre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.–, già anticipata
dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere AO 1, __________,
fr. 500.– di indennità.
3.
Intimazione a: – RA 1, ;
–
AO 1, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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