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Decisione

14.2005.153

Appello contro la sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Domande estranee alla controversia. Irricevibilità.

18 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2005.153

Data decisione, Autorità:

18.01.2006, CEF

Titolo:

Appello contro la sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione. Domande estranee alla controversia. Irricevibilità.

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 80 LEF

Incarto n.

14.2005.153

Lugano

18 gennaio

2006 /SC/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 28 settembre 2005 da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 settembre 2005 __________;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della

Pretura del __________, con sentenza 14 dicembre 2005 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta:

l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

__________ è respinta in via definitiva.

2. Le spese e la tassa di

giustizia per complessivi fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, sono

poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr.

380.-- a titolo di indennità.”

ritenuto in fatto

e considerato in diritto

che con

atto 23 dicembre 2005 AP 1 ha presentato appello contro l’accennata sentenza;

che tuttavia,

egli non chiede la riforma di uno o di tutti i dispositivi summenzionati, ma

propone testualmente:

1.

non devono essere emessi atti di carenza

beni;

Considerandi

2.

accordarsi che una parte della mia

eredità vada a coprire una parte dell’importo dovuto a mia moglie;

che, in

buona sostanza, l’appellante postula conseguenze che nulla hanno a che fare con

la decisione di rigetto dell’opposizione;

che, in

virtù dell’art. 313bis CPC, l’autorità d’appello può decidere l’impugnazione

ancor prima di intimarne l’atto, qualora questo si riveli inammissibile o

manifestamente infondato;

che la

norma è applicabile nella fattispecie poiché l’appello in esame non tende a

ottenere un giudizio favorevole all’appellante sul tema del rigetto dell’opposizione

chiesto da controparte, ma su questioni estranee a tale controversia,

segnatamente non attinenti ai presupposti dell’art. 80 LEF;

che si

giustifica pertanto di ritenere l’appello in esame irricevibile per mancanza di

gravamen, alla stregua di un’impugnazione concernente non il

Dispositivo

dispositivo, ma le motivazioni della sentenza di prima sede, ossia elementi

della stessa che non crescono in giudicato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,

art. 307, m. 7);

che le

particolarità del caso inducono a prescindere dal prelievo di spese e di una

tassa di giustizia;

motivi per i quali,

pronuncia:

1.

L’appello 23 dicembre 2005 di AP 1, __________,

è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né tassa di

giustizia.

3.

Intimazione: - AP 1, __________;

-

RA 1.

Comunicazione

alla Pretura del __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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