14.2005.22
contratto di compravendita immobiliare non costituisce in concreto titolo di rigetto per l'importo dedotto in esecuzione
13 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2005.22
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, CEF
Titolo:
contratto di compravendita immobiliare non costituisce in concreto titolo di rigetto per l'importo dedotto in esecuzione
ATTO PUBBLICO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.22
Lugano
13 giugno
2005
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 novembre 2004 da
AP 1
(rappr. da RA 2 )
contro
AO 1
(rappr. da RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 14/18 maggio 2004 dell’__________;
sulla quale istanza il Preture __________, con sentenza 4 marzo 2005
ha così deciso:
"1. L'istanza
è respinta.
2 La
tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- a titolo di
indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con
atto 14 marzo 2005 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese,
tasse e ripetibili;
preso atto che la parte appellata ha presentato in data 14 aprile
2005 le proprie osservazioni, postulanti la reiezione dell’appello, con
protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o di fallimento del 14/18
maggio 2004 dell'____________________ AP 1 ha escusso __________ per l'incasso
di fr. 90'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1999, indicando quale
titolo di credito: "anticipo per l’acquisto di appartamento in via ____________________
(ga__________te__________ portatore di fr. 90'000.-- e abusivamente trattenuta
da AO 1)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________.
Fatti
B. La
procedente fonda la propria pretesa sul contratto di compravendita immobiliare
del 18 agosto 1987 di cui al rogito n. __________ del notaio avv. __________, __________,
(doc. A), mediante il quale AP 1 ha venduto a AO 1 e a __________ in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno la PPP n. __________ di __________
per il prezzo di fr. 93'000.--. In base al contratto di compravendita il prezzo
di acquisto doveva essere soluto nel seguente modo:
“a) mediante
costituzione di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 90'000.-- (franchi
novantamila) che graverà in primo grado il bene immobile oggetto del presente
atto. La relativa istanza verrà sottoscritta solidalmente dai compratori ed il
titolo, tosto iscritto a registro fondiario, verrà per cura di me notaio rilasciato
alla società venditrice a garanzia del pagamento del suddetto importo;
b) mediante
versamento, seduta staAP 1fr. 3'000.-- __________nAO 1emila), per cui la firma
del presente atto serve quale valida quietanza __________
C. Con
l’istanza di rigetto dell’opposizione AP 1 ha precisato che il notaio che ha
rogato l’atto di compravendita è stato autorizzato a consegnare la cartella
ipotecaria a AO 1 e a __________ affinché gli acquirenti potessero ricevere dal
loro istituto bancario un prestito ipotecario. Verbalmente fu concordato che
per il periodo necessario ad ottenere l’ipoteca o ad affittare l’appartamento,
la venditrice non avrebbe richiesto agli acquirenti interessi. La procedente
precisa che verbalmente e a diverse riprese essa ha chiesto il rimborso
dell’importo di fr. 90'000.--, ma solo il 12 luglio 1998 ha preteso la consegna
della cartella ipotecaria.
D. In
sede di udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza asserendo
che la cartella ipotecaria era stata consegnata gratuitamente da RA 2 a AO 1
per conto del nucleo famigliare __________. L’escusso ha evidenziato che solo
il 15 novembre 2003, dopo ben 17 anni di silenzio, la procedente ha chiesto la
consegna della cartella ipotecaria. L’escusso ha contestato che la cartella
ipotecaria fosse stata consegnata ai coniugi __________ per permettere loro di
ottenere un finanziamento ipotecario.
A mente
del convenuto il credito dAP 1 è oramai prescritto: infatti per ben 17 anni non
è stato chiesto il versamento dell’importo di fr. 90'000.--, degli interessi e
degli ammortamenti. Con lo scritto 12 luglio 1998 poi RA 2 si è limitato a
richiedere la restituzione della cartella ipotecaria. A mente del convenuto
quindiAP 1 agirebbe in modo contraddittorio chiedendo il versamento di fr.
90'000.--, quando prima aveva sempre chiesto la consegna della cartella
ipotecaria. Inoltre il debitore, in riferimento al versamento di tale importo,
non sarebbe neppure stato costituito in mora.
E. Con
sentenza 4 marzo 2005 il Pretore di __________ ha respinto l’istanza non figurando
agli atti alcun contratto di credito e la cartella ipotecaria essendo detenuta
dell’escusso.
F. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravatoAP 1argomentando che il contratto
di compravendita di cui al doc. A costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione. Il credito poi non sarebbe soggetto a prescrizione, in quanto
doveva essere garantito dalla consegna della cartella ipotecaria.
G. Con osservazioni 14 aprile 2005 AO 1 ha postulato la reiezione
del gravame con argomentazioni che verranno riprese, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud /Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione
che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è
compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit., p. 330).
2. Con
il contratto di compravendita immobiliare del 18 agosto 1987, di cui al rogito
n. __________ del notaio avv. __________ (doc. A), AP 1 ha venduto a AO 1 e a __________
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno la PPP n __________ di Lugano per
il prezzo di fr. 93'000.--. In base al n. 2 p. 2 del contratto di compravendita
il prezzo di acquisto doveva essere soluto mediante il versamento di fr.
3'000.-- alla firma dell’atto e mediante la costituzione di una cartella
ipotecaria al portatore di fr. 90'000.-- gravante in primo grado il fondo
compravenduto e da consegnarsi ad opera del notaio rogante “alla società
venditrice a garanzia del pagamento del suddetto importo”. Dall’esame di questo
punto del rogito risulta l’impegno di AO 1 e di di consegnare alla venditrice,
a garanzia di quanto a lei ancora dovuto, una cartella ipotecaria di nuova
emissione di fr. 90'000.--. Dallo stesso rogito non emerge invece l’impegno da
parte degli acquirenti di versare aAP 1 l'importo di fr. 90'000.--, importo del
resto che in tutti gli anni trascorsi dalla stipula del contratto di compravendita
la procedente mai ha richiesto all’escusso prima dell’emissione del precetto
esecutivo del 14/18 maggio 2004, entro una data determinata o anche solo
determinabile.
Il rogito
n. __________ del notaio avv. __________ (doc. A) non costituisce pertanto un
riconoscimento di debito chiaro, univoco, incondizionato e immediato che non
necessita di alcuna interpretazione. Lo stesso non costituisce di conseguenza
valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF,
atteso che il carattere sommario della procedura e il limitato potere di
cognizione del giudice del rigetto non permettono un'indagine approfondita
volta a stabilire quale sia stata la reale volontà delle parti: ciò potrà
essere fatto solo nell'ambito di una procedura ordinaria.
3. L'appello 14 marzo 2005 AP 1, __________, è così respinto. Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49 cpv. 1,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello
14 marzo 2005 di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico diAP 1, il quale rifonderà a AO 1 fr. 500.-- di
indennità.
3.
Intimazione
a: - RA 2, __________;
- avv.
RA 1, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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