14.2005.149
rigetto provvisorio dell'opposizione nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare: mutuo ipotecario e cartelle ipotecarie, disdetta e relativa notifica
19 giugno 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
14.2005.149
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare: mutuo ipotecario e cartelle ipotecarie, disdetta e relativa notifica
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CARTELLA IPOTECARIA
DISDETTA
ESIGIBILITÀ
GRATUITO PATROCINIO
INTERESSI
NOTIFICA
PRESTITO A PEGNO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 818 cpv. 1 cf. 2 CC
art. 842segg. CC
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2005.149
Lugano
19 giugno
2006
SL/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.2004.3574) promossa con istanza 29 novembre 2004 da
AO 1
(rappr. dall' RA 2 )
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1, )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 31 agosto/15
ottobre 2004 dell'UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 12 dicembre 2005, ha così deciso:
¿1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è
respinta.
3. La tassa di giustizia in fr. 300.¿,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.¿ a titolo di indennità.
4. omissis¿.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 22 dicembre 2005 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di
respingere l'istanza di rigetto e accogliere l'istanza di assistenza
giudiziaria presentata davanti a questa Camera, protestate tassa di giustizia,
spese e indennità;
preso atto che la parte appellata con osservazioni 9 gennaio 2006 chiede
la reiezione del gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 27 dicembre 2005 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 31 agosto/15 ottobre 2004 dell'UE di __________,
__________ [di seguito: la banca] ha escusso AO 1 in via di realizzazione d'un
pegno immobiliare per l'incasso di complessivi fr. 1'732'250.50 oltre interessi
al 5% dal 12 agosto 2004. Quale titolo di credito la banca ha indicato: ¿Mutuo
ipotecario con garanzia ipotecaria n. __________ come alla lettera di
concessione 24.7.2001 (come alle cartelle ipotecarie di nominali fr.
1'050'000.¿ in 1° grado e fr. 600'000.¿ in 2° grado)¿. Quale oggetto del pegno
è stata indicata la particella n. __________ RFD di __________, di proprietà
del debitore. Interposta tempestiva opposizione, la banca ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
Fatti
B. All'udienza
di contraddittorio 11 marzo 2005, cui AP 1 non aveva partecipato, la banca aveva
confermato l'istanza che è poi stata accolta dal Pretore con sentenza 14 marzo
2005. L'escusso ha impugnato questo giudizio davanti a questa Camera che aveva
accertato irregolarità nella notifica dell'istanza alla controparte. Con
decisione 14 luglio 2005 (inc. 14.2005.29) questa Camera ha quindi annullato la
citazione all'udienza di discussione, il relativo contraddittorio, il giudizio
impugnato e ha retrocesso l'incarto al Pretore per nuovo giudizio.
C. Alla
seconda udienza di discussione tenutasi il 5 dicembre 2005, la banca ha riconfermato
le sue domande. L'escusso si è opposto all'istanza, dolendosi di non avere mai
ricevuto le due disdette del contratto di mutuo sottoscritto a suo tempo con la
banca. La rescissione doveva comunque considerarsi nulla, in quanto contraria ad
accordi intervenuti fra le parti e quindi alla ¿buona fede contrattuale¿ e
poiché non rispettava il termine di preavviso di 6 mesi dell'art. 844 cpv. 1 CC.
E, in mancanza di una disdetta valida e tempestiva, i crediti di cui alle
cartelle ipotecarie non erano affatto esigibili.
