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Decisione

14.2005.147

rigetto definitivo dell'opposizione (esecuzione a convalida di sequestro): crediti riconosciuti da sentenze esecutive svizzere, e poi ceduti a una terza persona che procede all'incasso in via di esecu

26 settembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di estinzione rientra la compensazione (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 6 ad art. 81).

Quale prova dell'estinzione del credito per compensazione valgono

soltanto documenti che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa,

ossia una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un

riconoscimento incondizionato da parte della controparte attestante una pretesa

creditoria liquida e indiscutibile. Il motivo di estinzione va pertanto provato

per il tramite di documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen

Urkunden”, DTF 115 III 100 cons. 4 con rif.; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n.

3 ad art. 81; Staehelin, op.

cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron,

op. cit., n. 57 ad art. 81).

5. Nella fattispecie l'escussa

ripropone l'eccezione di compensazione con crediti maturati verso la __________

per tasse di giustizia e ripetibili, tasse per l'acqua potabile e la fognatura,

e pigioni scoperte. Ora, la compensazione ai sensi dell'art. 169 cpv. 1 CO

permette al debitore di opporre al cessionario tutte quelle eccezioni che

avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della

cessione. Per il cpv. 2, se a quel momento il debitore ha verso il cedente un

credito non ancora scaduto, egli può opporlo in compensazione, purché la

scadenza del suo credito non sia posteriore a quella del credito ceduto (cfr.

anche Girsberger in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 3a ed.,

Basilea 2003, n. 10 e 11 ad art. 169; Probst

in: Thévenoz/Werro, Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 22 ad art. 169).

a) Un primo

credito di fr. 8'200.– di tassa di giustizia e ripetibili, è stato riconosciuto

all'appellante nell'ambito della contestazione della disdetta 21 giugno 2002

del contratto di locazione 15 dicembre 1995 (doc. 9) relativo al complesso

alberghiero __________ di __________, in essere tra AP 1 e __________. La

procedura si è conclusa con il decreto di stralcio 7 novembre 2005 del

Tribunale federale, cresciuto in giudicato (art. 38 OG) (doc. 4, 5 e 6). In concreto, diversamente dal credito ceduto,

quello di fr. 8'200.– per tassa di giustizia e ripetibili non è evidentemente scaduto

il 21 marzo 2003. In quella vertenza oltretutto, l'appellante è stata convenuta

in giudizio insieme alla __________ (doc. 4, 5 e 6), che a sua volta risulta

creditrice della medesima cifra.

L'ulteriore credito di fr.

1'500.– per oneri processuali e ripetibili, sono riconducibili alla procedura

di fallimento senza preventiva esecuzione di __________, promossa il 10 maggio

2005 dall'appellante (doc. 7), e terminata con decisione esecutiva di seconda

istanza del Giudice unico del Canton __________ l'8 agosto 2005 (doc. 8, pag.

5). Pertanto, non solo a marzo 2003, quel credito non era ancora esigibile, ma

a quel momento anche la procedura fallimentare non esisteva. Di conseguenza, anche

se per motivi diversi rispetto a quelli ritenuti dal Pretore, a ragione il

credito di complessivi fr. 9'700.– per spese processuali e ripetibili, non può

essere opposto in compensazione con la pretesa del procedente.

b) A detta dell'appellante,

le tasse per il consumo e l'erogazione di acqua potabile 2003-2004 e fognature,

di complessivi fr. 39'087.30 -non considerate dal Pretore- si fondano sul

contratto di locazione 15 dicembre 1995, che in sé potrebbe costituire valido

riconoscimento di debito. Ma l'art. 81 cpv. 1 LEF esige

una prova (documentale) “stretta” (cfr. DTF 124 III 503 consid. 3a, 115 III 100

consid. 4) dell'estinzione del credito posto in esecuzione. Un riconoscimento

di debito scritto e firmato dal procedente (che costituisce di per sé un titolo

di rigetto provvisorio ai sensi dell'art. 82 LEF) potrà quindi giustificare la

reiezione dell'istanza soltanto qualora il giudice sia convinto dell'esistenza

della contropretesa opposta in compensazione; il minimo dubbio dovrà intendersi

a vantaggio del procedente, anche quando le sue allegazioni apparissero meno

verosimili (ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF) di quelle contrarie dell'escusso.

Secondo il contratto di

locazione 15 dicembre 1995, il conduttore è chiamato ad assumersi i “costi

d'acqua e di scarico, come pure lo smaltimento e trattamento di rifiuti” (doc.

9: art. 8 lett. d). L'esborso complessivo di fr. 39'087.30 (fr. 18'930.– e fr.

20'156.40) per “consumo ed erogazione acqua potabile 2003-2004 e fognatura”,

che la debitrice sostiene di avere pagato di tasca propria al Comune di __________

il 26 aprile 2005, non trova tuttavia riscontro (doc. 16). Le fatture e i

relativi richiami agli atti riguardano non solo tasse per l'acqua potabile e

d'uso fognatura 2004, ma anche la tassa fissa 2004 per la piscina. E, il tutto,

per una spesa di fr. 25'583.30 (doc. 10, 11 e 12), importo di cui al sollecito

di pagamento 12 gennaio 2005 indirizzato a __________ (doc. 14). Quei conteggi,

oltretutto, sono riferiti a prestazioni dovute dal 1° gennaio 2004 ed emessi il

più presto il 26 luglio 2004. I relativi importi quindi, nemmeno erano

esigibili prima del 27 agosto 2004. Anche in proposito l'appello non è fondato.

c) Il Pretore ha ritenuto

inammissibile la compensazione con il credito di fr. 56'000.– per pigioni

arretrate da gennaio 2005 ad agosto 2005 poiché il credito non risultava

accertato in una sentenza. A ragione. Se è vero che la causa sarebbe da ricondurre

-come pretende l'appellante- al contratto di locazione 15 dicembre 1995, quale

valido riconoscimento di debito, è altresì vero che “l'importo base mensile di fr.

7'000.– viene corrisposto posticipatamente ogni trimestre” (doc. 9, pag. 2 n.

4.2). E, le pigioni arretrate che l'escussa pone in compensazione, non solo non

erano esigibili il 21 marzo 2003, giorno in cui il credito ceduto all'istante è

scaduto (cfr. CEF 4 febbraio 2004 [14.2003.82], consid. 2.4.b), ma a quel

momento neppure erano sorte. Di conseguenza anche sotto questo punto di vista

la compensazione è da respingere.

6. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 19 dicembre 2005 di AP

1 deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per

i quali motivi,

richiamato l'art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF

pronuncia: 1. L'appello

19 dicembre 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.–, già anticipata

dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere AO 1, __________,

fr. 500.– di indennità.

3.

Intimazione a: – RA 1, ;

AO 1, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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