14.2005.152
Transazione giudiziale quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Società semplice. Procedura di conciliazione in materia di locazione. Condizione sospensiva.
1 giugno 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
14.2005.152
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, CEF
Titolo:
Transazione giudiziale quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Società semplice. Procedura di conciliazione in materia di locazione. Condizione sospensiva.
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 144 cpv. 1 CO
art. 544 cpv. 3 CO
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2005.152
Lugano
1° giugno
2006
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 giugno 2005 da
AP 1
rappr. dall¿a RA 1
contro
AO 1
rappr. dall¿ RA 2
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell¿opposizione interposta al PE n. __________ del 19 gennaio/17 febbraio 2005
__________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di __________, __________, con sentenza 9 dicembre 2005
ha così deciso:
¿1. L¿istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a suo carico con l¿obbligo di rifondere alla controparte fr. 350.-- a
titolo di indennità.¿
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 22 dicembre
2005 postula l¿accoglimento dell¿istanza, con protesta di spese
e
ripetibili, subordinatamente l¿accoglimento dell¿istanza limitatamente
a fr.
7'396.65, con protesta delle relative spese e ripetibili;
lette le osservazioni
23 gennaio 2006 con cui l¿appellata si è oppone al gravame,
protestate spese e
ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 19 gennaio/17 febbraio 2005 __________ __________ AP 1 ha
escusso AO 1 per l¿incasso di fr. 22'190.-- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio
2005, indicando quale titolo di credito: ¿Transazione giudiziale del 29.9. 2004
relativa alle contestazioni fondate sul contratto di locazione del 12.12.1997.¿
Interposta
tempestiva opposizione dall¿escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su tre transazioni giudiziali, di medesimo
tenore, concluse tutte il 29 settembre 2004 (doc. DD, EE e FF) nell¿ambito di
quattro procedure (due delle quali congiunte fra loro), relative ad un
contratto di locazione, pendenti tra AO 1, __________ ed __________, quali
locatori, ed AP 1, in qualità di conduttrice, con cui tra l¿altro è stato raggiunto
un accordo in merito alla risoluzione del contratto per il 15 gennaio 2005 e il
riconoscimento alla conduttrice di un¿indennità di fr. 37'500.-- per
l¿anticipata riconsegna dell¿appartamento e per le spese di trasloco. L¿importo
posto in esecuzione è pacificamente il saldo scoperto dell¿indennità pattuita.
C. All¿udienza
di contraddittorio l¿escusso ha postulato la reiezione dell¿istanza, sostenendo
che AP 1 non ha consegnato le chiavi dell¿appartamento per cui non avrebbe
rispettato il termine di consegna dei locali; inoltre deve rispondere per i
danni ivi riscontrati, che non si è offerta di riparare.
D. Con
sentenza 9 dicembre 2005 la Segretaria assessore della __________, ha respinto
l¿istanza
rilevando
la mancanza di identità tra il debitore indicato nel titolo di rigetto
invocato, in cui sono stati menzionati ¿AO 1, __________ e __________¿ (doc.
DD, EE e FF) rispetto a quello indicato nell¿istanza e nel precetto esecutivo,
in cui, quale debitore, è stato indicato unicamente il nome ¿AO 1¿ (istanza e
doc. AA). La prima giudice ha poi osservato che a nulla giova lo scritto 3
gennaio 2005 __________, patrocinatore di AO 1, __________ e __________, nelle
vertenze giudiziarie risolte con le transazioni di cui ai doc. DD, EE e FF,
dove questi, precisando di non rappresentare più gli ¿Eredi __________¿, dichiara
che gli stessi ¿sono ora rappresentati dal Dir. AO 1 ¿¿ (doc. S). Infatti la
rappresentanza degli Eredi __________ è questione diversa dall¿esistenza di un
accordo tra loro ¿ di cui non vi è traccia agli atti ¿, di voler cedere il
debito definito con le citate transazioni giudiziali al solo convenuto AO 1.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente, rilevando
che nell¿istanza di rigetto dell¿opposizione veniva precisato che AO 1, __________
ed __________ sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno dell¿immobile
part. __________ RFD di __________ sito in via __________, stabile in cui essa
aveva in locazione un appartamento. L¿appellante sostiene poi che tra i
summenzionati locatori sussiste un rapporto di solidarietà, essendo essi tenuti
ad una prestazione indivisibile. In via subordinata la creditrice rileva che
trattandosi del pagamento di una somma di denaro, i tre comproprietari
dell¿appartamento locato dovrebbero, se del caso, rispondere ognuno della propria
quota, ossia per un terzo ciasuno. Di conseguenza l¿istanza avrebbe almeno dovuto
essere accolta limitatamente all¿importo di fr. 7'396.65 oltre accessori.
