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Decisione

14.2005.31

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito in parte condizionato.

6 ottobre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 24 marzo

2005 della AP 1, __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 11

marzo 2005 della Pretore __________, è così riformata:

“1. L’istanza 24

novembre 2004 della AO 1, __________, è parzialmente accolta.

Di conseguenza

l’opposizione interposta dalla AP 1, __________, al PE n. __________ dell’__________

del 20/21 settembre 2004 è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr.

13'140.90 oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2004.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.-- da anticipare dalla parte istante, è posta per 1/10 a

carico della AO 1 e per 9/10 a carico della AP 1, la quale rifonderà alla AO 1

fr. 360.-- quale parte d’indennità.”

Considerandi

II. L’istanza della AP 1 con cui è chiesto

di ordinare __________ la cancellazione del PE n.__________ è irricevibile.

III. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico della AP 1, la quale rifonderà alla AO 1 fr. 300.--

a titolo di indennità.

IV. Intimazione: -

AP 1, __________ - avv. RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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