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Decisione

14.2005.18

titolo di rigetto costituito da un insieme di documenti. Potere di rappresentanza. Riconoscimento di debito espresso in sede di causa

1 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa sul contratto quadro 5/12 dicembre 2001,

sottoscritto dall’escussa (doc. A) e sulle fatture 24 febbraio 2003 (doc. B) e

19 maggio 2003 (doc. C).

C. All'udienza

di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che la documentazione prodotta

dall’istante non costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Inoltre

le liste prodotte unitamente alle fatture non sono firmate da persona avente

diritto di firma per la società. L’escussa contesta pure l’ammontare delle

fatture che sarebbe complessivamente di fr. 10'820.60 e non di fr. 11'331.25,

nonché il tasso d’interesse del 6%, come indicati nel precetto esecutivo. La

creditrice ha comunque già ridotto la propria pretesa a fr. 10'820.60 e il

tasso d’interesse al 5% con l’istanza di rigetto dell’opposizione.

D. Con

sentenza 22 febbraio 2005 il Segretario Assessore della Pretura del Distretto

di __________, ha accolto l'istanza rilevando che le argomentazioni sollevate

dall’escussa non possono essere tenute in considerazione in una procedura di

rigetto dell’opposizione. Inoltre la documentazione prodotta dall’istante costituisce

valido titolo di rigetto provvisorio nell’esecuzione in esame.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa

riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

in

diritto: 1. La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.

1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi essenziali.

Determinante è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente individuabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

2.

Dall’incarto risulta che la base dei

rapporti creditori fra le parti è costituita dal contratto (di cui già s’è

detto) in base al quale la AO 1 si è impegnata a sostenere la fornitrice

diretta di corpi illuminanti ed altri accessori, AP 1, nella vendita ai propri soci

(AO 1 Mitglieder); in altre parole, il singolo socio ordina il materiale

presso la ditta di __________ la quale procede alla consegna e all’incasso del

corrispettivo, mentre la AO 1 sostiene l’esecuzione di quelle vendite durch

verkaufsfördernde Massnahmen, descritte al § 2.1 del contratto. Da parte

sua, per la durata del contratto, la ditta di __________ ha garantito a AO 1

quale compenso per le sue prestazioni una provvigione calcolata in base alle

fatture emesse (al netto) a carico degli acquirenti. Nell’annesso 1 al

contratto la percentuale sulla fatturazione spettante a AO 1 è stata fissata

nel 3,5%, tasso da applicare ai conteggi che Arcolumen deve consegnare alla

procedente entro determinati termini di tempo (doc. A, annesso 1, § 1.4).

Questi accordi, sottoscritti dalle parti il 5, rispettivamente il 12 dicembre

2001 sono pacifici in causa.

3.

L'escussa sostiene, anche in questa sede,

che non è dato riconoscimento di debito, poiché le liste allegate alle fatture doc.

B e C –e che ne costituiscono la base di calcolo- non sono state firmate da

persona avente il diritto di rappresentarla, laddove per “liste” si devono

intendere i conteggi delle fatture allestiti dall’escussa e da lei trasmessi

alla procedente per stabilire il proprio credito in base alla percentuale

pattuita.

4.

Orbene, è vero che agli atti non risulta

alcun documento atto a dimostrare che la firma apposta sui due conteggi appartenga

a persona legittimata a rappresentare la AP 1 all'udienza di contraddittorio nessuno

è comparso per l’associazione procedente a AO 1

Per

quanto concerne gli interessi di mora (eccezione già sollevata in prima sede),

l’appellante ammette che essi decorrano dall’8 agosto 2003, ciò che corrisponde

alla messa in mora 31 luglio 2003.

6. L'appello

7 marzo 2005 dellaAP 1 va pertanto respinto, salvo per quanto concerne la

decorrenza degli interessi di mora. Vittoria tanto limitata da non poter

influire sul principio secondo cui il carico delle spese e della tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per

contro, il breve scritto 30 marzo 2005 con cui la procedente si oppone

all’appello, non costituisce allegazione di causa e non giustifica

l’attribuzione di indennità.

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82

LEF

pronuncia: I. L'appello 7 marzo 2005 diAP 1, , è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione 22 febbraio 2005 del Segretario assessore della

Pretura di __________ –immutato il dispositivo no. 2- è così riformata:

1. L’istanza

è accolta: l’opposizione interposta dalla parte

convenuta

al precetto esecutivo no__________ dell’Ufficio

esecuzione

e fallimenti di __________, è respinta in via

provvisoria,

limitatamente alla somma di fr. 10'860.20

oltre

interessi al 5% dall’8 agosto 2003 e alle spese.

Considerandi

II. Le

spese e la tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipate

dall'appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione:

-

avv. RA 1, ;

-

AO 1,

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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