14.2005.31
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito in parte condizionato.
6 ottobre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2005.31
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito in parte condizionato.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2005.31
Lugano
6 ottobre 2005
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 novembre 2004 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/21 settembre 2004 __________;
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza
11 marzo 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza l’opposizione interposta
al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr.
14'601.15 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2004.
2. La
tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.--
a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa che con atto
24 marzo 2005 ha postulato la reiezione
dell’istanza e chiesto che sia ordinato
__________ di procedere alla cancellazione del PE
n. __________, con protesta
di spese e ripetibili;
con osservazioni 6 maggio 2005 la parte appellata
si è opposta all’appello,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
A.
Con PE n. __________ del 20/21 settembre
2004 la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 14'601.15
oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2004, indicando quale titolo di credito:
“Prestazioni da artigiano su abitazione a Locarno Monti, contratto di appalto,
riconoscimento di debito dal 09.06.2004/14.07.2004.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di appalto (doc. A) concluso
dalle parti per l’esecuzione di pavimenti in tre abitazioni a Locarno-Monti,
come previsto nel modulo di offerta 4/7 marzo 2002, per un importo di fr.
20'153.15 (doc. B), su tre fatture 18 marzo 2003 rispettivamente su una fattura
12 maggio 2003 (doc. C, D , E e F), su un estratto conto 8 luglio 2003 e su due
richiami di pagamento 10 settembre 2003 rispettivamente 17 ottobre 2003 (doc.
G, H e I), sullo scambio di corrispondenza intercorso tra il rappresentante
della procedente e l’escussa (doc. J, K, L e M), sulla liquidazione 8 aprile
2004 (doc. N), su ulteriori liquidazioni 18 marzo 2003 (doc. O e P), su
un’altra liquidazione 7 giugno 2004 da cui emerge l’importo posto in esecuzione
(doc. Q), sulla lettera 9 giugno 2004 di invio delle fatture relative alla
liquidazione (doc. R) e sulla lettera 14 luglio 2004 dell’escussa al rappresentante
della procedente (doc. S).
B. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha dapprima contestato la
data indicata sui doc. O e P, trattandosi di una data ad uso interno. La data
corretta sarebbe quella del 30 maggio 2004, che non appare sui citati
documenti, ma che si rileva dall’esposizione cronologica dei fatti e dalla
datazione cronologica dei documenti della procedente. Secondo la convenuta i
doc. O e P non rappresentano riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 LEF,
in quanto non solo non contengono il riconoscimento incondizionato dell’obbligo
di pagamento a favore della procedente, ma anche per il fatto che essi
contengono delle riserve su diversi punti, che l’istante non ha dimostrato di
avere sciolto. Lo stesso vale per i doc. Q e S. L’escussa ha poi contestato
l’idoneità del contratto d’appalto doc. A, nel quale è integrato il modulo
d’offerta doc. B, in quanto questi documenti sono condizionati a clausole ed
obblighi che la procedente non ha provato di avere adempiuto. La debitrice ha pure
contestato sia la mancata conformità a diverse disposizioni SIA 118 così come alla
posizione 281.7/00 lett. e del modulo d’offerta doc. B, sia infine l’esigibilità
della pretesa posta in esecuzione, sostenendo che le trattative per un accordo
non sono giunte a buon fine, per cui il doc. S, così come gli ulteriori
documenti connessi, sono nulli. La precettata ha osservato che non emerge un
importo determinato e nemmeno determinabile. Non risultando inoltre dagli atti una
precedente messa in mora, se del caso, gli interessi decorrono solo dal giorno
successivo alla notifica del PE, ossia dal 22 settembre 2004.
Replicando
la procedente ha sostenuto che le parti hanno provveduto a liquidare ogni
posizione, accordandosi sull’importo complessivo. Le riserve sono quindi
superate ed il doc. S è un documento allestito dalla controparte, in cui viene
dato atto di avere ordinato al proprio istituto bancario di effettuare un
bonifico del 90% dell’importo risultante dalla liquidazione, per cui vi è senza
dubbio un riconoscimento di debito per almeno il 90% dell’importo totale. Non
avendo l’escussa indicato il motivo per cui intende trattenere il 10%, pure
questo importo è dovuto.
Con la
duplica l’escussa ha osservato che la procedente non ha provato che le riserve
siano state sciolte. Dal doc. S risultano inoltre ulteriori riserve, per cui il
pagamento ivi indicato non implica alcun obbligo. La procedente non ha inoltre
dimostrato di avere adempiuto i suoi obblighi previsti nel contratto d’appalto
doc. A.
D. Con sentenza 11 marzo 2005 la
Pretore __________, ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria
l’opposizione per fr. 14'601.15 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2004. La
prima giudice ha ritenuto che l’insieme dei documenti prodotti costituisce valido
riconoscimento di debito, atteso che come si evince dai doc. O, Q e V le
eventuali condizioni poste per il pagamento sono state superate
dall’allestimento delle liquidazioni, avvenute, per ammissione di entrambe le
parti, in contraddittorio, con l’apposizione in penna azzurra degli importi
modificati ad opera del rappresentante dell’escussa (cfr. doc. V). In prima
sede è stato pure rilevato che lo stesso rappresentante della precettata, dopo
avere esaminato le fatture inviate dalla procedente (cfr. doc. R), ha ritenuto
essere le stesse “corrette se non per due piccoli particolari che non
dovrebbero influire più di quel tanto sulla fattispecie” (cfr. doc. S),
tanto da ritenere che “un pagamento del 90% può senz’altro essere eseguito”
(cfr. doc. S). L’interesse del 5% è stato concesso dalla data della domanda di
esecuzione, ossia dal 16 settembre 2004 (doc. T).