D. Con
sentenza 12 dicembre 2005 il Pretore, appurato che l'escusso aveva trasferito
alla banca le due cartelle ipotecarie, ha anzitutto preso atto che si trattava
di un'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. Ha quindi
accertato che la documentazione agli atti prodotta dalla procedente costituiva un
valido riconoscimento di debito. Ha ritenuto contraria alla buona fede la
censura dell'escusso relativa alla mancata notifica delle due disdette del
contratto di credito e delle cartelle ipotecarie: da una parte perché l'incasso
del credito (disdetto il 27 agosto 2002) era già stato oggetto di una
precedente esecuzione, ben nota all'escusso; dall'altra, perché -in relazione
alla seconda disdetta (27 aprile 2004)- la causa gli era stata retrocessa per
nuovo giudizio, l'istanza di rigetto non essendo stata notificata al legale
dell'escusso. Dichiarare nulle queste disdette, a questo stadio della procedura,
avrebbe costituito inoltre eccesso di formalismo. Dei presunti accordi
intervenuti tra le parti per la vendita della particella n. __________ poi, non
v'era traccia alcuna. Pertanto ha accolto l'istanza e rigettato in via
provvisoria l'opposizione dell'escusso, cui ha rifiutato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, sostenendo che la banca,
conscia delle frequenti assenze all'estero dell'escusso e in spregio delle indicazioni
ricevute, gli ha inviato personalmente la disdetta 27 aprile 2004 invece di
indirizzarla ai suoi legali. Ribadisce poi che il contratto di mutuo, per
accordo delle parti, non poteva essere disdetto prima della vendita dell'immobile
in pegno, senza violare il principio della buona fede. La disdetta 27 aprile
2004 non rispettava inoltre il termine legale di preavviso di sei mesi: era quindi
tardiva e inefficace, donde l'inesigibilità del credito posto in esecuzione. Ha
infine postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria.
F. Con
le osservazioni 9 gennaio 2006 la banca postula la reiezione del gravame con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure nell'esecuzione
in via di realizzazione del pegno, sia per il credito che per il diritto di
pegno (cfr. art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13
ad § 33; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 7 ad art. 153a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 56 ss. ad art. 153).
2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa -quindi anche in sede d'appello (CEF 30
giugno 1972 in re __________, Rep.
1972, pag. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in re __________, Rep. 1975, pag. 101)-
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e
se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel
precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito
di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 331, Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 50
ad art. 84; Gilliéron, op. cit.,
n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
Nell'esecuzione
in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo
attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 166 e 169 ad
art. 82): salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti presunta
diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza di un diritto di pegno
(art. 85 RFF).
3. La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta, op. cit.,
pag. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un
atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per
esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit., pag. 337 con riferimenti).
4. In concreto la procedente fonda la propria pretesa sulle due
cartelle ipotecarie al portatore di fr. 1'050'000.¿ e di fr. 600'000.¿ gravanti
in I e II grado la part. n. __________ RFD di __________ (doc. E e F), sul
contratto di mutuo n. __________ del 24/28 luglio 2001, mediante il quale la
banca ha concesso a AP 1 un credito di fr. 1'650'000.¿ (doc. A) e che rinvia
alla convenzione 19 luglio/ 3 agosto 2001 con cui essa ha acquisito la
proprietà delle cartelle ipotecarie (doc. D).
a) La cartella
ipotecaria è una cartavalore che incorpora sia il credito sia il diritto di
pegno immobiliare che ne è l'accessorio (cfr. art. 842 CC; Steinauer, La cédule hypothécaire,
Fiche juridique suisse n. 639, del 1° febbraio 1999, Ginevra, p. 2, I.A). Si
tratta di un credito ¿astratto¿ indipendente dal rapporto giuridico di base
all'origine del credito detto ¿causale¿ (CEF 9 gennaio 2004 [14.2003.52], consid.
4.2). Ora, nella convenzione 19 luglio/3 agosto 2001 è stabilito
che la banca è autorizzata a procedere come segue: ¿nebst den sichergestellten
Forderungen durch ordentliche Betreibung, die Schuldbriefforderung durch
ordentliche Betreibung oder Betreibung auf Grundpfandverwertung geltend zu
machen¿. Nella stessa convenzione si fa riferimento a ¿sicherungsübereigneten
Schuldbriefes¿ (doc. D, n. 4). Le due cartelle ipotecarie sono pertanto state
cedute fiduciariamente in proprietà alla banca (¿besitzt/erwirbt den folgenden Schuldbrief
zu Eigentum¿: doc. D, n. 1), quale garanzia reale del credito (la cosiddetta ¿garanzia fiduciaria¿ o ¿Sicherungsübereignung¿; Känzig/Bernheim, op. cit., n. 25 s. ad
art. 151; Jaques, Exécution forcée
spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pag. 206; CEF 6 febbraio 2006 [14.2005.102] consid.
