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Decisione

14.2005.35

appello contro la dichiarazione di fallimento

18 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

La AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 24'648.05 oltre accessori e

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 16 marzo 2005 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 4 aprile 2005 la __________, __________, ha pronunciato il fallimento

di AP 1 a far tempo da lunedì 4 aprile 2005 alle ore 14.00.

D. Con atto d’appello 14 aprile 2005 AP

1 ha asserito di avere pagato il debito nei confronti della parte appellata

anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 1.

aprile 2005 della AO 1 (doc. C), con cui quest’ultima conferma il pagamento di fr.

21'358.10 a saldo di tutte le sue pretese, nei confronti di AP 1, derivanti da

fatture scoperte (doc. C).

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del falimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza

b)

L’appellante adduce di avere saldato

l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A

sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella

narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente

dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in oggetto precedentemente alla

dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 va annullato

ex art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L'appello

14.

aprile 2005 di AP 1 va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si

assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.

62.

cpv. 1 OTLEF).

Le spese

dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 14 aprile 2005 di AP 1, __________, è accolto.

"1. La

dichiarazione di fallimento 4 aprile 2005 pronunciata dalla Pretore __________

inc. EF.2005.313 nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3.

Le

spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico dAP 1."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.

Intimazione:

-AP

1.

-__________

- Ufficio

__________

- Ufficio

__________

- Ufficio

dei registri di __________

Comunicazione

alla Pretura __________

Terzi implicati

Pterzi

im

plicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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