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Decisione

14.2005.22

contratto di compravendita immobiliare non costituisce in concreto titolo di rigetto per l'importo dedotto in esecuzione

13 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la propria pretesa sul contratto di compravendita immobiliare

del 18 agosto 1987 di cui al rogito n. __________ del notaio avv. __________, __________,

(doc. A), mediante il quale AP 1 ha venduto a AO 1 e a __________ in

comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno la PPP n. __________ di __________

per il prezzo di fr. 93'000.--. In base al contratto di compravendita il prezzo

di acquisto doveva essere soluto nel seguente modo:

“a) mediante

costituzione di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 90'000.-- (franchi

novantamila) che graverà in primo grado il bene immobile oggetto del presente

atto. La relativa istanza verrà sottoscritta solidalmente dai compratori ed il

titolo, tosto iscritto a registro fondiario, verrà per cura di me notaio rilasciato

alla società venditrice a garanzia del pagamento del suddetto importo;

b) mediante

versamento, seduta staAP 1fr. 3'000.-- __________nAO 1emila), per cui la firma

del presente atto serve quale valida quietanza __________

C. Con

l’istanza di rigetto dell’opposizione AP 1 ha precisato che il notaio che ha

rogato l’atto di compravendita è stato autorizzato a consegnare la cartella

ipotecaria a AO 1 e a __________ affinché gli acquirenti potessero ricevere dal

loro istituto bancario un prestito ipotecario. Verbalmente fu concordato che

per il periodo necessario ad ottenere l’ipoteca o ad affittare l’appartamento,

la venditrice non avrebbe richiesto agli acquirenti interessi. La procedente

precisa che verbalmente e a diverse riprese essa ha chiesto il rimborso

dell’importo di fr. 90'000.--, ma solo il 12 luglio 1998 ha preteso la consegna

della cartella ipotecaria.

D. In

sede di udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza asserendo

che la cartella ipotecaria era stata consegnata gratuitamente da RA 2 a AO 1

per conto del nucleo famigliare __________. L’escusso ha evidenziato che solo

il 15 novembre 2003, dopo ben 17 anni di silenzio, la procedente ha chiesto la

consegna della cartella ipotecaria. L’escusso ha contestato che la cartella

ipotecaria fosse stata consegnata ai coniugi __________ per permettere loro di

ottenere un finanziamento ipotecario.

A mente

del convenuto il credito dAP 1 è oramai prescritto: infatti per ben 17 anni non

è stato chiesto il versamento dell’importo di fr. 90'000.--, degli interessi e

degli ammortamenti. Con lo scritto 12 luglio 1998 poi RA 2 si è limitato a

richiedere la restituzione della cartella ipotecaria. A mente del convenuto

quindiAP 1 agirebbe in modo contraddittorio chiedendo il versamento di fr.

90'000.--, quando prima aveva sempre chiesto la consegna della cartella

ipotecaria. Inoltre il debitore, in riferimento al versamento di tale importo,

non sarebbe neppure stato costituito in mora.

E. Con

sentenza 4 marzo 2005 il Pretore di __________ ha respinto l’istanza non figurando

agli atti alcun contratto di credito e la cartella ipotecaria essendo detenuta

dell’escusso.

F. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravatoAP 1argomentando che il contratto

di compravendita di cui al doc. A costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione. Il credito poi non sarebbe soggetto a prescrizione, in quanto

doveva essere garantito dalla consegna della cartella ipotecaria.

G. Con osservazioni 14 aprile 2005 AO 1 ha postulato la reiezione

del gravame con argomentazioni che verranno riprese, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1.a) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di

debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

b) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

c) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud /Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

d) Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., p. 330).

2. Con

il contratto di compravendita immobiliare del 18 agosto 1987, di cui al rogito

n. __________ del notaio avv. __________ (doc. A), AP 1 ha venduto a AO 1 e a __________

comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno la PPP n __________ di Lugano per

il prezzo di fr. 93'000.--. In base al n. 2 p. 2 del contratto di compravendita

il prezzo di acquisto doveva essere soluto mediante il versamento di fr.

3'000.-- alla firma dell’atto e mediante la costituzione di una cartella

ipotecaria al portatore di fr. 90'000.-- gravante in primo grado il fondo

compravenduto e da consegnarsi ad opera del notaio rogante “alla società

venditrice a garanzia del pagamento del suddetto importo”. Dall’esame di questo

punto del rogito risulta l’impegno di AO 1 e di di consegnare alla venditrice,

a garanzia di quanto a lei ancora dovuto, una cartella ipotecaria di nuova

emissione di fr. 90'000.--. Dallo stesso rogito non emerge invece l’impegno da

parte degli acquirenti di versare aAP 1 l'importo di fr. 90'000.--, importo del

resto che in tutti gli anni trascorsi dalla stipula del contratto di compravendita

la procedente mai ha richiesto all’escusso prima dell’emissione del precetto

esecutivo del 14/18 maggio 2004, entro una data determinata o anche solo

determinabile.

Il rogito

n. __________ del notaio avv. __________ (doc. A) non costituisce pertanto un

riconoscimento di debito chiaro, univoco, incondizionato e immediato che non

necessita di alcuna interpretazione. Lo stesso non costituisce di conseguenza

valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF,

atteso che il carattere sommario della procedura e il limitato potere di

cognizione del giudice del rigetto non permettono un'indagine approfondita

volta a stabilire quale sia stata la reale volontà delle parti: ciò potrà

essere fatto solo nell'ambito di una procedura ordinaria.

3. L'appello 14 marzo 2005 AP 1, __________, è così respinto. Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 48, 49 cpv. 1,

61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1. L'appello

14 marzo 2005 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, già anticipata

dall'appellante, è a carico diAP 1, il quale rifonderà a AO 1 fr. 500.-- di

indennità.

3.

Intimazione

a: - RA 2, __________;

- avv.

RA 1, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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