5 con rinvii, 29 aprile 2005 [14.2005.2] consid. 1b e 9 gennaio 2004
[14.2003.52], consid. 4.2). Il creditore può pertanto chiedere la loro
realizzazione nella misura in cui essa é necessaria al pagamento del credito
causale, e quindi restituire al debitore l'eventuale eccedenza.
b) Le
due cartelle ipotecarie in esame costituiscono, per l'importo capitale di fr.
1'650'000.¿ (fr. 1'050'000.¿ + fr. 600'000.¿), un valido titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione riferita tanto al credito indicato sulle cartelle quanto
al diritto di pegno. La legittimazione attiva del creditore è data dalla
clausola ¿al portatore¿ (cfr. CEF 25 luglio 2000 [14.99.103], consid. 4a; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, n. 12 e 22 ad § 17) e quella passiva dell'escusso risulta dal contratto
di mutuo 24/28 luglio 2001 (doc. A, pag. 2) e dalla convenzione 19 luglio/3
agosto 2001 (doc. A, pag. 3 in alto che rinvia a doc. D, n. 2 primo capoverso),
in cui l'escusso si riconosce in modo esplicito personalmente debitore delle
pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie.
c) In virtù dell'art. 818 cpv. 1 n. 3 CC la cartella
ipotecaria sulla quale figura un tasso d'interesse fisso costituisce, in
un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, fondata sul
credito astratto, anche un titolo di rigetto per tre interessi annuali scaduti.
d) In
concreto -secondo le cartelle ipotecarie- ¿sul capitale è dovuto l'interesse annuo
Considerandi
del 7% pagabile in rate semestrali, posticipate al 30 giugno ed al 31 dicembre
di ogni anno¿ (doc. E e F, pag. 1). Si tratta di un tasso d'interesse fisso,
poiché non rinvia a convenzioni separate pattuite o da pattuire tra le parti
per la fissazione di quello effettivo. Esso corrisponde peraltro a quello
iscritto a registro fondiario (doc. G, pag. 3), e nelle medesime cartelle
ipotecarie si rinvia all'art. 818 CC. Oltretutto la convenzione 19 luglio/3
agosto 2001 parla di un interesse del 10% l'anno (doc. D, n. 2), ossia il tasso
massimo autorizzato nel nostro Cantone dal 3 aprile 1992 (cfr. art. 172 LAC).
Ciò esclude, malgrado l'ambigua denominazione ¿tasso massimo¿ (doc. E e F, pag.
1), che il 7% sia effettivamente da intendere come tale. Gli interessi
supplementari (in concreto: 10%) pattuiti tra le parti per i crediti cartolari poi,
non sono garantiti da pegno immobiliare fintanto che non sono stati iscritti
nel registro fondiario e sulla cartella ipotecaria (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III,
3a ed., Berna 2003, n. 2646 e 2646a; Kamerzin,
Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, tesi, Friborgo 2003, n.
