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Decisione

14.2005.23

identità tra escutente e creditrice indicata nel titolo di rigetto definitivo. Documenti in fotocopia. Assistenza giudiziaria

20 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 1. dicembre 2004/17 gennaio 2005 dell’UEF

di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 16'500.-- oltre

interessi al 5% dal 1. novembre 2004, indicando quale titolo di credito: "Contributi

alimentari a favore della figlia __________ per il periodo marzo 2002 -

novembre 2004”.

Interposta tempestiva

opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura di __________.

B. La procedente

fonda la sua pretesa sulla sentenza 10 agosto 2001 (doc. B), cresciuta in

giudicato, mediante la quale il __________ ha pronunciato il divorzio tra AP 1 __________

e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Tale

convenzione, sottoscritta dalle parti il 12 gennaio 2001, al suo articolo 5 stabilisce

che il padre verserà alla madre un contributo di fr. 500.-- mensili per il

mantenimento della figlia __________, nata il __________ ottobre 1996, sino al

raggiungimento dell’età di 12 anni.

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza perché

la procedente non avrebbe prodotto un valido titolo esecutivo ma unicamente la

fotocopia di un preteso pronunciato di divorzio di data 10 agosto 2001. A mente

del debitore il titolo esecutivo andrebbe prodotto in originale o in copia

autentica con l’attestazione della crescita in giudicato.

D. Con sentenza 7

marzo 2005 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha accolto

l’istanza, rigettando l’eccezione dell’escusso secondo cui la sentenza 10

agosto 2001 del __________ non costituirebbe valido titolo di rigetto

dell’opposizione perché prodotta solo in fotocopia, atteso che egli si sarebbe

limitato ad eccepire la presentazione di una fotocopia senza contestarne

l’autenticità.

E. Con atto

d’appello 14 marzo 2005 AP 1 ha postulato la riforma del giudizio pretorile,

rilevando che la fotocopia di un titolo esecutivo sarebbe valida solo se ne è

dichiarata la conformità all’originale da parte dell’autorità che l’ha emessa.

A mente del

ricorrente nella fattispecie difetterebbe l’identità tra l’escutente e la creditrice

indicata nella sentenza di divorzio: infatti, nella sentenza di divorzio figura

quale parte __________ nata __________ residente a __________ mentre l’istanza

di rigetto dell’opposizione è stata presentata da AO 1 residente a __________.

AP 1 ha chiesto di

essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio perché non sarebbe in grado di sopperire alle spese di causa. Il

ricorrente ha sostenuto che la sua indigenza sarà provata dal certificato

municipale che verserà agli atti non appena ne sarà in possesso.

F. Con osservazioni

29 marzo 2005 AO 1 si è opposta al gravame, rilevando che sentenze prodotte in

fotocopia e non contestate siccome contrarie al vero, sono suscettibili di

costituire titolo idoneo al rigetto definitivo dell’opposizione. In concreto

l’appellante non avrebbe eccepito l’autenticità della sentenza, ma si sarebbe

limitato a sollevare una generica contestazione in ordine alla mancata

presentazione dell’originale: la sua eccezione deve essere pertanto respinta.

A mente di AO 1

l’eccezione riferita alla mancanza del requisito dell’identità tra la

procedente e __________ sarebbe tardiva in quanto non sollevata in occasione

dell’udienza di contraddittorio. Tale eccezione risulterebbe inoltre

pretestuosa, atteso che il ricorrente ha già dovuto far fronte ad analoga

richiesta di pagamento, corrispondendo quanto richiesto senza nulla eccepire.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF

"all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni

d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti

che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti

unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la facoltà

di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). Il convenuto all’udienza di

contraddittorio del 3 marzo 2005 ha sollevato unicamente l’eccezione secondo

cui il titolo esecutivo non sarebbe stato prodotto in originale o in copia

autentica ma unicamente in fotocopia. In sede di appello AP 1 si è opposto

all’istanza di rigetto dell’opposizione riproponendo l’argomentazione di prima

sede e obiettando che in concreto difetterebbe inoltre l’identità tra

l’escutente e la creditrice indicata nella sentenza di divorzio. In quanto

proposta solo in questa sede, tale eccezione risulta irricevibile in base

all’art. 321 CPC; ciò nonostante il giudice del rigetto deve accertare

d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui ai

documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989

pag. 331Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81, ed i rif. e n. 74

ad art. 82).

2.

Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione.

2.1

Una sentenza

diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale

a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di

prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 6

ss. ad art. 80; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000,

p. 213 s. e 221 ss.), così da permettere il rigetto in via

definitiva dell’opposizione.

2.2

Il giudice del

rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su

cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti di legge per poterle

riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit.,

n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

op. cit., n. 22 ad art. 80 e 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.).

3.

La procedente

fonda la sua pretesa sulla sentenza 10 agosto 2001 (doc. B), cresciuta in

giudicato, mediante la quale il __________ ha pronunciato il divorzio tra e __________

e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta

dalle parti il 12 gennaio 2001.