F. Con
le sue osservazioni la parte appellata eccepisce la carente identità, tra il
debitore indicato sul titolo di rigetto e quello indicato nell¿istanza e nel
precetto esecutivo, ritenuta in prima sede. L¿escusso rileva inoltre che la
procedente non ha prodotto alcun atto attestante il vincolo solidale tra AO 1, __________
ed __________ e nemmeno sarebbe dimostrato che tale vincolo sussiste per legge.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l¿art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell¿opposizione.
Le transazioni
e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a sentenze esecutive (art.
80.
cpv. 2 n. 1 LEF).
Colui che
dalla sentenza risulta essere obbligato al pagamento e l¿escusso devono essere
identici. Questo deve essere verificato d¿ufficio dal giudice (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 29 ad art. 80).
2.
La
società semplice è un contratto, con il quale due o più persone si riuniscono
per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). Le
forze o i mezzi necessari per il conseguimento dello scopo della società, ossia
i contributi dei soci possono consistere in denaro, in cose, in crediti o nel
lavoro (art. 531 cpv. 1 CO). Per principio i soci possono accordarsi su qualsiasi
scopo, fintanto che il loro contratto non abbia per oggetto una cosa
impossibile, illecita o contraria ai buoni costumi (Handschin, Basler Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR,
Basilea/Ginevra/Monaco, 2002, n. 4 ad art. 530; Fellmann, Grundfrage im Recht der
einfachen Gesellschaft, in ZBJV 133 (1997) p. 300). La conclusione di un
contratto di società semplice può avvenire tacitamente e risultare dal
comportamento dei soci, i quali non devono nemmeno essere consci del fatto che
tra loro è sorta una società semplice. L¿apparenza di una società semplice può nascere
sulla base di un insieme di circostanze dalle quali il partner contrattuale,
secondo il principio dell¿affidamento, può dedurre, che nel caso in cui la
controparte sia formata da più persone, esse hanno voluto assumere un obbligo
solidale e non solo una responsabilità per quota (art. 143 cpv. 1 CO) (DTF 116
II 710, 108 II 208 e rif. ivi).
Ove i
soci di una società semplice abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni
verso un terzo, trattando insieme personalmente, o tramite un rappresentante,
sono per legge responsabili in solido, salvo patto contrario (art. 544 cpv. 3
CO). Alla responsabilità solidale nell¿ambito di una società semplice sono applicabili
le norme della parte generale del CO (art. 143-150) (Pestalozzi/Wettenschwiler,
Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art.
530-1186 OR, Basilea/Ginevra/Monaco, 2002, n. 15 ad art. 544; Fellmann, op. cit.,
p. 293). In particolare, in virtù dell¿art. 144 cpv. 1 CO, il creditore può a
sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il
debito o una parte soltanto.
3.
Nel
caso concreto la creditrice ha prodotto con l¿istanza di rigetto definitivo
dell¿opposizione un contratto di locazione concluso con ¿__________¿, quali
locatori, relativo ad un appartamento sito in via __________ a __________ (doc.
B), rilevando che la denominazione ¿__________¿ sta per AO 1, __________ e __________,
ossia i comproprietari in ragione di un terzo ciascuno dell¿immobile in
questione. Che il contratto di locazione con la procedente è stato stipulato
dai tre citati locatori è indubitabile, ritenuto che oltre all¿indicazione della
loro sigla quali locatori, anche la firma sul contratto è stata apposta con la
denominazione ¿__________¿. Con la sottoscrizione del contratto di locazione
essi hanno manifestato la volontà di mettere in comune le loro quote
dell¿appartamento al fine di raggiungere un obiettivo determinato, ossia la
locazione dell¿appartamento a AP 1.
Anche le tre
transazioni giudiziali (doc. DD, EE e FF) in oggetto indicano come parte istante
AO 1, __________ e __________, i quali si sono obbligati a versare alla
conduttrice un¿idennità complessiva di fr. 37'500.--, e non ciascuno la propria
quota, per l¿anticipata riconsegna dell¿appartamento e per le spese di trasloco.