631; Trauffer, Basler Kommentar zum
ZGB, vol. II, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 6 ad art. 795 e n. 10 ad
art 818). Di conseguenza, nel caso specifico, il rigetto provvisorio può essere
concesso oltre che per il capitale, anche per gli interessi convenzionali
scaduti del 7% per gli ultimi tre anni, ossia 346'500.¿ (fr. 1'650'000.--
x 7% x 3 anni).
e) Una
volta scaduto il termine di disdetta, siccome il contratto è decaduto, possono poi
essere richiesti gli interessi di mora (art. 818 cpv. 1 n. 2 CC) al tasso
convenzionale eventualmente superiore al tasso legale del 5% (cfr. art. 104
cpv. 2 CO; doc. B, secondo paragrafo). Di conseguenza, al credito astratto andrebbero
ad aggiungersi anche gli interessi di mora del 7% su fr. 1'650'000.¿ (cfr. art. 105 cpv. 3 CO) dal 12
agosto 2004. Questo giorno in effetti è il termine ultimo di pagamento
assegnato dalla banca (doc. W) e come si vedrà in seguito (sotto, consid. 5b),
è persino successivo rispetto al giorno in cui la pretesa della banca è
diventata esigibile.
f) Riassumendo
le cartelle ipotecarie rappresentano valido titolo di rigetto
dell'opposizione per l'importo complessivo di fr. 1'996'500.¿ (fr. 1'650'000.¿
+ fr. 346'500.¿), oltre interessi di mora su fr. 1'650'000.¿ dal 12 agosto 2004.
In concreto, nel precetto esecutivo, la banca chiede un importo inferiore, e
meglio fr. 1'732'250.50 (ossia il debito accertato dalla banca per il 12 agosto
2004: doc. W) ad un saggio d'interesse di mora del 5% dal 12 agosto 2004 (doc.
R). Di conseguenza l'opposizione può essere rigettata in via provvisoria.
5.
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (cfr. per tutte CEF 5 settembre 2001
[14.01.62], consid. 3.3), ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale (STF
11.
aprile 2002 [5P.36/2002]), l'escutente che chiede il rigetto provvisorio
dell'opposizione deve non solo produrre un titolo di rigetto ai sensi dell'art.
82.
cpv. 1 LEF, ma pure dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito
posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione.
a) Il
ricorrente afferma di avere preso atto dell'esistenza della disdetta 27 aprile
2004.
solo con la decisione 14 marzo 2005 del primo giudice (act. IV). Sostiene
che in assenza di una valida notifica, il credito posto in esecuzione non
risultava esigibile prima dell'inoltro dell'esecuzione: la disdetta pertanto
era nulla. Il Pretore ha invece ritenuto questa argomentazione ormai superata
dagli eventi e contraria alla buona fede, la chiara volontà della banca di
disdire il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie essendo più che nota
all'escusso. A ragione. Infatti l'incasso del credito posto in esecuzione -come
sottolineato dal primo giudice- era già stato oggetto della disdetta 27 agosto
2002.
(doc. N) e di un precetto esecutivo. In quell'ambito l'istanza di rigetto
provvisorio dell'opposizione (del 3 giugno 2003: doc. P) era stata respinta da
questa Camera con sentenza 22 marzo 2004 (inc. 14.2003.90), poiché la banca non
aveva dimostrato l'esigibilità del credito, ovvero che prima di promuovere
l'esecuzione, all'escusso fosse stata notificata la disdetta dei crediti
garantiti dalle due cartelle ipotecarie (doc. DD, pag. 5 n. 3 e 4). Ciò non
toglie che allora la banca aveva prodotto la copia della disdetta 27 agosto
2002.
(doc. P, pag. 6 ¿allegato 12). Quantomeno sul fatto che in occasione della
relativa udienza di discussione tenutasi il 10 ottobre 2003 l'escusso
-debitamente patrocinato dai suoi legali- abbia preso conoscenza della volontà
della banca di interrompere il contratto in essere tra le parti e di disdire il
credito garantito dalle cartelle ipotecarie (cfr. appello, pag. 3 n. 2), non
può pertanto esservi dubbio. Del resto, in questa sede, l'escusso nemmeno pretende
più il contrario (cfr. appello, pag. 3 e act. III, pag. 2).