Sebbene la sentenza

di cui al doc. B designi __________ domiciliata a __________ e non AO 1

domiciliata a __________ quale creditrice non vi può in concreto essere

ragionevole dubbio che procedente e creditrice indicata nella sentenza di

divorzio siano la stessa persona. Dalla documentazione ritualmente prodotta emerge

infatti che __________, madre della figlia dell’escusso __________ nata il __________

ottobre 1996, per il mantenimento della quale è stato richiesto il pagamento

dell’importo in esecuzione, è anche madre di __________, nato il __________

marzo 2001, figlio biologico di certo __________, il cui desiderio risultava

essere, da quanto emerge dalla sentenza del 10 agosto 2001, quello di

riconoscere il figlio e di sposare non appena possibile __________ (cfr. doc. B

p. 3), fatto a non averne dubbio in concreto realizzatosi, portando ora la

procedente il cognome del padre biologico di __________. Come ben rileva la creditrice,

ella poi già in data 27 febbraio/8 marzo 2002 aveva fatto intimare a AP 1 un

precetto esecutivo per l’incasso di fr. 3'500.-- oltre accessori, importo corrispondente

ai contributi alimentari per la figlia __________ per il periodo agosto 2001 -

febbraio 2002. A tale precetto esecutivo l’escusso nemmeno ha interposto

opposizione, ma anzi ha pagato a favore della procedente in tre acconti, per il

tramite dell’UEF di __________, l’importo complessivo di fr. 3'617.20 (doc. C).

In siffatte circostanze non vi può essere dubbio alcuno sull’identità tra la creditrice

indicata nel precetto esecutivo e nell'istanza di rigetto con la creditrice di

cui alla sentenza doc. B, di modo che la censura sollevata dall’escusso è da

ritenere infondata.

Riferita al periodo

intercorrente tra il marzo 2002 ed il novembre 2004, la sentenza 10 agosto 2001

(doc. B) costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 LEF per l’importo dedotto in esecuzione oltre agli

interessi.

4.

Documenti

prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero

sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF,

di costituire titolo idoneo al rigetto dell'opposizione (Cometta,

op. cit. in Rep 1989 p. 338 ; Staehelin, op.

cit., n. 53 ad art. 80 e n. 17 ad art. 82 LEF).

L'imprescindibile

necessità della produzione dell'originale si ha invece per la cartavalore, la

cui peculiarità è evidenziata dalla definizione legale data dall'art. 965 CO

nel senso che titolo di credito (cartavalore) è ogni documento nel quale un

diritto è incorporato sì da non poter essere esercitato né trasferito senza il

documento medesimo: l'inscindibilità del diritto incorporato con il possesso

materiale del documento è quindi la caratteristica determinante dei titoli di

credito tant'è che il debitore non è tenuto ad adempiere la prestazione dovuta

se non contro consegna del titolo stesso (Cometta, op. cit. in

Rep 1989 p.).

Nel caso di specie

l’escusso si è opposto all’istanza di rigetto dell’opposizione, perché il

titolo esecutivo, ossia la sentenza di cui al doc. B, è stata prodotta solo in

fotocopia e non in originale o in copia conforme all’originale. Egli si è

limitato ad eccepire la mancata produzione del titolo di rigetto in originale

senza tuttavia sostenere la falsità della fotocopia e senza fornire alcun

indizio atto a suffragarla. Pertanto, in mancanza di una motivazione

sostanziata dell'eccezione, ancorchè presentata in fotocopia, la sentenza 10

agosto 2001 del __________ (doc. B), può costituire valido titolo di rigetto.

5.

5.1

Con l’allegato d’appello

AP 1 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’RA 1, __________, asserendo di essere indigente.

5.2

Risulta dalla

legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL

3.1.1

) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative

seguenti:

– il

richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

– la

procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e

una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura

a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a

contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi, oppure

– la

causa presenta difficoltà particolari.

La necessità oggettiva

di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche

adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le

questioni di diritto da risolvere sono complesse.

5.3

Nel caso di

specie l’appello presentato dall’escusso non presentava la benché minima

possibilità di esisto favorevole, ritenuto che lo stesso era, per i motivi

sopra addotti, ampiamente infondato.

Per questo motivo la

richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio presentata da AP 1 deve essere respinta, senza attendere

ulteriormente la produzione da parte dell’appellante del certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria o di eventuali altri documenti idonei

a dimostrare la sua condizione d’indigenza.

6.

L’appello 14 marzo 2005 di AP 1 va quindi respinto.

Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; 321 cpv. 1 lett.b CPC;

3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF

pronuncia: 1. L’appello 14 marzo 2005 di AP 1, __________,

è respinto.

2.

L’istanza

14.

luglio 2005 di AP 1, volta all’ammissione all’assistenza giudiziaria e al

gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, da anticipare

dall'appellante, è a carico di AP 1, il quale rifonderà a AO 1 fr. 300.-- di

indennità.

4.

Intimazione:

- avv. RA 1, __________;

- avv. RA 2, __________.

Comunicazione alla

Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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