Così che
queste considerazioni portano a concludere che AO 1, __________ e __________ si
sono riuniti in una società semplice avente per scopo la locazione del loro
appartamento a AP 1. Nè dal contratto di locazione, né dalle transazioni giudiziali
risulta che la loro responsabilità doveva essere o sia stata divisa. Essi
rispondono pertanto in solido nei confronti della procedente, la quale poteva a
sua scelta esigere anche da uno solo di loro, come nel caso in esame, il
pagamento di tutto il debito.
4.
Pure
nel caso in cui non si volesse ritenere l¿esistenza di una società semplice,
dal contratto di locazione (doc. B) considerato insieme con le transazioni
giudiziali (doc. DD, EE e FF) si può desumere un obbligo solidale dei locatori AO
1, __________ e __________. Infatti un obbligo solidale può risultare voluto anche
tacitamente dalle circostanze e dall¿ulteriore contenuto del contratto. Queste
circostanze vanno interpretate secondo il principio dell¿affidamento.
Allorquando più persone si uniscono per stipulare insieme un contratto, dalle
circostanze può essere dedotta solidarietà, pure nel caso in cui tra di loro
non sussista un rapporto societario oppure l¿esistenza di un tale rapporto
(quale di società semplice) appaia dubbio. L¿onere della prova per l¿esistenza
della solidarietà incombe al creditore secondo la regola generale di cui
all¿art. 8 CC (Schnyder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht
I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2003, n. 6 e 7 ad art. 143; DTF 116 II 712, 123 III
59; Staehelin, op. cit., n. 52 ad art. 82; Cometta, Il rigetto provvisorio
dell¿opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 340 s.; JdT
1970.
II 127).
Nel caso
concreto dev¿essere rilevato che AO 1, __________ e __________ hanno agito
insieme nel rapporto esterno con la conduttrice, stipulando insieme il contratto
di locazione doc. B. Un¿ulteriore circostanza è costituita dalle transazioni
giudiziali (doc. DD, EE e FF), con cui i locatori si sono obbligati, di nuovo
insieme, a versare a AP 1 complessivamente fr. 37'500.--, quale indennità, e
non a versarle ciascuno solo un¿indennità corrispondente alla propria quota. Queste
due circostanze portano a ritenere che AO 1 non può ora pretendere di non rispondere
o di rispondere solo per la sua quota di 1/3, ma deve rispondere solidalmente
anche per gli altri due locatori. AP 1 poteva infatti, in buona fede, intendere
che ciascuno di loro sarebbe stato obbligato solidalmente per l¿intero credito.
Le
transazioni giudiziali doc. DD, EE e FF costituiscono, in via di principio, validi
titoli di rigetto definitivo dell¿opposizione nei confronti di AO 1 per
l¿importo residuo posto in esecuzione di fr. 22'190.-- oltre interessi al 5%
dal 4 gennaio 2005.
5.
Con
le sue osservazioni la parte appellata ha riconfermato le sue argomentazioni e
domande fatte valere in prima sede, eccependo anzitutto l¿irricevibilità
dell¿istanza di rigetto dell¿opposizione perché non preceduta dalla procedura
di conciliazione secondo l¿art. 19 della Legge di applicazione delle norme
federali in materia di locazione di locali d¿abitazione e commerciali e di
affitto (Raccolta Ct. TI 3.3.2.1.4).
Questa eccezione
va respinta, ritenuto che la citata disposizione riguarda le sentenze,
rispettivamente le controversie di merito in materia di locazione di locali
d¿abitazione e commerciali, mentre le domande di rigetto dell¿opposizione al
precetto esecutivo per pretese riguardanti il contratto di locazione non devono
essere precedute dal tentativo di conciliazione (II CCA 14 dicembre 2000 in P.
c. M. SA, 11 marzo 1997 M. P. c. A. L.; CCC 3 ottobre 1994 M. c. T.; DB 1993,
31).
6.
L¿escusso
ha poi eccepito la mancata consegna delle chiavi dell¿appartamento e quindi il
mancato rispetto del termine di consegna dei locali nonché l¿esistenza di difetti
dell¿ente locato.
Secondo
l¿art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un¿autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l¿esecuzione,
l¿opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l¿escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
L¿escusso
non ha sollevato alcuna delle tre eccezioni previste dall¿art. 81 cpv. 1 LEF.
