14.2005.18
titolo di rigetto costituito da un insieme di documenti. Potere di rappresentanza. Riconoscimento di debito espresso in sede di causa
1 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2005.18
Data decisione, Autorità:
01.06.2005, CEF
Titolo:
titolo di rigetto costituito da un insieme di documenti. Potere di rappresentanza. Riconoscimento di debito espresso in sede di causa
RAPPRESENTANZA
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2005.18
Lugano
1 giugno 2005
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 25 gennaio 2005 da
AO 1 a
contro
AP 1
RA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________
del dell'UEF di __________ notificato il 16 settembre 2004;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________,
con sentenza 22 febbraio 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 496485
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via
provvisoria, limitatamente alla somma di fr. 10’860.20 oltre interessi al 5% e
spese.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 150.-, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte
fr. 30.- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 7 marzo 2005 postula
la reiezione dell'istanza, protestando spese e ripetibili;
letto lo scritto 30 marzo 2005 dell’istante con cui si
oppone all’appello, protestando a sua volta spese e indennità;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 15/16 settembre 2004 dell'UEF di __________AO
1AP 1 per l'incasso di fr. 11'331.25 oltre interessi al 6% dal 27 marzo 2003,
indicando quale titolo di credito: " Rechnungen no. 590241 vom 24.2 2003
und no. 607697 vom 19.5. 2003 ".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
Fatti
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul contratto quadro 5/12 dicembre 2001,
sottoscritto dall’escussa (doc. A) e sulle fatture 24 febbraio 2003 (doc. B) e
19 maggio 2003 (doc. C).
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che la documentazione prodotta
dall’istante non costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Inoltre
le liste prodotte unitamente alle fatture non sono firmate da persona avente
diritto di firma per la società. L’escussa contesta pure l’ammontare delle
fatture che sarebbe complessivamente di fr. 10'820.60 e non di fr. 11'331.25,
nonché il tasso d’interesse del 6%, come indicati nel precetto esecutivo. La
creditrice ha comunque già ridotto la propria pretesa a fr. 10'820.60 e il
tasso d’interesse al 5% con l’istanza di rigetto dell’opposizione.
D. Con
sentenza 22 febbraio 2005 il Segretario Assessore della Pretura del Distretto
di __________, ha accolto l'istanza rilevando che le argomentazioni sollevate
dall’escussa non possono essere tenute in considerazione in una procedura di
rigetto dell’opposizione. Inoltre la documentazione prodotta dall’istante costituisce
valido titolo di rigetto provvisorio nell’esecuzione in esame.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in
diritto: 1. La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi essenziali.
Determinante è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente individuabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
2.
Dall’incarto risulta che la base dei
rapporti creditori fra le parti è costituita dal contratto (di cui già s’è
detto) in base al quale la AO 1 si è impegnata a sostenere la fornitrice
diretta di corpi illuminanti ed altri accessori, AP 1, nella vendita ai propri soci
(AO 1 Mitglieder); in altre parole, il singolo socio ordina il materiale
presso la ditta di __________ la quale procede alla consegna e all’incasso del
corrispettivo, mentre la AO 1 sostiene l’esecuzione di quelle vendite durch
verkaufsfördernde Massnahmen, descritte al § 2.1 del contratto. Da parte
sua, per la durata del contratto, la ditta di __________ ha garantito a AO 1
quale compenso per le sue prestazioni una provvigione calcolata in base alle
fatture emesse (al netto) a carico degli acquirenti. Nell’annesso 1 al
contratto la percentuale sulla fatturazione spettante a AO 1 è stata fissata
nel 3,5%, tasso da applicare ai conteggi che Arcolumen deve consegnare alla
procedente entro determinati termini di tempo (doc. A, annesso 1, § 1.4).
Questi accordi, sottoscritti dalle parti il 5, rispettivamente il 12 dicembre
2001 sono pacifici in causa.
3.
L'escussa sostiene, anche in questa sede,
che non è dato riconoscimento di debito, poiché le liste allegate alle fatture doc.
B e C –e che ne costituiscono la base di calcolo- non sono state firmate da
persona avente il diritto di rappresentarla, laddove per “liste” si devono
intendere i conteggi delle fatture allestiti dall’escussa e da lei trasmessi
alla procedente per stabilire il proprio credito in base alla percentuale
pattuita.
4.
Orbene, è vero che agli atti non risulta
alcun documento atto a dimostrare che la firma apposta sui due conteggi appartenga
a persona legittimata a rappresentare la AP 1 all'udienza di contraddittorio nessuno
è comparso per l’associazione procedente a AO 1
Per
quanto concerne gli interessi di mora (eccezione già sollevata in prima sede),
l’appellante ammette che essi decorrano dall’8 agosto 2003, ciò che corrisponde
alla messa in mora 31 luglio 2003.
6. L'appello
7 marzo 2005 dellaAP 1 va pertanto respinto, salvo per quanto concerne la
decorrenza degli interessi di mora. Vittoria tanto limitata da non poter
influire sul principio secondo cui il carico delle spese e della tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per
contro, il breve scritto 30 marzo 2005 con cui la procedente si oppone
all’appello, non costituisce allegazione di causa e non giustifica
l’attribuzione di indennità.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia: I. L'appello 7 marzo 2005 diAP 1, , è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione 22 febbraio 2005 del Segretario assessore della
Pretura di __________ –immutato il dispositivo no. 2- è così riformata:
1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte
convenuta
al precetto esecutivo no__________ dell’Ufficio
esecuzione
e fallimenti di __________, è respinta in via
provvisoria,
limitatamente alla somma di fr. 10'860.20
oltre
interessi al 5% dall’8 agosto 2003 e alle spese.
Considerandi
II. Le
spese e la tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipate
dall'appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione:
-
avv. RA 1, ;
-
AO 1,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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