14.2005.153
Appello contro la sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Domande estranee alla controversia. Irricevibilità.
18 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2005.153
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Domande estranee alla controversia. Irricevibilità.
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2005.153
Lugano
18 gennaio
2006 /SC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 28 settembre 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 settembre 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del __________, con sentenza 14 dicembre 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
__________ è respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr.
380.-- a titolo di indennità.”
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
che con
atto 23 dicembre 2005 AP 1 ha presentato appello contro l’accennata sentenza;
che tuttavia,
egli non chiede la riforma di uno o di tutti i dispositivi summenzionati, ma
propone testualmente:
1.
non devono essere emessi atti di carenza
beni;
Considerandi
2.
accordarsi che una parte della mia
eredità vada a coprire una parte dell’importo dovuto a mia moglie;
che, in
buona sostanza, l’appellante postula conseguenze che nulla hanno a che fare con
la decisione di rigetto dell’opposizione;
che, in
virtù dell’art. 313bis CPC, l’autorità d’appello può decidere l’impugnazione
ancor prima di intimarne l’atto, qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che la
norma è applicabile nella fattispecie poiché l’appello in esame non tende a
ottenere un giudizio favorevole all’appellante sul tema del rigetto dell’opposizione
chiesto da controparte, ma su questioni estranee a tale controversia,
segnatamente non attinenti ai presupposti dell’art. 80 LEF;
che si
giustifica pertanto di ritenere l’appello in esame irricevibile per mancanza di
gravamen, alla stregua di un’impugnazione concernente non il
Dispositivo
dispositivo, ma le motivazioni della sentenza di prima sede, ossia elementi
della stessa che non crescono in giudicato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,
art. 307, m. 7);
che le
particolarità del caso inducono a prescindere dal prelievo di spese e di una
tassa di giustizia;
motivi per i quali,
pronuncia:
1.
L’appello 23 dicembre 2005 di AP 1, __________,
è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né tassa di
giustizia.
3.
Intimazione: - AP 1, __________;
-
RA 1.
Comunicazione
alla Pretura del __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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