Le sue allegazioni concernono invece la validità dei titoli di rigetto come
tali, ossia l¿esigibilità del credito della procedente.
Nel caso
in cui la sentenza assoggetta il pagamento di una somma ad una condizione
sospensiva, il rigetto definitivo dell¿opposizione può essere concesso, se
l¿adempimento della condizione viene provata dal creditore con documenti. Una
seconda decisione che constati l¿avverarsi della condizione non è necessaria.
L¿adempimento della condizione deve essere provato in modo liquido. Non è
infatti compito del giudice del rigetto di effettuare un¿estesa procedura
probatoria. Il debitore può portare la controprova, senza doversi basare su una
prova documentale. Non è necessaria da parte del creditore una prova
documentale, nel caso in cui il debitore riconosca senza riserve il verificarsi
della condizione, oppure quando ciò è notorio o noto al giudice. Se la prova
non può essere portata in maniera liquida, il creditore deve far constatare
l¿adempimento della condizione con una seconda sentenza di merito, per la quale
diversi codici di procedura prevedono una procedura semplificata. Fino a che
non è stata emessa una decisione, l¿istanza deve essere respinta per carenza di
esecutività e non può essere semplicemente sospesa. Lo stesso vale per una
transazione condizionata. Anche decisioni relative a prestazioni che devono
venire effettuate contemporaneamente sono sentenze condizionate, le quali
permettono di concedere il rigetto, allorquando il creditore provi in modo
liquido, che lui ha eseguito la sua prestazione oppure che la controparte si
trovi in ritardo con l¿accettazione (Staehelin, op. cit. n. 44 ad art. 82).
7.
In
concreto, nell¿ambito di quattro procedure (due delle quali congiunte fra loro)
in materia di locazione, le parti hanno concluso il 29 settembre 2004 le tre
transazioni giudiziali, tutte uguali, doc. DD, EE e FF, del seguente tenore:
¿1. Le
parti si danno atto che il rapporto di locazione viene considerato
concordemente risolto per il 15 gennaio 2005, data entro la quale l¿ente locato
dovrà essere inderogabilmente riconsegnato. È data facoltà alla conduttrice di
riconsegnare anche anticipatamente l¿ente locato per ogni scadenza mensile con
un preavviso scritto di una settimana.
2.
Alla conduttrice è
riconosciuta un¿indennità una tantum per l¿anticipata riconsegna e per le spese
di trasloco di fr. 37'500.-. Tale importo verrà così soluto:
- la conduttrice
compenserà le pigioni ancora dovute dal 1. ottobre 2004 fino alla data di
riconsegna del 15 gennaio 2005 o anticipatamente per fr. 1'770.¿ mensili
(mensilmente la conduttrice pagherà soltanto l¿acconto per le spese accessorie
di fr. 100.¿mensili, ritenuto che il proprietario presenterà un regolare
conteggio finale per le spese accessorie);
- fr.
10'000.¿ al 30 novembre 2004;
- il saldo alla
riconsegna del bene locato, senza possibilità di compensazione alcuna con
eventuali crediti del locatore e senza ulteriori eccezioni. Vengono riservati i
diritti del locatore per le usuali condizioni di riconsegna.
3.
La
parte locatrice è autorizzata a eseguire i seguenti lavori:
¿¿¿¿¿¿.
4.
Con
quanto sopra stipulato e riconosciuto le parti si danno atto di aver
definitivamente liquidato ogni reciproca pretesa dipendente dal rapporto di
locazione tra di loro esistente.
5.
Con
la presente transazione vengono stralciate dai ruoli tutte le procedure
pendenti tra le parti e viene revocato il decreto supercautelare 3 marzo 2004.
6.
Tassa
di giustizia e spese relative a tutte le procedure pendenti sono a carico delle
parti in ragione di ½ ciascuno. Compensate le ripetibili.