E.
Contro la sentenza pretorile si è
tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue
allegazioni di prima sede.
F.
Delle allegazioni della parte appellata si
dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
1. Per
l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere
il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito.
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la
somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La somma posta in esecuzione
doveva essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di
debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico,
deve essere sottoscritto dal debitore (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n.
33 e 42 ad art. 82).
Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
respinta (Cometta, in Rep 1989 p. 338).
La procedente
fonda la sua pretesa sulla liquidazione 18 marzo 2003 relativa alle case
A, B e C (doc. O), l’ulteriore liquidazione 18 marzo 2003, in cui sono stati inseriti
a penna diversi importi (doc. V), la liquidazione riassuntiva 7 giugno 2004
inviata alla procedente (doc. Q), considerate insieme con lo scritto 14 luglio
2004 dell’escussa (doc. S), del seguente tenore:
“Oggetto: AO
1 – Locarno Monti – Liquidazione finale
Egregio
Avv. __________
Relativamente
all’oggetto di cui all’entrata, le possiamo comunicare che abbiamo provveduto
al controllo delle fatture che appaiono essere corrette se non per due piccoli
particolari, che non dovrebbero influire più di quel tanto sulla fattispecie.
Per il benestare definitivo dobbiamo comunque attendere la dovuta comunicazione
del nostro fiduciario e non appena quest’ultima sarà in nostro possesso,
sicuramente le daremo immediata comunicazione, lasciando di conseguenza la
nostra posizione impregiudicata allo stadio attuale.
Ciò
premesso, riteniamo comunque che un pagamento al 90% può essere senz’altro
eseguito ed in tal senso, negli abituali modi e tempi, abbiamo ordinato al
nostro istituto bancario di provvedere ad un bonifico, secondo le indicazioni
da lei fornite (polizza ccp).
Rimane
altresì aperto allo stadio attuale la questione relativa alla garanzia per le
opere eseguite, rispettivamente per i materiali, che non risulta essere stata posta
nei conteggi – fatture da lei inviate. Di conseguenza la invitiamo a voler
comunicarci quanto la fattispecie richiede.
Con i
migliori saluti.
Arch. AP 1
(firma) “
Questi
documenti costituiscono valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 LEF per il 90% dell’importo di fr. 14'601.15. In questo ultimo scritto
la debitrice ha infatti espresso la sua volontà di pagare il 90% dell’importo concordato
con le predette liquidazioni, senza subordinare questa sua intenzione
all’adempimento di alcuna condizione. Né i “due piccoli particolari”,
per i quali l’escussa ha dichiarato di attendere una comunicazione dal suo
fiduciario, né la questione relativa alla mancante garanzia per le opere
eseguite rispettivamente per i materiali usati, che la debitrice ha rilevato
nel suddetto scritto, sono poste quali condizioni per il pagamento del 90%
della somma richiesta. La volontà di pagare “comunque” il 90%
dell’importo complessivo e l’intenzione di ordinare al suo “istituto
bancario di provvedere al bonifico” appare infatti chiara e liquida. Condizionato
all’avverarsi di determinate condizioni appare invece il pagamento del
rimanente 10%. Che queste condizioni si siano realizzate, non è stato però
dimostrato in questa sede.
Il doc. S, considerato
insieme con i doc. O, V e Q, costituisce quindi valido riconoscimento di debito
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 13'140.90, ossia per il 90% di fr.
14'601.15 oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2004, giorno in cui è stato
notificato il PE all’escussa, non risultando agli atti una precedente messa in
mora. In tal senso va riformata la sentenza pretorile.
2.La
richiesta della procedente di ordinare all’UE di Lugano la cancellazione del PE
n. __________ è irricevibile per incompetenza di questa Camera ed è inoltre
estranea all’oggetto dell’appello.
3.Ritenuto che l’accoglimento dell’appello della AP 1 per
un 1/10 dell’importo litigioso può essere compensato con
l’irricevibilità della sua istanza di ordinare la cancellazione del PE, l’appellante
risulta soccombente in sede d’appello, per cui tassa e indennità vanno poste interamente
a suo carico.
La tassa
di giustizia e l’indennità di prima sede vanno invece caricate alle parti nel
rapporto di 1/10 alla AO 1 e di 9/10 alla AP 1 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
Fatti
I. L’appello 24 marzo
2005 della AP 1, __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11
marzo 2005 della Pretore __________, è così riformata:
“1. L’istanza 24
novembre 2004 della AO 1, __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza
l’opposizione interposta dalla AP 1, __________, al PE n. __________ dell’__________
del 20/21 settembre 2004 è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr.
13'140.90 oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2004.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.-- da anticipare dalla parte istante, è posta per 1/10 a
carico della AO 1 e per 9/10 a carico della AP 1, la quale rifonderà alla AO 1
fr. 360.-- quale parte d’indennità.”
Considerandi
II. L’istanza della AP 1 con cui è chiesto
di ordinare __________ la cancellazione del PE n.__________ è irricevibile.
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico della AP 1, la quale rifonderà alla AO 1 fr. 300.--
a titolo di indennità.
IV. Intimazione: -
AP 1, __________ - avv. RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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