Di
conseguenza la circostanza che la disdetta 27 aprile 2004 (doc. W) che rinvia esplicitamente
a quella 27 agosto 2002, sia stata inviata direttamente all'escusso, in luogo
dei suoi rappresentanti legali e che egli non l'abbia ritirata (doc. Y, pag. 1
e 3), non è determinante.
b) L'appellante
afferma in ogni caso che la disdetta di un credito incorporato in una cartella
ipotecaria presuppone, in assenza di specifici accordi, il preavviso legale di
6.
mesi. In concreto tale termine non sarebbe stato ossequiato: donde la nullità
della disdetta e l'inesigibilità del credito (appello, pag. 9 n. 9 e ss.). Ora,
come visto (sopra, consid. 5a), l'appellante ha saputo dell'intenzione della
banca di disdire il credito di cui alle cartelle ipotecarie al più tardi il 10
ottobre 2003. Anche volendo tener conto dei 6 mesi di preavviso e delle scadenze
30.
giugno e 31 dicembre -come stabilito espressamente nelle due cartevalori
(doc. E e F, pag. 1)- al più presto il 1° luglio 2004 quel credito sarebbe
stato esigibile. E in concreto il precetto esecutivo del 31 agosto 2004, è
stato notificato all'escusso il 15 ottobre 2004.
Inoltre, secondo la convenzione 19 luglio/3 agosto 2001 sottoscritta
dall'escusso, nell'eventualità in cui anche solo una parte delle pretese
garantite dalle cartelle ipotecarie fosse scaduta, la banca avrebbe potuto far
valere immediatamente il credito incorporato nelle stesse, addirittura senza
preventiva disdetta (doc. D, n. 3). In definitiva pertanto -diversamente
dall'opinione dell'appellante- la banca nemmeno era chiamata ad ossequiare un
termine di preavviso per procedere all'incasso del credito posto in esecuzione
ed esigibile.
6.
Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il
giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia
413.
consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op.
cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,
op. cit., pag. 350 con riferimenti).
Il
Pretore in concreto non ha trovato riscontro agli atti di pretese pattuizioni
su una vendita del fondo, precisando che i documenti prodotti dal convenuto
dimostravano ¿un coinvolgimento dell'istante con eventuali acquirenti della
villa ma unicamente in collegamento con la questione della regolamentazione del
debito ipotecario gravante il bene¿ (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). Ma l'appellante
si limita a ribadire che la disdetta delle cartelle ipotecarie è nulla poiché introdotta
malgrado le parti avessero concordato di trovare insieme un acquirente per la
particella n. __________, riproponendo in sostanza le medesime argomentazioni
esposte in occasione del contraddittorio davanti al Pretore. La carenza di
prove al riguardo -rilevata dal Pretore- non può che trovare conferma. Per il
resto non è possibile ritenere lo scritto 8 ottobre 2003 (doc. 1) quale riscontro
oggettivo di un coinvolgimento diretto della banca, pattuito con l'escusso, in
vista della vendita del citato immobile.
7.
A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 22 dicembre 2005 di AP 1, __________,
deve essere respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
La
richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio formulata dall'interessato deve pure essere respinta. Quand'anche
fosse dato il requisito dell'indigenza (art. 3 Lag), per il richiedente la
procedura non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole: in
tali circostanze una persona ragionevole e di condizioni agiate avrebbe
rinunciato a formulare l'appello solo per le spese che esso avrebbe comportato
(art. 14 cpv. 1 Lag). Anzi, l'atteggiamento assunto dall'appellante,
consapevole dei precedenti giudiziari che avevano già riguardato la presente
vertenza e delle relative risultanze, della disdetta delle due cartelle
ipotecarie e del fatto di non avere mai pagato alcun interesse ipotecario,
malgrado la loro esigibilità, rasenta l'abuso di diritto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 793 e segg., 842 segg. CC, 3
e 14 Lag, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 22 dicembre 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di AP 1 è respinta.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 150.¿ è posta a carico dell'appellante, che rifonderà
a AO 1, __________, fr. 1500.¿ a titolo di indennità.
4.
Intimazione
a:
¿RA 1, __________;
¿RA
2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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