Visto
quanto sopra il Pretore supplente
decreta
¿
Per quel
che concerne l¿eccepita mancata riconsegna delle chiavi va rilevato che, a
prescindere dall¿avvenuta consegna o meno delle stesse, le citate transazioni
giudiziali prevedono solo la riconsegna dell¿immobile (cfr. clausola 1,
transazioni giudiziali doc. DD, EE e FF), per cui la riconsegna delle chiavi non
può essere ritenuta condizione sospensiva, che, se inadempiuta, non permette di
concedere il rigetto definitivo dell¿opposizione. AP 1 doveva consegnare
l¿appartamento locato, il che è avvenuto, nonostante i rinvii, tutti chiesti da
AO 1 (cfr. scritti 23 novembre 2004 doc. H, 25 novembre 2004 doc. L, 10
dicembre 2004 doc. N, 13 dicembre 2004 doc. P, 3 gennaio 2005 doc. R). D¿altro
canto è stato quest¿ultimo -ripetutamente- a non voler prendere in consegna le
chiavi, di cui all¿elenco sottoscritto dalle parti il 3 gennaio 2005, giorno della
riconsegna dell¿appartamento (cfr. doc. BB), come emerge dagli scritti 17 gennaio
2005, 17 febbraio 2005 e 11 ottobre 2005 del patrocinatore della creditrice (doc.
V e Z, CC e GG) rispettivamente 12 ottobre 2005 del patrocinatore del debitore
(doc. HH).
Il
procedente ha poi eccepito l¿esistenza di difetti nell¿appartamento locato,
producendo alcuni verbali di riconsegna, non datati e non firmati (doc. 1), che
secondo la corrispondenza agli atti sono stati allestiti dal locatore stesso
(doc. U), per cui costituiscono esclusivamente allegazioni di parte. D¿altro
canto le transazioni doc. DD, EE e FF non accennano ad eventuali danni, mentre determinante
è che la clausola 2 cpv. 3 prevede esplicitamente il versamento del
¿ ¿¿¿ saldo
alla riconsegna del bene locato, senza possibilità di compensazione alcuna con
eventuali crediti del locatore e senza ulteriori eccezioni¿.¿, per cui al
locatore è chiaramente negata la possibilità di far dipendere l¿esigibilità
dell¿indennità che deve versare a AP 1 da una contropretesa derivante da
difetti riscontrati nell¿ente locato. Inoltre la clausola 4 delle transazioni
giudiziali prevede quanto segue: ¿Con quanto sopra stipulato e riconosciuto
le parti si danno atto di aver definitivamente liquidato ogni reciproca pretesa
dipendente dal rapporto di locazione tra di loro esistente¿. Con questa
clausola di liquidazione le parti hanno voluto chiaramente escludere la
possibilità di far dipendere il pagamento dell¿indennità pattuita dall¿adempimento
da qualsivoglia condizione.
Va infine
osservato che se anche si volesse considerare l¿ultima frase dell¿ultimo
capoverso della clausola 2 delle transazioni giudiziali del seguente tenore ¿Vengono
riservati i diritti del locatore per le usuali condizioni di riconsegna¿, nessun
documento, che possa rappresentare un riscontro oggettivo in relazione ai pretesi
difetti riscontrati durante la riconsegna dell¿appartamento, è stato prodotto
dall¿escusso. Come già rilevato, i verbali di riconsegna doc. 1, prodotti da AO
1, che secondo la corrispondenza agli atti sono stati allestiti da quest¿ultimo
(doc. U), non solo non sono datati, ma non sono stati firmati né dal locatore nè
dalla conduttrice e mancano pertanto di valore probante.
Pertanto
non può essere ritenuto che le transazioni giudiziali doc. DD, EE e FF soggiaciano
a condizioni sospensive.
Le
transazioni giudiziali doc. DD, EE e FF costituiscono quindi validi titoli di
rigetto definitivo dell¿opposizione nei confronti di AO 1 per l¿importo residuo
posto in esecuzione di fr. 22'190.-- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2005.
8.
L¿appello
22.
dicembre 2005 di AP 1 va quindi accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1.
OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 544 cpv. 3 e 144
cpv. 1 CO
pronuncia:
I. L¿appello
22.
dicembre 2005 di AP 1, __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 dicembre 2005 della Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di __________, __________, è così riformata:
¿1. L¿istanza
24.
giugno 2005 di AP 1, __________, è accolta.
Di conseguenza
l¿opposizione interposta al PE n. __________ del 19 gennaio/17 febbraio 2005 __________
è rigettata in via definitiva per fr. 22'190.-- oltre interessi al 5% dal 4
gennaio 2005.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante è posta a carico di AO
1, il quale rifonderà a AP 1 fr. 350.-- a titolo di indennità.¿
II. La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per complessivi fr. 285.--,
già anticipate dall¿appellante, sono poste a carico di AO 1, il quale rifonderà
a AP 1 fr. 600.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
avv. RA 1, __________;
-
avv. RA 2, __________;
Comunicazione
alla Pretura del __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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